TRIB
Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 22/07/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
V.G. R.G.N. 1232/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Collegio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Santa Spina Presidente
Dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella Giudice estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado indicata in epigrafe promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Paolo Scaduto
- ricorrenti
e
Pubblico Ministero
- interventore ex lege
Oggetto: cessazione degli effetti civile del matrimonio su ricorso congiunto.
Conclusioni: come da ricorso congiunto.
Motivi della decisione
1. I Sig.ri e hanno agito in giudizio con ricorso congiunto Parte_1 Parte_2 depositato in data 7/4/2025 deducendo:
- di aver contratto matrimonio concordatario a Pietrasanta in data 31/05/1986, trascritto nei Registri dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di Pietrasanta dell'anno 1986, parte II, serie a, atto n. 43 (doc.
3, fascicolo dei ricorrenti);
1 - dalla loro unione è nata la figlia (10/4/1989); Per_1
- venuta meno l'affectio coniugalis, i coniugi si sono separati dinanzi al Tribunale di Pisa che, con decreto del 16/1/1996, ha omologato le condizioni di separazione consensuale (doc. 6). Tra le condizioni proposte dai coniugi vi era quella relativa alla contribuzione, da parte del Sig. Parte_1 al mantenimento della figlia allora minorenne;
Per_1
- la separazione da allora si è protratta ininterrottamente e non si è ricostituita tra gli stessi né la comunione materiale né quella spirituale;
- la figlia ormai maggiorenne, è divenuta economicamente autosufficiente e in data Per_1
20/5/2023 ha contratto matrimonio (doc. 5), con la conseguenza che sono venuti i presupposti per i quali era stato stabilito, in capo al Sig. l'obbligo di contribuire al suo mantenimento e alle Parte_1 spese straordinarie;
- in ragione di quanto sopra sono venute meno anche le disposizioni relative al diritto di visita tra la figlia e il genitore non assegnatario.
Tanto premesso, i coniugi hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal sig. Parte_1
e la sig.ra celebrato con rito concordatario in Pietrasanta, in data 31.05.1986; Parte_2
2) prendere quindi atto degli accordi adottati tra le parti a modifica delle precedenti condizioni di separazione nel modo seguente:
3) la figlia unica non necessita più dell'assegno di mantenimento dal momento Persona_2 che ormai da parecchi anni ha raggiunto non solo l'autonomia economica ma si è anche sposata in data 20.05.2023, come risulta da certificato di residenza e da stato di famiglia che si produce.
4) anche le disposizioni relative alle visite fra figlia e genitore non assegnatario, previste nell'atto di separazione, non hanno ormai motivo di esistere per i motivi sopra esposti.
5) allo stato dei fatti, non permangono più le condizioni relative agli obblighi di mantenimento in favore della figlia ormai maggiorenne ed economicamente autonoma.
6) ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di San Miniato e Pietrasanta, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge”.
2. L'udienza di comparizione del 5/5/2024 è stata sostituita con il deposito di note scritte e, scaduti i termini per il deposito di queste ultime, il Giudice relatore, preso atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
3. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
2 ********
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i Sig.ri
[...]
e è fondata e merita accoglimento. Parte_1 Parte_2
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, co. 1, n. 2 lett. b), L. n. 898/1970, come successivamente modificata dalla L. n. 74/1987, dalla L. n. 162/2014 e dalla L. n. 55/2015, essendo maturato al momento del deposito del ricorso (7/4/2025) il termine semestrale ivi previsto e decorrente dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al magistrato delegato dal Presidente del
Tribunale di Pisa nel procedimento di separazione consensuale (8/11/1994), terminato con decreto di omologa in data 16/01/1996; dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Il Tribunale, pertanto, deve constatare che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può più essere ricostruita e dichiarare lo scioglimento del matrimonio, come in dispositivo.
Poiché le condizioni concordate dai coniugi non sono contrarie a norme imperative e non appaiono pregiudizievoli dell'interesse della figlia ormai maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente, oltre che coniugata, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione come in dispositivo, senza necessità di procedere all'ascolto della prole, stante la congruità di quanto stabilito dai genitori.
5. Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in conformità all'accordo raggiunto tra le parti, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra Parte_1
e a Pietrasanta in data 31/5/1986, trascritto negli atti dell'Ufficio
[...] Parte_2 di Stato Civile del Comune di Pietrasanta, atto n. 43, parte 2, anno 1986;
- revoca l'assegno di mantenimento disposto a carico di n favore della Parte_1 figlia e dichiara cessato l'obbligo di provvedere alle spese straordinarie, non comprese nel Per_1 contributo di mantenimento;
- revoca le disposizioni concernenti il diritto di visita tra la figlia e il genitore non collocatario;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pietrasanta di provvedere alla trascrizione, alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 22/7/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Tavella Dott.ssa Santa Spina
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Collegio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Santa Spina Presidente
Dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella Giudice estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado indicata in epigrafe promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Paolo Scaduto
- ricorrenti
e
Pubblico Ministero
- interventore ex lege
Oggetto: cessazione degli effetti civile del matrimonio su ricorso congiunto.
Conclusioni: come da ricorso congiunto.
Motivi della decisione
1. I Sig.ri e hanno agito in giudizio con ricorso congiunto Parte_1 Parte_2 depositato in data 7/4/2025 deducendo:
- di aver contratto matrimonio concordatario a Pietrasanta in data 31/05/1986, trascritto nei Registri dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di Pietrasanta dell'anno 1986, parte II, serie a, atto n. 43 (doc.
3, fascicolo dei ricorrenti);
1 - dalla loro unione è nata la figlia (10/4/1989); Per_1
- venuta meno l'affectio coniugalis, i coniugi si sono separati dinanzi al Tribunale di Pisa che, con decreto del 16/1/1996, ha omologato le condizioni di separazione consensuale (doc. 6). Tra le condizioni proposte dai coniugi vi era quella relativa alla contribuzione, da parte del Sig. Parte_1 al mantenimento della figlia allora minorenne;
Per_1
- la separazione da allora si è protratta ininterrottamente e non si è ricostituita tra gli stessi né la comunione materiale né quella spirituale;
- la figlia ormai maggiorenne, è divenuta economicamente autosufficiente e in data Per_1
20/5/2023 ha contratto matrimonio (doc. 5), con la conseguenza che sono venuti i presupposti per i quali era stato stabilito, in capo al Sig. l'obbligo di contribuire al suo mantenimento e alle Parte_1 spese straordinarie;
- in ragione di quanto sopra sono venute meno anche le disposizioni relative al diritto di visita tra la figlia e il genitore non assegnatario.
Tanto premesso, i coniugi hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal sig. Parte_1
e la sig.ra celebrato con rito concordatario in Pietrasanta, in data 31.05.1986; Parte_2
2) prendere quindi atto degli accordi adottati tra le parti a modifica delle precedenti condizioni di separazione nel modo seguente:
3) la figlia unica non necessita più dell'assegno di mantenimento dal momento Persona_2 che ormai da parecchi anni ha raggiunto non solo l'autonomia economica ma si è anche sposata in data 20.05.2023, come risulta da certificato di residenza e da stato di famiglia che si produce.
4) anche le disposizioni relative alle visite fra figlia e genitore non assegnatario, previste nell'atto di separazione, non hanno ormai motivo di esistere per i motivi sopra esposti.
5) allo stato dei fatti, non permangono più le condizioni relative agli obblighi di mantenimento in favore della figlia ormai maggiorenne ed economicamente autonoma.
6) ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di San Miniato e Pietrasanta, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge”.
2. L'udienza di comparizione del 5/5/2024 è stata sostituita con il deposito di note scritte e, scaduti i termini per il deposito di queste ultime, il Giudice relatore, preso atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
3. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
2 ********
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i Sig.ri
[...]
e è fondata e merita accoglimento. Parte_1 Parte_2
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, co. 1, n. 2 lett. b), L. n. 898/1970, come successivamente modificata dalla L. n. 74/1987, dalla L. n. 162/2014 e dalla L. n. 55/2015, essendo maturato al momento del deposito del ricorso (7/4/2025) il termine semestrale ivi previsto e decorrente dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al magistrato delegato dal Presidente del
Tribunale di Pisa nel procedimento di separazione consensuale (8/11/1994), terminato con decreto di omologa in data 16/01/1996; dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Il Tribunale, pertanto, deve constatare che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può più essere ricostruita e dichiarare lo scioglimento del matrimonio, come in dispositivo.
Poiché le condizioni concordate dai coniugi non sono contrarie a norme imperative e non appaiono pregiudizievoli dell'interesse della figlia ormai maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente, oltre che coniugata, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione come in dispositivo, senza necessità di procedere all'ascolto della prole, stante la congruità di quanto stabilito dai genitori.
5. Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in conformità all'accordo raggiunto tra le parti, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra Parte_1
e a Pietrasanta in data 31/5/1986, trascritto negli atti dell'Ufficio
[...] Parte_2 di Stato Civile del Comune di Pietrasanta, atto n. 43, parte 2, anno 1986;
- revoca l'assegno di mantenimento disposto a carico di n favore della Parte_1 figlia e dichiara cessato l'obbligo di provvedere alle spese straordinarie, non comprese nel Per_1 contributo di mantenimento;
- revoca le disposizioni concernenti il diritto di visita tra la figlia e il genitore non collocatario;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pietrasanta di provvedere alla trascrizione, alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 22/7/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Tavella Dott.ssa Santa Spina
3