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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/02/2025, n. 1756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1756 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Marco Giuliano Agozzino, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 58302/2023 del Ruolo Generale e promossa da
, nato in [...], il [...], elettivamente domiciliato Parte_1
in Roma, via Otranto n. 23, presso lo studio dell'Avv. Marco Grispo, dal quale è rappresentato e difeso;
- ricorrente –
nei confronti di
Controparte_1
;
[...]
- resistente contumace –
conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
'…annullare il decreto di reiezione oggetto della presente impugnazione;
[…] accertare e dichiarare il diritto della Sig. nato a [...]_2
HA in Pakistan il 04.05.2004 ad ottenere il visto di ingresso in Italia
ai sensi dell'art. 29 del D.L.vo n. 286/1998, per ricongiungersi con il padre;
[…] condannare il al risarcimento dei danni Controparte_1
morali e patrimoniali cagionati all'odierno ricorrente ed alla sua famiglia
dall'emissione del decreto di respingimento della domanda di visto per
ricongiungimento familiare, che si chiede vengano quantificati in via
equitativa dalla S.V.;[…] condannare il al Controparte_1
pagamento delle spese processuali, delle competenze e degli onorari di
pagina 1 giudizio da liquidarsi in favore dello scrivente difensore che si dichiara
antistatario.'.
Fatto e diritto
Con atto depositato il 22 dicembre 2023 , cittadino pakistano Parte_1
regolarmente soggiornante in Italia, ha proposto ricorso ex art. 281 decies cod. proc. civ. avverso il provvedimento con il quale l'Ambasciata italiana di Islamabad ha rigettato l'istanza di rilascio del visto di ingresso proposta dal figlio, . Premette il ricorrente di aver ottenuto il nulla osta al Parte_2
ricongiungimento del figlio da parte dello Sportello unico per l'Immigrazione
della Prefettura di Siena il 9 febbraio 2022; che il figlio, , Parte_2
formalizzava la domanda di rilascio del visto di ingresso presso l'Ambasciata di Islamabad, producendo la documentazione necessaria;
che lo stesso riceveva una declaratoria di inammissibilità della domanda di visto da parte della suddetta autorità consolare in data 25 agosto 2023, in ragione della natura falsa o contraffatta della documentazione prodotta.
L'odierno ricorrente si duole della legittimità del provvedimento impugnato in quanto 'profondamente ingiusto poiché emesso in violazione dei principi
fondamentali del nostro ordinamento giuridico posti a tutela e salvaguardia
dell'unità familiare' e sostenuto da una 'motivazione […], invero, […]
eccessivamente generica [che] non permette all'odierno ricorrente di
esercitare in pieno il proprio diritto di difesa, atteso che non consente di
individuare in quale modo ed in quale parte i documenti presentati alla
Ambasciata siano stati contraffatti o falsificati, e da quale Autorità
Giudiziaria sia stata accertata e dichiarata tale falsità'. In particolare,
lamenta la mancata notifica del preavviso di rigetto di cui all'art. 10 bis pagina 2 della l. 7 agosto 1990 n. 241, che avrebbe consentito l'attivazione del contraddittorio endoprocedimentale al fine di 'smentire la tesi infondata
della contraffazione del documento'. Insta, pertanto, perché il Tribunale
annulli il provvedimento oggetto di impugnazione riconoscendo il suo diritto al ricongiungimento familiare con il figlio e perché condanni l'Amministrazione convenuta al risarcimento di danni morali e patrimoniali patiti.
Si dichiara la contumacia del Controparte_1
che, sebbene ritualmente notiziato dell'azione proposta a
[...]
suo danno, non si è costituito in giudizio.
***
Deve anzi tutto premettersi, ai fini della corretta individuazione del thema
decidendum, come la corrente azione, con la quale si lamenta l'illegittimo diniego al rilascio del visto di ingresso in favore del figlio del ricorrente,
debba essere ricondotta alla fattispecie di cui al sesto comma dell'art. 30
del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286. Ancora in via preliminare osserva il
Tribunale che, sebbene l'odierno ricorrente insti per il mero accertamento della titolarità del diritto al ricongiungimento familiare, dall'esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio e tenuto conto altresì
dell'utilità concreta che il ricorrente mira a ottenere, la domanda debba essere più correttamente intesa quale condanna al rilascio del visto di ingresso a favore del figlio.
Ciò posto, la domanda proposta da parte ricorrente circa il diritto al ricongiungimento familiare è fondata e deve pertanto essere accolta.
pagina 3 Va premesso, in punto di diritto ed ai fini che strettamente interessano la presente controversia in ragione delle allegazioni della parte, che, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, '[…] lo straniero può richiedere
il ricongiungimento per [i] figli minori, anche del coniuge o nati fuori del
matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora
esistente, abbia dato il suo consenso [tenuto conto che] si considerano
minori i figli di età inferiore a diciotto anni al momento della presentazione
dell'istanza di ricongiungimento'. In merito alla documentazione da produrre a corredo della domanda, l'art. 6 del D.P.R. 31 agosto 1999 n.394
include la 'documentazione attestante i rapporti di parentela, la minore età
e lo stato di famiglia'.
L'art. 29 del d. lgs. 25 luglio 1998 n.286, al comma 7, subordina poi '[…] il
rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il
predetto nulla osta […] all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte
dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i
presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute'. In punto di
onus probandi, dunque, grava in capo al richiedente dimostrare la sussistenza dei presupposti per l'esercizio del diritto all'unità familiare,
mentre compete alla Pubblica Amministrazione provare l'assenza di autenticità della documentazione comprovante i presupposti di parentela e minore età.
Orbene, osserva il Tribunale che nel caso di specie va considerato assolto l'onere probatorio posto dalla legge in capo al ricorrente, dal momento che in atti sono presenti il certificato di nascita del figlio e il Parte_2
certificato dello stato di famiglia, opportunamente tradotti e legalizzati, dai pagina 4 quali si evince tanto la minore età del figlio al momento di proposizione dell'istanza di rilascio del nulla osta quanto l'effettività del vincolo parentale con il ricorrente. Non si condivide, quindi, la determinazione, peraltro sostanzialmente priva di motivazione, assunta dall'autorità amministrativa in ordine alla contraffazione della suddetta documentazione. Rileva altresì
il Tribunale che la sopravvenuta maggiore età di rende Parte_2
superfluo il consenso dell'altro genitore, richiesto dalla legge per il ricongiungimento del figlio minore al fine evidente di garantire l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori.
Quanto alla domanda risarcitoria, osserva il Tribunale che grava in capo al ricorrente la prova circa l'an debeatur e il quantum debeatur, non potendosi considerare sufficiente la mera allegazione del danno contenuta nell'atto introduttivo del presente giudizio. In ragione di ciò, tale domanda non può essere accolta.
Alla luce della soccombenza reciproca, le spese di lite possono essere parzialmente compensate nella misura del 50% e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della causa, della scarsa complessità della stessa e dell'attività professionale prestata.
Visto l'art. 93 del cod. proc. civ., le spese di lite sono da distrarsi a favore del difensore che si dichiara antistatario.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
pagina 5 - condanna il convenuto al rilascio del visto di ingresso per CP_1
ricongiungimento familiare in favore del sig. nato a [...] Parte_2
HA in Pakistan il 04 maggio 2004, figlio dell'odierno ricorrente;
- rigetta la domanda risarcitoria;
- condanna il convenuto al pagamento di euro 1.905,00 (di cui CP_1
euro 425,00 per la fase di studio;
euro 301,00 per la fase introduttiva;
euro
452,00 per la fase istruttoria ed euro 727,00 per la fase decisionale),
importo già ridotto del 50% alla luce della compensazione parziale, oltre spese forfetarie al 15%, c.p.a. e I.V.A. se dovuta come per legge, da distrarsi a favore del difensore antistatario.
Roma, 14 gennaio 2025.
Il Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino
pagina 6
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Marco Giuliano Agozzino, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 58302/2023 del Ruolo Generale e promossa da
, nato in [...], il [...], elettivamente domiciliato Parte_1
in Roma, via Otranto n. 23, presso lo studio dell'Avv. Marco Grispo, dal quale è rappresentato e difeso;
- ricorrente –
nei confronti di
Controparte_1
;
[...]
- resistente contumace –
conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
'…annullare il decreto di reiezione oggetto della presente impugnazione;
[…] accertare e dichiarare il diritto della Sig. nato a [...]_2
HA in Pakistan il 04.05.2004 ad ottenere il visto di ingresso in Italia
ai sensi dell'art. 29 del D.L.vo n. 286/1998, per ricongiungersi con il padre;
[…] condannare il al risarcimento dei danni Controparte_1
morali e patrimoniali cagionati all'odierno ricorrente ed alla sua famiglia
dall'emissione del decreto di respingimento della domanda di visto per
ricongiungimento familiare, che si chiede vengano quantificati in via
equitativa dalla S.V.;[…] condannare il al Controparte_1
pagamento delle spese processuali, delle competenze e degli onorari di
pagina 1 giudizio da liquidarsi in favore dello scrivente difensore che si dichiara
antistatario.'.
Fatto e diritto
Con atto depositato il 22 dicembre 2023 , cittadino pakistano Parte_1
regolarmente soggiornante in Italia, ha proposto ricorso ex art. 281 decies cod. proc. civ. avverso il provvedimento con il quale l'Ambasciata italiana di Islamabad ha rigettato l'istanza di rilascio del visto di ingresso proposta dal figlio, . Premette il ricorrente di aver ottenuto il nulla osta al Parte_2
ricongiungimento del figlio da parte dello Sportello unico per l'Immigrazione
della Prefettura di Siena il 9 febbraio 2022; che il figlio, , Parte_2
formalizzava la domanda di rilascio del visto di ingresso presso l'Ambasciata di Islamabad, producendo la documentazione necessaria;
che lo stesso riceveva una declaratoria di inammissibilità della domanda di visto da parte della suddetta autorità consolare in data 25 agosto 2023, in ragione della natura falsa o contraffatta della documentazione prodotta.
L'odierno ricorrente si duole della legittimità del provvedimento impugnato in quanto 'profondamente ingiusto poiché emesso in violazione dei principi
fondamentali del nostro ordinamento giuridico posti a tutela e salvaguardia
dell'unità familiare' e sostenuto da una 'motivazione […], invero, […]
eccessivamente generica [che] non permette all'odierno ricorrente di
esercitare in pieno il proprio diritto di difesa, atteso che non consente di
individuare in quale modo ed in quale parte i documenti presentati alla
Ambasciata siano stati contraffatti o falsificati, e da quale Autorità
Giudiziaria sia stata accertata e dichiarata tale falsità'. In particolare,
lamenta la mancata notifica del preavviso di rigetto di cui all'art. 10 bis pagina 2 della l. 7 agosto 1990 n. 241, che avrebbe consentito l'attivazione del contraddittorio endoprocedimentale al fine di 'smentire la tesi infondata
della contraffazione del documento'. Insta, pertanto, perché il Tribunale
annulli il provvedimento oggetto di impugnazione riconoscendo il suo diritto al ricongiungimento familiare con il figlio e perché condanni l'Amministrazione convenuta al risarcimento di danni morali e patrimoniali patiti.
Si dichiara la contumacia del Controparte_1
che, sebbene ritualmente notiziato dell'azione proposta a
[...]
suo danno, non si è costituito in giudizio.
***
Deve anzi tutto premettersi, ai fini della corretta individuazione del thema
decidendum, come la corrente azione, con la quale si lamenta l'illegittimo diniego al rilascio del visto di ingresso in favore del figlio del ricorrente,
debba essere ricondotta alla fattispecie di cui al sesto comma dell'art. 30
del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286. Ancora in via preliminare osserva il
Tribunale che, sebbene l'odierno ricorrente insti per il mero accertamento della titolarità del diritto al ricongiungimento familiare, dall'esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio e tenuto conto altresì
dell'utilità concreta che il ricorrente mira a ottenere, la domanda debba essere più correttamente intesa quale condanna al rilascio del visto di ingresso a favore del figlio.
Ciò posto, la domanda proposta da parte ricorrente circa il diritto al ricongiungimento familiare è fondata e deve pertanto essere accolta.
pagina 3 Va premesso, in punto di diritto ed ai fini che strettamente interessano la presente controversia in ragione delle allegazioni della parte, che, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, '[…] lo straniero può richiedere
il ricongiungimento per [i] figli minori, anche del coniuge o nati fuori del
matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora
esistente, abbia dato il suo consenso [tenuto conto che] si considerano
minori i figli di età inferiore a diciotto anni al momento della presentazione
dell'istanza di ricongiungimento'. In merito alla documentazione da produrre a corredo della domanda, l'art. 6 del D.P.R. 31 agosto 1999 n.394
include la 'documentazione attestante i rapporti di parentela, la minore età
e lo stato di famiglia'.
L'art. 29 del d. lgs. 25 luglio 1998 n.286, al comma 7, subordina poi '[…] il
rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il
predetto nulla osta […] all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte
dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i
presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute'. In punto di
onus probandi, dunque, grava in capo al richiedente dimostrare la sussistenza dei presupposti per l'esercizio del diritto all'unità familiare,
mentre compete alla Pubblica Amministrazione provare l'assenza di autenticità della documentazione comprovante i presupposti di parentela e minore età.
Orbene, osserva il Tribunale che nel caso di specie va considerato assolto l'onere probatorio posto dalla legge in capo al ricorrente, dal momento che in atti sono presenti il certificato di nascita del figlio e il Parte_2
certificato dello stato di famiglia, opportunamente tradotti e legalizzati, dai pagina 4 quali si evince tanto la minore età del figlio al momento di proposizione dell'istanza di rilascio del nulla osta quanto l'effettività del vincolo parentale con il ricorrente. Non si condivide, quindi, la determinazione, peraltro sostanzialmente priva di motivazione, assunta dall'autorità amministrativa in ordine alla contraffazione della suddetta documentazione. Rileva altresì
il Tribunale che la sopravvenuta maggiore età di rende Parte_2
superfluo il consenso dell'altro genitore, richiesto dalla legge per il ricongiungimento del figlio minore al fine evidente di garantire l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori.
Quanto alla domanda risarcitoria, osserva il Tribunale che grava in capo al ricorrente la prova circa l'an debeatur e il quantum debeatur, non potendosi considerare sufficiente la mera allegazione del danno contenuta nell'atto introduttivo del presente giudizio. In ragione di ciò, tale domanda non può essere accolta.
Alla luce della soccombenza reciproca, le spese di lite possono essere parzialmente compensate nella misura del 50% e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della causa, della scarsa complessità della stessa e dell'attività professionale prestata.
Visto l'art. 93 del cod. proc. civ., le spese di lite sono da distrarsi a favore del difensore che si dichiara antistatario.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
pagina 5 - condanna il convenuto al rilascio del visto di ingresso per CP_1
ricongiungimento familiare in favore del sig. nato a [...] Parte_2
HA in Pakistan il 04 maggio 2004, figlio dell'odierno ricorrente;
- rigetta la domanda risarcitoria;
- condanna il convenuto al pagamento di euro 1.905,00 (di cui CP_1
euro 425,00 per la fase di studio;
euro 301,00 per la fase introduttiva;
euro
452,00 per la fase istruttoria ed euro 727,00 per la fase decisionale),
importo già ridotto del 50% alla luce della compensazione parziale, oltre spese forfetarie al 15%, c.p.a. e I.V.A. se dovuta come per legge, da distrarsi a favore del difensore antistatario.
Roma, 14 gennaio 2025.
Il Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino
pagina 6