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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/10/2025, n. 10986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10986 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 1^ Sezione Lavoro n. 17398/2024 R. Gen.
Il Giudice designato dr. MO PAGLIARINI nella causa
T R A
(nata a [...] il [...]), elettivamente domiciliata in Parte_1
Roma, via Luigi Robecchi Brichetti 6, presso lo studio dell'avv. Angela Stani che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti ricorrente
E
Controparte_1
convenuta contumace all'udienza del 30.10.2025 ha pronunciato la seguente sentenza
DISPOSITIVO condanna la in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, al pagamento in favore di della somma di € Parte_1
24.127,93, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo;
condanna la società convenuta a rimborsare in favore della parte ricorrente i compensi legali che si liquidano in € 5.388,00, oltre spese generali nella misura del
15%, Iva e Cpa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
è stata assunta a tempo indeterminato dalla Parte_1 CP_1
con decorrenza 1.1.2022, inquadrata nel 4° livello (mansioni di commessa)
[...] del Ccnl del settore Terziario/Confcommercio e con orario di lavoro part-time di 26 ore settimanali (cfr. lettera di assunzione e cedolini paga). Il rapporto di lavoro è poi cessato in data 8.5.2023 per giustificato motivo soggettivo (cfr. la relativa lettera di recesso). La ha sostenuto di aver in realtà sempre lavorato - presso il negozio Pt_1
“Primissimi” in via Leonardo da Vinci 123, Roma, gestito dalla predetta società - con orario a tempo pieno durante l'apertura del negozio (mattina e pomeriggio, per sei giorni alla settimana, con esclusione della domenica); di essersi assentata dal lavoro per un periodo di malattia (dal dicembre 2022 all'aprile 2023); di non aver ricevuto più la retribuzione dal mese di febbraio 2023; di aver complessivamente ricevuto una retribuzione inferiore rispetto a quella dovuta.
Ha quindi richiesto la condanna della società al pagamento in suo favore della complessiva somma di € 24.127,93, oltre accessori, come da allegati conteggi e per i titoli ivi specificati.
Nonostante la ritualità della notifica (effettuata via pec presso l'indirizzo della società convenuta), quest'ultima non si è costituita in giudizio.
Ammesso (ma non espletato) l'interrogatorio formale del legale rappresentante di parte convenuta ed effettuata prova per testimoni, all'odierna udienza la causa è stata decisa.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
All'esito del giudizio la domanda della deve ritenersi fondata. Pt_1
Pacifica e documentalmente dimostrata la tipologia (di natura subordinata) e la durata del rapporto di lavoro in esame (dall'1.1.2022 all'8.5.2023), nonché
l'inquadramento riconosciuto alla ricorrente (4° livello del Ccnl
Terziario/Confcommercio), quanto all'orario di lavoro seguìto dalla stessa, tutti i testimoni ascoltati hanno concordemente riferito che la ha lavorato come Pt_1
commessa nel negozio in esame, durante l'orario di apertura dello stesso, sia di mattina che di pomeriggio, per tutti i sei giorni della settimana (con esclusione della domenica).
Peraltro, ulteriori elementi di conferma dei fatti allegati dalla ricorrente si deducono dalla mancata risposta all'interrogatorio formale da parte del legale rappresentante della società convenuta (al quale il relativo verbale ammissivo è stato ritualmente notificato, sempre via pec).
Può di conseguenza ritenersi dimostrato lo svolgimento da parte della ricorrente, per l'intero periodo, di un orario di lavoro superiore rispetto al part-time di assunzione di 26 ore settimanali e pari ad un tempo pieno (la non rivendica lo Pt_1
svolgimento di lavoro straordinario).
2 La conseguenza di quanto detto è che è dovuta in favore della ricorrente non solo la retribuzione per un lavoratore con orario a tempo pieno, ma anche il ricalcolo di tutti gli istituti indiretti, da parametrare appunto ad una retribuzione a tempo pieno.
In favore della ricorrente è altresì dovuta l'indennità sostitutiva del preavviso
(essendo stata licenziata con preavviso con esonero della prestazione e con conseguente relativa indennità che non risulta corrisposta) ed è naturalmente dovuto il Tfr.
La società convenuta deve pertanto essere condannata a pagare alla ricorrente, secondo gli esatti conteggi allegati e per i titoli ivi indicati, il complessivo importo di
€ 24.127,93, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della parte convenuta.
Nella liquidazione delle spese si è tenuto conto della tabella n. 3 (cause di lavoro) allegata al Dm n. 147/2022, del valore della controversia (da € 5.200,01 a
€ 26.000,00) e si sono considerate tutte e quattro le fasi (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) nei rispettivi valori medi.
Roma, 30.10.2025.
Il giudice
MO AG
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