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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 07/11/2024, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 10 set- tembre 2024, iscritta al n. 2176 del ruolo generale degli affari di volontaria giuri- sdizione dell'anno 2024, vertente TRA
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, C.F._1
E
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_2
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Viterbo, alla Via Pacinotti n. 5, presso lo studio dell'Avv. Roberto Alabiso che li rappresenta e difende per procura rila- sciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: modifica delle condizioni relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate in data 4 novembre 2024.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I sig.ri e hanno proposto, ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_2
473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la modifica delle condizioni relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario stabilite con la sentenza n. 805/2014 emessa dal Tribunale di Viterbo e pubblicata in data 27 giugno 2014.
Le parti hanno premesso: che il peggioramento delle condizioni di salute del sig. non permette più allo stesso di provvedere al mantenimento della sig. Pt_2 [...]
che la ricorrente, percependo la pensione di invalidità, dichiara espressa- Pt_3
mente di rinunciare al contributo di mantenimento disposto in suo favore da parte dell'ex coniuge e ciò anche al fine di ottenere dall'INPS l'intero contributo di sua spettanza.
Hanno, dunque, concordato le seguenti nuove condizioni:
“1) Ciascun ex coniuge provvederà autonomamente al proprio sostentamento, con revoca dell'assegno di mantenimento disposto a favore della sig.ra
[...]
almeno a far data dalla dichiarazione del rilasciata il Parte_1 Pt_2
16/01/24.”
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento delle nuove condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto delle nuove condizioni concordate dalle parti, rileva che esse non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) prende atto delle nuove condizioni concordate dalle parti, riportate in mo- tivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 5 novembre 2024.
Il Presidente est.
(Francesco Oddi)
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 10 set- tembre 2024, iscritta al n. 2176 del ruolo generale degli affari di volontaria giuri- sdizione dell'anno 2024, vertente TRA
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, C.F._1
E
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_2
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Viterbo, alla Via Pacinotti n. 5, presso lo studio dell'Avv. Roberto Alabiso che li rappresenta e difende per procura rila- sciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: modifica delle condizioni relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate in data 4 novembre 2024.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I sig.ri e hanno proposto, ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_2
473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la modifica delle condizioni relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario stabilite con la sentenza n. 805/2014 emessa dal Tribunale di Viterbo e pubblicata in data 27 giugno 2014.
Le parti hanno premesso: che il peggioramento delle condizioni di salute del sig. non permette più allo stesso di provvedere al mantenimento della sig. Pt_2 [...]
che la ricorrente, percependo la pensione di invalidità, dichiara espressa- Pt_3
mente di rinunciare al contributo di mantenimento disposto in suo favore da parte dell'ex coniuge e ciò anche al fine di ottenere dall'INPS l'intero contributo di sua spettanza.
Hanno, dunque, concordato le seguenti nuove condizioni:
“1) Ciascun ex coniuge provvederà autonomamente al proprio sostentamento, con revoca dell'assegno di mantenimento disposto a favore della sig.ra
[...]
almeno a far data dalla dichiarazione del rilasciata il Parte_1 Pt_2
16/01/24.”
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento delle nuove condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto delle nuove condizioni concordate dalle parti, rileva che esse non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) prende atto delle nuove condizioni concordate dalle parti, riportate in mo- tivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 5 novembre 2024.
Il Presidente est.
(Francesco Oddi)