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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/09/2025, n. 8215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8215 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI SESTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, Angela Arena, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11032/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad OGGETTO: “appello avverso la sentenza nr. 11540/22 resa dal Giudice di Pace di Napoli e pubblicata il 01/04/2022”, e vertente
TRA nata a [...], il [...], COD. FISC. Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. ACTIS GIANLUCA, C.F._1
presso cui elettivamente domicilia, con p.e.c.
come da procura in atti;
Email_1
NONCHE' nata a [...] il [...], COD. FISC. CP_1
, domiciliata ex lege presso l' C.F._2 CP_2
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in atti il 1° luglio 2025 da parte appellante ed il 24/06/2025 dalle parti appellate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.svolgimento del processo
ha impugnato la sentenza nr. 11540/22 resa dal Giudice di Parte_1 Pace di Napoli e pubblicata il 01/04/2022 con cui il Giudice di Pace di Napoli rigettava la sua domanda di risarcimento del danno per le lesioni personali subite in occasione del sinistro verificatosi il 16/10/2019 alle ore 16,25 circa, in Napoli alla Via Casanova, all'altezza del civico nr. 49, allorquando il motociclo dalla stessa condotto veniva colliso alla sua parte sinistra dall'apertura improvvisa dello sportello anteriore sinistro della Fiat Idea, esponente targata estera 6948 CFR, che era parcheggiata lungo il margine destro della carreggiata.
L'attrice in primo grado deduceva: “
1. che il giorno 16.10.2019, alle ore 16.25, in località Napoli alla Via Casanova altezza civico 49, l'istante era a bordo del ciclomotore 50 cc. targato X4YBRX percorrendo la Via Casanova, allorquando veniva colpita in pieno dall'apertura della portiera anteriore dell'auto Fiat IDEA targata 6948 - CRF (Spagna) in sosta sul margine destro della carreggiata;
2. che il conducente della predetta Fiat IDEA, SI.ra , apriva la Parte_2
portiera per uscire dall'autovettura in maniera veloce, repentina e senza alcuna cautela, incurante dei veicoli in transito su detta Via Casanova;
3. che la portiera della Fiat IDEA ha colpito la spalla destra della SI.ra , che Parte_1
transitava a bordo dello scooter 50, sbilanciandola e facendola rovinare a terra sul lato sinistro;
4. che in seguito al sinistro è intervenuta un'autoambulanza che ha condotto la SI.ra presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Parte_1
CTO di Napoli, ove le è stata diagnosticata la frattura epifisi distale di radio a sx”.
Si costituivano e l' , i quali CP_3 Controparte_4
impugnavano la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, chiedendone il rigetto.
In particolare, i convenuti in primo grado contestavano la ricostruzione della dinamica del sinistro prospettata dall'attrice, deducendo, che i fatti si verificavano secondo le seguenti modalità: “1) il giorno 16.10.2019, in Napoli alla via Casanova il motociclo tg. X4YBRX con alla guida la SInora
[...]
tamponava un veicolo che lo precedeva nello stesso senso di marcia, Parte_1
cadendo al suolo in prossimità della Fiat Idea 1g. 6948 — CRF che si trovava ferma in sosta. 2) Nessun impatto si è verificato tra l'auto ed il motociclo;
3) La SI.ra che si trovava nei pressi dell'auto, st avvicinava alla Parte_2
per prestarle soccorso;
4) Sul posto è intervenuta la Polizia Parte_1
Municipale che ha redatto rapporto, fotografato i veicoli ed accertato che la Fiat
Idea non aveva riportato alcun danno”.
In primo grado veniva citata pure domiciliata ex lege presso CP_1
l' i sensi dell'art. 126 C.d.A.
Celebrata la prima udienza di comparizione ed esaurita la fase istruttoria mediante l'audizione dei due testi indicati dall'attore, il Giudice di prime cure riservava la causa in decisione e all'esito rigettava la domanda attorea con la motivazione che segue:
“Nel merito la domanda è infondata e va rigettata.
In particolare ì testi e confermavano Testimone_1 Testimone_2
quanto esposto nell'atto introduttivo affermando che la conducente della vettura nell' aprire lo sportello sinistro per uscire dalla fiat idea colpiva alla spalla destra(secondo ) e braccio e spalla destra(secondo Tes_1 [...]
conducente del motorino che finiva al suolo sul lato sinistro. ed Tes_2
hanno depositato in atti r.i.s n.285-19 della polizia municipale CP_3
intervenuta sul sinistro. Sul punto va osservato che la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che al rapporto relativo ad incidente stradale redatto da organi di polizia, deve riconoscersi |' efficacia di piena prova - ex art. 2700 c.c., in dipendenza della sua natura di atto pubblico - alla provenienza dell'atto , alle dichiarazioni rese dalle parti, ed anche relativamente "agli altri fatti che il pubblico ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti" anche in ordine ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti e relativi alla fase statica dell'incidente, quale risultava al momento del loro intervento( Cass.n.3282-06 .)
Per quanto concerne la dinamica , non avendo gli agenti assistito al sinistro, al rapporto non può riconoscersi efficacia privilegiata , tuttavia , avendo natura di atto pubblico , ha pur sempre un' attendibilità intrinseca che può' essere infirmata solo da una specifica prova contraria( ex plurimis Cass.n. 22662/08)
Ebbene va osservato che quanto riferito dai testi non trova riscontro nel rapporto e nelle dichiarazioni spontanee ove si fa riferimento ad un terzo motociclo tamponato dallo scooter condotto dalla istante e risulta in contrasto con quanto riferito dalla stessa attrice anche in ordine ai punti d' urto. Invero la dichiarava agli agenti”... un auto in sosta sul lato destro ha aperto Parte_1
improvvisamente e senza esitazione lo sportello anteriore sinistro colpendo in pieno il mio scooter sul lato destro pressappoco all'altezza della sella “mentre al contrario secondo i testi escussi l'impatto si sarebbe verificato con il corpo dell' attrice( braccio, spalla ).Infine va osservato che neanche quanto dichiarato dall' attrice trova riscontro nel ris in quanto gli agenti, sulla scorta degli accertamenti effettuati, nella ricostruzione della dinamica evidenziavano: “ che non stati riscontrati danni sul veicolo fiat Idea dal quale scendeva la CP_1
Alla stregua di quanto esposto la domanda non appare adeguatamente provata
e l' insufficienza probatoria si riverbera ex art 2697 cc in danno della parte istante. È pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, ne consegue il rigetto della domanda”. ha impugnato la suddetta sentenza chiedendone la totale Parte_1
riforma e lamentando, con l'unico motivo d'appello, l'errata valutazione del primo giudice riguardo all'esame delle complessive risultanze probatorie.
Si sono costituiti l' e l' che hanno CP_3 Controparte_4
impugnato l'appello chiedendone il rigetto.
2. merito
L'appello è infondato e non è meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
Devono, anzitutto, condividersi le motivazioni in forza delle quali il primo giudice ha inteso fondare il rigetto della domanda attorea.
Difatti, la prospettazione dei fatti come narrata dall'attrice e confermata dai testi sentiti in primo grado si pone in antitesi rispetto agli accertamenti effettuati dagli agenti della Polizia Municipale intervenuta sui luoghi in seguito al sinistro.
Dapprima, va evidenziato che gli agenti non hanno riscontrato danneggiamenti alla portiera anteriore sinistra della Fiat Idea che, secondo la narrazione attorea, finiva col colpire il motociclo condotto dall'istante.
Ebbene, tale circostanza va valutata in considerazione dell'entità delle lesioni subite dall'attrice e, dunque, dell'intensità che avrebbe dovuto avere lo scontro tra i veicoli.
Invero, alla luce delle stesse dichiarazioni spontanee rese dalla danneggiata agli agenti della Polizia Municipale in seguito ai fatti, lo sportello della Fiat
Idea veniva aperto “improvvisamente” e “senza esitazione” al punto che l'impatto tra questo e lo “scooter sul lato destro pressappoco all'altezza della sella” la faceva “letteralmente sobbalzare (l'attrice) insieme allo scooter”.
Dunque, appare alquanto improbabile ed inverosimile che lo sportello della Fiat Idea non abbia riportato nessun danno, seppur minimo, a seguito di un impatto tale da sbalzare la danneggiata al punto da farle “battere con la testa
(protetta dal casco) sul paraurti posteriore dell'auto in marcia” che precedeva lo scooter.
Parimenti, a smentire la prospettazione attorea vi è pure la posizione statica dei veicoli, come rilevata e fotografata dagli agenti della Polizia Municipale nelle immediatezze del sinistro.
Infatti, dai rilievi fotografici allegati al rapporto di incidente stradale redatto dalle autorità, si evince che il motociclo attoreo veniva rinvenuto accanto al veicolo presunto danneggiante, proprio in corrispondenza dello sportello anteriore sinistro della Fiat Idea.
Ebbene, come pure correttamente evidenziato dalle appellate, se la dinamica dell'evento fosse stata quella descritta dall'attrice, il suo motociclo si sarebbe dovuto rinvenire a distanza di diversi metri e in una posizione defilata rispetto alla Fiat Idea parcheggiata lungo il margine della carreggiata e non proprio accanto allo sportello anteriore sinistro del veicolo.
Difatti, la collisione, a maggior ragione se si consideri quella descritta dalla stessa danneggiata, per la narrata intensità (tale da causare all'appellante le lesioni di cui ne chiede il risarcimento) ed avvenuta con lo scooter in transito, avrebbe dovuto sospingere il motociclo verso la sua sinistra, per modo che la caduta si sarebbe dovuta verificare in un punto prossimo, ma defilato, rispetto alla portiera del veicolo danneggiante e non già proprio accanto a quest'ultima, come invece fotografato dagli agenti della Polizia Municipale.
Invero, basta far ricorso alle più basilari leggi della fisica per dedurre che lo scontro tra la repentina apertura della portiera dell'auto e il lato destro del motociclo in marcia (non fermo), avrebbe dovuto causare lo sbandamento di quest'ultimo a sinistra, con la consequenziale caduta al suolo dello scooter in un punto maggiormente distante dalla Fiat Idea rispetto a quello in cui è stato rinvenuto dagli agenti della Polizia Municipale al momento del loro arrivo sui luoghi.
Una ulteriore considerazione deve farsi riguardo la traiettoria di caduta della danneggiata.
Invero, stando a quanto da quest'ultima prospettato, l'impatto sarebbe avvenuto tra lo sportello dell'auto ed il lato destro del motociclo, che per l'effetto, veniva sbalzato verso la sua sinistra cadendo al suolo unitamente alla conducente.
Tale dinamica, tuttavia, appare mal conciliarsi con le ulteriori dichiarazioni dell'attrice che riferisce di aver urtato con la testa contro il paraurti posteriore dell'auto che precedeva lo scooter nella marcia, facendo dunque dedurre che questa veniva sbalzata in avanti e non già verso la sua sinistra come invece si può pacificamente evincere dalle dichiarazioni dei testimoni e dalla natura delle lesioni patite dalla Parte_1
Senza poi tralasciare che, diversamente rispetto a quanto spontaneamente dichiarato dall'attrice e dalla convenuta alla Polizia Municipale appena dopo l'incidente, i testimoni ascoltati in primo grado, non hanno mai fatto menzione dell'ulteriore autoveicolo, che seppur in maniera marginale, restava coinvolto nel sinistro.
Dunque, pure detta circostanza analogamente a tutte le altre questioni innanzi evidenziate, si pone in contrasto con la narrazione di parte attorea, come poi confermata dai testimoni, non trovando supporto e riscontro nel complessivo quadro delle risultanze probatorie.
Ciò posto, è appena il caso di precisare che non può dubitarsi dell'attendibilità del rapporto d'incidente stradale, essendo principio consolidato (cfr. Cass., n.
226629 del 2008, n. 9251 del 2010, n. 3787 del 2012) quello per cui l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza e ciò anche in ordine ai fatti accertati visivamente circa la fase statica quale risultava al momento del loro intervento (cfr. Cass. Civ. n. 3282/2006; Cass.
Civ. n. 13195/2013).
Difatti, i verbali delle autorità, per la loro natura di atto pubblico presentano pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (cfr. Cass. Civ. S.U. 3.2.1996, n. 916).
Tale prova contraria non è stata offerta dalla danneggiata che si è limitata a modificare la narrazione dei fatti così come descritta agli agenti della Polizia
Municipale nei momenti immediatamente successivi al sinistro.
Invero, l'attrice, nonché odierna appellante, con la proposizione del giudizio di primo grado, non ha fatto più riferimento alla caduta in avanti, all'urto tra la testa protetta dal casco e l'auto che la precedeva nella marcia, alla collisione tra lo sportello della Fiat Idea e la sella dello scooter.
Parimenti, i testi hanno riferito di una dinamica diversa rispetto a quella descritta dalla danneggiata alla Polizia Municipale, senza fare alcuna menzione della caduta in avanti, dell'ulteriore veicolo contro il quale urtava la testa la di eventuali punti d'impatto tra la portiera della Fiat e la Parte_1
sella dello scooter.
Anzi, hanno precisato che quest'ultimo impatto avveniva tra la portiera anteriore dell'autoveicolo e la spalla della danneggiata, che tuttavia, in sede di primo soccorso, non ha lamentato alcuna lesione e/o dolenzia, al lato destro del corpo. Orbene, tutto quanto innanzi posto, va definitivamente ritenuto che la versione dei fatti come narrata dall'attrice si pone in netto contrasto rispetto alle emerse risultanze probatorie, per modo che la sua domanda sia rimasta del tutto sfornita di prova.
Pertanto, in difetto della necessaria dimostrazione dei fatti su cui l'attrice intende fondare la propria pretesa, la decisione del primo giudice va confermata e, conseguentemente, l'appello deve essere rigettato.
3. Sulle spese di lite
Nel caso di specie deve trovare applicazione il principio secondo il quale in caso di difesa di più parti aventi la medesima posizione processuale e rappresentate dallo stesso avvocato è dovuto un compenso unico legale, in quanto la ratio della disposizione di cui al D.M. n. 55 del 2014 art. 8, comma 1,
è quella di fare carico al soccombente solo delle spese nella misura della più concentrata attività difensiva quanto a numero di avvocati (tra le altre cfr.
Cass. Civ. n. 33404/2022).
Ciò posto, le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice,
Angela Arena, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- a) rigetta l'appello;
- b) condanna al pagamento, in favore delle appellate, delle Parte_1
spese di lite che si liquidano complessivamente in € 1.200,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- c) ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater d.P.R. 115/02 come modif. dalla L. 228/12, si dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Napoli il 22.9.25
Il Giudice Dott.ssa Angela Arena
IL TRIBUNALE DI NAPOLI SESTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, Angela Arena, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11032/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad OGGETTO: “appello avverso la sentenza nr. 11540/22 resa dal Giudice di Pace di Napoli e pubblicata il 01/04/2022”, e vertente
TRA nata a [...], il [...], COD. FISC. Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. ACTIS GIANLUCA, C.F._1
presso cui elettivamente domicilia, con p.e.c.
come da procura in atti;
Email_1
NONCHE' nata a [...] il [...], COD. FISC. CP_1
, domiciliata ex lege presso l' C.F._2 CP_2
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in atti il 1° luglio 2025 da parte appellante ed il 24/06/2025 dalle parti appellate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.svolgimento del processo
ha impugnato la sentenza nr. 11540/22 resa dal Giudice di Parte_1 Pace di Napoli e pubblicata il 01/04/2022 con cui il Giudice di Pace di Napoli rigettava la sua domanda di risarcimento del danno per le lesioni personali subite in occasione del sinistro verificatosi il 16/10/2019 alle ore 16,25 circa, in Napoli alla Via Casanova, all'altezza del civico nr. 49, allorquando il motociclo dalla stessa condotto veniva colliso alla sua parte sinistra dall'apertura improvvisa dello sportello anteriore sinistro della Fiat Idea, esponente targata estera 6948 CFR, che era parcheggiata lungo il margine destro della carreggiata.
L'attrice in primo grado deduceva: “
1. che il giorno 16.10.2019, alle ore 16.25, in località Napoli alla Via Casanova altezza civico 49, l'istante era a bordo del ciclomotore 50 cc. targato X4YBRX percorrendo la Via Casanova, allorquando veniva colpita in pieno dall'apertura della portiera anteriore dell'auto Fiat IDEA targata 6948 - CRF (Spagna) in sosta sul margine destro della carreggiata;
2. che il conducente della predetta Fiat IDEA, SI.ra , apriva la Parte_2
portiera per uscire dall'autovettura in maniera veloce, repentina e senza alcuna cautela, incurante dei veicoli in transito su detta Via Casanova;
3. che la portiera della Fiat IDEA ha colpito la spalla destra della SI.ra , che Parte_1
transitava a bordo dello scooter 50, sbilanciandola e facendola rovinare a terra sul lato sinistro;
4. che in seguito al sinistro è intervenuta un'autoambulanza che ha condotto la SI.ra presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Parte_1
CTO di Napoli, ove le è stata diagnosticata la frattura epifisi distale di radio a sx”.
Si costituivano e l' , i quali CP_3 Controparte_4
impugnavano la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, chiedendone il rigetto.
In particolare, i convenuti in primo grado contestavano la ricostruzione della dinamica del sinistro prospettata dall'attrice, deducendo, che i fatti si verificavano secondo le seguenti modalità: “1) il giorno 16.10.2019, in Napoli alla via Casanova il motociclo tg. X4YBRX con alla guida la SInora
[...]
tamponava un veicolo che lo precedeva nello stesso senso di marcia, Parte_1
cadendo al suolo in prossimità della Fiat Idea 1g. 6948 — CRF che si trovava ferma in sosta. 2) Nessun impatto si è verificato tra l'auto ed il motociclo;
3) La SI.ra che si trovava nei pressi dell'auto, st avvicinava alla Parte_2
per prestarle soccorso;
4) Sul posto è intervenuta la Polizia Parte_1
Municipale che ha redatto rapporto, fotografato i veicoli ed accertato che la Fiat
Idea non aveva riportato alcun danno”.
In primo grado veniva citata pure domiciliata ex lege presso CP_1
l' i sensi dell'art. 126 C.d.A.
Celebrata la prima udienza di comparizione ed esaurita la fase istruttoria mediante l'audizione dei due testi indicati dall'attore, il Giudice di prime cure riservava la causa in decisione e all'esito rigettava la domanda attorea con la motivazione che segue:
“Nel merito la domanda è infondata e va rigettata.
In particolare ì testi e confermavano Testimone_1 Testimone_2
quanto esposto nell'atto introduttivo affermando che la conducente della vettura nell' aprire lo sportello sinistro per uscire dalla fiat idea colpiva alla spalla destra(secondo ) e braccio e spalla destra(secondo Tes_1 [...]
conducente del motorino che finiva al suolo sul lato sinistro. ed Tes_2
hanno depositato in atti r.i.s n.285-19 della polizia municipale CP_3
intervenuta sul sinistro. Sul punto va osservato che la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che al rapporto relativo ad incidente stradale redatto da organi di polizia, deve riconoscersi |' efficacia di piena prova - ex art. 2700 c.c., in dipendenza della sua natura di atto pubblico - alla provenienza dell'atto , alle dichiarazioni rese dalle parti, ed anche relativamente "agli altri fatti che il pubblico ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti" anche in ordine ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti e relativi alla fase statica dell'incidente, quale risultava al momento del loro intervento( Cass.n.3282-06 .)
Per quanto concerne la dinamica , non avendo gli agenti assistito al sinistro, al rapporto non può riconoscersi efficacia privilegiata , tuttavia , avendo natura di atto pubblico , ha pur sempre un' attendibilità intrinseca che può' essere infirmata solo da una specifica prova contraria( ex plurimis Cass.n. 22662/08)
Ebbene va osservato che quanto riferito dai testi non trova riscontro nel rapporto e nelle dichiarazioni spontanee ove si fa riferimento ad un terzo motociclo tamponato dallo scooter condotto dalla istante e risulta in contrasto con quanto riferito dalla stessa attrice anche in ordine ai punti d' urto. Invero la dichiarava agli agenti”... un auto in sosta sul lato destro ha aperto Parte_1
improvvisamente e senza esitazione lo sportello anteriore sinistro colpendo in pieno il mio scooter sul lato destro pressappoco all'altezza della sella “mentre al contrario secondo i testi escussi l'impatto si sarebbe verificato con il corpo dell' attrice( braccio, spalla ).Infine va osservato che neanche quanto dichiarato dall' attrice trova riscontro nel ris in quanto gli agenti, sulla scorta degli accertamenti effettuati, nella ricostruzione della dinamica evidenziavano: “ che non stati riscontrati danni sul veicolo fiat Idea dal quale scendeva la CP_1
Alla stregua di quanto esposto la domanda non appare adeguatamente provata
e l' insufficienza probatoria si riverbera ex art 2697 cc in danno della parte istante. È pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, ne consegue il rigetto della domanda”. ha impugnato la suddetta sentenza chiedendone la totale Parte_1
riforma e lamentando, con l'unico motivo d'appello, l'errata valutazione del primo giudice riguardo all'esame delle complessive risultanze probatorie.
Si sono costituiti l' e l' che hanno CP_3 Controparte_4
impugnato l'appello chiedendone il rigetto.
2. merito
L'appello è infondato e non è meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
Devono, anzitutto, condividersi le motivazioni in forza delle quali il primo giudice ha inteso fondare il rigetto della domanda attorea.
Difatti, la prospettazione dei fatti come narrata dall'attrice e confermata dai testi sentiti in primo grado si pone in antitesi rispetto agli accertamenti effettuati dagli agenti della Polizia Municipale intervenuta sui luoghi in seguito al sinistro.
Dapprima, va evidenziato che gli agenti non hanno riscontrato danneggiamenti alla portiera anteriore sinistra della Fiat Idea che, secondo la narrazione attorea, finiva col colpire il motociclo condotto dall'istante.
Ebbene, tale circostanza va valutata in considerazione dell'entità delle lesioni subite dall'attrice e, dunque, dell'intensità che avrebbe dovuto avere lo scontro tra i veicoli.
Invero, alla luce delle stesse dichiarazioni spontanee rese dalla danneggiata agli agenti della Polizia Municipale in seguito ai fatti, lo sportello della Fiat
Idea veniva aperto “improvvisamente” e “senza esitazione” al punto che l'impatto tra questo e lo “scooter sul lato destro pressappoco all'altezza della sella” la faceva “letteralmente sobbalzare (l'attrice) insieme allo scooter”.
Dunque, appare alquanto improbabile ed inverosimile che lo sportello della Fiat Idea non abbia riportato nessun danno, seppur minimo, a seguito di un impatto tale da sbalzare la danneggiata al punto da farle “battere con la testa
(protetta dal casco) sul paraurti posteriore dell'auto in marcia” che precedeva lo scooter.
Parimenti, a smentire la prospettazione attorea vi è pure la posizione statica dei veicoli, come rilevata e fotografata dagli agenti della Polizia Municipale nelle immediatezze del sinistro.
Infatti, dai rilievi fotografici allegati al rapporto di incidente stradale redatto dalle autorità, si evince che il motociclo attoreo veniva rinvenuto accanto al veicolo presunto danneggiante, proprio in corrispondenza dello sportello anteriore sinistro della Fiat Idea.
Ebbene, come pure correttamente evidenziato dalle appellate, se la dinamica dell'evento fosse stata quella descritta dall'attrice, il suo motociclo si sarebbe dovuto rinvenire a distanza di diversi metri e in una posizione defilata rispetto alla Fiat Idea parcheggiata lungo il margine della carreggiata e non proprio accanto allo sportello anteriore sinistro del veicolo.
Difatti, la collisione, a maggior ragione se si consideri quella descritta dalla stessa danneggiata, per la narrata intensità (tale da causare all'appellante le lesioni di cui ne chiede il risarcimento) ed avvenuta con lo scooter in transito, avrebbe dovuto sospingere il motociclo verso la sua sinistra, per modo che la caduta si sarebbe dovuta verificare in un punto prossimo, ma defilato, rispetto alla portiera del veicolo danneggiante e non già proprio accanto a quest'ultima, come invece fotografato dagli agenti della Polizia Municipale.
Invero, basta far ricorso alle più basilari leggi della fisica per dedurre che lo scontro tra la repentina apertura della portiera dell'auto e il lato destro del motociclo in marcia (non fermo), avrebbe dovuto causare lo sbandamento di quest'ultimo a sinistra, con la consequenziale caduta al suolo dello scooter in un punto maggiormente distante dalla Fiat Idea rispetto a quello in cui è stato rinvenuto dagli agenti della Polizia Municipale al momento del loro arrivo sui luoghi.
Una ulteriore considerazione deve farsi riguardo la traiettoria di caduta della danneggiata.
Invero, stando a quanto da quest'ultima prospettato, l'impatto sarebbe avvenuto tra lo sportello dell'auto ed il lato destro del motociclo, che per l'effetto, veniva sbalzato verso la sua sinistra cadendo al suolo unitamente alla conducente.
Tale dinamica, tuttavia, appare mal conciliarsi con le ulteriori dichiarazioni dell'attrice che riferisce di aver urtato con la testa contro il paraurti posteriore dell'auto che precedeva lo scooter nella marcia, facendo dunque dedurre che questa veniva sbalzata in avanti e non già verso la sua sinistra come invece si può pacificamente evincere dalle dichiarazioni dei testimoni e dalla natura delle lesioni patite dalla Parte_1
Senza poi tralasciare che, diversamente rispetto a quanto spontaneamente dichiarato dall'attrice e dalla convenuta alla Polizia Municipale appena dopo l'incidente, i testimoni ascoltati in primo grado, non hanno mai fatto menzione dell'ulteriore autoveicolo, che seppur in maniera marginale, restava coinvolto nel sinistro.
Dunque, pure detta circostanza analogamente a tutte le altre questioni innanzi evidenziate, si pone in contrasto con la narrazione di parte attorea, come poi confermata dai testimoni, non trovando supporto e riscontro nel complessivo quadro delle risultanze probatorie.
Ciò posto, è appena il caso di precisare che non può dubitarsi dell'attendibilità del rapporto d'incidente stradale, essendo principio consolidato (cfr. Cass., n.
226629 del 2008, n. 9251 del 2010, n. 3787 del 2012) quello per cui l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza e ciò anche in ordine ai fatti accertati visivamente circa la fase statica quale risultava al momento del loro intervento (cfr. Cass. Civ. n. 3282/2006; Cass.
Civ. n. 13195/2013).
Difatti, i verbali delle autorità, per la loro natura di atto pubblico presentano pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (cfr. Cass. Civ. S.U. 3.2.1996, n. 916).
Tale prova contraria non è stata offerta dalla danneggiata che si è limitata a modificare la narrazione dei fatti così come descritta agli agenti della Polizia
Municipale nei momenti immediatamente successivi al sinistro.
Invero, l'attrice, nonché odierna appellante, con la proposizione del giudizio di primo grado, non ha fatto più riferimento alla caduta in avanti, all'urto tra la testa protetta dal casco e l'auto che la precedeva nella marcia, alla collisione tra lo sportello della Fiat Idea e la sella dello scooter.
Parimenti, i testi hanno riferito di una dinamica diversa rispetto a quella descritta dalla danneggiata alla Polizia Municipale, senza fare alcuna menzione della caduta in avanti, dell'ulteriore veicolo contro il quale urtava la testa la di eventuali punti d'impatto tra la portiera della Fiat e la Parte_1
sella dello scooter.
Anzi, hanno precisato che quest'ultimo impatto avveniva tra la portiera anteriore dell'autoveicolo e la spalla della danneggiata, che tuttavia, in sede di primo soccorso, non ha lamentato alcuna lesione e/o dolenzia, al lato destro del corpo. Orbene, tutto quanto innanzi posto, va definitivamente ritenuto che la versione dei fatti come narrata dall'attrice si pone in netto contrasto rispetto alle emerse risultanze probatorie, per modo che la sua domanda sia rimasta del tutto sfornita di prova.
Pertanto, in difetto della necessaria dimostrazione dei fatti su cui l'attrice intende fondare la propria pretesa, la decisione del primo giudice va confermata e, conseguentemente, l'appello deve essere rigettato.
3. Sulle spese di lite
Nel caso di specie deve trovare applicazione il principio secondo il quale in caso di difesa di più parti aventi la medesima posizione processuale e rappresentate dallo stesso avvocato è dovuto un compenso unico legale, in quanto la ratio della disposizione di cui al D.M. n. 55 del 2014 art. 8, comma 1,
è quella di fare carico al soccombente solo delle spese nella misura della più concentrata attività difensiva quanto a numero di avvocati (tra le altre cfr.
Cass. Civ. n. 33404/2022).
Ciò posto, le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice,
Angela Arena, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- a) rigetta l'appello;
- b) condanna al pagamento, in favore delle appellate, delle Parte_1
spese di lite che si liquidano complessivamente in € 1.200,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- c) ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater d.P.R. 115/02 come modif. dalla L. 228/12, si dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Napoli il 22.9.25
Il Giudice Dott.ssa Angela Arena