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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 13/01/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 935/2024
VERBALE DELLA CAUSA R.G. 935/2024
Tra
Parte_1
[...]
[...]
ATTORI
e
Controparte_1
CONVENUTA
Oggi 13/01/2025 ad ore 12:18 innanzi al dott. Meri Papalia, sono comparsi:
Per i ricorrenti l'Avv. Sbriglio Giuseppe;
Per l'avv. Andrich;
Controparte_1
Il Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa oralmente.
Parte ricorrente precisa come da ricorso introduttivo;
Parte resistente precisa come da foglio di pc già depositato in telematico in data 9 gennaio
2025;
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti.
pagina 1 di 10 N. R.G. 935/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Meri Papalia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 935/2024 promossa da:
Parte_1
[...]
Parte_1
ATTORI contro
Controparte_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. del 27 marzo 2024 , e Parte_1 Parte_1 Parte_1
rilevavano di essere intestatari di un mutuo (originariamente stipulato da e al
[...] Controparte_2
quale erano succeduti a seguito della morte del mutuatario) che conteneva n. 4 clausole indeterminate e pagina 2 di 10 vessatorie, di cui le prime due attinenti al calcolo degli interessi e le seconde due attinenti all'estinzione anticipata, di talchè essi domandavano, ex art. 117 comma 7 TUB, la restituzione della somma di €.13.360,87 a titolo di interessi indebiti corrisposti alla banca, oltre alla somma di €.9.396,14 quale differenza richiesta dalla banca per l'estinzione anticipata del mutuo (€.75.567,67) e quella che sarebbe stata, invece, debenda €.66.171,53.
Con comparsa del 20 settembre 2024 si costituiva in giudizio la rilevando Controparte_3
che il calcolo degli interessi era indicato in maniera univoca nel contratto e non sussistevano clausole abusive o vessatorie e che la clausola attinente ai calcoli dell'estinzione anticipata del mutuo era riproduttiva dei passaggi logici che integravano l'unico modo di calcolare l'indicizzazione di un prestito ad una valuta, che veniva regolato tra le parti con una valuta estera. Concludeva con la richiesta di reiezione delle domande attoree.
***
Le domande dei ricorrenti sono infondate e non meritano alcun accoglimento.
In primo luogo, va affermato come:
i) compete al giudice di merito, salvo il controllo motivazionale, stabilire se le clausole contrattuali in discorso siano carenti in punto di chiarezza e comprensibilità, con la precisazione che la motivazione ha da essere rafforzata laddove il giudice di merito dissenta dalla valutazione compiuta dall'Autorità Garante per la concorrenza e il mercato («Alla valutazione di non chiarezza e comprensibilità della clausole del testo contrattuale emessa dal Garante deve perciò essere attribuito un valore privilegiato nel giudizio civile fra il privato e il professionista relativo alle stesse clausole;
tale valutazione, cioè, deve essere ritenuta presuntivamente corretta nel giudizio civile, in difetto di una specifica confutazione da parte del giudice»;
ii) l'eventuale difetto di chiarezza e comprensibilità non invalida automaticamente la clausola che ne sia affetta, salvo che il difetto di chiarezza e comprensibilità non determini a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto («le clausole contrattuali di un contratto fra professionista e consumatore, redatte in modo non chiaro e comprensibile, possono essere qualificate vessatorie (nella terminologia italiana) o abusive (nella terminologia europea), se determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e ciò anche ove esse concernano la stessa determinazione dell'oggetto del contratto o l'adeguatezza del pagina 3 di 10 corrispettivo dei beni e dei servizi, se tali elementi non sono individuati in modo chiaro e comprensibile», così al foglio 13).
I suddetti principi di diritto vanno condivisi, così come espressi nell'alveo della pronuncia della Corte di Cassazione (Ordinanza n. 30556 del 03/11/2023), andandosi, quindi ad analizzare la chiarezza o meno delle pattuizioni censurate dai ricorrenti nell'alveo del ricorso esperito.
Ancora, in via preliminare, deve rilevarsi come la contrapposizione tra le parti veda da un lato i ricorrenti invocare a loro favore la decisione resa dall'ABF e al contempo la resistente rilevare la sussistenza di un orientamento maggioritario giurisprudenziale, formatosi in seno alla giurisprudenza di merito, di segno contrario, avente ad oggetto proprio le clausole invocate dalle parti ricorrenti, per una serie di mutui equivalenti nelle pattuizioni che hanno ingenerato una serie controversie seriali avanti alla giurisprudenza.
Orbene, prendendo le mosse dalla pronuncia invocata e documentata dai ricorrenti (doc. 10), essa fonda la propria decisione in forza della violazione del dovere di trasparenza e chiarezza delle clausole, oggi censurate in questa sede dai ricorrenti, aggiungendo la non indicazione delle operazioni aritmetiche per l'espletamento dei calcoli. La pronuncia non è condivisibile in fatto, non emergendo una puntuale analisi delle singole clausole del contratto che risultano chiare ed univoche nelle loro determinazioni, nonché in diritto risultando non necessaria l'esemplificazione testuale dell'operazione aritmetica ove essa sia univoca in forza del contenuto delle clausole contrattuali, risultando, invece, condivisibile l'opposto orientamento di merito affermatosi in seno alla giurisprudenza e ben documentato dalle numerose pronunce allegate alla comparsa di costituzione della parte resistente, dovendosi rilevare che, le clausole censurate dall'ABF risultano articolate facendo inevitabilmente ricorso a tecnicismi, i quali, tuttavia, risultano indispensabili al fine di descrivere un prodotto contrattuale che, proprio in considerazione dell'indicizzazione ad una valuta differente da quella avente corso legale, non può che risultare complesso e implicante soluzioni tecniche elaborate.
Nel caso di specie, in fatto, deve evidenziarsi come:
- nel contratto de quo si è previsto all'art. 4 che il tasso Libor sia quello nominato in franchi svizzeri e rilevato a sei mesi;
- si è stabilito che le variazioni del tasso Libor non vengono conteggiate sulla rata del mutuo direttamente, ma vengono conteggiate a parte con l'apertura di un apposito deposito fruttifero intestato alla parte mutuataria;
pagina 4 di 10 - le variazioni del tasso di interesse vengono pagate o addebitate a parte e non incidono, come normalmente avviene, direttamente sull'ammontare nominale del canone;
- il canone, una volta indicizzato al tasso Libor, viene aggiornato anche seguendo un altro criterio, ossia seguendo il rapporto di cambio tra euro e NC ZE;
- al momento della stipula il rapporto di cambio, dichiarato ed accettato in contratto, era di 1 euro =
1,6297 franchi svizzeri;
- il mutamento di questo rapporto di cambio incide dunque sull'ammortamento del canone, facendolo aumentare e/o diminuire a seconda del valore del NC ZE;
- anche in questo caso si è previsto che l'aumento e la diminuzione venissero regolati a parte con la previsione, al successivo art. 4 bis, di un deposito fruttifero, concordando che lo stesso avesse natura accessoria rispetto al contratto di mutuo;
- il mutuo è in euro indicizzato al NC ZE, ossia la parte mutuataria è soggetta alla corresponsione di un conguaglio semestrale determinato sulla base sia del parametro Libor CHF 6 Mesi
(maggiorato dello spread), sia del rapporto di cambio AN ER/Euro, determinato convenzionalmente alla stipula del rapporto in 1,6297.
Più nel dettaglio, va rilevato che nel caso di specie la natura indicizzata del mutuo emerge ed è chiaramente indicata, in primo luogo all'art. 4 del contratto di mutuo, il quale illustra il duplice meccanismo di indicizzazione finanziaria e valutaria, prevedendo che per tutta la durata del mutuo, al termine di ogni semestre “la Banca determinerà” la differenza sussistente tra detti tassi convenzionali
(di interesse e di cambio) ed i tassi reali rilevati sul mercato l'ultimo giorno di ogni semestre. La funzione del deposito fruttifero è quella di consentire la creazione di una riserva di valore (una sorta di
“cuscinetto”) a favore della parte mutuataria, mediante l'accantonamento degli eventuali conguagli semestrali positivi maturati nel corso del rapporto, onde far fronte ad eventuali futuri conguagli negativi, in tal modo stabilizzando il più possibile la rata fissa che la parte mutuataria paga tutti i mesi.
La clausola di indicizzazione, in sé considerata, costituisce un elemento aleatorio per entrambe le parti ed il rischio connesso alla fluttuazione del cambio CHF/Euro rientra, per definizione, nella normale alea del contratto, avendo entrambe le parti consapevolmente accettato il rischio, ovvero confidato, che tale fluttuazione potesse determinare rispettivamente un peggioramento ovvero un miglioramento della propria posizione contrattuale. Più nel dettaglio, si pattuisce espressamente che il tasso di cambio NC O/ è stato determinato convenzionalmente in FR IZ ... (omissis) per un euro (tasso di cambio convenzionale).” Segue, poi, la parte relativa al meccanismo di conguaglio pagina 5 di 10 derivante, in primis, dalla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di interesse convenzionale e gli interessi effettivamente dovuti in base al tasso Libor - AN ER sei mesi rilevato per valuta dell'ultimo giorno lavorativo del mese di erogazione pubblicato su , maggiorato di uno CP_4
spread; in secundis, dalla differenza tra il tasso di cambio convenzionale AN ER/euro e quello rilevato per valuta il 31 maggio ed il 30 novembre e pubblicato su . La differenza in tal CP_4
modo determinata va poi applicata all'equivalente in FR IZ di quanto liquidato alla parte mutuataria in linea capitale ed interessi nel corso dei sei mesi precedenti il primo giugno ed il primo dicembre. I conguagli vengono regolati sul deposito fruttifero previsto dal contratto, che così prevede:
“le parti pattuiscono sin d'ora l'apertura del rapporti di deposito fruttifero menzionato al precedente art. 4 e concordano che esso ha natura accessoria al contratto di mutuo ed è destinato esclusivamente alle operazioni di conguaglio relative allo stesso, con esclusione di ogni altra operazione o servizio”.
Pertanto, pur restando la rata invariata secondo il tasso di interesse convenzionale ed il tasso di cambio convenzionale, ogni sei mesi la banca procede ai necessari conguagli, accreditando od addebitando sul deposito fruttifero accessorio al mutuo le somme risultanti dai predetti conteggi sulla scorta del tasso di interesse Libor applicato al AN ER e sulla scorta del tasso di cambio AN ER/Euro.
Attraverso la clausola di indicizzazione valutaria viene inserito un elemento di aleatorietà nel contratto che ne va a caratterizzare la struttura stessa, rendendola ontologicamente incompatibile a sindacare tale clausola dal punto di vista della vessatorietà della stessa. Infatti, l'art. 34 comma 2 del Codice del
Consumo pone un espresso divieto di sindacare il carattere vessatorio quando esso finisce per considerare non lecito l'oggetto del contratto ovvero a sindacare l'onerosità o meno del corrispettivo pattuito per la prestazione del servizio. Detto in altri termini una volta determinato che il meccanismo sopra determinato è intrinseco e proprio del contratto stipulato in euro ma indicizzato al AN
ER, nessun sindacato di abusività può essere posto in quanto esso finirebbe per sindacare l'oggetto proprio del tipo di mutuo di che trattasi ovvero a determinare come eccessivamente onerosi gli interessi previsti (peraltro solo con valutazione ex-post in base all'effettivo andamento avuto dalla valuta di riferimento) quale corrispettivo per la parte mutuante. La convenienza di ricorrere a tali tipologie di mutuo era all'epoca rappresentata dal fatto che i tassi di interesse legati al AN ER erano più bassi di quelli legati prima alla lira e, poi, all'euro, con l'effetto che, stipulando un mutuo in
FR IZ, diveniva possibile avvalersi di un tasso di interesse inferiore e, quindi, più conveniente per il mutuatario. La convenienza di tali mutui è venuta progressivamente erodendosi dal
2010 in poi, ossia da quando il AN ER ha intrapreso una progressiva tendenza di pagina 6 di 10 apprezzamento sull'euro, con l'effetto che il mutuatario si è trovato a dover pagare più euro per poter restituire la medesima somma in FR IZ;
peraltro la minor convenienza discendente dal tasso di cambio fra le valute è stata comunque almeno in buona parte compensata dai maggiori vantaggi collegati al tasso di interesse Libor/CHF, comunque, inferiore al tasso Euribor.
Deve, quindi, rilevarsi che le conclusioni a cui è pervenuto il perito di parte dei ricorrenti (doc. 4 pag.
12):
La clausola incorpora un meccanismo di conteggio degli interessi di difficile comprensione sotto il profilo tecnico. Prima di tutto, non si comprende come viene applicata tale differenza sulla somma liquidata dalla banca in linea capitale ed interessi nel corso dei 6 mesi o frazione che precedono le date del primo giugno e del primo dicembre.
Risulta evidente che il meccanismo di calcolo insito nel contratto non sia esposto in maniera trasparente (risulta addirittura tecnicamente indeterminabile), non permettendo al mutuatario di conoscere i reali rischi del contratto stipulato. In più, non si conosce appieno il tasso di interesse effettivo applicato in quanto incorpora un tasso fisso di entrata del 5,09%, un tasso variabile nel corso del rapporto (Libor NC ZE + 1,35%), un tasso di cambio variabile tra AN ER e Euro con conseguenze negative a carico del mutuatario. risultano del tutto erronee in quanto non solo il meccanismo contrattuale già sopra esposto è chiaro ed univoco, ovvero oggettivamente determinato, ma il rapporto ha avuto, altresì, regolare esecuzione risultando la corretta applicazione delle suddette clausole da parte dell'istituto bancario mentre l'incertezza del tasso di interesse non sussiste in alcun modo per il contraente al momento della stipula del mutuo, se non nella parte in cui si affida (aleatoriamente) a valori futuri attinenti all'andamento del tasso Libor e al tasso di cambio tra le due valute che sono proprio l'oggetto tipico del contratto, di talchè la perizia si risolve nella volontà di ritenere illeciti tutti i contratti stipulati per tali tipi di mutui con indicizzazione alla valuta estera, finendo per ledere la libertà economica delle parti nell'utilizzo dello strumento, invece, lecito e consentito, ove, come nel caso di specie, le clausole siano chiare tecnicamente e univoche nel loro tenore testuale e nei meccanismi da applicarsi per l'andamento del rapporto di mutuo.
In secondo luogo, con riguardo all'estinzione anticipata deve rilevarsi come il meccanismo di indicizzazione descritto dall'articolo 7 del contratto di mutuo è il medesimo che trova applicazione durante il normale ammortamento del mutuo: in altri termini, le operazioni previste in caso di estinzione anticipata sono le medesime che la banca effettua ogniqualvolta, ogni sei mesi, calcola i pagina 7 di 10 conguagli semestrali in precedenza descritti (il pagamento di una rata costituisce, infatti, un'operazione di rimborso parziale del mutuo, analogamente a quanto avviene in caso di estinzione anticipata, con l'unica differenza che in questo caso il rimborso, anziché parziale, è totale). L'art. 7 delle condizioni contrattuali non viola le norme di cui al codice del consumo;
tale clausola, infatti, non determina alcuno
“squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti”, e ciò in quanto il meccanismo previsto dalla stessa rappresenta un elemento aleatorio per entrambe le parti - e non già per una parte soltanto - in quanto suscettibile di incidere, in aumento o in diminuzione, sull'ammontare della prestazione (per capitale e interessi) dovuta dal mutuatario. In ragione di quanto convenzionalmente pattuito, in sede di estinzione anticipata del mutuo, rileva difatti esclusivamente la restituzione del capitale residuo, determinato alla luce dell'eventuale variazione del rapporto di cambio euro/CHF, senza che assuma alcun rilievo il tasso di interesse concordato o praticato, dal momento che l'importo residuo deve essere attualizzato alla data dell'estinzione anticipata. Erronea è, invece, la perizia di parte prodotta sub. doc. 4 dalle parti ricorrenti, nella parte in cui rileva (pag. 13) l'esistenza di una commissione occulta particolarmente onerosa per l'estinzione anticipata, che essa calcola in forza degli effetti che l'art. 7 ha prodotto nel singolo caso di specie, con valutazione solo ex-post, ovvero non determinata ex ante al momento di stipula del contratto, bensì alla luce dell'evoluzione del rapporto di cambio tra AN ER ed euro. Tale valutazione è del tutto erronea in quanto non si avvede che l'andamento del rapporto ben poteva essere del tutto diverso, meno oneroso o addirittura favorevole alla parte mutuataria, a seconda del valore di cambio della valuta presa a riferimento, secondo l'alea che è propria del contratto indicizzato alla valuta del AN ER ed erronea è la qualificazione della somma così determinata come commissione a favore dell'istituto bancario. La maggiorazione lamentata, quindi, non dipende dal tasso di interesse, ma consegue all'apprezzamento del NC ZE rispetto all'euro e non integra alcuna commissione occulta di estinzione a favore dell'istituto bancario. L'aumento dell'onerosità, erroneamente individuato dalla perizia di parte attorea come commissione occulta ai fini dell'estinzione anticipata del mutuo, quindi, non dipende dal tasso di interesse o da una penale applicata, ma consegue all'apprezzamento del AN ER rispetto all'Euro, ossia si ricollega a una delle due componenti di aleatorietà proprie di tali mutui indicizzati (ossia l'oscillazione nel tempo dei tassi di interesse e del rapporto di cambio tra le valute). Fatte tali precisazioni, va ulteriormente osservato come il meccanismo di funzionamento di detta clausola è l'unico matematicamente possibile a fronte della
“discrasia” contrattuale, rappresentata da pagamenti effettuati in una valuta differente rispetto a quella individuata quale riferimento per l'importo mutuato: la prima operazione necessaria al fine della pagina 8 di 10 quantificazione della somma necessaria per l'estinzione anticipata del mutuo, quindi, è costituita da una conversione del capitale residuo dovuto, espresso in euro, in franchi svizzeri, facendo riferimento al tasso di cambio convenzionale, ossia al tasso di cambio adottato in origine per determinare in FR
IZ l'importo da mutuare;
in un secondo momento, è necessario riconvertire in euro il capitale residuo così ottenuto, utilizzando, però, il tasso di cambio esistente al momento dell'estinzione, dato che il mutuatario effettua il pagamento in euro e alla medesima data la banca dovrà estinguere il mutuo in FR IZ. Tale clausola risulta sufficientemente determinata e chiara e non contrasta con la disciplina a tutela del consumatore, atteso che il meccanismo di determinazione, benché complesso, è tuttavia completamente e dettagliatamente illustrato in modo comprensibile nella clausola ed è coerente con la logica di un mutuo indicizzato ad una valuta estera. A tali conclusioni è già d'altro canto pervenuta la Corte di Appello di Torino con la sentenza n. 605/2023 del 19/06/2023 (RG n. 676/2021):
“Il meccanismo di doppia indicizzazione (tasso di cambio della valuta per il capitale e tasso di interesse Libor AN ER per gli interessi) è infatti espressamente indicato nel documento di sintesi e le clausole del contratto (articoli 4 e 7, rispettivamente calcolo interesse e calcolo per estinzione anticipata) descrivono in dettaglio il meccanismo di determinazione delle somme oggetto di mutuo ente applicabile, un superfluo appesantimento della già complessa esposizione dei criteri per la determinazione delle somme da restituire periodicamente.” in un caso del tutto analogo a quello per cui è causa.
Deve, quindi, concludersi con l'integrale reiezione del ricorso esperito.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e la liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022), tenuto conto dei parametri per la sua determinazione di cui all'art. 4 e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del valore dell'affare, nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate. La liquidazione deve avvenire in base allo scaglione da €.5.201,00 - a €.26.000,00, in considerazione del valore della controversia (€.22.757,01), determinato in base alla domanda dei ricorrenti (art. 5), e con applicazione dei compensi medi previsti per le fasi di studio e introduttiva e dei compensi minimi per le fasi di trattazione/istruttoria e decisionale, stante la natura documentale della controversia e l'assenza di nuove questioni giuridiche nella fase della discussione orale rispetto a quelle già trattate con gli atti introduttivi. Il compenso deve essere aumentato ex art. 4 comma 2 del D.M. 55/2014 stante la difesa avvenuta avverso n. 3 parti ricorrenti aventi la medesima posizione processuale ed ulteriore aumentato di un terzo, ex art. 4 comma 8 del D.M. 55/2014, tenuto conto che le difese della parte vittoriosa sono pagina 9 di 10 risultate manifestamente fondate con riguardo a tutte le difese espletate e rispetto a tutte le argomentazioni giuridiche dedotte. Gli onorari vengono, pertanto liquidati in €.6.536,91 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta tutte le domande avanzate da (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_1
(C.F. ) e (C.F. ); C.F._2 Parte_1 C.F._3
- condanna (C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_1
) e (C.F. ), in solido tra loro, alla C.F._2 Parte_1 C.F._3
refusione delle spese di lite del presente giudizio in favore della (C.F. Controparte_3
) che liquida nella somma di €.6.536,91 per compensi, oltre IVA, CPA, e rimborso spese P.IVA_1
generali del 15% come per legge.
Ivrea, 13 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Meri Papalia
pagina 10 di 10
VERBALE DELLA CAUSA R.G. 935/2024
Tra
Parte_1
[...]
[...]
ATTORI
e
Controparte_1
CONVENUTA
Oggi 13/01/2025 ad ore 12:18 innanzi al dott. Meri Papalia, sono comparsi:
Per i ricorrenti l'Avv. Sbriglio Giuseppe;
Per l'avv. Andrich;
Controparte_1
Il Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa oralmente.
Parte ricorrente precisa come da ricorso introduttivo;
Parte resistente precisa come da foglio di pc già depositato in telematico in data 9 gennaio
2025;
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti.
pagina 1 di 10 N. R.G. 935/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Meri Papalia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 935/2024 promossa da:
Parte_1
[...]
Parte_1
ATTORI contro
Controparte_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. del 27 marzo 2024 , e Parte_1 Parte_1 Parte_1
rilevavano di essere intestatari di un mutuo (originariamente stipulato da e al
[...] Controparte_2
quale erano succeduti a seguito della morte del mutuatario) che conteneva n. 4 clausole indeterminate e pagina 2 di 10 vessatorie, di cui le prime due attinenti al calcolo degli interessi e le seconde due attinenti all'estinzione anticipata, di talchè essi domandavano, ex art. 117 comma 7 TUB, la restituzione della somma di €.13.360,87 a titolo di interessi indebiti corrisposti alla banca, oltre alla somma di €.9.396,14 quale differenza richiesta dalla banca per l'estinzione anticipata del mutuo (€.75.567,67) e quella che sarebbe stata, invece, debenda €.66.171,53.
Con comparsa del 20 settembre 2024 si costituiva in giudizio la rilevando Controparte_3
che il calcolo degli interessi era indicato in maniera univoca nel contratto e non sussistevano clausole abusive o vessatorie e che la clausola attinente ai calcoli dell'estinzione anticipata del mutuo era riproduttiva dei passaggi logici che integravano l'unico modo di calcolare l'indicizzazione di un prestito ad una valuta, che veniva regolato tra le parti con una valuta estera. Concludeva con la richiesta di reiezione delle domande attoree.
***
Le domande dei ricorrenti sono infondate e non meritano alcun accoglimento.
In primo luogo, va affermato come:
i) compete al giudice di merito, salvo il controllo motivazionale, stabilire se le clausole contrattuali in discorso siano carenti in punto di chiarezza e comprensibilità, con la precisazione che la motivazione ha da essere rafforzata laddove il giudice di merito dissenta dalla valutazione compiuta dall'Autorità Garante per la concorrenza e il mercato («Alla valutazione di non chiarezza e comprensibilità della clausole del testo contrattuale emessa dal Garante deve perciò essere attribuito un valore privilegiato nel giudizio civile fra il privato e il professionista relativo alle stesse clausole;
tale valutazione, cioè, deve essere ritenuta presuntivamente corretta nel giudizio civile, in difetto di una specifica confutazione da parte del giudice»;
ii) l'eventuale difetto di chiarezza e comprensibilità non invalida automaticamente la clausola che ne sia affetta, salvo che il difetto di chiarezza e comprensibilità non determini a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto («le clausole contrattuali di un contratto fra professionista e consumatore, redatte in modo non chiaro e comprensibile, possono essere qualificate vessatorie (nella terminologia italiana) o abusive (nella terminologia europea), se determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e ciò anche ove esse concernano la stessa determinazione dell'oggetto del contratto o l'adeguatezza del pagina 3 di 10 corrispettivo dei beni e dei servizi, se tali elementi non sono individuati in modo chiaro e comprensibile», così al foglio 13).
I suddetti principi di diritto vanno condivisi, così come espressi nell'alveo della pronuncia della Corte di Cassazione (Ordinanza n. 30556 del 03/11/2023), andandosi, quindi ad analizzare la chiarezza o meno delle pattuizioni censurate dai ricorrenti nell'alveo del ricorso esperito.
Ancora, in via preliminare, deve rilevarsi come la contrapposizione tra le parti veda da un lato i ricorrenti invocare a loro favore la decisione resa dall'ABF e al contempo la resistente rilevare la sussistenza di un orientamento maggioritario giurisprudenziale, formatosi in seno alla giurisprudenza di merito, di segno contrario, avente ad oggetto proprio le clausole invocate dalle parti ricorrenti, per una serie di mutui equivalenti nelle pattuizioni che hanno ingenerato una serie controversie seriali avanti alla giurisprudenza.
Orbene, prendendo le mosse dalla pronuncia invocata e documentata dai ricorrenti (doc. 10), essa fonda la propria decisione in forza della violazione del dovere di trasparenza e chiarezza delle clausole, oggi censurate in questa sede dai ricorrenti, aggiungendo la non indicazione delle operazioni aritmetiche per l'espletamento dei calcoli. La pronuncia non è condivisibile in fatto, non emergendo una puntuale analisi delle singole clausole del contratto che risultano chiare ed univoche nelle loro determinazioni, nonché in diritto risultando non necessaria l'esemplificazione testuale dell'operazione aritmetica ove essa sia univoca in forza del contenuto delle clausole contrattuali, risultando, invece, condivisibile l'opposto orientamento di merito affermatosi in seno alla giurisprudenza e ben documentato dalle numerose pronunce allegate alla comparsa di costituzione della parte resistente, dovendosi rilevare che, le clausole censurate dall'ABF risultano articolate facendo inevitabilmente ricorso a tecnicismi, i quali, tuttavia, risultano indispensabili al fine di descrivere un prodotto contrattuale che, proprio in considerazione dell'indicizzazione ad una valuta differente da quella avente corso legale, non può che risultare complesso e implicante soluzioni tecniche elaborate.
Nel caso di specie, in fatto, deve evidenziarsi come:
- nel contratto de quo si è previsto all'art. 4 che il tasso Libor sia quello nominato in franchi svizzeri e rilevato a sei mesi;
- si è stabilito che le variazioni del tasso Libor non vengono conteggiate sulla rata del mutuo direttamente, ma vengono conteggiate a parte con l'apertura di un apposito deposito fruttifero intestato alla parte mutuataria;
pagina 4 di 10 - le variazioni del tasso di interesse vengono pagate o addebitate a parte e non incidono, come normalmente avviene, direttamente sull'ammontare nominale del canone;
- il canone, una volta indicizzato al tasso Libor, viene aggiornato anche seguendo un altro criterio, ossia seguendo il rapporto di cambio tra euro e NC ZE;
- al momento della stipula il rapporto di cambio, dichiarato ed accettato in contratto, era di 1 euro =
1,6297 franchi svizzeri;
- il mutamento di questo rapporto di cambio incide dunque sull'ammortamento del canone, facendolo aumentare e/o diminuire a seconda del valore del NC ZE;
- anche in questo caso si è previsto che l'aumento e la diminuzione venissero regolati a parte con la previsione, al successivo art. 4 bis, di un deposito fruttifero, concordando che lo stesso avesse natura accessoria rispetto al contratto di mutuo;
- il mutuo è in euro indicizzato al NC ZE, ossia la parte mutuataria è soggetta alla corresponsione di un conguaglio semestrale determinato sulla base sia del parametro Libor CHF 6 Mesi
(maggiorato dello spread), sia del rapporto di cambio AN ER/Euro, determinato convenzionalmente alla stipula del rapporto in 1,6297.
Più nel dettaglio, va rilevato che nel caso di specie la natura indicizzata del mutuo emerge ed è chiaramente indicata, in primo luogo all'art. 4 del contratto di mutuo, il quale illustra il duplice meccanismo di indicizzazione finanziaria e valutaria, prevedendo che per tutta la durata del mutuo, al termine di ogni semestre “la Banca determinerà” la differenza sussistente tra detti tassi convenzionali
(di interesse e di cambio) ed i tassi reali rilevati sul mercato l'ultimo giorno di ogni semestre. La funzione del deposito fruttifero è quella di consentire la creazione di una riserva di valore (una sorta di
“cuscinetto”) a favore della parte mutuataria, mediante l'accantonamento degli eventuali conguagli semestrali positivi maturati nel corso del rapporto, onde far fronte ad eventuali futuri conguagli negativi, in tal modo stabilizzando il più possibile la rata fissa che la parte mutuataria paga tutti i mesi.
La clausola di indicizzazione, in sé considerata, costituisce un elemento aleatorio per entrambe le parti ed il rischio connesso alla fluttuazione del cambio CHF/Euro rientra, per definizione, nella normale alea del contratto, avendo entrambe le parti consapevolmente accettato il rischio, ovvero confidato, che tale fluttuazione potesse determinare rispettivamente un peggioramento ovvero un miglioramento della propria posizione contrattuale. Più nel dettaglio, si pattuisce espressamente che il tasso di cambio NC O/ è stato determinato convenzionalmente in FR IZ ... (omissis) per un euro (tasso di cambio convenzionale).” Segue, poi, la parte relativa al meccanismo di conguaglio pagina 5 di 10 derivante, in primis, dalla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di interesse convenzionale e gli interessi effettivamente dovuti in base al tasso Libor - AN ER sei mesi rilevato per valuta dell'ultimo giorno lavorativo del mese di erogazione pubblicato su , maggiorato di uno CP_4
spread; in secundis, dalla differenza tra il tasso di cambio convenzionale AN ER/euro e quello rilevato per valuta il 31 maggio ed il 30 novembre e pubblicato su . La differenza in tal CP_4
modo determinata va poi applicata all'equivalente in FR IZ di quanto liquidato alla parte mutuataria in linea capitale ed interessi nel corso dei sei mesi precedenti il primo giugno ed il primo dicembre. I conguagli vengono regolati sul deposito fruttifero previsto dal contratto, che così prevede:
“le parti pattuiscono sin d'ora l'apertura del rapporti di deposito fruttifero menzionato al precedente art. 4 e concordano che esso ha natura accessoria al contratto di mutuo ed è destinato esclusivamente alle operazioni di conguaglio relative allo stesso, con esclusione di ogni altra operazione o servizio”.
Pertanto, pur restando la rata invariata secondo il tasso di interesse convenzionale ed il tasso di cambio convenzionale, ogni sei mesi la banca procede ai necessari conguagli, accreditando od addebitando sul deposito fruttifero accessorio al mutuo le somme risultanti dai predetti conteggi sulla scorta del tasso di interesse Libor applicato al AN ER e sulla scorta del tasso di cambio AN ER/Euro.
Attraverso la clausola di indicizzazione valutaria viene inserito un elemento di aleatorietà nel contratto che ne va a caratterizzare la struttura stessa, rendendola ontologicamente incompatibile a sindacare tale clausola dal punto di vista della vessatorietà della stessa. Infatti, l'art. 34 comma 2 del Codice del
Consumo pone un espresso divieto di sindacare il carattere vessatorio quando esso finisce per considerare non lecito l'oggetto del contratto ovvero a sindacare l'onerosità o meno del corrispettivo pattuito per la prestazione del servizio. Detto in altri termini una volta determinato che il meccanismo sopra determinato è intrinseco e proprio del contratto stipulato in euro ma indicizzato al AN
ER, nessun sindacato di abusività può essere posto in quanto esso finirebbe per sindacare l'oggetto proprio del tipo di mutuo di che trattasi ovvero a determinare come eccessivamente onerosi gli interessi previsti (peraltro solo con valutazione ex-post in base all'effettivo andamento avuto dalla valuta di riferimento) quale corrispettivo per la parte mutuante. La convenienza di ricorrere a tali tipologie di mutuo era all'epoca rappresentata dal fatto che i tassi di interesse legati al AN ER erano più bassi di quelli legati prima alla lira e, poi, all'euro, con l'effetto che, stipulando un mutuo in
FR IZ, diveniva possibile avvalersi di un tasso di interesse inferiore e, quindi, più conveniente per il mutuatario. La convenienza di tali mutui è venuta progressivamente erodendosi dal
2010 in poi, ossia da quando il AN ER ha intrapreso una progressiva tendenza di pagina 6 di 10 apprezzamento sull'euro, con l'effetto che il mutuatario si è trovato a dover pagare più euro per poter restituire la medesima somma in FR IZ;
peraltro la minor convenienza discendente dal tasso di cambio fra le valute è stata comunque almeno in buona parte compensata dai maggiori vantaggi collegati al tasso di interesse Libor/CHF, comunque, inferiore al tasso Euribor.
Deve, quindi, rilevarsi che le conclusioni a cui è pervenuto il perito di parte dei ricorrenti (doc. 4 pag.
12):
La clausola incorpora un meccanismo di conteggio degli interessi di difficile comprensione sotto il profilo tecnico. Prima di tutto, non si comprende come viene applicata tale differenza sulla somma liquidata dalla banca in linea capitale ed interessi nel corso dei 6 mesi o frazione che precedono le date del primo giugno e del primo dicembre.
Risulta evidente che il meccanismo di calcolo insito nel contratto non sia esposto in maniera trasparente (risulta addirittura tecnicamente indeterminabile), non permettendo al mutuatario di conoscere i reali rischi del contratto stipulato. In più, non si conosce appieno il tasso di interesse effettivo applicato in quanto incorpora un tasso fisso di entrata del 5,09%, un tasso variabile nel corso del rapporto (Libor NC ZE + 1,35%), un tasso di cambio variabile tra AN ER e Euro con conseguenze negative a carico del mutuatario. risultano del tutto erronee in quanto non solo il meccanismo contrattuale già sopra esposto è chiaro ed univoco, ovvero oggettivamente determinato, ma il rapporto ha avuto, altresì, regolare esecuzione risultando la corretta applicazione delle suddette clausole da parte dell'istituto bancario mentre l'incertezza del tasso di interesse non sussiste in alcun modo per il contraente al momento della stipula del mutuo, se non nella parte in cui si affida (aleatoriamente) a valori futuri attinenti all'andamento del tasso Libor e al tasso di cambio tra le due valute che sono proprio l'oggetto tipico del contratto, di talchè la perizia si risolve nella volontà di ritenere illeciti tutti i contratti stipulati per tali tipi di mutui con indicizzazione alla valuta estera, finendo per ledere la libertà economica delle parti nell'utilizzo dello strumento, invece, lecito e consentito, ove, come nel caso di specie, le clausole siano chiare tecnicamente e univoche nel loro tenore testuale e nei meccanismi da applicarsi per l'andamento del rapporto di mutuo.
In secondo luogo, con riguardo all'estinzione anticipata deve rilevarsi come il meccanismo di indicizzazione descritto dall'articolo 7 del contratto di mutuo è il medesimo che trova applicazione durante il normale ammortamento del mutuo: in altri termini, le operazioni previste in caso di estinzione anticipata sono le medesime che la banca effettua ogniqualvolta, ogni sei mesi, calcola i pagina 7 di 10 conguagli semestrali in precedenza descritti (il pagamento di una rata costituisce, infatti, un'operazione di rimborso parziale del mutuo, analogamente a quanto avviene in caso di estinzione anticipata, con l'unica differenza che in questo caso il rimborso, anziché parziale, è totale). L'art. 7 delle condizioni contrattuali non viola le norme di cui al codice del consumo;
tale clausola, infatti, non determina alcuno
“squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti”, e ciò in quanto il meccanismo previsto dalla stessa rappresenta un elemento aleatorio per entrambe le parti - e non già per una parte soltanto - in quanto suscettibile di incidere, in aumento o in diminuzione, sull'ammontare della prestazione (per capitale e interessi) dovuta dal mutuatario. In ragione di quanto convenzionalmente pattuito, in sede di estinzione anticipata del mutuo, rileva difatti esclusivamente la restituzione del capitale residuo, determinato alla luce dell'eventuale variazione del rapporto di cambio euro/CHF, senza che assuma alcun rilievo il tasso di interesse concordato o praticato, dal momento che l'importo residuo deve essere attualizzato alla data dell'estinzione anticipata. Erronea è, invece, la perizia di parte prodotta sub. doc. 4 dalle parti ricorrenti, nella parte in cui rileva (pag. 13) l'esistenza di una commissione occulta particolarmente onerosa per l'estinzione anticipata, che essa calcola in forza degli effetti che l'art. 7 ha prodotto nel singolo caso di specie, con valutazione solo ex-post, ovvero non determinata ex ante al momento di stipula del contratto, bensì alla luce dell'evoluzione del rapporto di cambio tra AN ER ed euro. Tale valutazione è del tutto erronea in quanto non si avvede che l'andamento del rapporto ben poteva essere del tutto diverso, meno oneroso o addirittura favorevole alla parte mutuataria, a seconda del valore di cambio della valuta presa a riferimento, secondo l'alea che è propria del contratto indicizzato alla valuta del AN ER ed erronea è la qualificazione della somma così determinata come commissione a favore dell'istituto bancario. La maggiorazione lamentata, quindi, non dipende dal tasso di interesse, ma consegue all'apprezzamento del NC ZE rispetto all'euro e non integra alcuna commissione occulta di estinzione a favore dell'istituto bancario. L'aumento dell'onerosità, erroneamente individuato dalla perizia di parte attorea come commissione occulta ai fini dell'estinzione anticipata del mutuo, quindi, non dipende dal tasso di interesse o da una penale applicata, ma consegue all'apprezzamento del AN ER rispetto all'Euro, ossia si ricollega a una delle due componenti di aleatorietà proprie di tali mutui indicizzati (ossia l'oscillazione nel tempo dei tassi di interesse e del rapporto di cambio tra le valute). Fatte tali precisazioni, va ulteriormente osservato come il meccanismo di funzionamento di detta clausola è l'unico matematicamente possibile a fronte della
“discrasia” contrattuale, rappresentata da pagamenti effettuati in una valuta differente rispetto a quella individuata quale riferimento per l'importo mutuato: la prima operazione necessaria al fine della pagina 8 di 10 quantificazione della somma necessaria per l'estinzione anticipata del mutuo, quindi, è costituita da una conversione del capitale residuo dovuto, espresso in euro, in franchi svizzeri, facendo riferimento al tasso di cambio convenzionale, ossia al tasso di cambio adottato in origine per determinare in FR
IZ l'importo da mutuare;
in un secondo momento, è necessario riconvertire in euro il capitale residuo così ottenuto, utilizzando, però, il tasso di cambio esistente al momento dell'estinzione, dato che il mutuatario effettua il pagamento in euro e alla medesima data la banca dovrà estinguere il mutuo in FR IZ. Tale clausola risulta sufficientemente determinata e chiara e non contrasta con la disciplina a tutela del consumatore, atteso che il meccanismo di determinazione, benché complesso, è tuttavia completamente e dettagliatamente illustrato in modo comprensibile nella clausola ed è coerente con la logica di un mutuo indicizzato ad una valuta estera. A tali conclusioni è già d'altro canto pervenuta la Corte di Appello di Torino con la sentenza n. 605/2023 del 19/06/2023 (RG n. 676/2021):
“Il meccanismo di doppia indicizzazione (tasso di cambio della valuta per il capitale e tasso di interesse Libor AN ER per gli interessi) è infatti espressamente indicato nel documento di sintesi e le clausole del contratto (articoli 4 e 7, rispettivamente calcolo interesse e calcolo per estinzione anticipata) descrivono in dettaglio il meccanismo di determinazione delle somme oggetto di mutuo ente applicabile, un superfluo appesantimento della già complessa esposizione dei criteri per la determinazione delle somme da restituire periodicamente.” in un caso del tutto analogo a quello per cui è causa.
Deve, quindi, concludersi con l'integrale reiezione del ricorso esperito.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e la liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022), tenuto conto dei parametri per la sua determinazione di cui all'art. 4 e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del valore dell'affare, nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate. La liquidazione deve avvenire in base allo scaglione da €.5.201,00 - a €.26.000,00, in considerazione del valore della controversia (€.22.757,01), determinato in base alla domanda dei ricorrenti (art. 5), e con applicazione dei compensi medi previsti per le fasi di studio e introduttiva e dei compensi minimi per le fasi di trattazione/istruttoria e decisionale, stante la natura documentale della controversia e l'assenza di nuove questioni giuridiche nella fase della discussione orale rispetto a quelle già trattate con gli atti introduttivi. Il compenso deve essere aumentato ex art. 4 comma 2 del D.M. 55/2014 stante la difesa avvenuta avverso n. 3 parti ricorrenti aventi la medesima posizione processuale ed ulteriore aumentato di un terzo, ex art. 4 comma 8 del D.M. 55/2014, tenuto conto che le difese della parte vittoriosa sono pagina 9 di 10 risultate manifestamente fondate con riguardo a tutte le difese espletate e rispetto a tutte le argomentazioni giuridiche dedotte. Gli onorari vengono, pertanto liquidati in €.6.536,91 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta tutte le domande avanzate da (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_1
(C.F. ) e (C.F. ); C.F._2 Parte_1 C.F._3
- condanna (C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_1
) e (C.F. ), in solido tra loro, alla C.F._2 Parte_1 C.F._3
refusione delle spese di lite del presente giudizio in favore della (C.F. Controparte_3
) che liquida nella somma di €.6.536,91 per compensi, oltre IVA, CPA, e rimborso spese P.IVA_1
generali del 15% come per legge.
Ivrea, 13 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Meri Papalia
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