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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIII, sentenza 19/01/2026, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 250/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 13, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BONFIGLIO GIUSEPPE, Presidente
CEFALO NZ, RE
DE MARCO GIOVANNI, Giudice
in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 186/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035644744 TARSU/TIA a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5976/2025 depositato il
20/10/2025
Richieste delle parti:
come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal Dott. Difensore_1, propone ricorso nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE e ATO ME 1 SPA. IN LIQUIDAZIONE avverso la cartella di pagamento n. 29520240035644744000, notificata in data 15/10/2024, contenente l'iscrizione a ruolo per TASSA
RACCOLTA RIFIUTI 2008-2009-2010-2011 2012, importo complessivo pari ad € 11.816,88.
Parte ricorrente eccepisce la mancata notifica degli atti prodromici e la prescrizione.
E' costituita solo ATO ME 1 SPA in liq. che produce documentazione e insiste per il rigetto del ricorso per infondatezza.
Con memoria aggiunta parte ricorrente insiste sull'intervenuta prescrizione deducendo che in riferimento all'intimazione 281009 citata in cartella, notificata il 23/09/2019, con consegna a persona diversa dal destinatario, manca la prova della successiva raccomandata informativa;
che in ogni caso sarebbe maturata la prescrizione quinquennale tra la data di notificazione della intimazione del 23/09/2019 e la data di notificazione della cartella in data 15/10/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato nei termini di cui si dirà.
Va detto infatti che l'eccepita prescrizione non è decorsa per tutte le fatture poste a base della cartella di pagamento.
Questa Corte, esaminata la documentazione versata in atti da ATO, ravvisa che il termine di prescrizione quinquennale delle fatture …8521, 0216, 5733, 7715, 3544, 5159, di cui vi è in atti prova della notifica, è stato interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 683/16 avvenuta il 21/12/2016 di importo di euro 5.525,00.
A sua volta il termine di prescrizione dell'ulteriore importo di euro 1.786,00 è stato interrotto con sollecito pagamento n. 174097 notificato il 17/12/2014, di cui vi è in atti prova della notifica.
Pertanto vi è una sequela di interruzioni di prescrizione per un ammontare di euro (5525 + 1786)= 7.311,00 sino alla data di notifica delle due ultime intimazioni di pagamento n. 281009 e 263330 regolarmente notificate per posta il 23/9/2019 e il 25/9/2019.
Né varrebbe opporre la mancanza della raccomandata informativa, come pur fa parte ricorrente, atteso che le notifiche sono state effettuate dall'ente impositore direttamente con il servizio postale.
Per quanto riguarda la notifica diretta con il servizio postale osserva questa Corte che non è richiesta la raccomandata informativa in caso di consegna a persona diversa dal destinatario nell'abitazione di residenza. In caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo, eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario, si applicano le norme concernenti la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 concernono esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 cod. proc. civ. Ne consegue che non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione. (Cass. civ., Sez. V, 04/07/2014, n. 15315); -il fatto che l'Banca_1
pur non avendo consegnato il plico al destinatario non ha inviato la raccomandata informativa prevista dall'art.60, d.p.r. 600/1973, atteso che a partire dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore dell'art. 20 della legge n.146 del 1998 (che ha modificato l'art.14 della legge n. 890 del 1982), gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982. In applicazione di tale principio, deve ritenersi valida, alla stregua della copia prodotta in atti dall'Ufficio la notifica dell'atto consegnata a persona diversa dal destinatario, benché ad essa non abbia fatto seguito l'invio della raccomandata informativa previsto.
Sicuramente non è decorsa la prescrizione dalla data di notifica delle due ultime intimazioni di pagamento n. 281009 e 263330 il 23/9/2019 e il 25/9/2019 e la data di notifica della cartella il 15/10/2024, , attesa la sospensione dei termini introdotta dalla normativa emergenziale covid dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
In conclusione il ricorso deve essere accolto limitatamente alla differenza fra l'importo della cartella di pagamento impugnata (11.811,00) e quello delle fatture per le quali è stata provata l'interruzione dei termini di prescrizione (7.311,00) cioè per l'importo di euro 4.500,00 e rigettato per l'importo di euro 7.311,00.
La soccombenza parziale determina la compensazione delle spese.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso, nei limiti di cui in motivazione;
compensa le spese.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 13, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BONFIGLIO GIUSEPPE, Presidente
CEFALO NZ, RE
DE MARCO GIOVANNI, Giudice
in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 186/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035644744 TARSU/TIA a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5976/2025 depositato il
20/10/2025
Richieste delle parti:
come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal Dott. Difensore_1, propone ricorso nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE e ATO ME 1 SPA. IN LIQUIDAZIONE avverso la cartella di pagamento n. 29520240035644744000, notificata in data 15/10/2024, contenente l'iscrizione a ruolo per TASSA
RACCOLTA RIFIUTI 2008-2009-2010-2011 2012, importo complessivo pari ad € 11.816,88.
Parte ricorrente eccepisce la mancata notifica degli atti prodromici e la prescrizione.
E' costituita solo ATO ME 1 SPA in liq. che produce documentazione e insiste per il rigetto del ricorso per infondatezza.
Con memoria aggiunta parte ricorrente insiste sull'intervenuta prescrizione deducendo che in riferimento all'intimazione 281009 citata in cartella, notificata il 23/09/2019, con consegna a persona diversa dal destinatario, manca la prova della successiva raccomandata informativa;
che in ogni caso sarebbe maturata la prescrizione quinquennale tra la data di notificazione della intimazione del 23/09/2019 e la data di notificazione della cartella in data 15/10/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato nei termini di cui si dirà.
Va detto infatti che l'eccepita prescrizione non è decorsa per tutte le fatture poste a base della cartella di pagamento.
Questa Corte, esaminata la documentazione versata in atti da ATO, ravvisa che il termine di prescrizione quinquennale delle fatture …8521, 0216, 5733, 7715, 3544, 5159, di cui vi è in atti prova della notifica, è stato interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 683/16 avvenuta il 21/12/2016 di importo di euro 5.525,00.
A sua volta il termine di prescrizione dell'ulteriore importo di euro 1.786,00 è stato interrotto con sollecito pagamento n. 174097 notificato il 17/12/2014, di cui vi è in atti prova della notifica.
Pertanto vi è una sequela di interruzioni di prescrizione per un ammontare di euro (5525 + 1786)= 7.311,00 sino alla data di notifica delle due ultime intimazioni di pagamento n. 281009 e 263330 regolarmente notificate per posta il 23/9/2019 e il 25/9/2019.
Né varrebbe opporre la mancanza della raccomandata informativa, come pur fa parte ricorrente, atteso che le notifiche sono state effettuate dall'ente impositore direttamente con il servizio postale.
Per quanto riguarda la notifica diretta con il servizio postale osserva questa Corte che non è richiesta la raccomandata informativa in caso di consegna a persona diversa dal destinatario nell'abitazione di residenza. In caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo, eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario, si applicano le norme concernenti la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 concernono esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 cod. proc. civ. Ne consegue che non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione. (Cass. civ., Sez. V, 04/07/2014, n. 15315); -il fatto che l'Banca_1
pur non avendo consegnato il plico al destinatario non ha inviato la raccomandata informativa prevista dall'art.60, d.p.r. 600/1973, atteso che a partire dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore dell'art. 20 della legge n.146 del 1998 (che ha modificato l'art.14 della legge n. 890 del 1982), gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982. In applicazione di tale principio, deve ritenersi valida, alla stregua della copia prodotta in atti dall'Ufficio la notifica dell'atto consegnata a persona diversa dal destinatario, benché ad essa non abbia fatto seguito l'invio della raccomandata informativa previsto.
Sicuramente non è decorsa la prescrizione dalla data di notifica delle due ultime intimazioni di pagamento n. 281009 e 263330 il 23/9/2019 e il 25/9/2019 e la data di notifica della cartella il 15/10/2024, , attesa la sospensione dei termini introdotta dalla normativa emergenziale covid dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
In conclusione il ricorso deve essere accolto limitatamente alla differenza fra l'importo della cartella di pagamento impugnata (11.811,00) e quello delle fatture per le quali è stata provata l'interruzione dei termini di prescrizione (7.311,00) cioè per l'importo di euro 4.500,00 e rigettato per l'importo di euro 7.311,00.
La soccombenza parziale determina la compensazione delle spese.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso, nei limiti di cui in motivazione;
compensa le spese.