Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/06/2025, n. 4022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4022 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE
in persona dei signori magistrati dott.ssa Silvia Di Matteo – presidente rel. dott. Paolo Andrea Taviano – consigliere dott. Pasquale Cabato – consigliere aus. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero 3936 del ruolo generale dell'anno
2020 tra
(C.F. ), già Parte_1 P.IVA_1 [...]
che agisce a mezzo del procuratore speciale Parte_2 Parte_3
in persona del legale rappresentante (C.F.
[...] Parte_4
), con l'avv. Ida Sigismondi P.IVA_2
- appellante
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_3
pro tempore con l'avv. Francesco Scotto d'Apollonia Controparte_2
- appellata avverso sentenza Tribunale di Velletri n. 1960/2019 oggetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La (già Parte_1 Parte_2
che agiva a mezzo del procuratore speciale in persona del Parte_5
legale rappresentante pro tempore Amministratore Delegato, Parte_4
chiedeva al Tribunale di Velletri di ingiungere – in forza di un contratto di fornitura di energia elettrica – la somma di euro 43.205,25 alla CP_1
[...]
La nel ricorso per decreto ingiuntivo Parte_1
ex art. 633 c.p.c., rilevava il mancato pagamento, da parte di Controparte_1
della fattura n. 058473910001273B.
Proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 2742/2017, in data
11.12.2017 (R. G. n. 8204/2017), la che conveniva in Controparte_1
giudizio nella qualità di l.r.p.t. della Parte_4 Parte_5
A sostegno della propria opposizione, la rilevava Controparte_1
l'avvenuto deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, da parte della
[...]
successivamente alla conclusione di un accordo Parte_1
transattivo relativo al credito vantato con la fattura n. 058473910001273B.
La concludeva, quindi, per la dichiarazione della cessata CP_1
materia del contendere stante l'accordo transattivo del 27.11.2017 e per la condanna della in persona del suo l.r.p.t., alla somma di euro Parte_5
5.000,00 per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per aver depositato – successivamente alla conclusione di un accordo transattivo – ricorso per decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio la – a mezzo Parte_1
del proprio procuratore speciale – che chiedeva, in via Parte_5 preliminare, di dichiarare l'avvenuta cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese e dei compensi di lite.
Rilevava, comunque, l'inammissibilità dell'opposizione e la sua infondatezza in fatto e diritto.
Il Tribunale di Velletri, con la sentenza in epigrafe, accoglieva l'opposizione, dichiarava cessata la materia del contendere in merito al pagamento della fattura n. 058473910001273B stante l'accordo transattivo del 27.11.2017 e condannava la al pagamento – ex art. 96 c.p.c. – della somma Parte_5
equitativamente determinata, in favore di di euro 500,00. CP_1 CP_1
Il Tribunale fondava la propria decisione sulla circostanza che, dalla documentazione in atti, era stato sottoscritto un accordo transattivo (datato
27.11.2017) ove, a tacitazione di ogni pretesa della la Parte_5
corrispondeva la somma di euro 15.000,00. CP_1
L'importo veniva corrisposto, come da accordo transattivo, a Parte_5
quale procuratore speciale della . Parte_1
Emergeva, inoltre, che – a seguito della contestazione del legale della relativamente all'ingiunzione di pagamento – il legale della CP_1
si era resa disponibile alla restituzione volontaria dell'originale del Parte_5
titolo.
Il Giudice rilevava che, nonostante pacificamente fosse intervenuto l'accordo transattivo e che non era contestato il versamento della somma di
15.000,00 a tacitazione di ogni pretesa, non era mai stato riconsegnato alla il titolo oggetto dell'opposizione così come – dai numerosi scambi CP_1
di corrispondenza tra le parti – si era convenuto.
Quindi, risultava valido ed efficace il decreto ingiuntivo in quanto non espressamente rinunciato né restituito.
Infine, il Tribunale ravvisava gli estremi di cui all'art. 96 c.p.c. poiché riteneva che la notifica del titolo esecutivo, la mancata restituzione dello stesso e il cumulo di domande spiegate nel giudizio di primo grado avevano determinato l'ipotesi di cui all'art. 96 c.p.c. con conseguente liquidazione del danno equitativamente determinato nella complessiva somma di euro 500,00.
Avverso la sentenza in epigrafe propone appello la Parte_1
che agisce a mezzo del procuratore speciale
[...] Parte_3
in persona del l.r.p.t. Parte_4
Si costituisce la che chiede il rigetto del gravame. Controparte_1
La causa passava in decisione all'udienza del 30 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l'appellante deduce la “erronea valutazione delle risultanze documentali con riferimento alla domanda ex art. 96 c.p.c.. Omessa
e/o insufficiente motivazione. Infondatezza ed inammissibilità della domanda”.
L'appellante, in primo luogo, rileva che già in primo grado aveva riconosciuto l'efficacia estintiva dell'accordo transattivo intervenuto tra le parti in data 27.11.2017 con riferimento alla fattura n. 058473910001273B e, quindi, era venuta meno la materia del contendere.
Tale circostanza, così come il tenore delle mail intercorse fra le parti, è dimostrativa del fatto che non ha Parte_1
minimamente resistito in giudizio e che, quindi, non è giustificata l'applicazione dell'art. 96 c.p.c..
Rileva, inoltre, l'inammissibilità e improcedibilità delle domande nei confronti di in proprio in quanto il decreto ingiuntivo è stato emesso Parte_5
su istanza della Parte_1 Parte_1
Il primo motivo è infondato.
Così come rilevato dal Tribunale, mai l'odierno appellante, nel corso del giudizio di primo grado né nel presente, ha dichiarato di voler rinunciare alla pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo.
In mancanza di tale rinuncia, la non poteva non agire in CP_1
opposizione allo stesso, seppur era adempiuta l'obbligazione di pagamento di euro 15.000,00 prevista dall'accordo transattivo stipulato per la definizione delle pretese relative alla fattura n. 058473910001273B.
Per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 96 c.p.c., comma 3, il Tribunale ha ben motivato e valutato gli elementi soggettivi richiesti dalla norma considerate le domande formulate dalla in primo grado (nel Parte_1
merito, il , seppur in via gradata, chiedeva Parte_1
l'accertamento del mancato rispetto del termine decadenziale previsto per il pagamento della somma di euro 15.000,00, ritenuto quale termine essenziale), che nessuna offerta di restituzione è stata adempiuta (contrariamente a quanto sostenuto nelle mail intercorse tra le parti), che era pacifica e non contestata la conclusione e l'adempimento di cui all'accordo transattivo stipulato a definizione di ogni pretesa relativa alla fattura oggetto di causa e che mai è pervenuta una espressa rinuncia al decreto ingiuntivo opposto.
L'applicazione dell'art. 96 c.p.c., comma 3, nel minimo previsto, è giustificata da una condotta inescusabilmente negligente dell'odierno appellante posto che, per ottenere gli effetti della dichiarazione della cessazione della materia del contendere (petitum immediato voluto dall'appellante) la Parte_1
ben avrebbe potuto rinunciare al decreto ingiuntivo opposto
[...]
anziché introdurre una causa.
Sull'inammissibilità e improcedibilità delle domande, nei confronti di in proprio, in quanto il decreto ingiuntivo è stato emesso su istanza Parte_5
della occorre rilevare che Parte_1 Parte_3
ha partecipato al giudizio nella qualità di procuratore speciale della
[...]
e che l'accordo transattivo (datato 27.11.2017) era Parte_1
stato stipulato tra la e , a tacitazione di ogni pretesa di CP_1 Parte_5
quest'ultima.
Inoltre, la corrispondeva, proprio a quale CP_1 Parte_5
procuratore speciale della , la somma di euro Parte_1
15.000,00. In questo quadro, sono ammissibili le richieste formulate, in primo grado, nei confronti di Parte_3
Con il secondo motivo, l'appellante censura la “omessa motivazione in ordine alla domanda di compensazione delle spese di lite”.
Il motivo è sia inammissibile che infondato.
Il Giudice di prime cure, invero, statuendo sulle spese di lite e condannando alla rifusione delle stesse, ha correttamente applicato il principio Parte_3
della soccombenza, non potendosi ravvisare, nel caso in esame, la possibilità di compensazione delle spese.
Conclusivamente, l'appello deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche.
Sussistono i presupposti per la debenza, in capo alla Parte_1
di somma pari al contributo unificato.
[...]
PQM
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto dalla avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Velletri n. 1960/2019, così decide:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante alla rifusione, Parte_1
in favore dell'Avv. Francesco Scotto d'Apollonia, dichiaratosi antistatario, delle spese processuali che liquida nella complessiva somma di euro 3.966,00 oltre a rimborso forfetario 15% e a oneri accessori come per legge;
c) dichiara la sussistenza dei presupposti per la debenza in capo all'appellante di somma pari al contributo unificato versato.
Roma, 4 giugno 2025
Il Presidente est.