Articolo 5 della Legge 23 marzo 1952, n. 207
Articolo 4Articolo 6
Versione
26 aprile 1952
Art. 5.
Sono estese ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti per i fatti di cui all'art. 1, le vigenti disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati od invalidi di guerra, nonche' dei congiunti dei caduti in guerra, fatta eccezione di quelle relative ai benefici di carriera ed economici attribuiti ai pubblici dipendenti aventi la qualifica di combattenti.
Entrata in vigore il 26 aprile 1952