Ordinanza collegiale 5 maggio 2023
Sentenza 6 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 06/10/2023, n. 5441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5441 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/10/2023
N. 05441/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00093/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 93 del 2023, proposto da
MA EL, GE AT, rappresentati e difesi dall'avvocato Vincenzo AT, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sul decreto decisorio di accoglimento - RG n. 2049/2021 V.G. della Corte di Appello di Napoli – sezione equa riparazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta nella camera di consiglio del 5 ottobre 2023 la relazione del consigliere Paolo Corciulo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso in esame parte ricorrente EL MA agisce per l’esecuzione del decreto della Corte di Appello di Napoli del 143.9.2021 (R.G. 2049/2021, n. 3435/2021), a definizione di un giudizio per violazione del principio di cui all’art. 6, par. 1, della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo - ragionevole durata del processo – a titolo di equa riparazione ex artt 2 e 3 della Legge n. 89/2001 (Legge Pinto), nella parte in cui il Ministero intimato è stato condannato al pagamento in suo favore della somma di €3.600,00, oltre interessi legali dalla domanda.
Per l’esecuzione del medesimo decreto agisce anche l’avvocato GE AT, in qualità di procuratore antistatario, per ottenere il pagamento delle spese legali per l’importo di €477,00, di cui €450,00 per compenso, €27 per spese oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
In particolare lamentano i ricorrenti che, pur avendo ritualmente notificato il decreto in questione al Ministero della Giustizia, questo non avrebbe provveduto al pagamento delle somme liquidate.
1.1 Chiedono, pertanto, la nomina di un Commissario ad acta, per il caso di ulteriore inadempimento.
1.2 Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia.
Alla camera di consiglio del 4 maggio 2023 con ordinanza n. 2741/2023 è stata disposta integrazione istruttoria, adempimento assolto da parte ricorrente con deposito del 14 maggio 2023.
Alla camera di consiglio del 5 ottobre 023 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è fondato e va accolto nei termini e limiti che seguono.
2.1 Il Collegio rileva come nel caso di specie ricorrano tutti i presupposti necessari per l’accoglimento, essendo il decreto in questione divenuto definitivo in seguito alla mancata proposizione di opposizione, come da certificato in atti della competente cancelleria della Corte di Appello di Napoli del giorno 7.2.2022, ed essendo trascorso il termine di centoventi giorni dalla data della notifica (avvenuta in data 6 e 4 ottobre 2021) del decreto decisorio in forma esecutiva (con formula apposta in data 21.9.2021) ai sensi dell’art. 14, comma 1, del Decreto-legge n. 669 del 1996, convertito nella Legge n. 30 del 1997, senza che il Ministero della Giustizia abbia dato esecuzione al dictum del giudice civile.
In tal senso l’art. 112, comma 2, c.p.a. ha codificato un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui il decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 89 del 2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è, sotto tale profilo, equiparato al giudicato, con conseguente idoneità a fungere da titolo per l’azione di ottemperanza (Cons. Stato, IV, 16.3.2012, n. 1484). Ne discende pertanto l’idoneità del titolo all’esecuzione, attesa la persistente ed ingiustificata inerzia dell’Amministrazione che non ha comprovato l’avvenuto pagamento (Cass. SS.UU., n. 12533/2001).
Infine è decorso infruttuosamente l’ulteriore termine di sei mesi dall’avvenuta presentazione dell’autodichiarazione di cui all’art. 5-sexies della Legge n.89/2001 (come introdotto dalla Legge n. 208/2015 - cd. Legge di stabilità 2016), avvenuta in data 28.3.2021, la quale costituisce condizione per l’emissione dell’ordine di pagamento da parte dell’amministrazione giudiziaria.
3. La domanda di parte ricorrente va pertanto accolta e, per l’effetto, va ordinato all’Amministrazione convenuta di eseguire la statuizione giudiziale innanzi riportata e, quindi, di far luogo al pagamento di quanto dovuto all’odierna parte ricorrente nel termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione della presente decisione.
3.1 Va accolta, nei limiti e nei termini che seguono, la domanda di condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento di un’ulteriore somma di danaro in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., da determinare nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, assumendo – da un lato – quale dies a quo il sessantesimo giorno dalla notificazione o dalla comunicazione se anteriore della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente, dall’altro lato – quale dies ad quem - il giorno dell’adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato da parte dell’Amministrazione intimata oppure, in mancanza dell’adempimento, quello dell’insediamento del Commissario ad acta investito dei poteri finalizzati all’esecuzione del giudicato medesimo (con conseguente contestuale trasferimento del munus e connessa preclusione a successivi interventi diretti da parte dell’Amministrazione inadempiente).
4. In conclusione, richiamate le suesposte considerazioni, deve essere ribadito l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al decreto in epigrafe, mediante il pagamento in favore della parte ricorrente delle somme ivi liquidate.
L’Amministrazione darà quindi esecuzione al predetto decreto entro sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
4.1 In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora commissario ad acta un Dirigente amministrativo dell’amministrazione giudiziaria da individuarsi a cura del Capo Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria presso il Ministero della Giustizia il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente.
Il compenso del commissario ad acta rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, ai sensi del comma 8 dell’art. 5-sexies (Modalità di pagamento) della Legge n. 89/2001, così come inserito dall’art.1, comma 777, lett. l), della Legge n. 208/2015.
5. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, venendo poste a carico del Ministero, e si liquidano come da dispositivo, in considerazione della linearità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- dichiara l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare esecuzione al decreto decisorio in epigrafe meglio specificato, nei modi e nei termini di cui in motivazione, oltre al pagamento della somma a titolo di astreintes nella misura dovuta;
- per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora quale Commissario ad acta un Dirigente amministrativo da individuarsi a cura del Capo Dipartimento presso il Ministero della Giustizia, il quale provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione del predetto decreto;
- condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 600,00 (seicento/00), oltre agli accessori di legge e alla rifusione del contributo unificato (se ed in quanto effettivamente versato), con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Corciulo, Presidente, Estensore
Maria Laura Maddalena, Consigliere
Daria Valletta, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Paolo Corciulo |
IL SEGRETARIO