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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 21/03/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2588/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2588/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI GABRIELE DONATO e Parte_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO VALENTINI,41 64046 MONTORIO AL VOMANOpresso il difensore avv. DI GABRIELE DONATO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI GABRIELE DONATO e dell'avv. , Parte_2 elettivamente domiciliato in CORSO VALENTINI,41 64046 MONTORIO AL VOMANOpresso il difensore avv. DI GABRIELE DONATO
opponenti contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 CASTRO ANTONIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MUSUMECI 137 95128 CATANIApresso il difensore avv. CASTRO ANTONIO
opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per servizi di video sorveglianza e collegamento h 24 all'allarme erogati non pagati gli istituti di vigilanza riuniti d'Italia hanno ottenuto decreto ingiuntivo dal tribunale di Teramo contro la e
contro
Si Controparte_2 Parte_2 oppone la contestando gravi inadempimenti contrattuali della società di vigilanza. Per Parte_1 mesi non vi era stato il collegamento radio tra l'impianto di allarme della e la centrale Parte_1 operativa dell'istituto di sorveglianza;
di questo erano venuti a conoscenza casualmente, e poi lo avevano verificato con una prova di allarme. Più volte questo era stato segnalato verbalmente alla centrale operativa ed all'addetto all'esazione. Intervenuti addetti della società di vigilanza, avevano solo constatato la mancanza di segnale ma non avevano risolto il problema. Quindi per molto tempo erano stati tenuti all'oscuro che praticamente erano senza sorveglianza. Riservavano azione separata per danni. La società opposta fa presente che l'opposizione, per , è Parte_2 tardiva, in quanto a lei non si applica la sospensione termini contemplata per i comuni colpiti dal sisma. Contesta i disservizi, che comunque riguardano solo uno dei servizi offerti, non l'allarme ma la videosorveglianza. Comunque in caso di disdetta il cliente è tenuto a pagare una penale pari a due terzi dei canoni mensili residui, pari ad un massimo di dodici mensilità. La società ha proseguito nel servizio di allarme, non disdettato;
solo la videosorveglianza fu disdettata.
L'impianto di videosorveglianza era di proprietà del cliente e non trasmetteva correttamente il segnale;
l'impianto di allarme funzionò sempre perfettamente. Nessun preteso disservizio si rivelò reale, ed i tecnici intervenuti constatarono sempre la piena funzionalità dell'allarme. Condotta istruttoria con interrogatorio, prove per testi e consulenza tecnica sul sistema di allarme, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali;
la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Il quesito posto al consulente tecnico è: previa descrizione dello stato dei luoghi accerti il Consulente la corrispondenza o meno tra il codice identificativo presente sui reports cartacei prodotti da parte opposta nella sua seconda memoria ai sensi dell'articolo 183 codice di procedura civile e quant'altro possa occorrere a determinare il corretto funzionamento o meno dell'impianto di allarme. Il consulente ha appurato esservi stato un disservizio il 6 giugno
2013 e il 28 giugno 2013. Il malfunzionamento persiste almeno fino al 9 luglio 2013 per la periferica che serve l'abitazione. Il 2 agosto 2013 l'impianto risulta funzionante, ma nel rapportino non si specifica se si tratta dell'impianto a servizio del negozio o dell'impianto a servizio dell'abitazione. Il
4 agosto il tecnico incaricato delle verifiche fa presente la necessità di sostituire l'impianto. A marzo 2014 l'impianto viene rimosso, ma la periferica della gioielleria non si sa se da marzo 2014 a maggio 2021, e dopo il 13 luglio 2021 abbia comunicato. Vi sono nell'archivio, peraltro incompleto, intervalli anomali, da cui il consulente ha tratto la conclusione di anomalie nel funzionamento anche dell'allarme gioielleria;
per la casa mancano dati per quasi un anno. Quanto appurato a seguito di consulenza tecnica dal Consulente incaricato non appare essere stato oggetto di contestazioni, e pertanto va posto alla base della emananda decisione. Dall'esame delle fatture azionate, vi sono fatture anteriori al 27 luglio 2013, per euro 1447,2, che non sono interessate dai disservizi comprovabili tecnicamente;
le successive, del 26 luglio 2013, del 28 ottobre 2013, del 30 gennaio 2014, del 28 aprile 2014, 31 luglio 2014, 29 ottobre 2014, 28 gennaio 2015, 27 aprile 2015, e
23 luglio 2015 sono interessate dai disservizi. Più che il fatto di essersi comportati secondo le clausole del contratto, il comportamento secondo buona fede imponeva di controllare la pagina 2 di 3 funzionalità del servizio;
soprattutto se la videosorveglianza era ostacolata da un presunto inadempimento degli opponenti che non avrebbero fornito le credenziali giuste alla ditta di videosorveglianza per permettere di espletare il servizio, la ditta non poteva, come ha fatto, limitarsi a fatturare la videosorveglianza come effettuata;
eventualmente avrebbe dovuto farlo presente al cliente, ed ove lo stesso non avesse fornito i dati richiesti avrebbe la ditta dovuto chiedere la risoluzione del contratto per fatto del cliente che non la avesse posta in condizioni di svolgere il servizio fatturato, eventualmente con le penali contrattualmente previste o con altro risarcimento del danno da dimostrare;
ma non corrisponde a buona fede la fatturazione della esecuzione di un contratto, che non è eseguito, sia pur per fatto e colpa del cliente che non ha fornito le dovute password. La opposizione, stante l'inclusione del comune di Teramo successivamente nel cratere e la salvezza dei rapporti conclusi ( tra cui l'opposizione ) prevista dalla mancata conversione in legge del decreto legge di sospensione termini, deve essere considerata ritualmente proposta, come da ordinanza resa in corso di causa. Pertanto il decreto ingiuntivo va revocato;
e considerate le prestazioni effettivamente eseguite in forza di tale contratto, come da Consulenza tecnica che non ha evidenziato malservizi nei periodi oggetto di alcune fatture, gli opponenti e dovranno essere condannati a pagare alla Parte_3 Parte_2 opposta la minore somma pari ad euro 1447,20, oltre interessi, in misura legale, dalla data CP_3 di scadenza di quelle fatture al saldo effettivo. La domanda relativa della somma dovuta eventualmente anche a titolo di penale, contro parte opponente, appare essere stata enunciata con la comparsa di costituzione e risposta, ma non concretamente coltivata in corso i causa, da parte della interessata Il comportamento extra processuale comunque non lineare di parte CP_1 opponente, che comunque non ha contestato di non aver fornito le dovute credenziali alla opposta per la video sorveglianza, impone la compensazione delle spese di lite;
spese di ctu solidalmente a carico delle parti.
P.Q.M.
Accoglie per quanto di ragione la opposizione a decreto ingiuntivo, revoca lo stesso e condanna e a pagare in solido a Parte_1 Parte_2 Controparte_4 la somma di euro 1447,20, oltre interessi, in misura legale, dalla data della scadenza
[...] delle fatture anteriori al 27 Luglio 2013 al saldo effettivo. Spese di lite compensate;
spese di ctu solidalmente al 50% a carico delle parti.
Teramo, 21 marzo 2025. Il Giudice Pietro Merletti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2588/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI GABRIELE DONATO e Parte_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO VALENTINI,41 64046 MONTORIO AL VOMANOpresso il difensore avv. DI GABRIELE DONATO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI GABRIELE DONATO e dell'avv. , Parte_2 elettivamente domiciliato in CORSO VALENTINI,41 64046 MONTORIO AL VOMANOpresso il difensore avv. DI GABRIELE DONATO
opponenti contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 CASTRO ANTONIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MUSUMECI 137 95128 CATANIApresso il difensore avv. CASTRO ANTONIO
opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per servizi di video sorveglianza e collegamento h 24 all'allarme erogati non pagati gli istituti di vigilanza riuniti d'Italia hanno ottenuto decreto ingiuntivo dal tribunale di Teramo contro la e
contro
Si Controparte_2 Parte_2 oppone la contestando gravi inadempimenti contrattuali della società di vigilanza. Per Parte_1 mesi non vi era stato il collegamento radio tra l'impianto di allarme della e la centrale Parte_1 operativa dell'istituto di sorveglianza;
di questo erano venuti a conoscenza casualmente, e poi lo avevano verificato con una prova di allarme. Più volte questo era stato segnalato verbalmente alla centrale operativa ed all'addetto all'esazione. Intervenuti addetti della società di vigilanza, avevano solo constatato la mancanza di segnale ma non avevano risolto il problema. Quindi per molto tempo erano stati tenuti all'oscuro che praticamente erano senza sorveglianza. Riservavano azione separata per danni. La società opposta fa presente che l'opposizione, per , è Parte_2 tardiva, in quanto a lei non si applica la sospensione termini contemplata per i comuni colpiti dal sisma. Contesta i disservizi, che comunque riguardano solo uno dei servizi offerti, non l'allarme ma la videosorveglianza. Comunque in caso di disdetta il cliente è tenuto a pagare una penale pari a due terzi dei canoni mensili residui, pari ad un massimo di dodici mensilità. La società ha proseguito nel servizio di allarme, non disdettato;
solo la videosorveglianza fu disdettata.
L'impianto di videosorveglianza era di proprietà del cliente e non trasmetteva correttamente il segnale;
l'impianto di allarme funzionò sempre perfettamente. Nessun preteso disservizio si rivelò reale, ed i tecnici intervenuti constatarono sempre la piena funzionalità dell'allarme. Condotta istruttoria con interrogatorio, prove per testi e consulenza tecnica sul sistema di allarme, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali;
la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Il quesito posto al consulente tecnico è: previa descrizione dello stato dei luoghi accerti il Consulente la corrispondenza o meno tra il codice identificativo presente sui reports cartacei prodotti da parte opposta nella sua seconda memoria ai sensi dell'articolo 183 codice di procedura civile e quant'altro possa occorrere a determinare il corretto funzionamento o meno dell'impianto di allarme. Il consulente ha appurato esservi stato un disservizio il 6 giugno
2013 e il 28 giugno 2013. Il malfunzionamento persiste almeno fino al 9 luglio 2013 per la periferica che serve l'abitazione. Il 2 agosto 2013 l'impianto risulta funzionante, ma nel rapportino non si specifica se si tratta dell'impianto a servizio del negozio o dell'impianto a servizio dell'abitazione. Il
4 agosto il tecnico incaricato delle verifiche fa presente la necessità di sostituire l'impianto. A marzo 2014 l'impianto viene rimosso, ma la periferica della gioielleria non si sa se da marzo 2014 a maggio 2021, e dopo il 13 luglio 2021 abbia comunicato. Vi sono nell'archivio, peraltro incompleto, intervalli anomali, da cui il consulente ha tratto la conclusione di anomalie nel funzionamento anche dell'allarme gioielleria;
per la casa mancano dati per quasi un anno. Quanto appurato a seguito di consulenza tecnica dal Consulente incaricato non appare essere stato oggetto di contestazioni, e pertanto va posto alla base della emananda decisione. Dall'esame delle fatture azionate, vi sono fatture anteriori al 27 luglio 2013, per euro 1447,2, che non sono interessate dai disservizi comprovabili tecnicamente;
le successive, del 26 luglio 2013, del 28 ottobre 2013, del 30 gennaio 2014, del 28 aprile 2014, 31 luglio 2014, 29 ottobre 2014, 28 gennaio 2015, 27 aprile 2015, e
23 luglio 2015 sono interessate dai disservizi. Più che il fatto di essersi comportati secondo le clausole del contratto, il comportamento secondo buona fede imponeva di controllare la pagina 2 di 3 funzionalità del servizio;
soprattutto se la videosorveglianza era ostacolata da un presunto inadempimento degli opponenti che non avrebbero fornito le credenziali giuste alla ditta di videosorveglianza per permettere di espletare il servizio, la ditta non poteva, come ha fatto, limitarsi a fatturare la videosorveglianza come effettuata;
eventualmente avrebbe dovuto farlo presente al cliente, ed ove lo stesso non avesse fornito i dati richiesti avrebbe la ditta dovuto chiedere la risoluzione del contratto per fatto del cliente che non la avesse posta in condizioni di svolgere il servizio fatturato, eventualmente con le penali contrattualmente previste o con altro risarcimento del danno da dimostrare;
ma non corrisponde a buona fede la fatturazione della esecuzione di un contratto, che non è eseguito, sia pur per fatto e colpa del cliente che non ha fornito le dovute password. La opposizione, stante l'inclusione del comune di Teramo successivamente nel cratere e la salvezza dei rapporti conclusi ( tra cui l'opposizione ) prevista dalla mancata conversione in legge del decreto legge di sospensione termini, deve essere considerata ritualmente proposta, come da ordinanza resa in corso di causa. Pertanto il decreto ingiuntivo va revocato;
e considerate le prestazioni effettivamente eseguite in forza di tale contratto, come da Consulenza tecnica che non ha evidenziato malservizi nei periodi oggetto di alcune fatture, gli opponenti e dovranno essere condannati a pagare alla Parte_3 Parte_2 opposta la minore somma pari ad euro 1447,20, oltre interessi, in misura legale, dalla data CP_3 di scadenza di quelle fatture al saldo effettivo. La domanda relativa della somma dovuta eventualmente anche a titolo di penale, contro parte opponente, appare essere stata enunciata con la comparsa di costituzione e risposta, ma non concretamente coltivata in corso i causa, da parte della interessata Il comportamento extra processuale comunque non lineare di parte CP_1 opponente, che comunque non ha contestato di non aver fornito le dovute credenziali alla opposta per la video sorveglianza, impone la compensazione delle spese di lite;
spese di ctu solidalmente a carico delle parti.
P.Q.M.
Accoglie per quanto di ragione la opposizione a decreto ingiuntivo, revoca lo stesso e condanna e a pagare in solido a Parte_1 Parte_2 Controparte_4 la somma di euro 1447,20, oltre interessi, in misura legale, dalla data della scadenza
[...] delle fatture anteriori al 27 Luglio 2013 al saldo effettivo. Spese di lite compensate;
spese di ctu solidalmente al 50% a carico delle parti.
Teramo, 21 marzo 2025. Il Giudice Pietro Merletti
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