Ordinanza cautelare 6 giugno 2018
Sentenza 9 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 09/01/2023, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/01/2023
N. 00187/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02014/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2014 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Scarano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in carica; la Guardia di Finanza - Comando Interregionale Italia Meridionale - Napoli, in persona del Comandate in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Armando Diaz, 11;
per l'annullamento
della determina di destituzione con perdita del grado adottata con la nota del 9.3.2018, notificata il 9.3.2018
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Guardia di Finanza - Comando Interregionale Italia Meridionale - Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2022 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente impugna la nota del 9.3.2018, notificata il 9.3.2018, con la quale il Comandante Interregionale p.t. dell’Italia Meridionale della Guardia di Finanza, si determinava per la perdita del grado per rimozione del ricorrente e l’iscrizione d’ufficio dello stesso nel ruolo dei militari di truppa dell’Esercito Italiano, senza alcun grado, a decorrere dal 16 novembre 2009, come disposto dall’art. 867, c. 5, D.Lgs n. 66/2010.
2. I fatti che hanno determinato l’adozione di tale provvedimento sono i seguenti, come ricostruiti dagli atti del giudizio.
In data 23 marzo 2007, una pattuglia di Carabinieri interveniva presso una struttura alberghiera su richiesta dell’addetto alla reception.
Questi, rappresentava che l’odierno ricorrente, qualificatosi come appartenente alla Guardia di Finanza chiedeva che gli venissero esibiti i cartellini dei clienti, le ricevute fiscali e i documenti del personale dipendente, pur non esibendo alcuna autorizzazione per l’esecuzione di tale attività di controllo.
Tale condotta, come veniva poi accertato dall’amministrazione, rinveniva la sua causa in ragioni di personale astio tra il militare ed il titolare dell’hotel determinate dal fatto che una donna sentimentalmente legata al primo, assunta come addetta alle pulizie dell’hotel su sollecitazione del militare benché cittadina straniera priva del titolo di soggiorno, era stata poi licenziata ed inoltre, era cessato il rapporto di assistenza e consulenza fiscale con un commercialista segnalato dal medesimo titolare per la cura della contabilità dell’albergo.
I rapporti tra il militare ed il titolare dell’albergo, in un primo momento, erano caratterizzati da prestazione che dietro corrispettivo il primo rendeva a favore del secondo.
In particolare, egli, dietro compenso mensile di 300 € si faceva carico di depositare, presso la Questura di Caserta, le schede di identificazione dei clienti alloggiati presso l’hotel.
I rapporti tra i due erano poi degenerati ed il militare aveva rivolto minacce all’albergatore prospettandogli l’avvio di un giudizio dinanzi al giudice del lavoro per il licenziamento della predetta dipendente ove la stessa non fosse stata ristorata con la somma di € 50.000,00 come ristoro per il suo licenziamento.
3. A seguito delle predette condotte, nei confronti del militare veniva avviata azione penale per i reati di "minaccia", "diffamazione", tentata "concussione", "falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici" e "falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici".
Con sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 2 dicembre 2010 il ricorrente veniva condannato alla pena di anni 5 di reclusione, nonché all'interdizione dai pubblici uffici per egual durata.
La Corte di Appello di Napoli, in data 13 maggio 2015, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati di "minaccia" e "diffamazione" "... perché estinti per prescrizione ..., ha rideterminato la pena in anni due anni 2 e mesi 10 di reclusione ed ha revocato la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici.
Il ricorso per Cassazione è stato dichiarato inammissibile.
In sintesi, il ricorrente è stato ritenuto responsabile dei reati di concussione, falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici.
4. A seguito del giudizio penale, la Guardia di Finanza ha avviato nei confronti del dipendente il procedimento disciplinare che si è concluso con il provvedimento impugnato.
5. Avverso tale provvedimento il ricorrente ha dedotto molteplici censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
In particolare, egli ha dedotto la violazione e falsa applicazione artt. 2, 3 e 97 Costituzione, 2, 3 e 7 L. n. 241/1990, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90, D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 199, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 60 L. 31 luglio 1954, n. 599 e s.m.i.; violazione del regolamento di disciplina militare ed eccesso di potere per carenza di istruttoria e di partecipazione; presupposto erroneo; illogicità, perplessità e travisamento; sviamento ...", in quanto la sanzione applicata sarebbe del tutto sproporzionata.
Il provvedimento impugnato, secondo la prospettiva del ricorrente, avrebbe erroneamente interpretato le motivazioni espresse nella sentenza del 13.5.2015 emessa dalla Corte di Appello di Napoli, assunta come fonte di prova della responsabilità disciplinare del ricorrente, in quanto il Giudice penale non sarebbe addivenuto ad una pronuncia di colpevolezza, avendo rilevato l’intervenuta prescrizione e comunque il tentativo di delitto di concussione.
In ogni caso la sanzione sarebbe sproporzionata, tenendo conto della lunga carriera del militare e del fatto che non può fondarsi essa su un automatismo con il titolo di reato contestato.
6. Così sintetizzate le censure del ricorrente, ritiene il Collegio che esse siano infondate e che vadano confermati in sede di giudizio di merito gli esiti cautelari.
In materia, per consolidato indirizzo interpretativo, ribadito ancora di recente (C.d.S., sez. IV, 22 marzo 2021, n. 2428):
“- la valutazione della gravità del fatto, ai fini della commisurazione della sanzione, costituisce espressione di ampia discrezionalità amministrativa, insindacabile salvo che per evidenti profili di manifesto travisamento o manifesta illogicità e irragionevolezza, che palesino con immediatezza una chiara carenza di proporzionalità tra l’infrazione e il fatto (cfr. in tal senso tra le tante Cons. Stato, Sez. IV, 24 marzo 2020, n. 2053; Sez. II, 20 febbraio 2020, n. 1296; Sez. VI, 20 aprile 2017, n. 1858 e Sez. III, 5 giugno 2015, n. 2791);
- l’obbligo motivazionale è attenuato, e assolto attraverso il puntuale riferimento al fatto addebitato, in relazione a condotte di particolare gravità che rendono insuscettibile di ridimensionamento la sanzione irrogata, in specie a fronte di comportamenti palesemente contrari ai principi di moralità e di rettitudine che devono improntare l’agire di un militare, ai doveri attinenti al giuramento prestato, a quelli di correttezza ed esemplarità propri dello status di militare e di appartenente all’Arma dei carabinieri (Cons. Stato, Sez. IV, Sez. IV, 26 marzo 2020, n. 2107, in fattispecie relativa detenzione senza titolo di documentazione inerente l’ufficio);
- la sanzione espulsiva è costantemente ritenuta legittima al cospetto di condotte che denotano la violazione dei doveri inerenti allo status di militare, specie se investito di funzioni di polizia: cfr. Cons. Stato, Sez. II, 15 maggio 2020, n. 3112 e Sez. IV, 3 ottobre 2018, n.5684 e 8 marzo 2017, n.1086 in fattispecie relative alla detenzione per uso personale e consumo di sostanze stupefacenti; Sez. IV, 22 ottobre 2019, n. 7185, nel caso di furto di oggetto pur di minimo valore economico commesso da militare appartenente alla Guardia di finanza)”.
7. Nel caso di specie, la sanzione irrogata appare coerente con la gravità dei fatti dei quali si è reso responsabile il ricorrente.
L’obiettiva gravità della condotta, in radicale contrasto con i doveri incombenti sul militare e tale da rendere equa e proporzionata la sanzione della rimozione per perdita del grado, è stata, d’altronde, espressamente rimarcata nel provvedimento disciplinare impugnato che ne ha sottolineato l’incompatibilità con le funzioni rivestite quale appartenente al Corpo della Guardia di Finanza e il conseguente nocumento per l’immagine e il prestigio del Corpo e ha valutato che l’anzianità di servizio e il grado rivestito dal militare costituissero elementi tali da aggravare ulteriormente l’apprezzamento delle responsabilità ascritte.
8. Non appaiono dunque fondate le censure di illegittimità del provvedimento in quanto l’azione amministrativa appare coerente e proporzionata alla necessità che coloro i quali esercitano funzioni pubbliche tengano condotte esemplari e che non rechino disdoro alla amministrazione di appartenenza.
9. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’amministrazione delle spese del presente giudizio che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento del solo nome del ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Santino Scudeller, Presidente
Angela Fontana, Consigliere, Estensore
Rocco Vampa, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angela Fontana | Santino Scudeller |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.