Ordinanza collegiale 27 maggio 2010
Sentenza 26 marzo 2014
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, ordinanza collegiale 27/05/2010, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2010 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00111/2010 REG.ORD.COLL.
N. 01129/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di CI (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 1129 del 2009, proposto da:
VA TT, rappresentato e difeso dagli avv. Gianfranco Fontana, Italo Ferrari e Francesco Fontana, con domicilio eletto presso i medesimi legali in CI, via Diaz 28;
contro
MINISTERO DELLA DIFESA, COMANDO MILITARE ESERCITO LOMBARDIA, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio in CI, via S. Caterina 6;
nei confronti di
COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI, rappresentato e difeso dagli avv. Fiorenzo Bertuzzi, Gianpaolo Sina e Silvano Venturi, con domicilio eletto presso i medesimi legali in CI, via Diaz 9;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia
- del provvedimento del Comando Militare Esercito Lombardia del 31 luglio 2009, con il quale è stata respinta la domanda di deroga in sanatoria relativa alla costruzione di un ristorante all’interno della II fascia della servitù militare a tutela del deposito di munizioni di Monte Cimarone;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comune di Monticelli Brusati;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2010 il dott. Mauro Pedron;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
1. Il ricorrente ha ottenuto in data 30 dicembre 2002 una concessione edilizia per la costruzione di un ristorante in località Dosso nel Comune di Monticelli Brusati. L’area prescelta ricade però all’interno della II fascia della servitù militare che tutela il deposito di munizioni di Monte Cimarone. Con l’impugnato provvedimento del 31 luglio 2009 il Comando Militare Esercito Lombardia ha negato la deroga in sanatoria alle distanze minime (i lavori del nuovo edificio sono tuttora in corso).
2. Occorre precisare che le cartografie del PRG riportavano in modo inesatto il confine della servitù. Oltretutto l’area dove è collocato il nuovo edificio non era stata inclusa fin dall’inizio nella II fascia dal decreto n. 1863 del 13 aprile 1972 istitutivo del vincolo, ma è stata inserita per la prima volta dal decreto n. 150 del 27 luglio 1979. Dopo alcune incertezze l’inserimento è stato reiterato dai decreti confermativi n. 43 del 13 aprile 2000 e n. 14 del 20 maggio 2005 (v. in proposito il doc. 12 del ricorrente).
3. Per la decisione cautelare è necessario disporre istruttoria a carico del Comando Militare Esercito Lombardia, a cui è chiesto di precisare i seguenti aspetti previa acquisizione del contributo degli organi tecnici: (a) se anche attualmente la profondità della II fascia sia individuata in misura variabile e sulla base di quali criteri; (b) a quale distanza dalla recinzione attiva e dal deposito di munizioni si trovi l’edificio del ricorrente; (c) quali siano i rischi per l’incolumità delle persone e l’integrità degli edifici a tale distanza; (d) se esistano lungo il perimetro della servitù altri edifici posti alla medesima distanza o a distanza inferiore; (e) se il rischio per l’edificio del ricorrente sia significativamente diverso da quello degli altri edifici della località Dosso (esterni alla II fascia); (f) se vi sia la possibilità di ridurre il rischio per l’edificio del ricorrente attraverso particolari soluzioni costruttive.
4. Per il suddetto adempimento istruttorio è fissato il termine di 90 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
P.Q.M.
il TAR CI, Sezione I, dispone istruttoria come precisato in motivazione.
Rinvia la trattazione dell’istanza cautelare alla camera di consiglio del 27 ottobre 2010.
Così deciso in CI nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Giuseppe Petruzzelli, Presidente
Sergio Conti, Consigliere
Mauro Pedron, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/05/2010
IL SEGRETARIO