TRIB
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 04/06/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 361 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 361 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata in [...] il [...] ( ) con il patrocinio CP_1 CodiceFiscale_1 dell'Avv. MAGNANI EMANUELE ( ) CodiceFiscale_2
e nato in [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio CP_2 C.F._3 dell'Avv. MAGNANI EMANUELE (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 26/02/2025 con il quale e hanno CP_1 CP_2 proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente, per lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 18.09.2005, in Ucraina, deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nato a [...], in data [...], il figlio;
Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 15.05.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi del figlio minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto.
2. L'immobile coniugale, verrà assegnato alla SI.ra , ove vivrà con il figlio minore CP_1 Per_2
.
[...]
3. Affdamento del fglio minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull' affidamento condiviso, con collocazione principale e residenza anagrafica di presso l'immobile coniugale Persona_2 assegnato alla madre.
Il SI. , potrà vedere il figlio, con assoluta libertà di tempi e modi, compatibilmente con gli CP_2 impegni di istruzione, sportivi e ricreativi.
4. per quanto concerne le festività natalizie e pasquali e estive i genitori si accorderanno di volta in volta, preferendo ove possibile il criterio dell'alternanza;
5. il marito verserà alla moglie, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di € 250,00 a titolo di mantenimento del figlio, a mezzo bonifico bancario al seguente c/c IBAN:
[...], intestato alla SI.ra . CP_1
Detto importo mensile di € 250,00 verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, senza necessità di ulteriore comunicazione.
6. le spese di carattere straordinario del figlio, saranno sostenute da ciascun coniuge per il 50%. Tra tali spese si indicano, a mero esempio: spese scolastiche, spese per vacanze, spese per sport, medico- dentistiche ecc. ecc..
7. Il SI. attuale destinatario del 100% dell'importo dell'Assegno Unico Universale a favore CP_2 del figlio minore, rimarrà beneficiario del contributo, ma con obbligo di riversarlo mensilmente sul conto corrente intestato al figlio minore con vincolo pupillare, al seguente IBAN
[...], intestato a . Persona_2
8. Entrambi i genitori prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo del passaporto, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio documento di espatrio.
9. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti ed in grado di provvedere autonomamente al proprio mantenimento.
10. Entrambe le parti dichiarano, sottoscrivendo il presente ricorso che intendono rinunciare alla presenza fisica in udienza, di non volersi riconciliare, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di voler depositare note scritte in luogo della udienza di comparizione.
11. Fatto salvo quanto sopra, i coniugi dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altra, per qualsiasi titolo o ragione.
Ritenuto che
per la contestuale domanda di divorzio sia necessario rimettere la causa dinanzi al Relatore
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e alle CP_1 CP_2 condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza dando atto che l'atto di matrimonio è stato trascritto al n.1612 nei registri presso l'Ufficio di registrazione statale degli atti dello stato civile della Direzione della giustizia della città di Chernivtsi (Ucraina);
c) rimette il procedimento dinanzi al Giudice Relatore per la ulteriore trattazione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 29.05.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 361 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata in [...] il [...] ( ) con il patrocinio CP_1 CodiceFiscale_1 dell'Avv. MAGNANI EMANUELE ( ) CodiceFiscale_2
e nato in [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio CP_2 C.F._3 dell'Avv. MAGNANI EMANUELE (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 26/02/2025 con il quale e hanno CP_1 CP_2 proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente, per lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 18.09.2005, in Ucraina, deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nato a [...], in data [...], il figlio;
Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 15.05.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi del figlio minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto.
2. L'immobile coniugale, verrà assegnato alla SI.ra , ove vivrà con il figlio minore CP_1 Per_2
.
[...]
3. Affdamento del fglio minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull' affidamento condiviso, con collocazione principale e residenza anagrafica di presso l'immobile coniugale Persona_2 assegnato alla madre.
Il SI. , potrà vedere il figlio, con assoluta libertà di tempi e modi, compatibilmente con gli CP_2 impegni di istruzione, sportivi e ricreativi.
4. per quanto concerne le festività natalizie e pasquali e estive i genitori si accorderanno di volta in volta, preferendo ove possibile il criterio dell'alternanza;
5. il marito verserà alla moglie, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di € 250,00 a titolo di mantenimento del figlio, a mezzo bonifico bancario al seguente c/c IBAN:
[...], intestato alla SI.ra . CP_1
Detto importo mensile di € 250,00 verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, senza necessità di ulteriore comunicazione.
6. le spese di carattere straordinario del figlio, saranno sostenute da ciascun coniuge per il 50%. Tra tali spese si indicano, a mero esempio: spese scolastiche, spese per vacanze, spese per sport, medico- dentistiche ecc. ecc..
7. Il SI. attuale destinatario del 100% dell'importo dell'Assegno Unico Universale a favore CP_2 del figlio minore, rimarrà beneficiario del contributo, ma con obbligo di riversarlo mensilmente sul conto corrente intestato al figlio minore con vincolo pupillare, al seguente IBAN
[...], intestato a . Persona_2
8. Entrambi i genitori prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo del passaporto, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio documento di espatrio.
9. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti ed in grado di provvedere autonomamente al proprio mantenimento.
10. Entrambe le parti dichiarano, sottoscrivendo il presente ricorso che intendono rinunciare alla presenza fisica in udienza, di non volersi riconciliare, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di voler depositare note scritte in luogo della udienza di comparizione.
11. Fatto salvo quanto sopra, i coniugi dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altra, per qualsiasi titolo o ragione.
Ritenuto che
per la contestuale domanda di divorzio sia necessario rimettere la causa dinanzi al Relatore
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e alle CP_1 CP_2 condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza dando atto che l'atto di matrimonio è stato trascritto al n.1612 nei registri presso l'Ufficio di registrazione statale degli atti dello stato civile della Direzione della giustizia della città di Chernivtsi (Ucraina);
c) rimette il procedimento dinanzi al Giudice Relatore per la ulteriore trattazione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 29.05.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi