Sentenza 27 gennaio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/01/2004, n. 1424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1424 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA Antonio - Presidente -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - Consigliere -
Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere -
Dott. GOLDONI Umberto - rel. Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CC AU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. PISANELLI 4, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE GIGLI, che lo difende unitamente agli avvocati ARTURO GIULIANO, TULLIO MARCHETTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AL DA, elettivamente domiciliata in ROMA P.ZZA DELLA LIBERTÀ1 20, presso lo studio dell'avvocato pierluigi MANFREDONIA, che la difende unitamente all'avvocato VITTORIO DONATI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
COMUNE BOCENAGO in persona del Sindaco in carica;
- intimato -
avverso la sentenza n. 810/00 del Tribunale di TRENTO, depositata il 17/07/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/03 dal Consigliere Dott. GOLDONI Umberto;
udito l'Avvocato GIGLI Giuseppe, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato MANFREDONIA Pierluigi, difensore del resistente che ha chiesto di respingere il ricorso perché inammissibile;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio che ha concluso per rigetto del ricorso perché inammissibile.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 7/21.10.1997, il pretore di Trento aveva accolto la domanda proposta da EL TI e respinto le domande riconvenzionali di AU CC, tese ad ottenere declaratoria di intervenuta usucapione di una servitù di passaggio a favore di un fondo di sua proprietà e a carico del confinante terreno della TI ovvero, essendo il fondo suddetto intercluso, la costituzione di servitù coattiva.
Il CC proponeva appello avverso tale decisione, insistendo su tutti i profili su cui le sue originarie pretese erano state articolate;
il pure citato, sin dal primo grado di giudizio, Comune di Bocenago, rimaneva contumace, mentre si costituiva l' TI, che chiedeva la conferma della decisione impugnata. Veniva disposta la rinnovazione della CTU onde stabilire se la scala in pietra esistente in loco servisse o meno al fondo del CC quale accesso alla via provinciale.
Con sentenza in data 1.6/17.7.2000, l'adito Tribunale di Trento respingeva l'appello, regolando le spese.
Osservava quel Collegio che, fermo il fatto che solo le servitù apparenti possono essere acquisite per usucapione, dalle due consulenze tecniche esplicate non era emerso alcun segno tale da rendere palese la sussistenza della servitù invocata. Non erano idonee a scalfire tale dato ne' le fotografie prodotte, da cui non era dato scorgere segni evidenti della asserita utilizzazione della striscia di terreno de qua per il passaggio di persone o mezzi agricoli, ne' le lettere (della TI e del Comune), atteso che da queste ultime non era dato desumere riconoscimento del possesso della servitù.
Si doveva quindi concludere che il passaggio, se Vera stato, era avvenuto in modo sporadico, senza lasciare tracce evidenti e per mera tolleranza. Quanto poi alla domanda di costituzione di servitù coattiva per interclusione del fondo, tale estremo era stato escluso da entrambe le consulenze espletate e le critiche rivolte alla seconda di esse dovevano essere respinte, in ragione del fatto che le conclusioni raggiunte erano state desunte da un raffronto tra la mappa catastale e quella redatta dal CTU all'esito di accurati rilievi topografici in zona;
il confine pertanto doveva ritenersi accertato con sufficiente grado di certezza.
Ove poi si volesse ritenere che la domanda fosse volta anche ad ottenere una servitù di passo anche mediante mezzi agricoli, come del resto alcune espressioni potevano indicare, la stessa appariva comunque infondata, atteso che i bisogni del fondo del CC non erano tali, in relazione alle coltivazioni ivi praticate, da richiedere ulteriori e diverse risorse rispetto a quelle costituite dalla ivi esistente scala in pietra.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di tre motivi, il CC;
resiste con controricorso la TI, mentre il Comune non ha svolto attività difensiva. La TI ha preliminarmente eccepito la tardività del ricorso proposto ex adverso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di tardività del ricorso sollevata dalla controricorrente;
si assume al riguardo che la sentenza impugnata sarebbe stata notificata il 26.10.2000, come del resto risulta da copia del documento prodotta in questa sede. Orbene, essendo stato il ricorso notificato il 3.1.2001 lo stesso effettivamente sarebbe tardivo.
Contrappone implicitamente il ricorrente che la sentenza, come da copia da lui pure depositata, gli sarebbe stata invece notificata il 7.11.2000, cosa questa che renderebbe tempestivo il ricorso. Agli atti si rinvengono, come detto, entrambi i documenti;
dagli stessi emerge che le due notifiche sono state fatte entrambe su istanza di parte e che sono state effettuate ritualmente presso l'effettivo recapito del procuratore costituito della controparte, risultante dall'epigrafe della sentenza.
Se e vero che originariamente (o meglio all'inizio del processo) il procuratore del CC aveva lo studio in un indirizzo diverso, è certamente rituale la notifica effettuata presso il reale luogo ove il procuratore aveva trasferito lo studio e del resto, anche la notifica del 7.11.2000, venne effettuata colà (v. Cass. 4.9.1991, n. 9366). Ciò posto, deve concludersi che siano state effettuate due notifiche successive;
peraltro, ciò nulla toglie alla valenza, ai fini del decorso del termine breve, della prima, atteso che il senso della norma di cui all'art. 326 c.p.c. è quello di far decorrere il termine suddetto dalla conoscenza legale della sentenza, scopo certamente raggiunto con la notifica del 26.10.2000, da cui pertanto decorrevano i sessanta giorni per il ricorso per Cassazione. Ne consegue che il ricorso è tardivo e deve essere dichiarato inammissibile, tanto esime dall'esame dei motivi di ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida, a favore della controricorrente, in euro 100,00 oltre a 1.000,00 euro per onorari, nonché agli accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2004