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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 20/01/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Gop designato dott.ssa Angela
Gagliano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1094/2020, avente ad oggetto: assicurazione contro i danni
, promossa
DA
(C.F./P.IVA , con sede legale a Parte_1 P.IVA_1
Caltanissetta Via Niscemi n. 365 A/B, in persona del suo legale rappresentante pro
tempore, sig.ra elettivamente domiciliata a Parte_2
Caltanissetta presso l'Avv. Giulia Mulè , che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Massimo Dell'Utri , per mandato posto in calce all'atto di citazione
Attrice
CONTRO
(P.IVA ) con sede in Bologna, via Controparte_1 P.IVA_2
Stalingrado n. 45, in persona del suo procuratore speciale dott. , Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. C. Valeria Patermo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Catania, Corso Italia, 244, giusta procura alle liti posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
E nei confronti di di seguito “ ), P. IVA con Controparte_3 CP_3 P.IVA_3
sede legale in Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa n° 14, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, e , rappresentata e Controparte_4 CP_5
difesa dall'Avv. Concetta Valeria Patermo, giusta procura generale alle liti posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Terza chiamata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la in persona del Parte_3
legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio la
[...]
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
- "Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Ritenere e dichiarare la polizza assicurativa n. 713018563-10, e relative
estensioni (Assicurazione Incendio - Rischi Civili), stipulata dalla società
[...]
con la (Divisione SAI), valida ed Parte_3 Controparte_1
efficace al momento dell'evento atmosferico (tromba d'aria), verificatosi a
Caltanissetta il 10 ottobre 2015, in cui l'immobile assicurato (situato in Via
Empedocle, C.da Calderaro, zona industriale del Comune di Caltanissetta,
catastalmente individuato al foglio 172, particella 1714, categoria D/1), ha
subito danni alla parete realizzata in vetro e ai profilati in alluminio
dell'opificio.- Ritenere e dichiarare, ai sensi e per ogni effetto contrattuale e
di legge, la società convenuta Controparte_6
obbligata ad indennizzare la società attrice in relazione ai Parte_3
danni subiti dal fabbricato assicurato, e precisamente: vetrate in tre delle
quattro ante delle due porte d'ingresso, infissi in alluminio, facenti parte
integrante della parete continua in vetro e profilati in acciaio del prospetto principale, porte d'ingresso, e profilati in alluminio, lesioni delle tre ante delle
porte d'ingresso, tutte parti danneggiate a causa della forza d'urto della
tromba d'aria, per un importo complessivo di Euro 22.445,56, e comunque
nella misura contrattualmente prevista, e/o nei limiti ed in quella somma che
verrà ritenuta accertata giudizialmente (occorrendo previo espletamento di
CTU tecnica), e/o equa, e/o provata, tenuto conto del comportamento ante
causam della compagnia di assicurazione convenuta che, nonostante la
formale richiesta di rilascio della copia integrale del contratto di polizza, non
ha adempiuto, con ogni conseguente statuizione.- Conseguentemente, per
l'effetto, condannare la convenuta società Controparte_6
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al
[...]
pagamento, in favore dell'attrice, società a titolo di Parte_3
indennizzo, in forza della predetta polizza assicurativa, della somma dovuta
pari ad €. 22.445,56, e comunque secondo quanto contrattualmente previsto,
e/o giudizialmente accertato, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come
contrattualmente previsto, e comunque per legge, ed in ogni caso dalla
domanda di indennizzo al soddisfo, ovvero di quella somma che l'Ill.mo Sig.
Giudice del Tribunale di Caltanissetta, vorrà liquidare, e/o ritenere provata,
e/o equa, con ogni conseguente statuizione.- Con vittoria di spese e
compensi”.-
Si costituiva la convenuta la quale eccepiva l'infondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto.
In particolare rilevava la non operatività della garanzia assumendo l'esclusione dalla garanzia “fenomeni atmosferici”, di cui al punto n. 4 delle Estensioni di
Garanzia, dei danni subìti da capannoni pressostatici, tensostrutture,
tendostrutture e simili, baracche di legno o plastica e quanto in essi contenuto…serramenti, vetrate e lucernari in genere a meno che derivanti da
rotture lesioni subite dal tetto o dalle pareti….”.
Precisava che, invero, non solo non era stata documentata né allegata alcuna lesione al tetto o alle pareti ma risultavano danneggiati il telo in PVC, la struttura metallica esterna al quale era ancorato, n. 2 lastre di vetro antinfortunistico e numero 6 lastre di vetro, danni questi che non potevano trovare ristoro in quanto esclusi dalla garanzia.
Con note depositate in data 11.1.2021, parte attrice, alla luce di quanto dedotto da parte convenuta in merito al fatto che la polizza assicurativa fabbricati era stata stipulata in coassicurazione paritaria, dalla e da YD AL, chiedeva CP_6
di essere autorizzata a chiamare in causa la già YD Controparte_7
AL.
Il giudice autorizzava la chiamata di terzo e, in data 4.5.2021, si costituiva la la quale si riportava alle stesse difese della Controparte_3 [...]
. Controparte_6
La causa veniva istruita con ctu, prove testimoniali e documentali.
Con ordinanza del 27.2.2024, il Gop, viste le precedenti richieste di rinvio per trattative di bonario componimento e interpretando tali richieste quale volontà di porre fine alla controversia, proponeva alle parti di raggiungere un accordo,
indicandone i termini dello stesso.
Successivamente, all'udienza dell'8.4.2024, le parti rappresentavano che non si era potuto raggiungere l'accordo in quanto la proposta non era stata accettata dalla parte convenuta.
All'udienza del 15.7.2024, sulle conclusioni depositate dalle parti con note di trattazione scritta autorizzate dal giudice, la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito e lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con ordinanza del 10.12.2024 la causa veniva rimessa sul ruolo per consentire al procuratore della di integrare la procura. Controparte_3
All'udienza del 13.1.2025, verificata la regolarità della procura, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
In punto di fatto è necessario precisare che il rapporto controverso trae origine da un contratto di assicurazione -polizza assicurativa n. 713018563-10, Assicurazione
Incendio- Rischi Civili-, stipulata in coassicurazione paritaria dalla e da CP_6
YD AL con la Società attrice , al fine di garantire l'opificio industriale sito a
Caltanissetta, zona industriale.
Dalla documentazione allegata da parte attrice ( polizza assicurazione incendio,
rischi civili) sono emerse con chiarezza le condizioni pattuite tra le parti.
Sull'onere della prova.
Secondo un principio affermato dalla Cassazione “nel giudizio promosso
dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore, ed avente ad oggetto il pagamento
dell'indennizzo assicurativo, è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi
rientri nei “rischi inclusi”, ovvero nella categoria generale di rischi oggetto di
copertura assicurativa. Se il contratto contiene clausole di delimitazione del
rischio indennizzabile ( soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), la
sussistenza dei presupposti di fatto per l'applicazione di tali clausole costituisce
un fatto impeditivo della pretesa attorea e va provato dall'assicuratore” ( Cass.
Sez. III, ord.n. 1558/2018). A tale conclusione la Suprema Corte è pervenuta dopo avere classificato le clausole di delimitazione del rischio in tre categorie: rischi inclusi -ossia quelli indennizzabili- , rischi esclusi -del tutto estranei al contratto- e rischi non compresi
– quelli che - come nella specie- rientrerebbero nella generale previsione contrattuale ma la cui indennizzabilità è esclusa con un patto espresso di delimitazione del rischio-.
Proprio riguardo a questi ultimi rischi la suddetta ordinanza della Cassazione ha sostenuto che la circostanza che l'evento verificatosi rientri fra i rischi non
compresi non rappresenta un fatto costitutivo della domanda, ma un fatto
costitutivo dell'eccezione di non indennizzabilità, e come tale deve essere
dimostrato da chi quell'eccezione intenda sollevare”.
Tanto premesso, passando all'esame della presente controversia, si osserva che parte convenuta ha assolto all'onere della prova su di essa gravante.
Per converso devono essere disattesi gli assunti difensivi dedotti da parte attrice in quanto generici e non supportati da alcuna allegazione specifica dei fatti posti a base della domanda, sì come previsto dal principio generale dettato dall'art. 2697
c.c..
Le censure mosse da parte attrice appaiono tutt'altro che specifiche e circostanziate e attengono a generiche contestazioni.
Dalle dichiarazioni rese dai testimoni in corso di causa è emerso che, in effetti, i danni lamentati dalla società attrice sono stati causati dalla tromba d'aria scatenatasi il 10 ottobre del 2015.
I testi, pertanto, hanno provato il nesso di causalità tra l'evento e i danni.
D'altra parte, la ctu ha consentito la ricognizione e valutazione degli elementi rilevanti per la decisione finale. Al CTU, Ing. è stato conferito l'incarico di rispondere ai Persona_1
seguenti quesiti: “ 1) accertare la effettiva tipologia costruttiva dell'edificio
assicurato, le caratteristiche tecniche dell'opificio, i materiali con cui è stato
realizzato che compongono, in particolare, la parete esterna del manufatto, e
quindi le caratteristiche costruttive della struttura assicurata non rientranti nel
concetto tecnico di una tendostruttura;
2) accertare e quantificare, secondo le condizioni della polizza assicurativa,
l'ammontare dei danni tutti subiti in seguito all'evento atmosferico
verificatosi a Caltanissetta il 10.10.2015, e segnatamente alle vetrate in
tre delle quattro ante delle due porte d'ingresso, agli infissi in alluminio,
facenti parte integrante della parete continua in vetro e profilati in
acciaio del prospetto principale, incastonate in un portale in calcestruzzo
armato, alle porte d'ingresso e ai profilati in alluminio, con lesioni delle
tre ante delle porte d'ingresso.
Dall'esame del contenuto della relazione peritale, la risposta ai quesiti formulati da questo giudice appare adeguatamente motivata e, pertanto, condivisibile.
In ordine al primo quesito il consulente, dopo avere descritto con dovizia di particolari, le caratteristiche del fabbricato assicurato, ha escluso che lo stesso potesse farsi rientrare nella classificazione di “ tendostruttura”.
Quanto al secondo quesito, il consulente ha rilevato che : “..risultano lesionate le
vetrature esterne delle ante 2 e 4 e quella relativa alla pennellatura 5. Pertanto gli
interventi di ripristino consisteranno nella sostituzione integrale dei vetri
lesionati..”.
Conclusivamente, il Ctu ha quantificato i suddetti danni in € 5.014,00, oltre iva.
Orbene, dal concomitante esame del suddetto elaborato peritale e del punto 4 delle estensioni di garanzia della polizza, è emerso che se è vero che il fabbricato assicurato non può considerarsi, come affermato dal Ctu, una tendostruttura -i cui danni non risultano indennizzabili ai termini di polizza- d'altra parte, il Ctu ha rilevato danni nelle vetrature esterne delle ante mobili 2 e 4 e, altresì, alla pannellatura 5 – sempre in vetro- ( cfr all. 3 elaborato grafico), danni anche questi che la polizza ha esplicitamente escluso dall'indennizzo.
Ed in effetti, il citato punto 4 delle estensioni di garanzia della polizza – garanzia fenomeni atmosferici - distingue tra danni indennizzabili, di cui ai punti 1 e 2 ( 1
grandine, uragani, tempeste, trombe d'aria…..2 Bagnamento verificatosi
all'interno dei fabbricati a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al
tetto….), e danni non indennizzabili.
Tra questi ultimi risultano esclusi dall'indennizzo i danni a serramenti, vetrate e lucernari in genere a meno che derivanti da rotture o lesioni subìte dal tetto o dalle pareti, circostanza questa- rotture o lesioni subìte dal tetto o dalle pareti- non verificatasi nella specie.
Per quanto sopra la domanda deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Riguardo alle spese della ctu, espletata nell'interesse di tutte le parti, si ritiene che le stesse debbano essere poste a carico delle stesse in solido tra loro.
PQM
IL TRIBUNALE
definitivamente pronunciando, respinta ogni altra contraria istanza, eccezione e difesa, così dispone:
rigetta la domanda.
Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta,
e della terza chiamata, che liquida in € 2.600,00, Controparte_8 Controparte_9
cadauno, oltre oneri e accessori di legge . Pone le spese della Ctu, liquidate con separato decreto, a carico di tutte le parti, in solido tra loro.
Così deciso a Caltanissetta il 18.1.2025
Il Gop
Dottssa Angela Gagliano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Gop designato dott.ssa Angela
Gagliano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1094/2020, avente ad oggetto: assicurazione contro i danni
, promossa
DA
(C.F./P.IVA , con sede legale a Parte_1 P.IVA_1
Caltanissetta Via Niscemi n. 365 A/B, in persona del suo legale rappresentante pro
tempore, sig.ra elettivamente domiciliata a Parte_2
Caltanissetta presso l'Avv. Giulia Mulè , che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Massimo Dell'Utri , per mandato posto in calce all'atto di citazione
Attrice
CONTRO
(P.IVA ) con sede in Bologna, via Controparte_1 P.IVA_2
Stalingrado n. 45, in persona del suo procuratore speciale dott. , Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. C. Valeria Patermo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Catania, Corso Italia, 244, giusta procura alle liti posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
E nei confronti di di seguito “ ), P. IVA con Controparte_3 CP_3 P.IVA_3
sede legale in Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa n° 14, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, e , rappresentata e Controparte_4 CP_5
difesa dall'Avv. Concetta Valeria Patermo, giusta procura generale alle liti posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Terza chiamata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la in persona del Parte_3
legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio la
[...]
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
- "Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Ritenere e dichiarare la polizza assicurativa n. 713018563-10, e relative
estensioni (Assicurazione Incendio - Rischi Civili), stipulata dalla società
[...]
con la (Divisione SAI), valida ed Parte_3 Controparte_1
efficace al momento dell'evento atmosferico (tromba d'aria), verificatosi a
Caltanissetta il 10 ottobre 2015, in cui l'immobile assicurato (situato in Via
Empedocle, C.da Calderaro, zona industriale del Comune di Caltanissetta,
catastalmente individuato al foglio 172, particella 1714, categoria D/1), ha
subito danni alla parete realizzata in vetro e ai profilati in alluminio
dell'opificio.- Ritenere e dichiarare, ai sensi e per ogni effetto contrattuale e
di legge, la società convenuta Controparte_6
obbligata ad indennizzare la società attrice in relazione ai Parte_3
danni subiti dal fabbricato assicurato, e precisamente: vetrate in tre delle
quattro ante delle due porte d'ingresso, infissi in alluminio, facenti parte
integrante della parete continua in vetro e profilati in acciaio del prospetto principale, porte d'ingresso, e profilati in alluminio, lesioni delle tre ante delle
porte d'ingresso, tutte parti danneggiate a causa della forza d'urto della
tromba d'aria, per un importo complessivo di Euro 22.445,56, e comunque
nella misura contrattualmente prevista, e/o nei limiti ed in quella somma che
verrà ritenuta accertata giudizialmente (occorrendo previo espletamento di
CTU tecnica), e/o equa, e/o provata, tenuto conto del comportamento ante
causam della compagnia di assicurazione convenuta che, nonostante la
formale richiesta di rilascio della copia integrale del contratto di polizza, non
ha adempiuto, con ogni conseguente statuizione.- Conseguentemente, per
l'effetto, condannare la convenuta società Controparte_6
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al
[...]
pagamento, in favore dell'attrice, società a titolo di Parte_3
indennizzo, in forza della predetta polizza assicurativa, della somma dovuta
pari ad €. 22.445,56, e comunque secondo quanto contrattualmente previsto,
e/o giudizialmente accertato, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come
contrattualmente previsto, e comunque per legge, ed in ogni caso dalla
domanda di indennizzo al soddisfo, ovvero di quella somma che l'Ill.mo Sig.
Giudice del Tribunale di Caltanissetta, vorrà liquidare, e/o ritenere provata,
e/o equa, con ogni conseguente statuizione.- Con vittoria di spese e
compensi”.-
Si costituiva la convenuta la quale eccepiva l'infondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto.
In particolare rilevava la non operatività della garanzia assumendo l'esclusione dalla garanzia “fenomeni atmosferici”, di cui al punto n. 4 delle Estensioni di
Garanzia, dei danni subìti da capannoni pressostatici, tensostrutture,
tendostrutture e simili, baracche di legno o plastica e quanto in essi contenuto…serramenti, vetrate e lucernari in genere a meno che derivanti da
rotture lesioni subite dal tetto o dalle pareti….”.
Precisava che, invero, non solo non era stata documentata né allegata alcuna lesione al tetto o alle pareti ma risultavano danneggiati il telo in PVC, la struttura metallica esterna al quale era ancorato, n. 2 lastre di vetro antinfortunistico e numero 6 lastre di vetro, danni questi che non potevano trovare ristoro in quanto esclusi dalla garanzia.
Con note depositate in data 11.1.2021, parte attrice, alla luce di quanto dedotto da parte convenuta in merito al fatto che la polizza assicurativa fabbricati era stata stipulata in coassicurazione paritaria, dalla e da YD AL, chiedeva CP_6
di essere autorizzata a chiamare in causa la già YD Controparte_7
AL.
Il giudice autorizzava la chiamata di terzo e, in data 4.5.2021, si costituiva la la quale si riportava alle stesse difese della Controparte_3 [...]
. Controparte_6
La causa veniva istruita con ctu, prove testimoniali e documentali.
Con ordinanza del 27.2.2024, il Gop, viste le precedenti richieste di rinvio per trattative di bonario componimento e interpretando tali richieste quale volontà di porre fine alla controversia, proponeva alle parti di raggiungere un accordo,
indicandone i termini dello stesso.
Successivamente, all'udienza dell'8.4.2024, le parti rappresentavano che non si era potuto raggiungere l'accordo in quanto la proposta non era stata accettata dalla parte convenuta.
All'udienza del 15.7.2024, sulle conclusioni depositate dalle parti con note di trattazione scritta autorizzate dal giudice, la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito e lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con ordinanza del 10.12.2024 la causa veniva rimessa sul ruolo per consentire al procuratore della di integrare la procura. Controparte_3
All'udienza del 13.1.2025, verificata la regolarità della procura, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
In punto di fatto è necessario precisare che il rapporto controverso trae origine da un contratto di assicurazione -polizza assicurativa n. 713018563-10, Assicurazione
Incendio- Rischi Civili-, stipulata in coassicurazione paritaria dalla e da CP_6
YD AL con la Società attrice , al fine di garantire l'opificio industriale sito a
Caltanissetta, zona industriale.
Dalla documentazione allegata da parte attrice ( polizza assicurazione incendio,
rischi civili) sono emerse con chiarezza le condizioni pattuite tra le parti.
Sull'onere della prova.
Secondo un principio affermato dalla Cassazione “nel giudizio promosso
dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore, ed avente ad oggetto il pagamento
dell'indennizzo assicurativo, è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi
rientri nei “rischi inclusi”, ovvero nella categoria generale di rischi oggetto di
copertura assicurativa. Se il contratto contiene clausole di delimitazione del
rischio indennizzabile ( soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), la
sussistenza dei presupposti di fatto per l'applicazione di tali clausole costituisce
un fatto impeditivo della pretesa attorea e va provato dall'assicuratore” ( Cass.
Sez. III, ord.n. 1558/2018). A tale conclusione la Suprema Corte è pervenuta dopo avere classificato le clausole di delimitazione del rischio in tre categorie: rischi inclusi -ossia quelli indennizzabili- , rischi esclusi -del tutto estranei al contratto- e rischi non compresi
– quelli che - come nella specie- rientrerebbero nella generale previsione contrattuale ma la cui indennizzabilità è esclusa con un patto espresso di delimitazione del rischio-.
Proprio riguardo a questi ultimi rischi la suddetta ordinanza della Cassazione ha sostenuto che la circostanza che l'evento verificatosi rientri fra i rischi non
compresi non rappresenta un fatto costitutivo della domanda, ma un fatto
costitutivo dell'eccezione di non indennizzabilità, e come tale deve essere
dimostrato da chi quell'eccezione intenda sollevare”.
Tanto premesso, passando all'esame della presente controversia, si osserva che parte convenuta ha assolto all'onere della prova su di essa gravante.
Per converso devono essere disattesi gli assunti difensivi dedotti da parte attrice in quanto generici e non supportati da alcuna allegazione specifica dei fatti posti a base della domanda, sì come previsto dal principio generale dettato dall'art. 2697
c.c..
Le censure mosse da parte attrice appaiono tutt'altro che specifiche e circostanziate e attengono a generiche contestazioni.
Dalle dichiarazioni rese dai testimoni in corso di causa è emerso che, in effetti, i danni lamentati dalla società attrice sono stati causati dalla tromba d'aria scatenatasi il 10 ottobre del 2015.
I testi, pertanto, hanno provato il nesso di causalità tra l'evento e i danni.
D'altra parte, la ctu ha consentito la ricognizione e valutazione degli elementi rilevanti per la decisione finale. Al CTU, Ing. è stato conferito l'incarico di rispondere ai Persona_1
seguenti quesiti: “ 1) accertare la effettiva tipologia costruttiva dell'edificio
assicurato, le caratteristiche tecniche dell'opificio, i materiali con cui è stato
realizzato che compongono, in particolare, la parete esterna del manufatto, e
quindi le caratteristiche costruttive della struttura assicurata non rientranti nel
concetto tecnico di una tendostruttura;
2) accertare e quantificare, secondo le condizioni della polizza assicurativa,
l'ammontare dei danni tutti subiti in seguito all'evento atmosferico
verificatosi a Caltanissetta il 10.10.2015, e segnatamente alle vetrate in
tre delle quattro ante delle due porte d'ingresso, agli infissi in alluminio,
facenti parte integrante della parete continua in vetro e profilati in
acciaio del prospetto principale, incastonate in un portale in calcestruzzo
armato, alle porte d'ingresso e ai profilati in alluminio, con lesioni delle
tre ante delle porte d'ingresso.
Dall'esame del contenuto della relazione peritale, la risposta ai quesiti formulati da questo giudice appare adeguatamente motivata e, pertanto, condivisibile.
In ordine al primo quesito il consulente, dopo avere descritto con dovizia di particolari, le caratteristiche del fabbricato assicurato, ha escluso che lo stesso potesse farsi rientrare nella classificazione di “ tendostruttura”.
Quanto al secondo quesito, il consulente ha rilevato che : “..risultano lesionate le
vetrature esterne delle ante 2 e 4 e quella relativa alla pennellatura 5. Pertanto gli
interventi di ripristino consisteranno nella sostituzione integrale dei vetri
lesionati..”.
Conclusivamente, il Ctu ha quantificato i suddetti danni in € 5.014,00, oltre iva.
Orbene, dal concomitante esame del suddetto elaborato peritale e del punto 4 delle estensioni di garanzia della polizza, è emerso che se è vero che il fabbricato assicurato non può considerarsi, come affermato dal Ctu, una tendostruttura -i cui danni non risultano indennizzabili ai termini di polizza- d'altra parte, il Ctu ha rilevato danni nelle vetrature esterne delle ante mobili 2 e 4 e, altresì, alla pannellatura 5 – sempre in vetro- ( cfr all. 3 elaborato grafico), danni anche questi che la polizza ha esplicitamente escluso dall'indennizzo.
Ed in effetti, il citato punto 4 delle estensioni di garanzia della polizza – garanzia fenomeni atmosferici - distingue tra danni indennizzabili, di cui ai punti 1 e 2 ( 1
grandine, uragani, tempeste, trombe d'aria…..2 Bagnamento verificatosi
all'interno dei fabbricati a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al
tetto….), e danni non indennizzabili.
Tra questi ultimi risultano esclusi dall'indennizzo i danni a serramenti, vetrate e lucernari in genere a meno che derivanti da rotture o lesioni subìte dal tetto o dalle pareti, circostanza questa- rotture o lesioni subìte dal tetto o dalle pareti- non verificatasi nella specie.
Per quanto sopra la domanda deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Riguardo alle spese della ctu, espletata nell'interesse di tutte le parti, si ritiene che le stesse debbano essere poste a carico delle stesse in solido tra loro.
PQM
IL TRIBUNALE
definitivamente pronunciando, respinta ogni altra contraria istanza, eccezione e difesa, così dispone:
rigetta la domanda.
Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta,
e della terza chiamata, che liquida in € 2.600,00, Controparte_8 Controparte_9
cadauno, oltre oneri e accessori di legge . Pone le spese della Ctu, liquidate con separato decreto, a carico di tutte le parti, in solido tra loro.
Così deciso a Caltanissetta il 18.1.2025
Il Gop
Dottssa Angela Gagliano