TRIB
Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 17/06/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa OS De ON, all'udienza del 17 giugno 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2994/2024 R.G. e vertente
fra
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 C.F._1
), rappresentato e difeso dall'avv. Mariangela Nella ed elettivamente
[...] domiciliato presso il di lei studio, in Filiano, alla via Iscalunga n. 32, giusta mandato in atti;
- RICORRENTE -
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Vito Dinoia, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Fiumicino, come in atti;
Persona_1
- RESISTENTE -
OGGETTO: pensione di inabilità.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c., depositato il 17.10.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe insorge avverso l'esito dell'accertamento tecnico preventivo, ove il nominato CTU ha negato la sussistenza dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento della pensione di inabilità domandata. Ha chiesto, pertanto, disporsi il rinnovo della C.T.U. al fine di superare il predetto giudizio.
Con memoria depositata il 14.02.2025 l' ha domandato di dichiarare CP_1 inammissibili le domande introduttive del giudizio;
in subordine, di rigettare ogni avversa domanda;
con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio.
La causa è stata istruita mediante C.T.U. e, in data 17 giugno 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso non merita accoglimento.
Preliminarmente va dichiarato che la domanda è stata preceduta da tempestivo atto di dissenso alle valutazioni del consulente nominato in fase di accertamento tecnico preventivo.
A fronte dei motivi di contestazione specificati dalla parte ricorrente, è stato disposto che il C.T.U. nominato nella precedente fase, dott.ssa Persona_2
esaminasse la documentazione sanitaria sopravvenuta e prodotta nel
[...] presente giudizio.
Il CTU ha ritenuto, anche sulla base dei nuovi atti, che le patologie di cui il ricorrente soffre non siano tali da legittimare il riconoscimento della prestazione domandata, concludendo, nell'integrazione all'elaborato peritale in atti, che: “…
Alla luce di quanto esposto e della valutazione della documentazione clinica, anche sopraggiunta, si ritiene di poter concludere che il periziando Parte_1 sia da considerarsi “invalido con riduzione permanente della capacità
[...] lavorativa dal 74% al 99% (L. 118/71 art 2 e 13 e L 509/88 art 9) con patologie che configurano percentuale di invalidità dell'80%”, che non limitano in
2 assoluto la capacità lavorativa e pertanto non configurano la sussistenza del beneficio richiesto di Pensione di Inabilità”.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente nominato meritano di essere condivise in quanto costituenti l'esito di una valutazione completa delle condizioni psico-fisiche del periziando e della documentazione prodotta e, peraltro, immuni da rilievi critici con riguardo alla insussistenza del requisito sanitario legittimante la prestazione domandata.
3. Le spese di lite sono irripetibili, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, con ricorso depositato il 17.10.2024, ogni altra domanda, Parte_1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. dichiara irripetibili le spese di lite.
Potenza, 17 giugno 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa OS De ON
3