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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/11/2025, n. 16723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16723 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 50575/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA II sezione civile in persona del giudice unico, dott.ssa IL AR, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in primo grado iscritta al n° 50575/2022 del R.G.A.C.,
vertente tra
in Roma, elettivamente domiciliata Parte_1
in Roma, Via Pasquale Revoltella n. 35, presso l'avv. Danilo De Angelis, per procura speciale su separato foglio congiunto all'atto di citazione;
- parte opponente -
e in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliata presso CP_1
gli uffici dell'Avvocatura Capitolina in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21,
pagina 1 di 8 rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Aurora Sitzia, in virtù di procura generale alle liti per atto del notaio in Roma Dott. rep. n. Persona_1
21680/2022 e dall'avv. Aurora Francesca Sitzia, in virtù di procura generale alle liti per atto del notaio rep. 22013 del 04/08/2022, Persona_1
-parte opposta –
OGGETTO: accertamento negativo di credito relativo a canone per l'Occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche (c.o.s.a.p.) per griglie ed intercapedini per l'anno 2017.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: la causa è stata trattata, all'udienza del
25/11/2025, in forma scritta, ex art. 127 ter c.p.c., e trattenuta in decisione sulle conclusioni che la parte opponente ha precisato come da verbale riportandosi ai rispettivi atti e ha formulato in comparsa di costituzione e CP_1
risposta.
Parte attrice: ““Voglia l'Illustrissimo Giudice adito, contrariis reiectis,
accertata la civile ed esclusiva responsabilità del convenuto-opposto, per le
motivazioni di cui sopra, dichiarare che nulla dall'attore è dovuto a titolo di
canone di occupazione di suolo pubblico per griglie e\o intercapedini e, per
l'effetto o in via subordinata, dichiarare nullo od annullare oppure
pagina 2 di 8 disapplicare l'avviso di pagamento opposto, stante la manifesta illegittimità
dell'atto impugnato e\o della relativa pretesa.
Chiede infine di voler condannare la parte convenuta-opposta al pagamento a
favore di quella attrice-opponente delle spese e dei compensi per le prestazioni
professionali, connesse con il presente giudizio, espletate ed espletande dallo
scrivente Avvocato, con spese forfettarie al 15 %, Contributo previdenziale
integrativo ed I.V.A. come per Legge, anche in considerazione dell'attività di
ricerca e di studio compiuta dal sottoscritto difensore”.
“… chiede a Codesto Ill.mo Tribunale di voler dichiarare la CP_1
cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
- In subordine si chiede di voler sospendere il presente giudizio in attesa degli
esiti dei predetti accertamenti, ovvero, in via ulteriormente gradata, rinviare la
trattazione, con salvezza dei diritti di prima udienza, al fine di acquisire l'esito
di tale verifica.”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 14/07/2022, la parte opponente indicata in epigrafe ha chiesto l'accertamento negativo del credito da CP_1
richiesto con l'avviso di liquidazione n. 20007518/2021 per omesso/parziale versamento del Cosap per l'occupazione di suolo pubblico con griglie ed pagina 3 di 8 intercapedini posta in essere in Roma, , per l'anno Parte_1
2017, emesso in data 28/10/2021, per l'importo complessivo di euro 372,00,
oltre penale, interessi e spese di notifica, pari complessivamente a euro 496,95
chiedendone l'annullamento per inesistenza della pretesa creditoria azionata.
A tal fine ha dedotto: - il difetto assoluto del presupposto impositivo ovvero dell'atto di concessione;
- l'insussistenza dell'occupazione contestata in relazione a griglie ed intercapedini in quanto realizzate a seguito di licenza edilizia in sede di edificazione del fabbricato su area privata priva di apertura al pubblico transito e non soggetta a servitù di pubblico passaggio;
- la non debenza del canone preteso in forza di annullamento giudiziale ed in applicazione del giudicato relativo ad altre annualità.
2. Costituitasi ha immediatamente dedotto che “con nota prot. CP_1
CB 97452 del 6.9.2022 il Municipio Roma II, Unità Organizzativa
Amministrativa, Ufficio Unico delle Entrate ha trasmesso il provvedimento
prot. n. CB 96953 del 05/09/2022, inviato anche alla controparte, con cui ha
disposto la sospensione degli effetti dell'avviso di liquidazione a causa della
necessità di effettuare una verifica dei presupposti impositivi attraverso un
sopralluogo finalizzato ad accertare sia la proprietà dell'area su cui i tassabili
ricadono sia se su detti spazi si sia consolidata una servitù di pubblico
pagina 4 di 8 passaggio”. Ha chiesto, in conseguenza dichiararsi la cessazione della materia del contendere con la compensazione delle spese e, in subordine , rinvio per l'acquisizione dell'esito di tale verifica..
3. All'udienza di prima comparizione, la causa, in mancanza di richiesta di termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., è stata immediatamente rinviata per la precisazione delle conclusioni e la eventuale discussione orale ex art. 281
sexies c.p.c., quindi, rinviata nuovamente la verifica della persistenza dell'interesse delle parti alla decisione, ed infine, all'udienza del 25/11/2025,
trattata in forma scritta ex art. 127 ter, trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra epigrafate.
4. Procedendo gradatamente nell'esame delle questioni oggetto di giudizio-
arg. ex art. 276 c.p.c. – e con il contemperamento, ove possibile e rilevante,
della 'ragione più liquida' ( cfr SU, sent. n. 9936 dell'8.05.2014; S.C., VI-L,
sent. n. 12002 del 28.05.2014), preliminarmente, si rileva che CP_1
non ha depositato alcuna verifica preventiva in ordine alla richiesta di pagamento in oggetto e, comunque, non ha adottato alcun provvedimento di annullamento dell'opposto avviso, di talché esclusa deve ritenersi la cessazione della materia del contendere vieppiù a fronte della espressa pagina 5 di 8 dichiarazione dell'opponente di persistenza dell'interesse alla decisione della causa.
In diritto, si osserva che il canone di occupazione di suolo pubblico di cui si tratta è stato previsto dall'art. 63 del d.lgs n. 446/1997 il quale,
successivamente modificato dal d.lgs n. 448/1998, contiene tra l'altro, e per quanto qui interessa, il riordino della disciplina dei tributi locali.
Detta norma ha innovato la materia relativa ai diritti dell'amministrazione comunale e provinciale connessi all'occupazione di spazi ed aree pubbliche,
consentendo ad esse, mediante regolamento, di escludere l'applicazione della relativa imposta sostituendola con un canone a carico del titolare della concessione.
I criteri per la quantificazione del canone sono stati poi modificati dall'art. 31
della l.n. 448/1998.
Ciò posto, si osserva che nessun canone per c.o.s.a.p. è dovuto dall'opponente,
per l'anno 2017, non dimostrata essendo, da a ciò onerata ex CP_1
art. 2697 c.c., l'esistenza di una concessione demaniale di suolo pubblico,
quale titolo legittimante la pretesa creditoria azionata.
5. In conclusione, sulla base delle premesse in diritto e dei rilievi in fatto sopra compiuti, si osserva che:
pagina 6 di 8 - l'opponente ha provato l'infondatezza della pretesa creditoria azionata da in relazione al canone cosap per l'anno 2017 per difetto di CP_1
concessione, esclusa essendo, in conformità ai numerosi precedenti giurisprudenziali di questa sezione, la natura tributaria del credito in oggetto;
- in conseguenza, non dovuto risulta il preteso canone di occupazione relativo all'anno 2017 e nullo ed inefficace risulta l'avviso di liquidazione opposto,
ogni altro motivo restando assorbito.
- da rigettare è invece, la domanda di condanna di ex art. 96 CP_1
c.p.c. formulata dall'opponente, non provati essendo la mala fede o la colpa grave.
6. Le spese seguono la soccombenza onde sono liquidate a favore dell'opponente e poste a carico di in applicazione del DM n. CP_1
147/2022, con esclusione della fase istruttoria/trattazione in quanto non espletata, essendo stata la causa rinviata fin dalla prima udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale e avuto riguardo alla mancanza di memorie illustrative, modificative o integrative delle domande e difese proposte (cfr. S.C. , Sez. 2, sent. n. 25711 del 19/09/2025), in complessivi euro 323,00 di cui euro 43,00 per spese vive (contributo unificato), euro 80,00 per la fase studio, euro 80,00 per la fase introduttiva,
pagina 7 di 8 euro 120,00 per la fase decisionale, oltre spese forfettarie in misura del 15%,
i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede :
-) in accoglimento dell'opposizione, dichiara non dovuto il canone di occupazione c.o.s.a.p. per griglie ed intercapedini relativo all'anno 2017;
-) per l'effetto dichiara nullo e di nessun effetto l'avviso di liquidazione n.
20007518/2021;
-) condanna al pagamento, in favore della parte opponente CP_1
delle spese di lite liquidate, come in parte motiva, in complessivi euro 323,00,
oltre spese forfettarie in misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
-) rigetta la domanda di condanna di ex art. 96 c.p.c. CP_1
Roma, 29/11/2025
Il giudice
IL AR
pagina 8 di 8
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA II sezione civile in persona del giudice unico, dott.ssa IL AR, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in primo grado iscritta al n° 50575/2022 del R.G.A.C.,
vertente tra
in Roma, elettivamente domiciliata Parte_1
in Roma, Via Pasquale Revoltella n. 35, presso l'avv. Danilo De Angelis, per procura speciale su separato foglio congiunto all'atto di citazione;
- parte opponente -
e in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliata presso CP_1
gli uffici dell'Avvocatura Capitolina in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21,
pagina 1 di 8 rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Aurora Sitzia, in virtù di procura generale alle liti per atto del notaio in Roma Dott. rep. n. Persona_1
21680/2022 e dall'avv. Aurora Francesca Sitzia, in virtù di procura generale alle liti per atto del notaio rep. 22013 del 04/08/2022, Persona_1
-parte opposta –
OGGETTO: accertamento negativo di credito relativo a canone per l'Occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche (c.o.s.a.p.) per griglie ed intercapedini per l'anno 2017.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: la causa è stata trattata, all'udienza del
25/11/2025, in forma scritta, ex art. 127 ter c.p.c., e trattenuta in decisione sulle conclusioni che la parte opponente ha precisato come da verbale riportandosi ai rispettivi atti e ha formulato in comparsa di costituzione e CP_1
risposta.
Parte attrice: ““Voglia l'Illustrissimo Giudice adito, contrariis reiectis,
accertata la civile ed esclusiva responsabilità del convenuto-opposto, per le
motivazioni di cui sopra, dichiarare che nulla dall'attore è dovuto a titolo di
canone di occupazione di suolo pubblico per griglie e\o intercapedini e, per
l'effetto o in via subordinata, dichiarare nullo od annullare oppure
pagina 2 di 8 disapplicare l'avviso di pagamento opposto, stante la manifesta illegittimità
dell'atto impugnato e\o della relativa pretesa.
Chiede infine di voler condannare la parte convenuta-opposta al pagamento a
favore di quella attrice-opponente delle spese e dei compensi per le prestazioni
professionali, connesse con il presente giudizio, espletate ed espletande dallo
scrivente Avvocato, con spese forfettarie al 15 %, Contributo previdenziale
integrativo ed I.V.A. come per Legge, anche in considerazione dell'attività di
ricerca e di studio compiuta dal sottoscritto difensore”.
“… chiede a Codesto Ill.mo Tribunale di voler dichiarare la CP_1
cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
- In subordine si chiede di voler sospendere il presente giudizio in attesa degli
esiti dei predetti accertamenti, ovvero, in via ulteriormente gradata, rinviare la
trattazione, con salvezza dei diritti di prima udienza, al fine di acquisire l'esito
di tale verifica.”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 14/07/2022, la parte opponente indicata in epigrafe ha chiesto l'accertamento negativo del credito da CP_1
richiesto con l'avviso di liquidazione n. 20007518/2021 per omesso/parziale versamento del Cosap per l'occupazione di suolo pubblico con griglie ed pagina 3 di 8 intercapedini posta in essere in Roma, , per l'anno Parte_1
2017, emesso in data 28/10/2021, per l'importo complessivo di euro 372,00,
oltre penale, interessi e spese di notifica, pari complessivamente a euro 496,95
chiedendone l'annullamento per inesistenza della pretesa creditoria azionata.
A tal fine ha dedotto: - il difetto assoluto del presupposto impositivo ovvero dell'atto di concessione;
- l'insussistenza dell'occupazione contestata in relazione a griglie ed intercapedini in quanto realizzate a seguito di licenza edilizia in sede di edificazione del fabbricato su area privata priva di apertura al pubblico transito e non soggetta a servitù di pubblico passaggio;
- la non debenza del canone preteso in forza di annullamento giudiziale ed in applicazione del giudicato relativo ad altre annualità.
2. Costituitasi ha immediatamente dedotto che “con nota prot. CP_1
CB 97452 del 6.9.2022 il Municipio Roma II, Unità Organizzativa
Amministrativa, Ufficio Unico delle Entrate ha trasmesso il provvedimento
prot. n. CB 96953 del 05/09/2022, inviato anche alla controparte, con cui ha
disposto la sospensione degli effetti dell'avviso di liquidazione a causa della
necessità di effettuare una verifica dei presupposti impositivi attraverso un
sopralluogo finalizzato ad accertare sia la proprietà dell'area su cui i tassabili
ricadono sia se su detti spazi si sia consolidata una servitù di pubblico
pagina 4 di 8 passaggio”. Ha chiesto, in conseguenza dichiararsi la cessazione della materia del contendere con la compensazione delle spese e, in subordine , rinvio per l'acquisizione dell'esito di tale verifica..
3. All'udienza di prima comparizione, la causa, in mancanza di richiesta di termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., è stata immediatamente rinviata per la precisazione delle conclusioni e la eventuale discussione orale ex art. 281
sexies c.p.c., quindi, rinviata nuovamente la verifica della persistenza dell'interesse delle parti alla decisione, ed infine, all'udienza del 25/11/2025,
trattata in forma scritta ex art. 127 ter, trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra epigrafate.
4. Procedendo gradatamente nell'esame delle questioni oggetto di giudizio-
arg. ex art. 276 c.p.c. – e con il contemperamento, ove possibile e rilevante,
della 'ragione più liquida' ( cfr SU, sent. n. 9936 dell'8.05.2014; S.C., VI-L,
sent. n. 12002 del 28.05.2014), preliminarmente, si rileva che CP_1
non ha depositato alcuna verifica preventiva in ordine alla richiesta di pagamento in oggetto e, comunque, non ha adottato alcun provvedimento di annullamento dell'opposto avviso, di talché esclusa deve ritenersi la cessazione della materia del contendere vieppiù a fronte della espressa pagina 5 di 8 dichiarazione dell'opponente di persistenza dell'interesse alla decisione della causa.
In diritto, si osserva che il canone di occupazione di suolo pubblico di cui si tratta è stato previsto dall'art. 63 del d.lgs n. 446/1997 il quale,
successivamente modificato dal d.lgs n. 448/1998, contiene tra l'altro, e per quanto qui interessa, il riordino della disciplina dei tributi locali.
Detta norma ha innovato la materia relativa ai diritti dell'amministrazione comunale e provinciale connessi all'occupazione di spazi ed aree pubbliche,
consentendo ad esse, mediante regolamento, di escludere l'applicazione della relativa imposta sostituendola con un canone a carico del titolare della concessione.
I criteri per la quantificazione del canone sono stati poi modificati dall'art. 31
della l.n. 448/1998.
Ciò posto, si osserva che nessun canone per c.o.s.a.p. è dovuto dall'opponente,
per l'anno 2017, non dimostrata essendo, da a ciò onerata ex CP_1
art. 2697 c.c., l'esistenza di una concessione demaniale di suolo pubblico,
quale titolo legittimante la pretesa creditoria azionata.
5. In conclusione, sulla base delle premesse in diritto e dei rilievi in fatto sopra compiuti, si osserva che:
pagina 6 di 8 - l'opponente ha provato l'infondatezza della pretesa creditoria azionata da in relazione al canone cosap per l'anno 2017 per difetto di CP_1
concessione, esclusa essendo, in conformità ai numerosi precedenti giurisprudenziali di questa sezione, la natura tributaria del credito in oggetto;
- in conseguenza, non dovuto risulta il preteso canone di occupazione relativo all'anno 2017 e nullo ed inefficace risulta l'avviso di liquidazione opposto,
ogni altro motivo restando assorbito.
- da rigettare è invece, la domanda di condanna di ex art. 96 CP_1
c.p.c. formulata dall'opponente, non provati essendo la mala fede o la colpa grave.
6. Le spese seguono la soccombenza onde sono liquidate a favore dell'opponente e poste a carico di in applicazione del DM n. CP_1
147/2022, con esclusione della fase istruttoria/trattazione in quanto non espletata, essendo stata la causa rinviata fin dalla prima udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale e avuto riguardo alla mancanza di memorie illustrative, modificative o integrative delle domande e difese proposte (cfr. S.C. , Sez. 2, sent. n. 25711 del 19/09/2025), in complessivi euro 323,00 di cui euro 43,00 per spese vive (contributo unificato), euro 80,00 per la fase studio, euro 80,00 per la fase introduttiva,
pagina 7 di 8 euro 120,00 per la fase decisionale, oltre spese forfettarie in misura del 15%,
i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede :
-) in accoglimento dell'opposizione, dichiara non dovuto il canone di occupazione c.o.s.a.p. per griglie ed intercapedini relativo all'anno 2017;
-) per l'effetto dichiara nullo e di nessun effetto l'avviso di liquidazione n.
20007518/2021;
-) condanna al pagamento, in favore della parte opponente CP_1
delle spese di lite liquidate, come in parte motiva, in complessivi euro 323,00,
oltre spese forfettarie in misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
-) rigetta la domanda di condanna di ex art. 96 c.p.c. CP_1
Roma, 29/11/2025
Il giudice
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