CASS
Sentenza 29 gennaio 1976
Sentenza 29 gennaio 1976
Massime • 1
A differenza della rinunzia al ricorso per Cassazione, la quale, per essere efficace, deve essere compiuta dalla parte o dal suo avvocato munito di mandato speciale a tale effetto (art 390 cod proc civ), la rinuncia ad uno specifico motivo di impugnazione puo essere validamente e legittimamente effettuata dal difensore munito della semplice procura ad litem.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/01/1976, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 1976 |
Testo completo
A differenza della rinunzia al ricorso per Cassazione, la quale, per essere efficace, deve essere compiuta dalla parte o dal suo avvocato munito di mandato speciale a tale effetto (art 390 cod proc civ), la rinuncia ad uno specifico motivo di impugnazione puo essere validamente e legittimamente effettuata dal difensore munito della semplice procura ad litem.*