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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 06/02/2026, n. 1785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1785 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1785/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRONGARI MARIA LAURA, Presidente
DE OL NA, RE
MANTINI MARGHERITA, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8421/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250011098436000 IVA-ALIQUOTE 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con il ricorso n. 8421/2025, notificato e depositato in data 28/4/2025, corredato da istanza cautelare e istanza di trattazione in pubblica udienza, la società Ricorrente_1 s.r.l.s. impugna la cartella di estremi specificati in epigrafe, emessa dall'AdER, con cui le viene chiesto il pagamento dell'importo complessivo di euro 155.521,61, di cui euro 102.020,65 scaturenti dal controllo automatizzato della dichiarazione IVA 2022 per IVA relativa all'anno 2021 liquidata e non versata, e euro 53.495,08 a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione modello 770/2022 per IRPEF e addizionali per il periodo di imposta 2021. Il ricorso è affidato a due motivi rubricati.
2. Si è costituita l'Agenzia delle entrate – DP III Roma, che con controdeduzioni ha evidenziato di aver proceduto allo sgravio del debito per quanto riguarda il debito per IRPEF e addizionali. Chiede che per tale parte sia dichiarata la cessazione della materia del contendere. Per il restante debito fiscale, conclude per il rigetto del ricorso.
3. La causa è passata in decisione in esito alla pubblica udienza del 5/2/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. In vista della udienza odierna, la parte ricorrente ha dichiarato che ha chiesto e conseguito la rateizzazione della cartella e che pertanto rinuncia al ricorso.
6. Il giudizio va dichiarato estinto.
Per una parte, il giudizio è estinto per cessazione della materia del contendere, in relazione al debito tributario di euro 53.495,08.
7. Per il residuo debito IVA, il Collegio deve dichiarare il giudizio estinto per intervenuta rinuncia.
8. Le spese di lite possono essere interamente compensate.
Il contributo unificato è irripetibile.
P.Q.M.
Dichiara il giudizio estinto.
Spese compensate.
Contributo unificato irripetibile.
Così deciso in Roma, il 5/2/2026
Il Presidente Maria Laura Petrongari
Il giudice relatore Rosanna De Nictolis
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRONGARI MARIA LAURA, Presidente
DE OL NA, RE
MANTINI MARGHERITA, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8421/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250011098436000 IVA-ALIQUOTE 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con il ricorso n. 8421/2025, notificato e depositato in data 28/4/2025, corredato da istanza cautelare e istanza di trattazione in pubblica udienza, la società Ricorrente_1 s.r.l.s. impugna la cartella di estremi specificati in epigrafe, emessa dall'AdER, con cui le viene chiesto il pagamento dell'importo complessivo di euro 155.521,61, di cui euro 102.020,65 scaturenti dal controllo automatizzato della dichiarazione IVA 2022 per IVA relativa all'anno 2021 liquidata e non versata, e euro 53.495,08 a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione modello 770/2022 per IRPEF e addizionali per il periodo di imposta 2021. Il ricorso è affidato a due motivi rubricati.
2. Si è costituita l'Agenzia delle entrate – DP III Roma, che con controdeduzioni ha evidenziato di aver proceduto allo sgravio del debito per quanto riguarda il debito per IRPEF e addizionali. Chiede che per tale parte sia dichiarata la cessazione della materia del contendere. Per il restante debito fiscale, conclude per il rigetto del ricorso.
3. La causa è passata in decisione in esito alla pubblica udienza del 5/2/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. In vista della udienza odierna, la parte ricorrente ha dichiarato che ha chiesto e conseguito la rateizzazione della cartella e che pertanto rinuncia al ricorso.
6. Il giudizio va dichiarato estinto.
Per una parte, il giudizio è estinto per cessazione della materia del contendere, in relazione al debito tributario di euro 53.495,08.
7. Per il residuo debito IVA, il Collegio deve dichiarare il giudizio estinto per intervenuta rinuncia.
8. Le spese di lite possono essere interamente compensate.
Il contributo unificato è irripetibile.
P.Q.M.
Dichiara il giudizio estinto.
Spese compensate.
Contributo unificato irripetibile.
Così deciso in Roma, il 5/2/2026
Il Presidente Maria Laura Petrongari
Il giudice relatore Rosanna De Nictolis