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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/01/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai magistrati: dr. Michele Magliulo - Presidente dr.ssa Monica Cacace - Consigliere dr. ssa Lucia Minauro - Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1092/2019 R.G. di appello avverso la sentenza n.
2179/2018 del Tribunale di Napoli Nord, publicata in data 30/07/2018,
tra
(CF. ) e (CF. Parte_1 C.F._1 Controparte_1
), rappresentati e difesi dall'avv. Eufrasia C.F._2
Cannolicchio (C.F. C.F._3
APPELLANTI
e
(C.F./P.IVA n. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pesenti
( ); C.F._4
APPELLATA
Oggetto: contratto di finanziamento
Conclusioni: come da note di udienza del 12 settembre 2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 20.07.2016 e Parte_1
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo Controparte_1
n. 1721/2016 con il quale era loro ingiunto il pagamento, in favore di
, della somma di euro 8.956,83 (oltre interessi, spese ed CP_2 accessori come per legge), quale saldo del contratto di finanziamento n.
9743158, stipulato in data 28.05.2011.
Eccepivano, in particolare, l'inefficacia del decreto ingiuntivo in ragione del mancato preventivo esperimento della mediazione e la sussistenza di usura originaria.
Si costituiva la Banca opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Il tribunale, con la sentenza impugnata, così provvedeva: ”revoca il titolo monitorio n. 1721/2016 concesso dal Tribunale di Napoli Nord;
-condanna
e pagare a la Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 somma di euro 7.7000; -dichiara irripetibili le spese relative alla fase monitoria e sostenute da e, relativamente alla fase a Controparte_2 cognizione piena, tenuto conto della soccombenza reciproca compensa per un terzo le spese di lite tra e e CP_2 Parte_1 CP_1
e condanna e a pagare a
[...] Parte_1 Controparte_1
la somma di euro 1.500 oltre spese generali Iva e Cassa come CP_2 per legge”.
Per quanto in questa sede ancora rileva, il primo giudice, in estrema sintesi, riteneva:- che la avesse dimostrato la titolarità del CP_2 credito, attraverso la produzione in giudizio del contratto di cessione stipulato con la Compass, recante l'indicazione specifica in allegato del credito vantato nei confronti degli opponenti, cessione opponibile a questi ultimi in virtù del deposito dei detti atti nel procedimento ex art. 633 c.p.c., nonché nel successivo giudizio a cognizione piena;
- che: l'art. 1815 co. 2
c.c. dovesse essere letto alla luce della fattispecie sanzionata dall'art. 644 co. 1 c.p., sicché, per l'applicazione della sanzione civile indiretta ivi prevista dovessero essere integrati, sia l'elemento soggettivo della consapevolezza e volontà di applicare il tasso usurario, sia l'approfittamento dello stato di difficoltà economica della parte mutuataria, sia la previsione del tasso usurario;
che fosse rilevante, per la
2 determinazione del tasso soglia, la sommatoria degli interessi corrispettivi, anche capitalizzati, con gli interessi moratori.
Tanto premesso, rilevava che gli opponenti non avessero né allegato, né dimostrato l'elemento soggettivo della fattispecie delineata dall'art. 1815 co. 2 c.c., rappresentato dal dolo della Compass in ordine alla natura usuraria del tasso di interesse fissato con il contratto di mutuo, e lo stato di bisogno in cui gli stessi si sarebbero travati alla data di stipula dell'atto.
Ritenuta poi la natura di clausola penale della pattuizione degli interessi moratori e valutata la manifesta eccessività del tasso di mora rispetto all'interesse della banca all'adempimento, accoglieva la domanda di
<esclusivamente per il credito in linea capitale per la somma CP_2 complessiva di euro 7.7000 non essendo dovuti gli interessi moratori, unici interessi richiesti da parte opposta>>.
Con atto di citazione notificato in data 20.02.2019, e Parte_1
hanno impugnato tale sentenza, deducendone Controparte_1
l'erroneità:
a) nella parte in cui riconosce la corretta notifica della cessione del credito;
b) nella parte in cui non ha riconosciuto la sussistenza del dolo in capo alla Compass in ordine alla natura usuraia del tasso di interesse fissato con il contratto e lo stato di bisogno in cui gli stessi si sono trovati alla data di stipula dell'atto;
c) nella parte in cui ha condannato essi appellati al pagamento delle spese processuali.
, costituitasi in giudizio, ha chiesto la reiezione del Controparte_2 gravame, in quanto inammissibile e, comunque, nel merito, infondato.
All'udienza del 12.9.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter
c.p.c., la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Secondo giurisprudenza costante, “gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
3 a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. n. 03/11/2020, n. 24262).
Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nel caso di specie, dalla lettura dell'atto di appello è possibile desumere quali siano i capi di sentenza che gli appellanti hanno inteso impugnare e soprattutto quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione.
L'appello deve essere quindi delibato nel merito.
Quanto al primo motivo di impugnazione, gli appellanti sostengono che non siano ammissibili le modalità attraverso le quali essi sono venuti a conoscenza della cessione del credito (ovvero mediante il deposito degli atti nel processo), risultando prestabilite le modalità con le quali debba essere comunicata al debitore la cessione stessa (notifica o pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) ed essendo, pertanto, irrilevanti <forme “alternative”
e non riconosciute di pubblicità>>, le quali renderebbero <la cessione del credito come non avvenuta>>.
La doglianza è prova di fondamento.
Nella sentenza gravata, il primo giudice osserva: “In particolare, Banca opposta ha dedotto e dimostrato -la titolarità del diritto di credito producendo in giudizio: a) il contratto di cessione del credito stipulato con la Compass con indicazione specifica in allegato del credito della
Compass nei confronti degli opponenti;
b) la opponibilità ai sensi dell'art.
1264 c.c. delle cessioni del credito. L'art. 58 TUB consente la cessione a
4 banche (nonché ai soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi degli articoli 65 e 109 TUB e in favore degli intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 TUB) di aziende, di rami
d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. La notizia dell'avvenuta cessione avviene mediante pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale (o eventualmente attraverso forme integrative di pubblicità fissate dalla Banca d'Italia) e tale adempimento produce gli effetti indicati nell'art.
1264 c.c. nei confronti dei debitori ceduti, rendendo irrilevante
l'accettazione o la notifica singolare dal momento che, dalla data della pubblicazione, la cessione si intende notificata ai debitori con tutte le conseguenze giuridiche proprie. Nel nostro caso, il trasferimento del credito non è stato oggetto di pubblicità né nel registro delle imprese né nella Gazzetta Ufficiale, tuttavia, esso è opponibile a e Parte_1
tramite il deposito degli stessi atti nel processo ex art. 633 c.p.c. CP_1 nella fase monitoria e nella presente fase a cognizione piena”.
La decisione è corretta.
Il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e lo scambio del consenso tra cedente e cessionario, con il quale si perfeziona il contratto di cessione, attribuisce al cessionario la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 cod. civ. Infatti, la notificazione prevista dall'art. 1264 cod. civ. è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante (cfr. fra le altre.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15364 del 13/07/2011).
Inoltre, la notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio (cfr. Cass. civ. n.
12734/2021)
5 Nel caso in esame, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, gli odierni impugnanti hanno avuto conoscenza della cessione:
• con la notifica del decreto, nonché del contratto di cessione e relativi allegati;
• attraverso la produzione del contratto di cessione intercorso tra Compass
e completo di annex;
Controparte_2
• in virtù delle comunicazioni di cessione (doc. 08, 09, 10 e 11 fascicolo monitorio).
Il motivo di appello deve essere, dunque, rigettato.
La seconda doglianza mossa dagli impugnanti alla sentenza di primo grado attiene, specificamente, alla parte della sentenza in cui il Tribunale ha ritenuto la carenza di allegazione e prova dell'elemento soggettivo della fattispecie delineata dall'art. 1815 c. 2 c.c. <rappresentato dal dolo della
Compass in ordine alla natura usuraria del tasso di interesse fissato con il contratto di mutuo, e lo stato di bisogno in cui gli stessi si sarebbero trovati alla data di stipula dell'atto>>.
Anche tale censura non coglie nel segno.
Appare opportuno precisare che la legge n. 108/96 ha modificato, sia la fattispecie di usura delineata dall'art. 644 c.p., sia le conseguenze civili di cui all'art. 1815 c.c.
L'approfittamento dello stato di bisogno della vittima è divenuta una mera circostanza aggravante del reato (art. 644, comma 5, n. 3, c.p.) e la fattispecie criminosa è stata ancorata ad una soglia, determinata dalla legge, il cui superamento comporta che gli interessi siano sempre da considerarsi usurari.
Il legislatore del '96 ha, in pratica, delineato la fattispecie di “usura in astratto o oggettiva” (art. 644, comma 1, cod. pen.), che si sostanzia nella condotta di colui che «si fa dare o promettere sotto qualsiasi forma per sé
o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o vantaggi usurari».
Accanto a tale figura è stata altresì prevista la fattispecie criminosa della c.d. usura in concreto, o soggettiva, con la quale il legislatore ha inteso tratteggiare, come avveniva nella formulazione dell'art. 644 cod. pen. ante novella, una fattispecie criminosa sganciata dal dato certo del tasso
6 soglia, al fine di reprimere quelle operazioni che, seppur si muovano entro la legittimità del tasso soglia, per le modalità con le quali vengono perpetrate sono considerati fenomeni da reprimere al pari dell'usura oggettiva.
La commissione del reato di cui all'art.644 c.p. comporta la sanzione civile della gratuità del mutuo, in virtù del disposto dell'art. 1815 c.c. comma secondo, come riformato, norma che commina la nullità della clausola contenente la pattuizione degli interessi usurari ed il conseguente azzeramento di ogni interesse.
Assodato, dunque, che l'usura oggi prescinde dall'accertamento dell'elemento soggettivo dell'approfittamento dello stato di bisogno, quanto all'accertamento dell'elemento oggettivo della fattispecie, come è noto, nella sentenza a Sezioni Unite n. 19597/20, la Suprema Corte, benché abbia definitivamente chiarito che gli interessi di mora soggiacciono alla disciplina antiusura (atteso che la stessa mira a sanzionare la promessa di qualsiasi somma usuraria da corrispondere in ragione del vincolo contrattuale) e che anche rispetto a tali interessi debba ritenersi operante la norma di cui all'art. 1815, comma 2, c.c. (la quale sancisce la nullità della clausola usuraria ed esclude la debenza degli interessi pattuiti) ha ulteriormente sancito che:
a) ove l'interesse corrispettivo sia lecito e unicamente il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della soglia usuraria, soltanto questi ultimi vanno considerati illeciti e non dovuti;
b) in tale evenienza, si applica la disposizione generale dettata dall'art. 1224, comma 1, c.c., onde il risarcimento del danno sofferto dal creditore va commisurato non più alla misura preconcordata ed usuraria, bensì a quella lecitamente convenuta per gli interessi corrispettivi;
ciò in quanto, una volta caduta la clausola relativa agli interessi moratori, residua comunque un danno per il creditore insoddisfatto, sicché va fatta applicazione della regola comune secondo cui il pregiudizio patrimoniale derivante dall'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria viene automaticamente ristorato mercé il riconoscimento della stessa misura degli interessi corrispettivi già dovuta per il tempo dell'adempimento in
7 relazione alla concessione ad altri della disponibilità di una somma di denaro.
Nella detta pronuncia è stato, inoltre, precisato che il tasso soglia dell'usura si calcola in modo diverso per gli interessi corrispettivi e per quelli moratori, dovendosi, per questi ultimi, utilizzare la seguente formula:
«tasso effettivo globale medio (T.E.G.M.) + maggiorazione media degli interessi moratori x coefficiente in aumento + punti percentuali aggiuntivi previsti, quale ulteriore tolleranza, dall'art. 2, comma 4, L. n. 108/1996».
Ove, peraltro, i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il tasso effettivo globale del singolo rapporto (T.E.G.), comprensivo degli interessi moratori, e il T.E.G.M., così come rilevato negli stessi decreti, con il coefficiente in aumento ivi previsto.
Deve ancora rilevarsi che, come chiarito sempre dalla Suprema Corte, non
è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori ai fini del confronto con il tasso soglia antiusura, atteso che i due tassi sono alternativi tra loro: se il debitore è in regola con i pagamenti deve corrispondere gli interessi corrispettivi;
quando, invece, è in ritardo rispetto alle scadenze stabilite, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori. Ne consegue che i detti tassi non si possano sommare, in quanto fondati su basi di calcolo del tutto diverse: il tasso corrispettivo si calcola, infatti, sul capitale residuo, il tasso di mora sulla rata scaduta (cfr.
Cass. n. 17447/19).
Alla luce delle risultanze processuali, nonché dei su menzionati principi - peraltro ribaditi anche in ulteriori recenti pronunce della Suprema Corte
(cfr. Cass. ord. n. 29806/20, nonché Cass. ord. n. 12964/21) – ed assodato dunque che il tasso soglia degli interessi moratori si calcola separatamente rispetto a quello degli interessi corrispettivi, la sentenza di primo grado, nonostante gli errori evidenziati, deve essere comunque confermata, attesa l'assoluta incongruenza delle censure mosse dagli appellanti ed avendo, in ogni caso, il Tribunale ritenuto solo parzialmente fondata la domanda di , escludendo la debenza di interessi CP_2 moratori.
8 D'altronde, l'eventuale superamento del limite dell'usura relativo agli interessi moratori, ove mai accertato, non avrebbe in ogni caso potuto comportare la non debenza degli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti.
Né può accogliersi la tesi, come detto infondata, secondo cui rileverebbe, nella fattispecie, l'elemento dell'approfittamento dello stato di bisogno, del quale alcuna allegazione o prova risulta, in ogni caso, fornita, non potendosi ritenere di certo integrato l'elemento del dolo, come preteso dagli impugnanti, in virtù della predisposizione da parte di Compass di un contratto su un modulo prestampato, proposto ad una generalità di possibili contraenti e non potendo assumere alcun concreto rilievo, ai fini della dimostrazione dello stato di bisogno, la generica allegazione degli appellanti, secondo cui essi si sono “rivolti all'istituto di credito al fine di ottenere un finanziamento pari ad euro 10.000,00, in quanto, appunto, ne avevano necessità urgente”.
Infondato, infine, si rivela anche il motivo di impugnazione proposto in punto di spese, con il quale gli impugnanti deducono l'iniquità della condanna emessa a loro carico al pagamento delle spese processuali per l'importo di euro 1.500,00, in ragione del ridimensionamento (in euro
7.700,00), per effetto della pronuncia del giudice di primo grado, del maggior credito (di euro 8.956,83) azionato in monitorio da . CP_2
Come è noto, l'onere di rifusione delle spese processuali grava, infatti, in base al principio della soccombenza, in capo alla parte che ha dato causa al processo e che ha visto poi rigettarsi, anche solo per ragioni di rito, la propria domanda (cfr. Cass. civ. ordinanza n. 13498/2018, secondo cui: “Ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio”).
Il principio della soccombenza è, dunque, espressione naturale di una regola di causalità rispetto alla determinazione della lite. Di regola, al di là di casi di c.d. reciproca soccombenza, la causalità è unidirezionale e ricade, senza deviazioni, sul comportamento antigiuridico di chi si renda responsabile dell'instaurazione del processo per soddisfare una situazione giuridica altrui ingiustamente non soddisfatta ovvero per soddisfare una situazione giuridica propria giustamente non soddisfatta.
9 Come chiarito dalla Suprema Corte, “la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo” (Cassazione civile sez.
I, 11/06/2021, sentenza n.16563; vedi anche Cass., n. 21684/13; n.
10113/18; n. 1268/2020).
Nel caso di specie, Il giudice di primo grado ha ritenuto, all'esito di una complessiva valutazione dei fatti di causa di operare una parziale compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado.
La decisione si rivela corretta e non appaiono sussistere ulteriori ragioni che possano giustificare l'integrale compensazione delle spese processuali, attesa la pressoché totale soccombenza degli odierni impugnanti nel giudizio di primo grado, fatta eccezione per la parte afferente agli interessi di mora, valutati eccessivi ai sensi dell'art.33
Codice del Consumo.
Ne consegue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese, anche per il presente grado, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con riferimento ai parametri di cui al D.M. n.
55/2014, in base al valore della causa, e con applicazione di valori tariffari compresi tra quelli minimi e medi, con esclusione della fase istruttoria (non espletata in questo grado), tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata.
In base al combinato disposto degli artt. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia) e 1, comma 18, L. n.
228/2012, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto ai sensi del comma 1-bis del
10 medesimo articolo per l'impugnazione proposta, in quanto è stata rigettata.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da e con atto di citazione in appello Parte_1 Controparte_1 notificato in data 20.02.2019, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli
Nord n. 2179/2018, publicata il 30.7.2018, ogni ulteriore domanda od eccezione reiette, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese del grado sostenute dalla parte appellata, che liquida complessivamente in €
3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15% IVA e CPA come per legge
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al co. 1 quater dell'art. 13 d.p.r. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico della parte appellante soccombente (versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1 – bis).
Così deciso in Napoli, all'esito della Camera di Consiglio del 16 dicembre
2024.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dr.ssa Lucia Minauro Dr. Michele Magliulo
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai magistrati: dr. Michele Magliulo - Presidente dr.ssa Monica Cacace - Consigliere dr. ssa Lucia Minauro - Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1092/2019 R.G. di appello avverso la sentenza n.
2179/2018 del Tribunale di Napoli Nord, publicata in data 30/07/2018,
tra
(CF. ) e (CF. Parte_1 C.F._1 Controparte_1
), rappresentati e difesi dall'avv. Eufrasia C.F._2
Cannolicchio (C.F. C.F._3
APPELLANTI
e
(C.F./P.IVA n. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pesenti
( ); C.F._4
APPELLATA
Oggetto: contratto di finanziamento
Conclusioni: come da note di udienza del 12 settembre 2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 20.07.2016 e Parte_1
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo Controparte_1
n. 1721/2016 con il quale era loro ingiunto il pagamento, in favore di
, della somma di euro 8.956,83 (oltre interessi, spese ed CP_2 accessori come per legge), quale saldo del contratto di finanziamento n.
9743158, stipulato in data 28.05.2011.
Eccepivano, in particolare, l'inefficacia del decreto ingiuntivo in ragione del mancato preventivo esperimento della mediazione e la sussistenza di usura originaria.
Si costituiva la Banca opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Il tribunale, con la sentenza impugnata, così provvedeva: ”revoca il titolo monitorio n. 1721/2016 concesso dal Tribunale di Napoli Nord;
-condanna
e pagare a la Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 somma di euro 7.7000; -dichiara irripetibili le spese relative alla fase monitoria e sostenute da e, relativamente alla fase a Controparte_2 cognizione piena, tenuto conto della soccombenza reciproca compensa per un terzo le spese di lite tra e e CP_2 Parte_1 CP_1
e condanna e a pagare a
[...] Parte_1 Controparte_1
la somma di euro 1.500 oltre spese generali Iva e Cassa come CP_2 per legge”.
Per quanto in questa sede ancora rileva, il primo giudice, in estrema sintesi, riteneva:- che la avesse dimostrato la titolarità del CP_2 credito, attraverso la produzione in giudizio del contratto di cessione stipulato con la Compass, recante l'indicazione specifica in allegato del credito vantato nei confronti degli opponenti, cessione opponibile a questi ultimi in virtù del deposito dei detti atti nel procedimento ex art. 633 c.p.c., nonché nel successivo giudizio a cognizione piena;
- che: l'art. 1815 co. 2
c.c. dovesse essere letto alla luce della fattispecie sanzionata dall'art. 644 co. 1 c.p., sicché, per l'applicazione della sanzione civile indiretta ivi prevista dovessero essere integrati, sia l'elemento soggettivo della consapevolezza e volontà di applicare il tasso usurario, sia l'approfittamento dello stato di difficoltà economica della parte mutuataria, sia la previsione del tasso usurario;
che fosse rilevante, per la
2 determinazione del tasso soglia, la sommatoria degli interessi corrispettivi, anche capitalizzati, con gli interessi moratori.
Tanto premesso, rilevava che gli opponenti non avessero né allegato, né dimostrato l'elemento soggettivo della fattispecie delineata dall'art. 1815 co. 2 c.c., rappresentato dal dolo della Compass in ordine alla natura usuraria del tasso di interesse fissato con il contratto di mutuo, e lo stato di bisogno in cui gli stessi si sarebbero travati alla data di stipula dell'atto.
Ritenuta poi la natura di clausola penale della pattuizione degli interessi moratori e valutata la manifesta eccessività del tasso di mora rispetto all'interesse della banca all'adempimento, accoglieva la domanda di
<esclusivamente per il credito in linea capitale per la somma CP_2 complessiva di euro 7.7000 non essendo dovuti gli interessi moratori, unici interessi richiesti da parte opposta>>.
Con atto di citazione notificato in data 20.02.2019, e Parte_1
hanno impugnato tale sentenza, deducendone Controparte_1
l'erroneità:
a) nella parte in cui riconosce la corretta notifica della cessione del credito;
b) nella parte in cui non ha riconosciuto la sussistenza del dolo in capo alla Compass in ordine alla natura usuraia del tasso di interesse fissato con il contratto e lo stato di bisogno in cui gli stessi si sono trovati alla data di stipula dell'atto;
c) nella parte in cui ha condannato essi appellati al pagamento delle spese processuali.
, costituitasi in giudizio, ha chiesto la reiezione del Controparte_2 gravame, in quanto inammissibile e, comunque, nel merito, infondato.
All'udienza del 12.9.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter
c.p.c., la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Secondo giurisprudenza costante, “gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
3 a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. n. 03/11/2020, n. 24262).
Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nel caso di specie, dalla lettura dell'atto di appello è possibile desumere quali siano i capi di sentenza che gli appellanti hanno inteso impugnare e soprattutto quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione.
L'appello deve essere quindi delibato nel merito.
Quanto al primo motivo di impugnazione, gli appellanti sostengono che non siano ammissibili le modalità attraverso le quali essi sono venuti a conoscenza della cessione del credito (ovvero mediante il deposito degli atti nel processo), risultando prestabilite le modalità con le quali debba essere comunicata al debitore la cessione stessa (notifica o pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) ed essendo, pertanto, irrilevanti <forme “alternative”
e non riconosciute di pubblicità>>, le quali renderebbero <la cessione del credito come non avvenuta>>.
La doglianza è prova di fondamento.
Nella sentenza gravata, il primo giudice osserva: “In particolare, Banca opposta ha dedotto e dimostrato -la titolarità del diritto di credito producendo in giudizio: a) il contratto di cessione del credito stipulato con la Compass con indicazione specifica in allegato del credito della
Compass nei confronti degli opponenti;
b) la opponibilità ai sensi dell'art.
1264 c.c. delle cessioni del credito. L'art. 58 TUB consente la cessione a
4 banche (nonché ai soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi degli articoli 65 e 109 TUB e in favore degli intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 TUB) di aziende, di rami
d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. La notizia dell'avvenuta cessione avviene mediante pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale (o eventualmente attraverso forme integrative di pubblicità fissate dalla Banca d'Italia) e tale adempimento produce gli effetti indicati nell'art.
1264 c.c. nei confronti dei debitori ceduti, rendendo irrilevante
l'accettazione o la notifica singolare dal momento che, dalla data della pubblicazione, la cessione si intende notificata ai debitori con tutte le conseguenze giuridiche proprie. Nel nostro caso, il trasferimento del credito non è stato oggetto di pubblicità né nel registro delle imprese né nella Gazzetta Ufficiale, tuttavia, esso è opponibile a e Parte_1
tramite il deposito degli stessi atti nel processo ex art. 633 c.p.c. CP_1 nella fase monitoria e nella presente fase a cognizione piena”.
La decisione è corretta.
Il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e lo scambio del consenso tra cedente e cessionario, con il quale si perfeziona il contratto di cessione, attribuisce al cessionario la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 cod. civ. Infatti, la notificazione prevista dall'art. 1264 cod. civ. è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante (cfr. fra le altre.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15364 del 13/07/2011).
Inoltre, la notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio (cfr. Cass. civ. n.
12734/2021)
5 Nel caso in esame, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, gli odierni impugnanti hanno avuto conoscenza della cessione:
• con la notifica del decreto, nonché del contratto di cessione e relativi allegati;
• attraverso la produzione del contratto di cessione intercorso tra Compass
e completo di annex;
Controparte_2
• in virtù delle comunicazioni di cessione (doc. 08, 09, 10 e 11 fascicolo monitorio).
Il motivo di appello deve essere, dunque, rigettato.
La seconda doglianza mossa dagli impugnanti alla sentenza di primo grado attiene, specificamente, alla parte della sentenza in cui il Tribunale ha ritenuto la carenza di allegazione e prova dell'elemento soggettivo della fattispecie delineata dall'art. 1815 c. 2 c.c. <rappresentato dal dolo della
Compass in ordine alla natura usuraria del tasso di interesse fissato con il contratto di mutuo, e lo stato di bisogno in cui gli stessi si sarebbero trovati alla data di stipula dell'atto>>.
Anche tale censura non coglie nel segno.
Appare opportuno precisare che la legge n. 108/96 ha modificato, sia la fattispecie di usura delineata dall'art. 644 c.p., sia le conseguenze civili di cui all'art. 1815 c.c.
L'approfittamento dello stato di bisogno della vittima è divenuta una mera circostanza aggravante del reato (art. 644, comma 5, n. 3, c.p.) e la fattispecie criminosa è stata ancorata ad una soglia, determinata dalla legge, il cui superamento comporta che gli interessi siano sempre da considerarsi usurari.
Il legislatore del '96 ha, in pratica, delineato la fattispecie di “usura in astratto o oggettiva” (art. 644, comma 1, cod. pen.), che si sostanzia nella condotta di colui che «si fa dare o promettere sotto qualsiasi forma per sé
o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o vantaggi usurari».
Accanto a tale figura è stata altresì prevista la fattispecie criminosa della c.d. usura in concreto, o soggettiva, con la quale il legislatore ha inteso tratteggiare, come avveniva nella formulazione dell'art. 644 cod. pen. ante novella, una fattispecie criminosa sganciata dal dato certo del tasso
6 soglia, al fine di reprimere quelle operazioni che, seppur si muovano entro la legittimità del tasso soglia, per le modalità con le quali vengono perpetrate sono considerati fenomeni da reprimere al pari dell'usura oggettiva.
La commissione del reato di cui all'art.644 c.p. comporta la sanzione civile della gratuità del mutuo, in virtù del disposto dell'art. 1815 c.c. comma secondo, come riformato, norma che commina la nullità della clausola contenente la pattuizione degli interessi usurari ed il conseguente azzeramento di ogni interesse.
Assodato, dunque, che l'usura oggi prescinde dall'accertamento dell'elemento soggettivo dell'approfittamento dello stato di bisogno, quanto all'accertamento dell'elemento oggettivo della fattispecie, come è noto, nella sentenza a Sezioni Unite n. 19597/20, la Suprema Corte, benché abbia definitivamente chiarito che gli interessi di mora soggiacciono alla disciplina antiusura (atteso che la stessa mira a sanzionare la promessa di qualsiasi somma usuraria da corrispondere in ragione del vincolo contrattuale) e che anche rispetto a tali interessi debba ritenersi operante la norma di cui all'art. 1815, comma 2, c.c. (la quale sancisce la nullità della clausola usuraria ed esclude la debenza degli interessi pattuiti) ha ulteriormente sancito che:
a) ove l'interesse corrispettivo sia lecito e unicamente il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della soglia usuraria, soltanto questi ultimi vanno considerati illeciti e non dovuti;
b) in tale evenienza, si applica la disposizione generale dettata dall'art. 1224, comma 1, c.c., onde il risarcimento del danno sofferto dal creditore va commisurato non più alla misura preconcordata ed usuraria, bensì a quella lecitamente convenuta per gli interessi corrispettivi;
ciò in quanto, una volta caduta la clausola relativa agli interessi moratori, residua comunque un danno per il creditore insoddisfatto, sicché va fatta applicazione della regola comune secondo cui il pregiudizio patrimoniale derivante dall'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria viene automaticamente ristorato mercé il riconoscimento della stessa misura degli interessi corrispettivi già dovuta per il tempo dell'adempimento in
7 relazione alla concessione ad altri della disponibilità di una somma di denaro.
Nella detta pronuncia è stato, inoltre, precisato che il tasso soglia dell'usura si calcola in modo diverso per gli interessi corrispettivi e per quelli moratori, dovendosi, per questi ultimi, utilizzare la seguente formula:
«tasso effettivo globale medio (T.E.G.M.) + maggiorazione media degli interessi moratori x coefficiente in aumento + punti percentuali aggiuntivi previsti, quale ulteriore tolleranza, dall'art. 2, comma 4, L. n. 108/1996».
Ove, peraltro, i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il tasso effettivo globale del singolo rapporto (T.E.G.), comprensivo degli interessi moratori, e il T.E.G.M., così come rilevato negli stessi decreti, con il coefficiente in aumento ivi previsto.
Deve ancora rilevarsi che, come chiarito sempre dalla Suprema Corte, non
è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori ai fini del confronto con il tasso soglia antiusura, atteso che i due tassi sono alternativi tra loro: se il debitore è in regola con i pagamenti deve corrispondere gli interessi corrispettivi;
quando, invece, è in ritardo rispetto alle scadenze stabilite, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori. Ne consegue che i detti tassi non si possano sommare, in quanto fondati su basi di calcolo del tutto diverse: il tasso corrispettivo si calcola, infatti, sul capitale residuo, il tasso di mora sulla rata scaduta (cfr.
Cass. n. 17447/19).
Alla luce delle risultanze processuali, nonché dei su menzionati principi - peraltro ribaditi anche in ulteriori recenti pronunce della Suprema Corte
(cfr. Cass. ord. n. 29806/20, nonché Cass. ord. n. 12964/21) – ed assodato dunque che il tasso soglia degli interessi moratori si calcola separatamente rispetto a quello degli interessi corrispettivi, la sentenza di primo grado, nonostante gli errori evidenziati, deve essere comunque confermata, attesa l'assoluta incongruenza delle censure mosse dagli appellanti ed avendo, in ogni caso, il Tribunale ritenuto solo parzialmente fondata la domanda di , escludendo la debenza di interessi CP_2 moratori.
8 D'altronde, l'eventuale superamento del limite dell'usura relativo agli interessi moratori, ove mai accertato, non avrebbe in ogni caso potuto comportare la non debenza degli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti.
Né può accogliersi la tesi, come detto infondata, secondo cui rileverebbe, nella fattispecie, l'elemento dell'approfittamento dello stato di bisogno, del quale alcuna allegazione o prova risulta, in ogni caso, fornita, non potendosi ritenere di certo integrato l'elemento del dolo, come preteso dagli impugnanti, in virtù della predisposizione da parte di Compass di un contratto su un modulo prestampato, proposto ad una generalità di possibili contraenti e non potendo assumere alcun concreto rilievo, ai fini della dimostrazione dello stato di bisogno, la generica allegazione degli appellanti, secondo cui essi si sono “rivolti all'istituto di credito al fine di ottenere un finanziamento pari ad euro 10.000,00, in quanto, appunto, ne avevano necessità urgente”.
Infondato, infine, si rivela anche il motivo di impugnazione proposto in punto di spese, con il quale gli impugnanti deducono l'iniquità della condanna emessa a loro carico al pagamento delle spese processuali per l'importo di euro 1.500,00, in ragione del ridimensionamento (in euro
7.700,00), per effetto della pronuncia del giudice di primo grado, del maggior credito (di euro 8.956,83) azionato in monitorio da . CP_2
Come è noto, l'onere di rifusione delle spese processuali grava, infatti, in base al principio della soccombenza, in capo alla parte che ha dato causa al processo e che ha visto poi rigettarsi, anche solo per ragioni di rito, la propria domanda (cfr. Cass. civ. ordinanza n. 13498/2018, secondo cui: “Ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio”).
Il principio della soccombenza è, dunque, espressione naturale di una regola di causalità rispetto alla determinazione della lite. Di regola, al di là di casi di c.d. reciproca soccombenza, la causalità è unidirezionale e ricade, senza deviazioni, sul comportamento antigiuridico di chi si renda responsabile dell'instaurazione del processo per soddisfare una situazione giuridica altrui ingiustamente non soddisfatta ovvero per soddisfare una situazione giuridica propria giustamente non soddisfatta.
9 Come chiarito dalla Suprema Corte, “la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo” (Cassazione civile sez.
I, 11/06/2021, sentenza n.16563; vedi anche Cass., n. 21684/13; n.
10113/18; n. 1268/2020).
Nel caso di specie, Il giudice di primo grado ha ritenuto, all'esito di una complessiva valutazione dei fatti di causa di operare una parziale compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado.
La decisione si rivela corretta e non appaiono sussistere ulteriori ragioni che possano giustificare l'integrale compensazione delle spese processuali, attesa la pressoché totale soccombenza degli odierni impugnanti nel giudizio di primo grado, fatta eccezione per la parte afferente agli interessi di mora, valutati eccessivi ai sensi dell'art.33
Codice del Consumo.
Ne consegue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese, anche per il presente grado, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con riferimento ai parametri di cui al D.M. n.
55/2014, in base al valore della causa, e con applicazione di valori tariffari compresi tra quelli minimi e medi, con esclusione della fase istruttoria (non espletata in questo grado), tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata.
In base al combinato disposto degli artt. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia) e 1, comma 18, L. n.
228/2012, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto ai sensi del comma 1-bis del
10 medesimo articolo per l'impugnazione proposta, in quanto è stata rigettata.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da e con atto di citazione in appello Parte_1 Controparte_1 notificato in data 20.02.2019, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli
Nord n. 2179/2018, publicata il 30.7.2018, ogni ulteriore domanda od eccezione reiette, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese del grado sostenute dalla parte appellata, che liquida complessivamente in €
3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15% IVA e CPA come per legge
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al co. 1 quater dell'art. 13 d.p.r. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico della parte appellante soccombente (versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1 – bis).
Così deciso in Napoli, all'esito della Camera di Consiglio del 16 dicembre
2024.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dr.ssa Lucia Minauro Dr. Michele Magliulo
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