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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 27/10/2025, n. 1572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1572 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria , nella persona del Giudice unico, in funzione di giudice del lavoro, dott. ssa Paola Gargano , all'udienza del 27/10/2025 nel procedimento n. 1838 /2025 R.G.A.C. ha pronunciato , ai sensi dell'art.429 c.p.c. la seguente SENTENZA
Con motivi contestuali della decisione e di cui ha dato lettura in pubblica udienza
TRA
, C.F. Parte_1 C.F._1
TO M elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Calabria, Via Cimino n. 61 ; Ricorrente
CONTRO
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, viale Calabria n.82, presso la Sede dell'Avvocatura CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. PALERMO LUISA PATRIZIA , giusta p in atti.
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad ATPO num. R.G. 2944/2024 art. 445 bis 6° co. c.p.c.
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.06.2024 parte ricorrente proponeva ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., con procedimento recante num.R.G. 2944/2024 , istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ex lege 18/80 giusta domanda amministrativa del 14.11.2023.
Disposta la consulenza tecnica d'ufficio, il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione ritenendo insussistente il requisito sanitario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento, essendo in condizione di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 del citato art. 445
bis c.p.c., con ricorso depositato il 04.04.2025, ha proposto rituale opposizione, chiedendo il riconoscimento delle condizioni sanitari per beneficiare dell'indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa.
Si è costituito l' resistendo all'opposizione e chiedendone il rigetto. CP_1
All'odierna udienza, sulla base della documentazione in atti, ritenuto superfluo un approfondimento istruttorio, la causa è stata decisa con motivazione contestuale.
*** Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato, per le ragioni di seguito esposte.
Invero, le censure della difesa di parte ricorrente si sostanziano essenzialmente nella considerazione che le patologie da cui era affetta avrebbero dovuto portare il CTU a ritenere la mancanza di autonomia e la necessità per la stessa assistenza continua perché non in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
Orbene, esaminata la relazione depositata dal CTU dr. si Persona_1
ritiene che abbia fornito una disamina attenta ed approfondita delle condizione cliniche della signora alla luce della documentazione Parte_1
presente agli atti e dell'esame obiettivo, rispondendo, altresì, in maniera puntuale alle osservazioni formulate dalla difesa di parte ricorrente.
Parte ricorrente con i motivi del dissenso, si è limitata ad una diversa valutazione delle patologie riscontrate e risultanti dalle certificazioni presenti agli atti e già
tutte oggetto di analisi da parte del consulente tecnico nel loro contenuto e nella loro portata, lamentando, in buona sostanza, che il perito avrebbe dovuto ritenere più grave il quadro patologico diagnosticato.
Nel ricorso in opposizione ad ATP non vengono evidenziate patologie ulteriori rispetto a quelle già valutate dal CTU che possano giustificare un rinnovo della consulenza medesima.
Le censure mosse alla perizia da parte ricorrente non denunciano quindi carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale.
Le valutazioni del CTU sono scrupolose e coerenti con i dati documentali. La diagnosi clinica è stata formulata alla luce della raccolta anamnestica, in base alla documentazione sanitaria .
Pertanto, in difetto di comprovati elementi contrari, le censure si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, senza, tuttavia, assumere rilievo in questa sede ove rilevano invece eventuali errori e lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche o in affermazioni illogiche e scientificamente errate o che conseguano alla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Le contestazioni non consentono di disattendere la valutazione del consulente tecnico e sono tali da non rendere necessaria una nuova ed ulteriore valutazione medico legale, non avendo, peraltro, parte ricorrente rappresentato -con idonea nuova documentazione medica - un mutamento in senso peggiorativo delle proprie condizioni di salute.
Giova rammentare che, ai fini del riconoscimento del beneficio richiesto, deve accertarsi che il richiedente si trovi in condizioni impossibilità a deambulare o di non autosufficienza dovendosi intendere, nel primo caso, una condizione che determina la necessità di un accompagnatore e riguarda gli invalidi che non deambulano neanche con l'aiuto di presidi ortopedici, e nel secondo il bisogno di assistenza continua che si concretizza tutte le volte in cui viene a mancare l'autonomia nel compiere un insieme significativo di funzioni esistenziali proprie di un soggetto sano di pari età (vestirsi, nutrirsi, espletare bisogni fisiologici, preparare i cibi, spostamento in ambiente domestico, capacità di accudire alle faccende domestiche, lettura, messa in funzione di elettrodomestici, ecc…) tale che ogni rapporto concreto con la realtà quotidiana risulti alterato.
Nulla di tutto ciò è stato riscontrato nel caso in esame.
Inoltre non vi è contraddizione fra il riconoscimento dei benefici ex art. 3 comma 3 della legge 104 del 1992 da parte della Commissione medica stante il fatto che i requisiti per tale ultimo beneficio va valutato in ragione dell'impatto della disabilità sul contesto sociale , mentre la L. 18/1980 prevede una quantizzazione della perdita delle funzioni al fine di valutare la possibilità del mantenimento di un accettabile livello delle autonomie personali.
Le spese processuali vengono regolate tenuto conto della presenza dei requisiti per l'esonero della parte ricorrente dal loro pagamento, ai sensi dell'art.152 disp.
att. c.p.c..
Le spese di CTU relative al procedimento di ATPO sono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria , in funzione di Giudice del Lavoro e della
Previdenza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione :
• Rigetta il ricorso in opposizione proposto da parte ricorrente, ex art. 445-bis,
comma 6 c.p.c.;
• Compensa le spese di lite tra le parti;
• Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.t.u della fase di A.T.P. , CP_1
liquidate con separato decreto.
Così deciso in Reggio Calabria, 27/10/2025
Il G.O.P.
Dr.ssa Paola Gargano