Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIII, sentenza 19/01/2026, n. 250
CGT1
Sentenza 19 gennaio 2026

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  • Accolto
    Eccezione di prescrizione

    La Corte ha ritenuto che la prescrizione non fosse decorsa per la maggior parte degli importi, avendo accertato una sequela di interruzioni tramite intimazioni di pagamento e solleciti regolarmente notificati. Ha inoltre chiarito che la notifica a mezzo posta diretta da parte dell'ufficio finanziario non richiede la raccomandata informativa in caso di consegna a persona diversa dal destinatario, né la relata di notifica specifica, applicandosi le norme del servizio postale ordinario. La Corte ha altresì considerato la sospensione dei termini dovuta alla normativa emergenziale COVID. Pertanto, ha accolto il ricorso solo per la differenza tra l'importo totale della cartella e quello per cui è stata provata l'interruzione della prescrizione.

  • Rigettato
    Eccezione di mancata notifica atti prodromici

    La Corte ha implicitamente rigettato tale eccezione, ritenendo provata l'interruzione della prescrizione tramite la notifica di intimazioni e solleciti di pagamento, e ritenendo valida la notifica della cartella esattoriale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIII, sentenza 19/01/2026, n. 250
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 250
    Data del deposito : 19 gennaio 2026

    Testo completo