Cass. civ., sez. I, sentenza 29/01/1976, n. 276
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Sentenza 29 gennaio 1976

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A differenza della rinunzia al ricorso per Cassazione, la quale, per essere efficace, deve essere compiuta dalla parte o dal suo avvocato munito di mandato speciale a tale effetto (art 390 cod proc civ), la rinuncia ad uno specifico motivo di impugnazione puo essere validamente e legittimamente effettuata dal difensore munito della semplice procura ad litem.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 29/01/1976, n. 276
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 276
    Data del deposito : 29 gennaio 1976

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