Sentenza 10 novembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 10/11/2021, n. 3343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3343 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/11/2021
N. 03343/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00636/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di IA (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 636 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
IN EN, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Giordano e Nazareno Pergolizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lipari, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Marchese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e Genio Civile Messina, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di IA, domiciliataria in IA, Via Vecchia Ognina 149;
nei confronti
DR AN e CI MU, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
a) dell’ordinanza dirigenziale del Comune di Lipari n. 60 in data 20 dicembre 2018, con cui l’Amministrazione ha contestato il cambio di destinazione d’uso di un garage in locale abitativo - con modifica del prospetto e realizzazione di gradini in luogo di una rampa - completo di impiantistica e rifiniture di tipo al civile, ordinando la demolizione delle opere abusive; b) dell’accertamento tecnico n. 25559 in data 7 dicembre 2018; c) dell’ordinanza dirigenziale n. 3 del 26 marzo 2019, con cui l’Amministrazione ha disposto “l’annullamento… della concessione edilizia e dei successivi atti introitati al protocollo n. 13029 del 14 maggio 2014, al protocollo n. 23706 del 23 settembre 2015, al protocollo n. 1070 del 18 gennaio 2017, nonché della segnalazione certificata di inizio attività n. 18479 del 25 agosto 2017 per manutenzione straordinaria e ampliamento di un fabbricato nell’isola di Lipari del Comune di Lipari, particella catastale 10, subalterno 6, del foglio 1”; d) della la nota del Comune di Lipari, 3^ Settore Tecnico, V Servizio “Illeciti e Condono”, n. 11832 in data 19 giugno 2019, con cui è stata accertata l’inottemperanza all’ordine di demolizione; e) delle note del Corpo di Polizia Municipale n. 1268/P.M. del 10 giugno 2019 e n. 1229/P.M. del 4 giugno 2019; f) dell’ordinanza n. 92 in data 10 ottobre 2019, con cui è stato ingiunto il pagamento della sanzione pecuniaria di € 20.000,00 per la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione delle opere abusive nel termine ivi indicato; g) del provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale, ove esistente; h) della nota del Genio Civile di Messina n. 11901 in data 21 gennaio 2020, con cui è stata sospesa la validità dei depositi effettuati ai sensi dell’art. 32 della legge regionale n. 7/2003.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2021 il dott. Daniele Burzichelli;
Viste le conclusioni scritte od orali delle parti come in atti e da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha impugnato: a) l’ordinanza dirigenziale del Comune di Lipari n. 60 in data 20 dicembre 2018, con cui l’Amministrazione ha contestato il cambio di destinazione d’uso di un garage in locale abitativo - con modifica del prospetto e realizzazione di gradini in luogo di una rampa - completo di impiantistica e rifiniture di tipo al civile, ordinando la demolizione delle opere abusive; b) l’accertamento tecnico n. 25559 in data 7 dicembre 2018; c) l’ordinanza dirigenziale n. 3 del 26 marzo 2019, con cui l’Amministrazione ha disposto “l’annullamento… della concessione edilizia e dei successivi atti introitati al protocollo n. 13029 del 14 maggio 2014, al protocollo n. 23706 del 23 settembre 2015, al protocollo n. 1070 del 18 gennaio 2017, nonché della segnalazione certificata di inizio attività n. 18479 del 25 agosto 2017 per manutenzione straordinaria e ampliamento di un fabbricato nell’isola di Lipari del Comune di Lipari, particella catastale 10, subalterno 6, del foglio 1”.
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto quanto segue: a) nell’anno 2004 l’allora proprietaria dell’immobile ha presentato istanza al Comune di Lipari per eseguire lavori di “manutenzione straordinaria e ammodernamento” e con successiva nota n. 345743 in data 15 dicembre 2005 è stato comunicato l’avvio dei lavori, essendo stati ottenuti i prescritti pareri e nulla-osta; b) l’odierna ricorrente ha, quindi, comunicato all’Amministrazione, con nota n. 13256 in data 17 aprile 2010, di essere successivamente divenuta proprietaria del bene e che i lavori di manutenzione straordinaria erano ancora in corso; c) con istanza n. 13029 in data 8 maggio 2012 l’interessata ha richiesto un’autorizzazione edilizia in variante “per l’ampliamento” del fabbricato e, acquisiti i necessari pareri, ha comunicato l’inizio dei lavori con nota n. 1070 del 18 gennaio 2017; d) in data 25 agosto 2017 è stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività n. 18479 in variante al permesso di costruire n. 23709/2015 per la realizzazione di “piccole modifiche strutturali con modifiche delle aperture verso l’esterno e modifiche dei prospetti”, nonché “per una diversa organizzazione degli spazi interni”; e) con nota n. 1191 del 19 gennaio 2018 il Comune ha comunicato l’avvio del procedimento per l’annullamento degli atti pregressi relativi alle opere di cui si tratta, contestando l’irregolarità delle istanze presentate, con precipuo riferimento alla mancata identificazione di una finestra di altra proprietaria avente le caratteristiche della veduta, come rilevato dalla documentazione fotografica trasmessa dalla stessa a tutela dei propri diritti tramite nota n. 22310 in data 11 ottobre 2017; f) con nota n. 2168 del 30 gennaio 2018 la ricorrente ha contestato gli addebiti, precisando, tra l'altro, che “la finestra del fabbricato adiacente… non ha veduta diretta sul fondo e oltretutto non ha mai avuto nessuna servitù di veduta obliqua così come ben documentato fotograficamente dall’esistenza di un muro che impedisce ogni visuale obliqua (muro di gelosia)”; g) il Comune ha, quindi, adottato l’ordinanza n. 60/2018 - sulla scorta dell’accertamento tecnico n. 25559 del 7 dicembre 2018 - contestando l’abusivo “cambio di destinazione d’uso di un locale garage in locale abitativo, con modifica del prospetto, realizzazione di gradini in luogo di una rampa e di un locale abitativo, completo di impiantistica e rifiniture di tipo civile” e disponendo la demolizione delle opere; h) con nota n. 3784 in data 27 febbraio 2019 l’interessata ha sollecitato l’annullamento in autotutela del provvedimento adottato dall’Amministrazione , precisando, in particolare, che non era intervenuto alcun mutamento nella destinazione d’uso e che era stato ripristinato lo scivolo in muratura per l’accesso al garage (peraltro già possibile grazie alla presenza di uno scivolo mobile); i) l’Amministrazione, tuttavia, ha adottato l’impugnata ordinanza dirigenziale n. 3 in data 26 marzo 2019.
Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue:
- quanto all’ordinanza dirigenziale n. 60 in data 20 dicembre 2018: a) il Comune desume la trasformazione del garage in abitazione dalle rifiniture civili dell’ambiente, giustificate, però, da ragioni di igiene, sicurezza, praticità e organizzazione, con la precisazione che tale circostanza non può comunque di per se stessa costituire indice risolutivo quanto all’accertamento della volontà di modificare la destinazione del bene; b) in ogni caso il mutamento all’interno della stessa categoria (nella specie, residenziale) è irrilevante dal punto di vista urbanistico e non presuppone il rilascio del permesso di costruire; c) ad ogni buon conto, l’Amministrazione non avrebbe potuto disporre la demolizione, venendo in rilievo un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria per la cui realizzazione non è richiesto il permesso di costruire; d) il Comune ha anche affermato che il cambio di destinazione d’uso sarebbe intervenuto in difformità dal parere della Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali, ma la relativa questione esula dalle competenze dell’ente locale; e) è stato anche omessa la prescritta comunicazione di avvio del procedimento;
- quanto all’ordinanza dirigenziale n. 3 del 26 marzo 2019: a) l’Amministrazione è intervenuta in autotutela sul rilievo dell’omessa rappresentazione in progetto della finestra di altro proprietario, dell’assenza di atti certi sull’inesistenza di diritti altrui e in ragione del mancato riscontro in relazione all’eventuale ampliamento volumetrico, posto che il seminterrato risulterebbe in realtà fuori terra; b) risultava, però già decorso il termine di diciotto mesi di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990; c) occorre precisare, al riguardo, che il termine in questione, per gli atti adottati in epoca anteriore all’introduzione della disposizione in esame, decorre dall’entrata in vigore della norma; d) neppure sussistono nel caso di specie i presupposti di cui al comma 2-bis del citato art. 21-nonies, non essendo intervenuta alcuna sentenza passato in giudicato; e) ad ogni buon conto, come risulta dalla documentazione fotografica allegata all’istanza presentata nell’anno 2004, la finestra confinante era separata dal fondo (a partire dall’anno 2009) da un muro di separazione (cosiddetto “muro di gelosia”) che impediva qualsiasi tipo di veduta obliqua; f) anche gli interventi successivi hanno rispettato l’allineamento degli immobili, i parametri edilizi e i diritti dei terzi; g) parimenti infondato appare il rilievo secondo cui il garage avrebbe subito un mutamento di destinazione d’uso con la conseguenza che la volumetria rilevante ai fini urbanistici dovrebbe computarsi per intero e non per la sola parte fuori terra; h) non sono state, comunque, esplicitate le ragioni di interesse pubblico poste a fondamento dell’intervento in autotutela; i) in subordine, il Comune avrebbe potuto disporre, semmai, un parziale annullamento, salvaguardando le parti del fabbricato legittimamente edificate; l) non sono state valutate, inoltre, le deduzioni rese dalla ricorrente in sede procedimentale.
Mediante motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato: a) la nota del Comune di Lipari, 3^ Settore Tecnico, V Servizio “Illeciti e Condono”, n. 11832 in data 19 giugno 2019, con cui è stata accertata l’inottemperanza all’ordine di demolizione; b) le note del Corpo di Polizia Municipale n. 1268/P.M. del 10 giugno 2019 e n. 1229/P.M. del 4 giugno 2019.
Nel ricorso per motivi aggiunti, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto che il Comune di Lipari aveva eseguito due distinti sopralluoghi sull’immobile di proprietà della ricorrente e in data 1 giugno 2019 aveva accertato l’ottemperanza all’ordine di demolizione quanto al ripristino della rampa d’accesso al garage, mentre in data 7 giugno 2019 aveva accertato l’inottemperanza quanto alla modifica del prospetto e alle condizioni interne del locale.
Il contenuto delle censure di cui ai motivi aggiunti può sintetizzarsi come segue: a) l’Amministrazione, nell’accertare l’inottemperanza quanto all’ordine di riduzione in pristino con riferimento al prospetto, ha menzionato un infisso di alluminio e vetri la cui presenza è del tutto legittima e non era stata mai prima contestata; b) il provvedimento impugnato risulta, altresì, illegittimo in via derivata avuto riguardo alle doglianze esposte nel ricorso introduttivo.
Mediante secondi motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato: a) l’ordinanza n. 92 in data 10 ottobre 2019, con cui è stato ingiunto il pagamento della sanzione pecuniaria di € 20.000,00 per la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione delle opere abusive nel termine ivi indicato; b) il provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale, ove esistente.
Oltre a ribadire le doglianze di cui al ricorso introduttivo e ai primi motivi aggiunti, la ricorrente ha denunciato vizi propri degli atti impugnati e le relative censure possono sintetizzarsi come segue: a) l’Amministrazione ha violato il disposto di cui all’art. 31, comma 4-bis, del D.P.R. n. 380/2001, non avendo previamente adottato uno specifico regolamento relativo alle modalità di quantificazione dell’importo da corrispondere a titolo di sanzione; b) occorre considerare al riguardo che nel caso in esame viene in rilievo una violazione relativa alla tipologia di materiale utilizzato per l’infisso del locale garage; c) l’ordinanza impugnata non contiene alcun riferimento al criterio logico-giuridico seguito e in essa si afferma dapprima che la sanzione è comminata ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, mentre successivamente viene fatta menzione dell’art. 37 del D.P.R. n. 380/2001 (norma che, però, non disciplina l’irrogazione di sanzioni); d) appare platealmente violato il principio di proporzionalità avuto riguardo al “quantum” della sanzione inflitta.
Mediante terzi motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato la nota del Genio Civile di Messina n. 11901 in data 21 gennaio 2020, con cui è stata sospesa la validità dei depositi effettuati ai sensi dell’art. 32 della legge regionale n. 7/2003.
Nel terzo ricorso per motivi aggiunti, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto che il Genio Civile di Messina - alla luce dei provvedimenti repressivi adottati dal Comune di Lipari - aveva sospeso “a tutti gli effetti di legge, la validità dell’attestazione del deposito n. 122984 del 16/07/2014 e del deposito n. 129210 del 19/06/2017”, restando “in attesa di ulteriori comunicazioni da parte del Comune di Lipari”.
Oltre a ribadire le censure sollevate in occasione delle precedenti impugnazioni, la ricorrente ha contestato vizi propri del provvedimento in esame, osservando, in sintesi, quanto segue: a) la sospensione a tempo sostanzialmente indeterminato disposta dal Genio Civile contrasta con la previsione di cui all’art. 21-quater della legge n. 241/1990: b) l’Amministrazione ha fatto (anche) riferimento al verbale di accertamento tecnico in data 9 settembre 2019 e all’intervenuta “realizzazione di un pozzo nero di grosse dimensioni formato da blocchi di pomicemento con cordoli in c.a. e in solaio latero cemento”; c) a differenza, però, di quanto ritenuto dal Genio Civile, l’opera in questione non è soggetta al preventivo rilascio dell’autorizzazione sismica ai sensi della legge n. 64/1974 e del D.P.R. n. 380/2001, come risulta dalla relazione di parte versata in atti; d) quanto esposto risulta confermato dal decreto dell’Amministrazione Regionale n. 189 in data 23 aprile 2019, con cui è stato chiarito che manufatti come quello in esame risultano privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità e, pertanto, non sono subordinati al rilascio di autorizzazione sismica, né al deposito del progetto presso gli Uffici del Genio Civile.
Il Comune di Lipari, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso e, con memorie depositate in data 4 agosto 2021 e 17 settembre 2021, ha osservato, in sintesi, quanto segue: a) come risulta dalla nota n. 25559 in data 7 dicembre 2018 e dall’allegata documentazione fotografica, il locale garage - che doveva essere seminterrato con rampa di accesso dalla strada - si presenta sostanzialmente al piano terreno (a seguito di ulteriori sbancamenti non previsti negli elaborati progettuali), con parti non più interrate e con sistemazione interna ad uso abitativo, come dimostrato dalla presenza di intonaci, pavimenti per civile abitazione, impianto elettrico per civile abitazione (con prese, lampadari, applique, ecc.), impianto di climatizzazione e accesso dalla strada non più carrabile, ma tramite scalini, con ingresso da una porta allocata in un infisso di alluminio e vetri; b) ne consegue che è stato realizzato un intervento di recupero volumetrico ai fini abitativi con modifica della destinazione d’uso, il quale, ai sensi dell’art. 5 della legge regionale n. 16/2016 e dell’art. 13 del regolamento edilizio, necessitava del permesso di costruire; c) quale organo di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, il Comune ha l’obbligo di contestare anche le violazioni di natura paesaggistica ed ambientale (art. 27 del D.P.R. n. 380/2001); d) pur volendo prescindere dal rilievo che l’interessata ha attivamente partecipato al procedimento, la comunicazione di avvio non era comunque necessaria in ragione della natura vincolata dei provvedimenti adottati; e) in disparte ogni considerazione sul principio “tempus regit actum”, il disposto annullamento risulta comunque legittimo ai sensi dell’art. 21-nonies, secondo comma, della legge n. 241/1990, tenuto conto della mancata rappresentazione negli elaborati progettuali della finestra del fabbricato confinante da cui viene esercitato il diritto di veduta obliquo, con conseguente violazione dell’art. 907 c. c.; f) la necessità di una sentenza passata in giudicato, come affermato dalla giurisprudenza, riguarda le sole dichiarazioni sostitutive; g) appare risolutiva la circostanza dell’intervenuta violazione della normativa che regola le distanze fra le costruzioni rispetto alla veduta obliqua; h) l’interesse pubblico, nella materia in esame, deve ritenersi “in re ipsa”; i) il Comune ha adeguatamente motivato la propria decisione, facendo espresso riferimento alla “mancata corretta rappresentazione in progetto della finestra di proprietà” di terzi e alla “mancanza di atti certi sulla non esistenza di diritti altrui”, nonché al “mancato riscontro sull’eventuale ampliamento volumetrico (stante che il seminterrato risulta fuori terra)”, occorrendo, peraltro, tener conto a tal fine anche degli atti pregressi che sono stati menzionati nell’ordinanza; l) il Comune di Lipari è privo di legittimazione passiva in relazione all’intervenuta impugnazione del provvedimento adottato dal Genio Civile; m) l’accertamento dell’inottemperanza si fonda su quanto riscontrato in occasione dei sopralluoghi effettuati in data 21 novembre 2018 e 20 novembre 2018 e sulla relativa documentazione fotografica versata in atti; n) la sanzione irrogata non va confusa con quella prevista dall’art. 37 del D.P.R. n. 380/2001 ed essa appare congrua e proporzionata.
L’Assessorato Regionale, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando, in sintesi, quanto segue: a) nella dichiarazione allegata agli atti dell’Ufficio del Genio Civile si afferma che l’opera non è in contrasto con i vincoli gravanti sull’area di sedime; b) la ricorrente afferma erroneamente che il Genio Civile avrebbe sospeso l’efficacia delle autorizzazioni sismiche, ma, in realtà, nessuna autorizzazione è mai stata rilasciata, non avendo l’interessata provveduto ad esitare la richiesta di integrazione formulata dall’Ufficio; c) non risponde al vero che l’Amministrazione abbia fatto riferimento al verbale di accertamento tecnico in data 9 settembre 2019; d) occorre anche evidenziare che l’affermazione secondo cui il “manufatto" risulterebbe di antica realizzazione è in contrasto con quanto asseverato dal tecnico incaricato.
Con memoria in data 17 settembre 2021 la ricorrente ha ribadito e ulteriormente illustrato le proprie difese anche alla luce delle deduzioni avversarie.
Con memorie depositata in data 28 settembre 2021 sia il Comune di Lipari che la ricorrente hanno ulteriormente illustrato e precisato le proprie difese, anche in replica alle argomentazioni avversarie.
Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Per quanto attiene al ricorso introduttivo, il Collegio osserva quanto segue.
In relazione all’ordinanza dirigenziale n. 60 in data 20 dicembre 2018, con cui il Comune ha contestato il cambio di destinazione d’uso di un garage in locale abitativo - con modifica del prospetto e realizzazione di gradini in luogo di una rampa - completo di impiantistica e rifiniture di tipo al civile, ordinando la demolizione delle opere abusive, valgono, a giudizio della Sezione, i seguenti rilievi: a) la trasformazione di un locale non destinato a fini abitativi può essere ben desunta dall’intervenuta effettuazione di interventi che dimostrino in modo conducente la nuova destinazione, come dimostrato dal fatto che è persino possibile il mutamento di destinazione in assenza di opere; b) nel caso di specie, le circostanze indicate dall’Amministrazione e che risultano dalla documentazione fotografica versata in atti - presenza di intonaci e pavimenti per civile abitazione, impianto elettrico per civile abitazione (con prese, lampadari, applique, etc.), impianto di climatizzazione, accesso tramite scalini da una strada non più carrabile e realizzazione di un ingresso attraverso una porta ubicati in apposito infisso di alluminio e vetri - appaiono del tutto risolutive e testimoniano che il locale aveva perduto la sua originaria destinazione per essere impiegato a fini abitativi; c) ad ogni buon conto, a differenza di quanto era stato autorizzato, il “garage” non è seminterrato, ma risulta sostanzialmente al piano terreno, con creazione, quindi, di volumi e superfici mai assentite dall’Amministrazione; d) il mutamento di destinazione d’uso risulta sempre rilevante quando esso determini un incremento del carico urbanistico, con la creazione di volumi e superfici abitabili, i quali, ovviamente, incidono sugli standard, in quanto determinano un aggravio della potenziale o effettiva presenza residenziale nel territorio; e) la giurisprudenza, infatti, ha affermato che tutte le volte che le modificazioni configurino un mutamento della destinazione d'uso, con appesantimento, rilevabile e documentabile, dei carichi urbanistici o con manifesto contrasto con i vigenti assetti urbanistici di zona, è necessaria l'autorizzazione dell'Amministrazione, per l'elementare e basilare esigenza collettiva di consentire all’ente locale di gestire in modo ordinato, equo e proporzionato i carichi urbanistici complessivamente considerati (Consiglio di Stato, II, n. 3546/03; T.A.R. Campania, Napoli, Sezione III, 6 aprile 2021, n. 2250; T.A.R. Campania, Salerno, Sezione II, 15 marzo 2021, n. 658; T.A.R. Campania, Napoli, VII, n. 1496/2020; Consiglio di Stato, Sezione II, n. 6948/2020; T.A.R. Campania, Napoli, Sezione VI, sentenza n. 4999/2021, con specifico riferimento al cambio di destinazione d'uso da cantina-garage a civile abitazione: sul punto, cfr. anche T.A.R. Campania, Napoli, Sezione III, 3 gennaio 2020, n. 31; T.A.R. Liguria, Genova, Sezione I, 26 luglio 2017, n. 682; Cassazione Penale, Sezione III, 5 aprile 2016, n.26455; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sezione II, n. 1780/2019; T.A.R. Lombardia, Milano, Sezione II, n. 1040/2021); f) come affermato dalla giurisprudenza appena richiamata, il cambio di destinazione d’uso con aggravio del carico urbanistico è soggetto a permesso di costruire, sicché l’adozione dell’ordine di demolizione risultava nel caso di specie doverosa; g) il generale potere di vigilanza del Comune sulle attività che presentano rilievo urbanistico ed edilizio comprende anche l’accertamento relativo all’acquisizione dei pareri, assensi o nulla-osta di competenza di altre Amministrazioni (mentre resta ovviamente di competenza di tali Amministrazioni la concreta decisione in ordine alla specifica richiesta dell’interessato); h) il carattere vincolato dei provvedimenti sanzionatori in materia di abusi edilizi rende superflua la comunicazione di avvio del procedimento, dal momento che - salvo ipotesi del tutto residuali - non è possibile alcun utile apporto partecipativo dell’interessato, come pure risulta inutile una specifica motivazione, risultando sufficiente l'individuazione degli abusi commessi (sul punto, cfr., fra le più recenti, T.A.R. Campania, Napoli, II, n. 2842/2020; T.A.R. Campania, Napoli, III, n. 78/2020; T.A.R. Campania, Napoli, VIII, n. 4765/2020; T.A.R. Liguria, Genova, I, n. 723/2019).
Pertanto, l’ordinanza dirigenziale n. 60 in data 20 dicembre 2018 sfugge, secondo il Collegio, alle censure sollevate dall’interessata.
In relazione, invece, all’ordinanza dirigenziale n. 3 del 26 marzo 2019, con cui l’Amministrazione ha disposto “l’annullamento… della concessione edilizia e dei successivi atti introitati al protocollo n. 13029 del 14 maggio 2014, al protocollo n. 23706 del 23 settembre 2015, al protocollo n. 1070 del 18 gennaio 2017, nonché della segnalazione certificata di inizio attività n. 18479 del 25 agosto 2017 per manutenzione straordinaria e ampliamento di un fabbricato nell’isola di Lipari del Comune di Lipari, particella catastale 10, subalterno 6, del foglio 1”, valgono, a giudizio della Sezione, i seguenti rilievi: a) i titoli edilizi su cui è intervenuto il Comune non possono essere interamente e globalmente annullati sul rilievo che gli interventi realizzati non sono pienamente conformi rispetto a quanto è stato assentito o dichiarato; b) l’Amministrazione, infatti, è tenuta a reprimere gli abusi e le difformità, ma deve tener distinte tali abusi e tali difformità dalle parti edificate che risultano coerenti e rispettose di quanto indicato e previsto nei titoli autorizzatori; c) l’interesse pubblico alla regolarità urbanistica ed edilizia dell’attività dei privati, invero, è già pienamente soddisfatto attraverso l’ordine di riduzione in pristino delle parti abusive, mentre nessuna norma consente di ricomprendere nell’accertamento dell’abusività anche l’edificazione legittima; d) ne consegue che il generale annullamento di ogni titolo o dichiarazione relativa all’immobile costituisce una misura sproporzionata e irrazionale, oltre che non contemplata dalla legge, dovendo l’Amministrazione procedere ad una verifica analitica e puntuale relativa ad ogni singola autorizzazione, al fine di verificare se, in disparte gli abusi riscontrati, vi siano opere delle quali possano ritenersi legittima la conservazione.
Ne consegue che, per le ragioni esposte, la richiesta di annullamento dell’ordinanza dirigenziale n. 3 del 26 marzo 2019 appare fondata.
Quanto all’accertamento tecnico n. 25559 in data 7 dicembre 2018, il ricorso appare, invece, inammissibile in quanto tale atto presenta natura endoprocedimentale.
In ordine al primo ricorso per motivi aggiunti, oltre ai rilievi già svolti, il Collegio osserva che la circostanza che l’Amministrazione non avesse fatto esplicito riferimento, in precedenza, all’infisso in alluminio e vetri, è del tutto irrilevante, risultando decisivo il fatto che il garage non era stato, comunque, effettivamente recuperato alla sua originaria destinazione, con la conseguenza che l’ordine di demolizione non risultava (interamente) ottemperato, anche tenuto conto che l’ingiunzione a demolire era stato adottata tenendo, altresì, conto della modifica del prospetto e del mancato interramento del locale.
Ne consegue che, a giudizio della Sezione, il provvedimento del Comune di Lipari, 3^ Settore Tecnico, V Servizio “Illeciti e Condono”, n. 11832 in data 19 giugno 2019, con cui è stata accertata l’inottemperanza all’ordine di demolizione, risulta legittimo.
Il primo ricorso per motivi aggiunti risulta, invece, inammissibile quanto all’impugnazione degli atti che presentano, in realtà, natura endoprocedimentale (note del Corpo di Polizia Municipale n. 1268/P.M. del 10 giugno 2019 e n. 1229/P.M. del 4 giugno 2019).
In relazione ai secondi motivi aggiunti, il Collegio osserva quanto segue: a) il regolamento cui ha fatto riferimento la ricorrente è sostanzialmente irrilevante con riferimento all’area in questione, poiché le Isole Eolie sono soggette a specifico vincolo paesaggistico, con la conseguenza che la sanzione di cui all’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 deve sempre essere irrogata nella misura massima; b) ne consegue, tra l'altro, che l’Amministrazione non era tenuta ad illustrare alcun percorso logico-giuridico relativo al “quantum” della sanzione, venendo in rilievo un’attività interamente vincolata; c) il riferimento all’art. 37 del D.P.R. n. 380/2001 costituisce un evidente “lapsus calami”, che in alcun modo incide sulla legittimità della decisione adottata.
Pertanto, l’impugnata ordinanza n. 92 in data 10 ottobre 2019, con cui è stato ingiunto il pagamento della sanzione pecuniaria di € 20.000,00 per la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione delle opere abusive nel termine ivi indicato, appare al Collegio esente dalle censure che sono state sollevate.
Risulta, invece, inammissibile l’impugnazione del provvedimento di acquisizione in quanto non risulta che tale atto sia mai stato adottato dall’Amministrazione Municipale.
In ordine ai terzi motivi aggiunti, il Tribunale deve, in primo luogo, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Comune di Lipari, in quanto il provvedimento impugnato è stato adottato dal Genio Civile di Messina.
Ciò premesso, la Sezione osserva che, come affermato dalla ricorrente, con il provvedimento n. 11901 in data 21 gennaio 2020 il Genio Civile di Messina ha testualmente sospeso la validità dell’attestazione del deposito n. 122984 in data 16 luglio 2014 e n. 129210 in data 19 giugno 2017, restando in attesa di ulteriori comunicazioni da parte del Comune di Lipari “per i successivi provvedimenti di competenza” dell’Ufficio.
Ne consegue che, in violazione dell’art. 21-quater, secondo comma, della legge n. 241/1990, l’Amministrazione ha adottato una decisione di natura soprassessoria, rinviando la propria decisione ad una data non precisata, mentre la norma dispone che essa sia disposta - per il tempo strettamente necessario - con puntuale indicazione del relativo termine, il quale, comunque, non può essere superiore a quello contemplato per l’ipotesi dell’annullamento dell’atto dal successivo art. 21-nonies.
Pertanto, in ragione dell’assorbente rilievo appena indicato, il terzo ricorso per motivi aggiunti appare fondato, essendo il Genio Civile tenuto ad esprimere nel rispetto dei termini di legge le proprie compiute e definitive valutazioni (anche in relazione al pozzo nero cui si fa riferimento nell’atto impugnato).
In conclusione, il Collegio ritiene che: a) il ricorso introduttivo sia in parte fondato, in parte infondato e in parte inammissibile; b) il primo ricorso per motivi aggiunti sia in parte infondate e in parte inammissibile; c) il secondo ricorso per motivi aggiunti sia in parte infondato e in parte inammissibile; d) il terzo ricorso per motivi aggiunti sia fondato.
Tenuto conto della reciproca soccombenza, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di IA (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) dichiara in parte inammissibile il ricorso introduttivo, in parte lo rigetta e in parte lo accoglie, disponendo, per l’effetto, l’annullamento dell’ordinanza dirigenziale del Comune di Lipari n. 3 del 26 marzo 2019; 2) in parte dichiara inammissibile e in parte rigetta il primo ricorso per motivi aggiunti; 3) in parte dichiara inammissibile e in parte rigetta il secondo ricorso per motivi aggiunti; 4) accoglie il terzo ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla il provvedimento del Genio Civile di Messina n. 11901 in data 21 gennaio 2020; 5) compensa fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente, Estensore
Giuseppa Leggio, Consigliere
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Daniele Burzichelli |
IL SEGRETARIO