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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 25/10/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.n.2486/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.T. ND AN ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2486/2022 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Endrio Coccia ed Parte_1 C.F._1 ciliata detto difensore sito in Norcia, via delle Cascine n.1
-attore opponente– CONTRO (p.iva ), rappresentata e difesa dall'Avv. David Giuseppe Controparte_1 P.IVA_1 ciliata io del predetto difensore sito in Perugia, via XIV Settembre n.71
-convenuta opposta-
, contumace Controparte_2
-chiamato in causa-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da precisazione delle conclusioni rassegnate in sede di note scritte depositate telematicamente per l'udienza del 12.06.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione il sig. proponeva opposizione nei confronti del decreto ingiuntivo Parte_1 n.753/2022 del 19.10.2022 emesso dal Tribunale di Spoleto, R.G.n.2060/2022, richiesto ed ottenuto dalla a titolo di rivalsa ex art.144 del d.lvo n.209/2005 per la somma corrisposta al Controparte_1 terzo trasportato nel veicolo di proprietà e condotto dallo stesso opponente, in conseguenza del sinistro stradale occorso in data 15.08.2021 alle ore 17,00 circa in Norcia, strada comunale per Fraz. Cortigno 21. Alla base dell'opposizione il sig. deduceva l'assenza dei presupposti per la emissione del decreto Pt_1 ingiuntivo, l'illegittimità della d i rivalsa stante l'assenza di responsabilità dell'opponente nella causazione del sinistro e contestava il quantum della pretesa monitoria. L'opponente chiedeva inoltre la chiamata in causa del proprietario e conducente del veicolo antagonista ritenuto Controparte_2 responsabile esclusivo del sinistro;
chiamata in causa che veniva autorizzata dal giudicante e poi effettivamente eseguita.
pagina 1 di 5 Si costituiva in giudizio la la quale contestava le deduzioni di parte opponente Controparte_1 ed affermava la piena legittimità della domanda sia sotto il profilo della fondatezza che della quantificazione della pretesa. Non si costituiva in giudizio invece il sig. Controparte_2
Depositate dalle parti le memorie ex a comma, la causa veniva istruita attraverso le produzioni documentali e l'escussione di alcuni testimoni. Terminata l'istruttoria, dopo alcuni rinvii, all'udienza del 12.06.2025 -svoltasi nelle forme di cui all'art.127 ter c.p.c.- le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
***** L'opposizione risulta parzialmente fondata ed in quanto tale potrà ricevere accoglimento solo nei limiti sotto specificati. Costituisce fatto documentalmente comprovato ed incontestato la stipula, da parte del sig. Parte_1
, della polizza assicurativa RCA Linea Strada n.308.013.0000202954 con
[...] Controparte_1
ad oggetto la copertura assicurativa del veicolo autocarro Mitsubishi veda doc.1 del fascicolo monitorio). Come risulta attestato nella predetta polizza risulta stipulata -da parte del sig. la garanzia complementare RCA Gold la quale, come rappresentato dalla parte opposta, Parte_1 in sede di art.
2.2. delle condizioni generali di assicurazione, tabella 2 punto 7, prevede la rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'assicurato per i danni subiti dai trasportati a condizione che il trasporto sia effettuato rispettando il numero dei trasportati indicato sulla carta di circolazione. Dall'esame della relazione dell'incidente stradale di cui è causa (prodotta in atti come doc.2 del fascicolo monitorio) redatta dai Carabinieri intervenuti e precisamente nel riquadro relativo al veicolo B, si evince chiaramente che la carta di circolazione del veicolo di proprietà e condotto dall'odierno opponente prevede l'omologazione del veicolo in questione al trasporto di due persone. Dall'esame della stessa relazione risulta riscontrata ed attestata la presenza, all'interno del veicolo Mitsubishi Pajero targato CO897796 al momento del sinistro, di tre passeggeri oltre al conducente sig. tutti dettagliatamente identificati e Pt_1 generalizzati;
in altri termini al momento dell'incidente nel i proprietà dell'odierno opponente vi erano quattro persone, nonostante l'autocarro in questione risulti omologato per il trasporto di sole due persone. La circostanza della presenza di quattro persone all'interno del veicolo di proprietà e condotto dall'opponente risulta inoltre confermata dalle dichiarazioni contenute nei verbali di sommarie informazioni rese dai passeggeri stessi e depositate in atti oltre a costituire circostanza non contestata da nessuna delle parti ed in quanto tale da considerarsi oggettivamente pacifica. Tenuto conto quindi della predetta circostanza non vi è dubbio che la non operatività della rinuncia alla rivalsa per il mancato rispetto del numero dei trasportati indicato sulla carta di circolazione -posta alla base della richiesta monitoria- deve ritenersi legittima ed efficace, con la conseguenza che il diritto della
[...] ad agire in rivalsa nei confronti dell'assicurato per il sinistro di cui è causa può ritenersi CP_1 te e giuridicamente fondato. Ciò posto, in ordine al quantum della richiesta di rivalsa risulta che in sede Controparte_1 monitoria ha agito nei confronti dell'assicurato per il rimborso della s .654,00 pari specificatamente all'importo di euro 57.700,00 corrisposto direttamente al terzo trasportato CP_3
e di euro 6.954,00 corrisposto alla a titolo di onorario per l'attivit
[...] Parte_2 stragiudiziale svolta in favore del predetto trasportato. Ebbene in ordine alla predetta quantificazione dell'importo richiesto in via monitoria dalla parte opposta al proprio assicurato a titolo di rivalsa per le somme corrisposte al terzo trasportato in conseguenza del sinistro di causa ritiene questo Tribunale di dover svolgere alcune considerazioni. Ed invero il principio della irrilevanza delle responsabilità dei conducenti nella causazione dell'incidente nel risarcimento del danno al terzo trasportato coinvolge esclusivamente il profilo dei rapporti tra l'assicurazione del vettore ed il trasportato -in attuazione della c.d. tutela rafforzata che il legislatore ha voluto riconoscere al trasportato- ma non può automaticamente estendersi al ben diverso profilo dei rapporti interni tra assicurazione e proprio assicurato. Nei rapporti interni infatti la compagnia assicurativa pagina 2 di 5 può sicuramente agire in rivalsa nei confronti del proprio assicurato -ovviamente nei casi in cui ciò risulti previsto e possibile, come nel caso di specie- per il rimborso di quanto corrisposto al terzo trasportato relativamente alla parte di responsabilità nella causazione del sinistro direttamente attribuibile all'assicurato stesso ma non può agire per il rimborso di quanto corrisposto al terzo con riferimento alla quota di responsabilità causale direttamente non attribuibile al proprio assicurato. Ed invero “Il diritto di agire in rivalsa nei confronti dell'assicurato trova alcuni limiti, tra cui quello relativo alla misura della responsabilità attribuita all'assicurato che, ove non pari all'intero, non potrà che sortire effetti anche nei confronti della somma da liquidare in favore dell'assicurazione in rivalsa. L'assicurato, peraltro, potrà opporre all'assicuratore tutte le eccezioni in ordine alla responsabilità nella causazione del sinistro, all'esistenza del danno e all'entità del risarcimento” (Cass.Civ.n.458 del 13.01.2021; Cass.Civ.n.25429 del 12.10.2018); più in particolare “Il giudice di merito ha accertato sia che l'importo di cui alla domanda corrisponde, in base agli atti di quietanza, a quanto corrisposto dall'impresa di assicurazione, sia che anche il conducente dell'altro veicolo è stato sanzionato per la violazione del codice della strada, ed in particolare per omessa precedenza. Ciò nonostante ha riconosciuto spettante per la rivalsa l'intero importo corrisposto. Dovrà invece il giudice di merito accertare se il sinistro è imputabile ad entrambi i conducenti, e non solo all'odierno ricorrente, e parametrare l'entità del risarcimento dovuto dall'assicurato all'effettiva responsabilità nella causazione del sinistro” (Cass.Civ.n.458 del 13.01.2021, motivazione). Tenuto conto di quanto sopra evidenziato, nel caso di specie non può ritenersi che la responsabilità nella causazione dell'incidente verificatosi in data 15.08.2021 alle ore 17 circa, in località Norcia, Strada Comunale per Fraz. Cortigno, sia interamente ascrivibile alla condotta di guida dell'odierno opponente. Al contrario, esaminando la relazione di incidente stradale predisposta dai Carabinieri intervenuti sul luogo dell'evento risulta abbastanza chiaramente che la responsabilità prevalente per la causazione del sinistro vada ascritta alla condotta di guida del conducente del veicolo Nissan Terrano targato AZ753WX. Quest'ultimo invero, tenuto conto degli accertamenti eseguiti dagli agenti intervenuti, delle evidenze dei danni riportati dai veicoli, dei rilievi foto-planimetrici, delle vistose tracce di frenata lasciate dai pneumatici della Nissan, ha sicuramente tenuto una velocità di guida del proprio mezzo oggettivamente non adeguata alla situazione dei luoghi, omettendo -in particolare- di moderare la velocità in un tratto di strada con limitata visibilità ed in prossimità di una curva. La conferma di tale inadeguata condotta di guida si evince inoltre sia dalla valutazione delle dichiarazioni dei passeggeri del veicolo Mitsubishi Pajero rese in sede di sommarie informazioni ai carabinieri e sia dalle dichiarazioni testimoniali rese in sede istruttoria, sia pure tenendo nel debito conto tutti i limiti di rilevanza probatoria derivanti dalla qualità di terzi trasportati dei predetti dichiaranti. La sicura responsabilità del conducente del veicolo Nissan Terrano nella causazione del sinistro -per le ragioni sopra esposte- non risulta tuttavia sufficiente ad escludere del tutto l'esistenza di responsabilità concorrenti, anche se in percentuali inferiori, a carico del conducente della Mitsubishi Pajero. In assenza infatti di una ricostruzione esatta della dinamica dell'evento operata attraverso la valutazione di dichiarazioni testimoniali rese da soggetti estranei al coinvolgimento nel sinistro -assenti nel caso di specie-, tenuto conto che la condotta di guida del conducente della Mitsubishi Pajero risulta caratterizzata dalla presenza di un tasso alcolemico superiore al consentito -anche se non di elevata entità-, considerato che il punto d'urto risulta individuato dai Carabinieri intervenuti quasi al centro della carreggiata, non ritiene questo Tribunale che sia stata raggiunta una prova certa di responsabilità unica ed esclusiva a carico del sig. in altri termini, la valutazione complessiva di tutti gli elementi probatori relativi alla verificazione CP_2 del sinistro induce questo Tribunale a ravvisare una compartecipazione concorrente nella causazione dell'incidente anche a carico dell'odierno opponente. Una responsabilità concorrente che, in condivisione a quanto valutato dalla stessa convenuta opposta (si veda doc.n.4 e n.5 di parte Controparte_1 opponente), può quantificarsi nella misura del e misura quindi potrà essere riconosciuta l'entità del risarcimento in rivalsa in favore della parte opposta (tenuto conto che per la restante parte di risarcimento corrisposto al terzo -pari al 70% di quota di responsabilità attribuibile al veicolo antagonista- la avrebbe dovuto agire o comunque potrà sempre agire in Controparte_1 rivalsa nei confronti d ivile ex art.141 del d.lvo n.209/2005, comma 4).
pagina 3 di 5 Un risarcimento peraltro che non può nemmeno prescindere dalla valutazione del concorso del fatto colposo del trasportato danneggiato. Occorre considerare infatti che al momento del sinistro nella vettura nella quale viaggiava il sig. si trovavano ben quattro persone rispetto al massimo di due per le CP_3 quali era omologato il veicolo ed il predetto sig. non si trovava nemmeno sul sedile del veicolo CP_3 ma seduto sopra le ginocchia di un altro traspo re evidente quindi che il predetto danneggiato, avendo consapevolmente accettato i rischi di una circolazione altamente pericolosa -come quella appunto di viaggiare in quattro persone in un'auto omologata per due e per di più seduto senza cinture di sicurezza sopra le ginocchia di un altro passeggero-, ha posto in essere una rilevante cooperazione colposa nella causazione del danno ex art.1227 c.c. primo comma che non può non essere considerata nella valutazione complessiva del sinistro;
una cooperazione colposa che, stante la sua oggettiva diretta rilevanza nella produzione effettiva del danno, può ragionevolmente essere valutata nella misura del 50%. Tenuto conto quindi che nella valutazione della responsabilità interna del sig. nella causazione dell'evento ai Pt_1 fini della rivalsa non può ricomprendersi la quota di resp direttamente addebitabile alla imprudenza del terzo trasportato, l'entità del risarcimento in rivalsa da riconoscere in favore della parte opposta dovrà essere ulteriormente limitato nella proporzione sopra indicata. Alla luce pertanto delle considerazioni che precedono, tenuto conto del pagamento di euro 57.700,00 effettuato dalla in favore del terzo trasportato Controparte_1 Controparte_4 la cui prova risulta adeguatamente fornita attraverso l'attestazione del 22.07.2022 della Banca Passadore & C. contenente l'ID della transazione (codice univoco identificativo della specifica operazione di pagamento effettuata)-, considerate le riduzioni percentuali di risarcimento sopra evidenziate e considerata l'assenza di alcuna prova -da parte dell'opposta- della già avvenuta considerazione delle sopra dette riduzioni nella quantificazione della somma effettivamente riconosciuta al danneggiato, la domanda di rivalsa della predetta compagnia assicurativa nei confronti del proprio assicurato potrà essere confermata nella ridotta misura di euro 8.655,00. Al riguardo peraltro non condivisibili risultano le contestazioni di parte opponente in ordine alla pretesa non congruità della somma concretamente corrisposta dalla al trasportato sig. Controparte_1
. Sul punto sono state prodotte in atti dalla relazioni medico CP_3 Controparte_1 legali -particolarmente approfondite e dettagliate- attestanti postumi permanenti a carico del sig. CP_3 pari al 18% ed al 22%. Rilevato quindi che l'esistenza delle lesioni riportate dal terzo trasportato di cui è causa risultano accertate e comprovate sia dalla relazione di incidente redatta dai Carabinieri intervenuti che dalle certificazioni mediche prodotte in atti;
considerato che
tali lesioni risultano approfonditamente valutate e quantificate nelle predette due relazioni medico legali;
tenuto conto dei valori medi di liquidazione dei danni non patrimoniali;
ritiene questo Tribunale che le contestazioni di parte opponente -generiche e non specificatamente supportate da alcun concreto diverso riscontro probatorio, nemmeno indiziario- non meritino accoglimento. In ordine invece alle somme corrisposte alla Infortunistica ritiene questo Tribunale di non ravvisare Pt_2 le condizioni per poter giustificare la domanda di rivalsa. o non vi è dubbio che le spese sostenute dal danneggiato per l'attività stragiudiziale svolta in suo favore da una società di infortunistica costituiscono un danno emergente risarcibile. Tuttavia per poter addebitare tali spese al danneggiante occorre sempre poter svolgere una valutazione di utilità ex ante compiuta in base alle specifiche circostanze del caso concreto, al fine di verificare se la spesa in questione sia stata necessitata e giustificata in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento (Cass.Civ.n.25939 del 05.09.2023). In altri termini, come tutte le componenti del danno emergente, anche l'attività legale stragiudiziale prestata in funzione della definizione di un sinistro va allegata a provata. Ciò posto nel caso di specie nulla è stato prodotto in ordine all'attività effettivamente compiuta dalla tanto che il Tribunale Parte_2 non è in grado di poter effettuare al riguardo alcuna valutazione. L'unica documentazione riferibile alla predetta Infortunistica Angeli è costituita da una mera fattura pro forma la quale, ovviamente, nulla è in grado di comprovare in ordine alla natura, tipologia e contenuto dell'attività ad essa sottesa. A ben vedere non risulta in atti nemmeno una lettera di diffida e/o di richiesta di risarcimento predisposta dalla sopra indicata in nome e per conto del sig. . In definitiva, in assenza di qualunque Parte_2 CP_3
pagina 4 di 5 dato documentale e/o anche di altro genere in grado di comprovare l'attività stragiudiziale effettivamente compiuta dalla e quindi nella impossibilità di questo giudicante di poter esprimere Parte_2 qualsiasi valuta on si ritiene legittimo addebitare in rivalsa all'assicurato quanto corrisposto dalla compagnia assicurativa. Alla luce quindi di tutte le considerazioni sopra esposte la domanda di rivalsa della parte opposta
[...] nei confronti dell'assicurato opponente potrà trovare riconoscimento Controparte_1 Parte_1
a di euro 8.655,00. In ordine a tale so are accoglimento la domanda di manleva del predetto opponente nei confronti del chiamato in causa sig. in quanto, come sopra CP_2 spiegato, l'importo in questione è relativo esclusivamente alla quota di res à nella causazione del sinistro direttamente ascrivibile allo stesso opponente (avendo già provveduto il Tribunale a “decurtare” la quota di responsabilità addebitabile al sig. . CP_2 Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo;
tuttavia l'oggettiva particolarità della controversia e soprattutto la notevole riduzione della domanda attorea inducono il giudicante a prevedere una parziale compensazione di tali spese.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa civile promossa dalla parte attrice opponente nei confronti della parte convenuta opposta e del chiamato in Parte_1 Controparte_1
ogni contraria istanza ed eccezione d Controparte_2
-revo ecreto ingiuntivo n.753/2022 del 19.10.2022 emesso dal Tribunale di Spoleto, R.G.n.2060/2022 e di cui è causa;
-condanna al pagamento di euro 8.655,00 in favore di a titolo Parte_1 Controparte_1 di rivalsa, oltre interessi legali dalla data della messa in mora al saldo;
-compensa per tre quarti le spese di lite tra le parti, condannando al pagamento del Parte_1 restante quarto in favore del difensore di -Avv. David Giuseppe Apolloni- Controparte_1 dichiaratosi antistatario;
spese di lite che in nsato liquida in euro 2.500,00 per competenze professionali, oltre r.f.15%, IVA e C.I. come per legge.
Spoleto, 24.10.2025
ND AN
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.T. ND AN ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2486/2022 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Endrio Coccia ed Parte_1 C.F._1 ciliata detto difensore sito in Norcia, via delle Cascine n.1
-attore opponente– CONTRO (p.iva ), rappresentata e difesa dall'Avv. David Giuseppe Controparte_1 P.IVA_1 ciliata io del predetto difensore sito in Perugia, via XIV Settembre n.71
-convenuta opposta-
, contumace Controparte_2
-chiamato in causa-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da precisazione delle conclusioni rassegnate in sede di note scritte depositate telematicamente per l'udienza del 12.06.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione il sig. proponeva opposizione nei confronti del decreto ingiuntivo Parte_1 n.753/2022 del 19.10.2022 emesso dal Tribunale di Spoleto, R.G.n.2060/2022, richiesto ed ottenuto dalla a titolo di rivalsa ex art.144 del d.lvo n.209/2005 per la somma corrisposta al Controparte_1 terzo trasportato nel veicolo di proprietà e condotto dallo stesso opponente, in conseguenza del sinistro stradale occorso in data 15.08.2021 alle ore 17,00 circa in Norcia, strada comunale per Fraz. Cortigno 21. Alla base dell'opposizione il sig. deduceva l'assenza dei presupposti per la emissione del decreto Pt_1 ingiuntivo, l'illegittimità della d i rivalsa stante l'assenza di responsabilità dell'opponente nella causazione del sinistro e contestava il quantum della pretesa monitoria. L'opponente chiedeva inoltre la chiamata in causa del proprietario e conducente del veicolo antagonista ritenuto Controparte_2 responsabile esclusivo del sinistro;
chiamata in causa che veniva autorizzata dal giudicante e poi effettivamente eseguita.
pagina 1 di 5 Si costituiva in giudizio la la quale contestava le deduzioni di parte opponente Controparte_1 ed affermava la piena legittimità della domanda sia sotto il profilo della fondatezza che della quantificazione della pretesa. Non si costituiva in giudizio invece il sig. Controparte_2
Depositate dalle parti le memorie ex a comma, la causa veniva istruita attraverso le produzioni documentali e l'escussione di alcuni testimoni. Terminata l'istruttoria, dopo alcuni rinvii, all'udienza del 12.06.2025 -svoltasi nelle forme di cui all'art.127 ter c.p.c.- le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
***** L'opposizione risulta parzialmente fondata ed in quanto tale potrà ricevere accoglimento solo nei limiti sotto specificati. Costituisce fatto documentalmente comprovato ed incontestato la stipula, da parte del sig. Parte_1
, della polizza assicurativa RCA Linea Strada n.308.013.0000202954 con
[...] Controparte_1
ad oggetto la copertura assicurativa del veicolo autocarro Mitsubishi veda doc.1 del fascicolo monitorio). Come risulta attestato nella predetta polizza risulta stipulata -da parte del sig. la garanzia complementare RCA Gold la quale, come rappresentato dalla parte opposta, Parte_1 in sede di art.
2.2. delle condizioni generali di assicurazione, tabella 2 punto 7, prevede la rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'assicurato per i danni subiti dai trasportati a condizione che il trasporto sia effettuato rispettando il numero dei trasportati indicato sulla carta di circolazione. Dall'esame della relazione dell'incidente stradale di cui è causa (prodotta in atti come doc.2 del fascicolo monitorio) redatta dai Carabinieri intervenuti e precisamente nel riquadro relativo al veicolo B, si evince chiaramente che la carta di circolazione del veicolo di proprietà e condotto dall'odierno opponente prevede l'omologazione del veicolo in questione al trasporto di due persone. Dall'esame della stessa relazione risulta riscontrata ed attestata la presenza, all'interno del veicolo Mitsubishi Pajero targato CO897796 al momento del sinistro, di tre passeggeri oltre al conducente sig. tutti dettagliatamente identificati e Pt_1 generalizzati;
in altri termini al momento dell'incidente nel i proprietà dell'odierno opponente vi erano quattro persone, nonostante l'autocarro in questione risulti omologato per il trasporto di sole due persone. La circostanza della presenza di quattro persone all'interno del veicolo di proprietà e condotto dall'opponente risulta inoltre confermata dalle dichiarazioni contenute nei verbali di sommarie informazioni rese dai passeggeri stessi e depositate in atti oltre a costituire circostanza non contestata da nessuna delle parti ed in quanto tale da considerarsi oggettivamente pacifica. Tenuto conto quindi della predetta circostanza non vi è dubbio che la non operatività della rinuncia alla rivalsa per il mancato rispetto del numero dei trasportati indicato sulla carta di circolazione -posta alla base della richiesta monitoria- deve ritenersi legittima ed efficace, con la conseguenza che il diritto della
[...] ad agire in rivalsa nei confronti dell'assicurato per il sinistro di cui è causa può ritenersi CP_1 te e giuridicamente fondato. Ciò posto, in ordine al quantum della richiesta di rivalsa risulta che in sede Controparte_1 monitoria ha agito nei confronti dell'assicurato per il rimborso della s .654,00 pari specificatamente all'importo di euro 57.700,00 corrisposto direttamente al terzo trasportato CP_3
e di euro 6.954,00 corrisposto alla a titolo di onorario per l'attivit
[...] Parte_2 stragiudiziale svolta in favore del predetto trasportato. Ebbene in ordine alla predetta quantificazione dell'importo richiesto in via monitoria dalla parte opposta al proprio assicurato a titolo di rivalsa per le somme corrisposte al terzo trasportato in conseguenza del sinistro di causa ritiene questo Tribunale di dover svolgere alcune considerazioni. Ed invero il principio della irrilevanza delle responsabilità dei conducenti nella causazione dell'incidente nel risarcimento del danno al terzo trasportato coinvolge esclusivamente il profilo dei rapporti tra l'assicurazione del vettore ed il trasportato -in attuazione della c.d. tutela rafforzata che il legislatore ha voluto riconoscere al trasportato- ma non può automaticamente estendersi al ben diverso profilo dei rapporti interni tra assicurazione e proprio assicurato. Nei rapporti interni infatti la compagnia assicurativa pagina 2 di 5 può sicuramente agire in rivalsa nei confronti del proprio assicurato -ovviamente nei casi in cui ciò risulti previsto e possibile, come nel caso di specie- per il rimborso di quanto corrisposto al terzo trasportato relativamente alla parte di responsabilità nella causazione del sinistro direttamente attribuibile all'assicurato stesso ma non può agire per il rimborso di quanto corrisposto al terzo con riferimento alla quota di responsabilità causale direttamente non attribuibile al proprio assicurato. Ed invero “Il diritto di agire in rivalsa nei confronti dell'assicurato trova alcuni limiti, tra cui quello relativo alla misura della responsabilità attribuita all'assicurato che, ove non pari all'intero, non potrà che sortire effetti anche nei confronti della somma da liquidare in favore dell'assicurazione in rivalsa. L'assicurato, peraltro, potrà opporre all'assicuratore tutte le eccezioni in ordine alla responsabilità nella causazione del sinistro, all'esistenza del danno e all'entità del risarcimento” (Cass.Civ.n.458 del 13.01.2021; Cass.Civ.n.25429 del 12.10.2018); più in particolare “Il giudice di merito ha accertato sia che l'importo di cui alla domanda corrisponde, in base agli atti di quietanza, a quanto corrisposto dall'impresa di assicurazione, sia che anche il conducente dell'altro veicolo è stato sanzionato per la violazione del codice della strada, ed in particolare per omessa precedenza. Ciò nonostante ha riconosciuto spettante per la rivalsa l'intero importo corrisposto. Dovrà invece il giudice di merito accertare se il sinistro è imputabile ad entrambi i conducenti, e non solo all'odierno ricorrente, e parametrare l'entità del risarcimento dovuto dall'assicurato all'effettiva responsabilità nella causazione del sinistro” (Cass.Civ.n.458 del 13.01.2021, motivazione). Tenuto conto di quanto sopra evidenziato, nel caso di specie non può ritenersi che la responsabilità nella causazione dell'incidente verificatosi in data 15.08.2021 alle ore 17 circa, in località Norcia, Strada Comunale per Fraz. Cortigno, sia interamente ascrivibile alla condotta di guida dell'odierno opponente. Al contrario, esaminando la relazione di incidente stradale predisposta dai Carabinieri intervenuti sul luogo dell'evento risulta abbastanza chiaramente che la responsabilità prevalente per la causazione del sinistro vada ascritta alla condotta di guida del conducente del veicolo Nissan Terrano targato AZ753WX. Quest'ultimo invero, tenuto conto degli accertamenti eseguiti dagli agenti intervenuti, delle evidenze dei danni riportati dai veicoli, dei rilievi foto-planimetrici, delle vistose tracce di frenata lasciate dai pneumatici della Nissan, ha sicuramente tenuto una velocità di guida del proprio mezzo oggettivamente non adeguata alla situazione dei luoghi, omettendo -in particolare- di moderare la velocità in un tratto di strada con limitata visibilità ed in prossimità di una curva. La conferma di tale inadeguata condotta di guida si evince inoltre sia dalla valutazione delle dichiarazioni dei passeggeri del veicolo Mitsubishi Pajero rese in sede di sommarie informazioni ai carabinieri e sia dalle dichiarazioni testimoniali rese in sede istruttoria, sia pure tenendo nel debito conto tutti i limiti di rilevanza probatoria derivanti dalla qualità di terzi trasportati dei predetti dichiaranti. La sicura responsabilità del conducente del veicolo Nissan Terrano nella causazione del sinistro -per le ragioni sopra esposte- non risulta tuttavia sufficiente ad escludere del tutto l'esistenza di responsabilità concorrenti, anche se in percentuali inferiori, a carico del conducente della Mitsubishi Pajero. In assenza infatti di una ricostruzione esatta della dinamica dell'evento operata attraverso la valutazione di dichiarazioni testimoniali rese da soggetti estranei al coinvolgimento nel sinistro -assenti nel caso di specie-, tenuto conto che la condotta di guida del conducente della Mitsubishi Pajero risulta caratterizzata dalla presenza di un tasso alcolemico superiore al consentito -anche se non di elevata entità-, considerato che il punto d'urto risulta individuato dai Carabinieri intervenuti quasi al centro della carreggiata, non ritiene questo Tribunale che sia stata raggiunta una prova certa di responsabilità unica ed esclusiva a carico del sig. in altri termini, la valutazione complessiva di tutti gli elementi probatori relativi alla verificazione CP_2 del sinistro induce questo Tribunale a ravvisare una compartecipazione concorrente nella causazione dell'incidente anche a carico dell'odierno opponente. Una responsabilità concorrente che, in condivisione a quanto valutato dalla stessa convenuta opposta (si veda doc.n.4 e n.5 di parte Controparte_1 opponente), può quantificarsi nella misura del e misura quindi potrà essere riconosciuta l'entità del risarcimento in rivalsa in favore della parte opposta (tenuto conto che per la restante parte di risarcimento corrisposto al terzo -pari al 70% di quota di responsabilità attribuibile al veicolo antagonista- la avrebbe dovuto agire o comunque potrà sempre agire in Controparte_1 rivalsa nei confronti d ivile ex art.141 del d.lvo n.209/2005, comma 4).
pagina 3 di 5 Un risarcimento peraltro che non può nemmeno prescindere dalla valutazione del concorso del fatto colposo del trasportato danneggiato. Occorre considerare infatti che al momento del sinistro nella vettura nella quale viaggiava il sig. si trovavano ben quattro persone rispetto al massimo di due per le CP_3 quali era omologato il veicolo ed il predetto sig. non si trovava nemmeno sul sedile del veicolo CP_3 ma seduto sopra le ginocchia di un altro traspo re evidente quindi che il predetto danneggiato, avendo consapevolmente accettato i rischi di una circolazione altamente pericolosa -come quella appunto di viaggiare in quattro persone in un'auto omologata per due e per di più seduto senza cinture di sicurezza sopra le ginocchia di un altro passeggero-, ha posto in essere una rilevante cooperazione colposa nella causazione del danno ex art.1227 c.c. primo comma che non può non essere considerata nella valutazione complessiva del sinistro;
una cooperazione colposa che, stante la sua oggettiva diretta rilevanza nella produzione effettiva del danno, può ragionevolmente essere valutata nella misura del 50%. Tenuto conto quindi che nella valutazione della responsabilità interna del sig. nella causazione dell'evento ai Pt_1 fini della rivalsa non può ricomprendersi la quota di resp direttamente addebitabile alla imprudenza del terzo trasportato, l'entità del risarcimento in rivalsa da riconoscere in favore della parte opposta dovrà essere ulteriormente limitato nella proporzione sopra indicata. Alla luce pertanto delle considerazioni che precedono, tenuto conto del pagamento di euro 57.700,00 effettuato dalla in favore del terzo trasportato Controparte_1 Controparte_4 la cui prova risulta adeguatamente fornita attraverso l'attestazione del 22.07.2022 della Banca Passadore & C. contenente l'ID della transazione (codice univoco identificativo della specifica operazione di pagamento effettuata)-, considerate le riduzioni percentuali di risarcimento sopra evidenziate e considerata l'assenza di alcuna prova -da parte dell'opposta- della già avvenuta considerazione delle sopra dette riduzioni nella quantificazione della somma effettivamente riconosciuta al danneggiato, la domanda di rivalsa della predetta compagnia assicurativa nei confronti del proprio assicurato potrà essere confermata nella ridotta misura di euro 8.655,00. Al riguardo peraltro non condivisibili risultano le contestazioni di parte opponente in ordine alla pretesa non congruità della somma concretamente corrisposta dalla al trasportato sig. Controparte_1
. Sul punto sono state prodotte in atti dalla relazioni medico CP_3 Controparte_1 legali -particolarmente approfondite e dettagliate- attestanti postumi permanenti a carico del sig. CP_3 pari al 18% ed al 22%. Rilevato quindi che l'esistenza delle lesioni riportate dal terzo trasportato di cui è causa risultano accertate e comprovate sia dalla relazione di incidente redatta dai Carabinieri intervenuti che dalle certificazioni mediche prodotte in atti;
considerato che
tali lesioni risultano approfonditamente valutate e quantificate nelle predette due relazioni medico legali;
tenuto conto dei valori medi di liquidazione dei danni non patrimoniali;
ritiene questo Tribunale che le contestazioni di parte opponente -generiche e non specificatamente supportate da alcun concreto diverso riscontro probatorio, nemmeno indiziario- non meritino accoglimento. In ordine invece alle somme corrisposte alla Infortunistica ritiene questo Tribunale di non ravvisare Pt_2 le condizioni per poter giustificare la domanda di rivalsa. o non vi è dubbio che le spese sostenute dal danneggiato per l'attività stragiudiziale svolta in suo favore da una società di infortunistica costituiscono un danno emergente risarcibile. Tuttavia per poter addebitare tali spese al danneggiante occorre sempre poter svolgere una valutazione di utilità ex ante compiuta in base alle specifiche circostanze del caso concreto, al fine di verificare se la spesa in questione sia stata necessitata e giustificata in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento (Cass.Civ.n.25939 del 05.09.2023). In altri termini, come tutte le componenti del danno emergente, anche l'attività legale stragiudiziale prestata in funzione della definizione di un sinistro va allegata a provata. Ciò posto nel caso di specie nulla è stato prodotto in ordine all'attività effettivamente compiuta dalla tanto che il Tribunale Parte_2 non è in grado di poter effettuare al riguardo alcuna valutazione. L'unica documentazione riferibile alla predetta Infortunistica Angeli è costituita da una mera fattura pro forma la quale, ovviamente, nulla è in grado di comprovare in ordine alla natura, tipologia e contenuto dell'attività ad essa sottesa. A ben vedere non risulta in atti nemmeno una lettera di diffida e/o di richiesta di risarcimento predisposta dalla sopra indicata in nome e per conto del sig. . In definitiva, in assenza di qualunque Parte_2 CP_3
pagina 4 di 5 dato documentale e/o anche di altro genere in grado di comprovare l'attività stragiudiziale effettivamente compiuta dalla e quindi nella impossibilità di questo giudicante di poter esprimere Parte_2 qualsiasi valuta on si ritiene legittimo addebitare in rivalsa all'assicurato quanto corrisposto dalla compagnia assicurativa. Alla luce quindi di tutte le considerazioni sopra esposte la domanda di rivalsa della parte opposta
[...] nei confronti dell'assicurato opponente potrà trovare riconoscimento Controparte_1 Parte_1
a di euro 8.655,00. In ordine a tale so are accoglimento la domanda di manleva del predetto opponente nei confronti del chiamato in causa sig. in quanto, come sopra CP_2 spiegato, l'importo in questione è relativo esclusivamente alla quota di res à nella causazione del sinistro direttamente ascrivibile allo stesso opponente (avendo già provveduto il Tribunale a “decurtare” la quota di responsabilità addebitabile al sig. . CP_2 Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo;
tuttavia l'oggettiva particolarità della controversia e soprattutto la notevole riduzione della domanda attorea inducono il giudicante a prevedere una parziale compensazione di tali spese.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa civile promossa dalla parte attrice opponente nei confronti della parte convenuta opposta e del chiamato in Parte_1 Controparte_1
ogni contraria istanza ed eccezione d Controparte_2
-revo ecreto ingiuntivo n.753/2022 del 19.10.2022 emesso dal Tribunale di Spoleto, R.G.n.2060/2022 e di cui è causa;
-condanna al pagamento di euro 8.655,00 in favore di a titolo Parte_1 Controparte_1 di rivalsa, oltre interessi legali dalla data della messa in mora al saldo;
-compensa per tre quarti le spese di lite tra le parti, condannando al pagamento del Parte_1 restante quarto in favore del difensore di -Avv. David Giuseppe Apolloni- Controparte_1 dichiaratosi antistatario;
spese di lite che in nsato liquida in euro 2.500,00 per competenze professionali, oltre r.f.15%, IVA e C.I. come per legge.
Spoleto, 24.10.2025
ND AN
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