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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/09/2025, n. 3319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3319 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione Lavoro
in persona del giudice, dott. Marco Bottino, a seguito di deposito di note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 11.9.25, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 3675 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
Parte_1 difeso dall' avv. Sebastiano Schiavone
RICORRENTE
E
CP_1 in persona del legale rappresentante difeso come in atti
RESISTENTE
Per il ricorrente: Accertamento del diritto del ricorrente alla corresponsione dei ratei di assegno mensile di assistenza
Per il resistente: dichiarare la cessazione della materia del contendere avendo 1 CP_1 accolto la domanda della ricorrente in data antecedente al giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.3.25 la ricorrente indicata in epigrafe agiva nei confronti dell' CP_1 per il riconoscimento di quanto sopra riportato.
Deduceva di aver ottenuto decreto di omologa con la decorrenza indicata nelle conclusioni di cui all'epigrafe, regolarmente notificato all' CP_1 Tutto ciò dedotto, adiva questo Giudice per l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe. Si costituiva l'CP_1 chiedendo la cessata materia del contendere attestando l'avvenuto pagamento della prestazione richiesta in data 1.7.25 e all'odierna udienza chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Va osservato che:
-affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95,
n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151); ritenuto che:
- effettivamente dalla documentazione prodotta è emerso che parte convenuta ha dato soddisfazione alla pretesa dedotta in ricorso il 1.7.25;
- atteso il pagamento dopo la notifica del ricorso giudiziario, 25.3.25, le spese di lite vanno poste a carico dell' CP_1 e liquidate nella misura indicata in dispositivo.
PQM
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna l'CP_1 al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1870,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA, con attribuzione al procuratore del ricorrente, anticipatario.
Aversa, 15.9.25
Il Giudice
Dott. Marco Bottino
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione Lavoro
in persona del giudice, dott. Marco Bottino, a seguito di deposito di note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 11.9.25, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 3675 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
Parte_1 difeso dall' avv. Sebastiano Schiavone
RICORRENTE
E
CP_1 in persona del legale rappresentante difeso come in atti
RESISTENTE
Per il ricorrente: Accertamento del diritto del ricorrente alla corresponsione dei ratei di assegno mensile di assistenza
Per il resistente: dichiarare la cessazione della materia del contendere avendo 1 CP_1 accolto la domanda della ricorrente in data antecedente al giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.3.25 la ricorrente indicata in epigrafe agiva nei confronti dell' CP_1 per il riconoscimento di quanto sopra riportato.
Deduceva di aver ottenuto decreto di omologa con la decorrenza indicata nelle conclusioni di cui all'epigrafe, regolarmente notificato all' CP_1 Tutto ciò dedotto, adiva questo Giudice per l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe. Si costituiva l'CP_1 chiedendo la cessata materia del contendere attestando l'avvenuto pagamento della prestazione richiesta in data 1.7.25 e all'odierna udienza chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Va osservato che:
-affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95,
n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151); ritenuto che:
- effettivamente dalla documentazione prodotta è emerso che parte convenuta ha dato soddisfazione alla pretesa dedotta in ricorso il 1.7.25;
- atteso il pagamento dopo la notifica del ricorso giudiziario, 25.3.25, le spese di lite vanno poste a carico dell' CP_1 e liquidate nella misura indicata in dispositivo.
PQM
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna l'CP_1 al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1870,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA, con attribuzione al procuratore del ricorrente, anticipatario.
Aversa, 15.9.25
Il Giudice
Dott. Marco Bottino