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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 29/04/2025, n. 2139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2139 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23527/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, composto dai Magistrati:
Dott. ALESSANDRO CABIANCA Presidente
Dott. MATTEO DEL VESCO Giudice rel. ed est.
Dott. VINCENZO CILIBERTI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 23527/2024 R.G. promossa da:
(CF: , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ferdinando Parte_1 C.F._1
Bonon e Fabio Intermite, elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Padova, via Dante n.
80;
ricorrente
contro
C.F: , rappresentato e difeso dall'avv. Maria Tocchetto, Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Treviso, Via Castelmenardo n. 5;
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica di Venezia;
Intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.11.2024, adiva il Tribunale chiedendo fosse dichiarata Parte_1 la separazione dei coniugi in relazione al matrimonio che aveva contratto con in Napoli Controparte_1 il 03.07.1999. Esponeva che dall'unione dei coniugi era nato il figlio in data 19.08.2005; che era Per_1 venuta meno la comunione materiale e spirituale dei coniugi a causa della violazione dell'obbligo di fedeltà matrimoniale da parte del sig. che aveva intrattenuto una relazione extra-coniugale con altra CP_1 donna;
che tale comportamento giustificava l'addebito a carico del marito;
che rispetto alla regolamentazione degli aspetti della separazione vi erano i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale a favore di essa ricorrente per continuare a viverci con il figlio maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, nonché per la previsione a carico del resistente dell'obbligo di provvedere al versamento di un assegno di mantenimento per la prole nella misura di euro 700,00, mensili, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie come da protocollo vigente in uso al Tribunale;
che, infine, alcuna statuizione andava assunta rispetto ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, stante la loro indipendenza economica.
Il resistente, si costituiva in giudizio, aderendo alla domanda di pronuncia della Controparte_1 separazione dei coniugi nonché di assegnazione della casa familiare alla ricorrente. Chiedeva invece il rigetto della richiesta di addebito e della pretesa avente ad oggetto la previsione a suo carico di un assegno mensile di mantenimento da corrispondersi per il figlio . Domandava che ciascun genitore Per_1 contribuisse al mantenimento del figlio mediante il versamento di un assegno mensile di euro 350,00 direttamente sul conto corrente intestato al figlio, nonché il pagamento del 50% delle spese straordinarie nell'interesse dello stesso. Dava atto, infine, che entrambi i coniugi erano economicamente autosufficienti.
All'udienza del 27.03.2025 le parti raggiungevano una soluzione conciliativa alle seguenti condizioni:
“- pronuncia della separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1 Controparte_1 nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio celebrato in data 03.07.1999 a Napoli;
-rinuncia alla domanda di addebito da parte della sig.ra Pt_1
-obbligo di ciascun genitore di provvedere al mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente mediante la corresponsione di un importo di euro 500,00 mensili ciascuno, con versamento delle somme direttamente Per_1 sul conto corrente di oltre alla ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno, sempre con Per_1 versamento sul conto corrente del figlio, come da protocollo in uso del Tribunale;
-obbligo assunto dal sig. di cedere e vendere alla sig.ra la sua quota parte dell'immobile sito in Isola di CP_1 Pt_1
Capo Rizzuto, di cui ai documenti 6 e 8 depositati dalla parte ricorrente, in uno agli arredi e ai beni mobili presenti (ad eccezione delle cose strettamente personali del sig. che potrà prelevare), per l'importo complessivo di euro 15.000,00 CP_1 che verrà corrisposto dalla sig.ra contestualmente all'atto notarile, con le spese del rogito a carico di quest'ultima; Pt_1
-i procuratori e le parti rinunciano ad ogni reciproca domanda e pretesa anche con riferimento ad iniziative e segnalazioni presso l'Ordine degli Avvocati competente;
-spese compensate”. Chiedevano pertanto l'omologa della separazione alle suddette condizioni.
La causa veniva dunque rimessa in decisione al Collegio. Il Pubblico Ministero, con nota scritta depositata in data 14.04.2025, chiedeva l'accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti.
****
Osserva il Tribunale che va recepita la concorde volontà delle parti di ottenere la pronuncia della separazione consensuale dei coniugi alle condizioni concordate in corso di causa, le quali risultano conformi alla legge e non contrarie agli interessi della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa n. 23527/2024 R.G, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti e indicate in parte motiva;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune ove il matrimonio fu trascritto;
- dichiara interamente compensate le spese di lite tra le parti.
Venezia. Così deciso il 22.04.2025 dal Tribunale civile di Venezia, come sopra composto e riunito in
Camera di consiglio.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Matteo Del Vesco dott. Alessandro Cabianca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, composto dai Magistrati:
Dott. ALESSANDRO CABIANCA Presidente
Dott. MATTEO DEL VESCO Giudice rel. ed est.
Dott. VINCENZO CILIBERTI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 23527/2024 R.G. promossa da:
(CF: , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ferdinando Parte_1 C.F._1
Bonon e Fabio Intermite, elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Padova, via Dante n.
80;
ricorrente
contro
C.F: , rappresentato e difeso dall'avv. Maria Tocchetto, Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Treviso, Via Castelmenardo n. 5;
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica di Venezia;
Intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.11.2024, adiva il Tribunale chiedendo fosse dichiarata Parte_1 la separazione dei coniugi in relazione al matrimonio che aveva contratto con in Napoli Controparte_1 il 03.07.1999. Esponeva che dall'unione dei coniugi era nato il figlio in data 19.08.2005; che era Per_1 venuta meno la comunione materiale e spirituale dei coniugi a causa della violazione dell'obbligo di fedeltà matrimoniale da parte del sig. che aveva intrattenuto una relazione extra-coniugale con altra CP_1 donna;
che tale comportamento giustificava l'addebito a carico del marito;
che rispetto alla regolamentazione degli aspetti della separazione vi erano i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale a favore di essa ricorrente per continuare a viverci con il figlio maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, nonché per la previsione a carico del resistente dell'obbligo di provvedere al versamento di un assegno di mantenimento per la prole nella misura di euro 700,00, mensili, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie come da protocollo vigente in uso al Tribunale;
che, infine, alcuna statuizione andava assunta rispetto ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, stante la loro indipendenza economica.
Il resistente, si costituiva in giudizio, aderendo alla domanda di pronuncia della Controparte_1 separazione dei coniugi nonché di assegnazione della casa familiare alla ricorrente. Chiedeva invece il rigetto della richiesta di addebito e della pretesa avente ad oggetto la previsione a suo carico di un assegno mensile di mantenimento da corrispondersi per il figlio . Domandava che ciascun genitore Per_1 contribuisse al mantenimento del figlio mediante il versamento di un assegno mensile di euro 350,00 direttamente sul conto corrente intestato al figlio, nonché il pagamento del 50% delle spese straordinarie nell'interesse dello stesso. Dava atto, infine, che entrambi i coniugi erano economicamente autosufficienti.
All'udienza del 27.03.2025 le parti raggiungevano una soluzione conciliativa alle seguenti condizioni:
“- pronuncia della separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1 Controparte_1 nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio celebrato in data 03.07.1999 a Napoli;
-rinuncia alla domanda di addebito da parte della sig.ra Pt_1
-obbligo di ciascun genitore di provvedere al mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente mediante la corresponsione di un importo di euro 500,00 mensili ciascuno, con versamento delle somme direttamente Per_1 sul conto corrente di oltre alla ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno, sempre con Per_1 versamento sul conto corrente del figlio, come da protocollo in uso del Tribunale;
-obbligo assunto dal sig. di cedere e vendere alla sig.ra la sua quota parte dell'immobile sito in Isola di CP_1 Pt_1
Capo Rizzuto, di cui ai documenti 6 e 8 depositati dalla parte ricorrente, in uno agli arredi e ai beni mobili presenti (ad eccezione delle cose strettamente personali del sig. che potrà prelevare), per l'importo complessivo di euro 15.000,00 CP_1 che verrà corrisposto dalla sig.ra contestualmente all'atto notarile, con le spese del rogito a carico di quest'ultima; Pt_1
-i procuratori e le parti rinunciano ad ogni reciproca domanda e pretesa anche con riferimento ad iniziative e segnalazioni presso l'Ordine degli Avvocati competente;
-spese compensate”. Chiedevano pertanto l'omologa della separazione alle suddette condizioni.
La causa veniva dunque rimessa in decisione al Collegio. Il Pubblico Ministero, con nota scritta depositata in data 14.04.2025, chiedeva l'accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti.
****
Osserva il Tribunale che va recepita la concorde volontà delle parti di ottenere la pronuncia della separazione consensuale dei coniugi alle condizioni concordate in corso di causa, le quali risultano conformi alla legge e non contrarie agli interessi della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa n. 23527/2024 R.G, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti e indicate in parte motiva;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune ove il matrimonio fu trascritto;
- dichiara interamente compensate le spese di lite tra le parti.
Venezia. Così deciso il 22.04.2025 dal Tribunale civile di Venezia, come sopra composto e riunito in
Camera di consiglio.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Matteo Del Vesco dott. Alessandro Cabianca