Decreto cautelare 16 ottobre 2020
Ordinanza cautelare 19 novembre 2020
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3S, sentenza 03/01/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00088/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08087/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8087 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Barletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, -OMISSIS- S.r.l. - -OMISSIS- di Bergamo, Commissione per L'Esame Preliminare Alla Maturità, Costituita in Seno All'Istituto Anzidetto, non costituiti in giudizio;
-OMISSIS- S.r.l., rappresentato e difeso dall'avvocato Mirko Brignoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell'ordinanza del Ministero dell'Istruzione n.10 del 16.5.2020 e relativi allegati, concernente “ gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico -OMISSIS- ” (atto presupposto);
- dell'ordinanza del Ministero dell'Istruzione n.11 del 16.5.2020, concernente “la valutazione finale degli alunni per l'anno scolastico -OMISSIS- e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti ” (atto presupposto);
- dell'ordinanza del Ministero dell'Istruzione n.41 del 27.6.2020, concernente “ gli esami di idoneità, integrativi, preliminari e la sessione straordinaria dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico -OMISSIS- ” (atto presupposto);
- delle note del Ministero dell'Istruzione prot. n.278 del 6.3.20, n.279 del 8.3.20, n.368 del 13.3.20, n.388 del 17.3.20 (atti presupposto);
- dei risultati finali dell'esame preliminare per l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del II ciclo di istruzione -OMISSIS-, emessi dalla Commissione esaminatrice costituita in seno all'Istituto indicato in epigrafe e contenuti in apposito documento redatto in data 16.7.2020, a firma del Dirigente Scolastico, affisso all'albo scolastico del predetto Istituto il 16.7.2020, attraverso cui l'-OMISSIS--OMISSIS- è stata resa edotta di non essere stata ammessa all'esame di Stato conclusivo del II ciclo di istruzione;
- del verbale n.6 della Commissione esaminatrice, relativo alla valutazione dell'esame preliminare, redatto in data 16.7.2020, a firma del Segretario nonché del Presidente, conosciuto in data 4.9.2020, riportante la deliberazione di non ammissione dell'-OMISSIS-all'esame di Stato conclusivo del II ciclo di istruzione, e delle proposte di voto (relativamente alle insufficienze riportate);
- del giudizio di non ammissione dell'-OMISSIS-all'esame di Stato;
- dello scrutinio finale dell'esame preliminare sostenuto dall'alunna;
- dei criteri di ammissione all'esame di Stato conclusivo del II ciclo di istruzione per l'anno scolastico -OMISSIS-, laddove adottati;
- dei criteri (e delle griglie) di correzione, valutazione e conduzione delle prove relative all'esame preliminare, laddove adottati;
- delle prove scritte, orali e pratiche svolte dall'-OMISSIS-in occasione dell'esame preliminare -OMISSIS-, relativamente alle insufficienze riportate;
- dei verbali di svolgimento, correzione e valutazione delle prove svolte dall'-OMISSIS-in occasione dell'esame preliminare -OMISSIS-, a firma dei commissari esaminatori, laddove redatti;
- delle schede di valutazione delle prove svolte dall'-OMISSIS-in occasione dell'esame preliminare -OMISSIS-;
- delle dichiarazioni relative alla mancanza di incompatibilità o parentela con i candidati effettuate dai membri della Commissione d'esame, laddove redatte;
- del rigetto dell'istanza di riesame della valutazione dell'alunna, a firma del Dirigente scolastico, contenuta nella nota prot. n.328/20 del 2.9.2020;
- del documento finale del Consiglio di Classe con indicazione dei programmi didattici -OMISSIS- effettivamente svolti;
- di ogni altro atto ai medesimi presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale (ivi incluso eventuale nuovo scrutinio finale), anche non conosciuto,
e domanda di risarcimento del danno subìto dalla ricorrente per effetto degli illegittimi provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS- S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 dicembre 2024 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’-OMISSIS--OMISSIS- ha presentato domanda per partecipare come candidata esterna all’esame preliminare all’esame di Stato conclusivo del II ciclo di istruzione -OMISSIS-, di cui all’art.14, comma 2, del d.lgs. n.62/2017.
All’esito dell’esame per “ accedere alla maturità ”, la predetta -OMISSIS-non è risultata ammessa.
Con il ricorso in esame, ha chiesto l’annullamento degli atti indicati in epigrafe ed in particolare: delle prove scritte, orali e pratiche svolte dall’-OMISSIS-in occasione dell’esame preliminare -OMISSIS-, relativamente alle insufficienze riportate; dei verbali di svolgimento, correzione e valutazione delle prove svolte dall’-OMISSIS-in occasione dell’esame preliminare -OMISSIS-, a firma dei commissari esaminatori, laddove redatti; delle schede di valutazione delle prove svolte dall’-OMISSIS-in occasione dell’esame preliminare -OMISSIS-.
Si è costituito il -OMISSIS- srl contestando tutto quanto ex adverso dedotto.
Con ordinanza n. 7172 del 19 novembre 2020, non appellata, è stata respinta l’istanza cautelare.
In data 7 agosto 2024 – dunque successivamente all’assegnazione del fascicolo al relatore – è stato notificato atto di rinunzia al ricorso.
L’atto abdicativo è stato versato in atti nella medesima data (7 agosto 2024).
Rileva il Collegio che la rinuncia è stata effettuata in conformità a quanto prescritto dall’art. 84 c.p.a. e, conseguentemente, dichiara, ai sensi dell’art. 35, co. 2, lett. c), c.p.a., l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2024 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dagli artt. 87, comma 4 bis, c.p.a. e 13 quater disp att. c.p.a. con l'intervento dei magistrati:
Achille Sinatra, Presidente FF
Claudia Lattanzi, Consigliere
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Ferrazzoli | Achille Sinatra |
IL SEGRETARIO