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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 23/12/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile e penale di Massa, composto dai Sigg.ri Magistrati:
IO LI Presidente rel.
OM EN CE
Valentina Prudente CE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 2793 V.G. anno
2024, vertente t r a
( ) – Parte_1 C.F._1 Parte_2
( domiciliati presso lo studio dell'Avv. Gianluca C.F._2
Ferrarini, dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in atti.
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M.
All'udienza del 23.12.2025, la causa passava in decisione sulle conclusioni congiunte di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso ritualmente depositato con il quale i coniugi Parte_3
hanno chiesto l'omologa della separazione consensuale, deducendo che essi ricorrenti avevano contratto matrimonio in Massa il 28.5.2009; che dalla loro unione era nata la figlia (21.12.2013); che la prosecuzione della Per_1
convivenza era divenuta ormai intollerabile;
premesso che il decreto per la comparizione delle parti è stato comunicato al P.M.; rilevato che la decisa e ferma volontà delle parti di dar corso al presente giudizio evidenzia l'irreversibilità della frattura venutasi a determinare tra i coniugi, rendendo fondata la domanda;
che vanno integralmente recepite, siccome rispondenti all'interesse della prole, le condizioni concordate in punto di: affidamento congiunto della minore e collocazione prevalente ed anagrafica della stessa presso la madre;
assegnazione della casa coniugale;
diritto di visita e di permanenza della figlia in favore del padre (come da piano genitoriale e punti nn. 4) e 5) del ricorso); contributo al mantenimento della figlia a carico del padre e regime di partecipazione dei coniugi al pagamento delle spese straordinarie;
assegno unico;
obblighi patrimoniali a carico di di cui ai punti 9) e Parte_2
10) del ricorso;
obblighi di trasferimento di cui al punto 11) del ricorso;
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
l'8.5.1989, e nato a [...] il [...] (matrimonio Parte_2
celebrato in Massa il 28.5.2009 e trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Massa all'anno 2009, Parte I, Atto n. 33), e omologa le condizioni di cui in ricorso, da aversi qui per letteralmente trascritte, come da motivazione;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Massa di procedere agli ulteriori adempimenti di legge;
spese compensate.
Così deciso in Massa in Camera di Consiglio il giorno 23.12.2025 Il Presidente estensore
IO LI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile e penale di Massa, composto dai Sigg.ri Magistrati:
IO LI Presidente rel.
OM EN CE
Valentina Prudente CE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 2793 V.G. anno
2024, vertente t r a
( ) – Parte_1 C.F._1 Parte_2
( domiciliati presso lo studio dell'Avv. Gianluca C.F._2
Ferrarini, dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in atti.
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M.
All'udienza del 23.12.2025, la causa passava in decisione sulle conclusioni congiunte di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso ritualmente depositato con il quale i coniugi Parte_3
hanno chiesto l'omologa della separazione consensuale, deducendo che essi ricorrenti avevano contratto matrimonio in Massa il 28.5.2009; che dalla loro unione era nata la figlia (21.12.2013); che la prosecuzione della Per_1
convivenza era divenuta ormai intollerabile;
premesso che il decreto per la comparizione delle parti è stato comunicato al P.M.; rilevato che la decisa e ferma volontà delle parti di dar corso al presente giudizio evidenzia l'irreversibilità della frattura venutasi a determinare tra i coniugi, rendendo fondata la domanda;
che vanno integralmente recepite, siccome rispondenti all'interesse della prole, le condizioni concordate in punto di: affidamento congiunto della minore e collocazione prevalente ed anagrafica della stessa presso la madre;
assegnazione della casa coniugale;
diritto di visita e di permanenza della figlia in favore del padre (come da piano genitoriale e punti nn. 4) e 5) del ricorso); contributo al mantenimento della figlia a carico del padre e regime di partecipazione dei coniugi al pagamento delle spese straordinarie;
assegno unico;
obblighi patrimoniali a carico di di cui ai punti 9) e Parte_2
10) del ricorso;
obblighi di trasferimento di cui al punto 11) del ricorso;
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
l'8.5.1989, e nato a [...] il [...] (matrimonio Parte_2
celebrato in Massa il 28.5.2009 e trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Massa all'anno 2009, Parte I, Atto n. 33), e omologa le condizioni di cui in ricorso, da aversi qui per letteralmente trascritte, come da motivazione;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Massa di procedere agli ulteriori adempimenti di legge;
spese compensate.
Così deciso in Massa in Camera di Consiglio il giorno 23.12.2025 Il Presidente estensore
IO LI