Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/04/2025, n. 1342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1342 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord R.G. 2336/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei, preso atto delle note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza precedentemente fissata per la data 13.3.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 2336/2023 avente ad oggetto “risarcimento danni ex art. 2051 c.c.” e pendente
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di Parte_1
costituzione depositata il 23.7.2024, dall'avv. Giovanni Nucifero, presso il cui studio, sito in Napoli, alla Via Ponte di Tappia, 47, è elettivamente domiciliata
ATTRICE
E
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura Controparte_1
in calce alla comparsa di risposta, dall'Avv. Bianca Miriello, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Civica, sita in Arzano (NA), alla Piazza Cimmino, n. 1
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, deduceva: che il giorno Parte_1
5.1.2022 alle ore 19.00 circa, allorché si trovava a percorrere a piedi il marciapiede di Via
Alfredo Pecchia in , giunta all'altezza del Parco Elena, a causa del dissesto della CP_1
1
pavimentazione stradale, era inciampata cadendo rovinosamente al suolo;
che in seguito alla caduta aveva riportato gravi lesioni al polso destro ed escoriazioni al viso e ginocchio sinistro;
che il sinistro era da ascriversi allo stato di incuria in cui versava il marciapiede di Via Pecchia e, in particolare, alla presenza di un dislivello della pavimentazione, come rappresentato dai rilievi fotografici agli atti;
che, dopo il sinistro, era stata trasportata al pronto soccorso del Presidio Ospedaliero San Giovanni di Dio di Frattamaggiore (NA), ove i sanitari, dopo averla visitata e sottoposta agli esami del caso, le avevano diagnosticato una frattura del radio;
che, in conseguenza delle lesioni derivanti dalla caduta, aveva riportato postumi invalidanti permanenti ed aveva altresì patito un lungo periodo di invalidità temporanea, come risultava dettagliatamente dalla perizia medico- legale redatta dal dott. e versata in atti;
che aveva inviato al Comune di Per_1 CP_1
una lettera del 31.5.2022 con la quale lo aveva invitato alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita;
che l'Ente comunale non aveva dato alcun riscontro all'invito.
Tanto premesso ed esposto, citando in giudizio il , concludeva affinché Controparte_1
questo venisse condannato al risarcimento di tutti i danni da lei subiti.
Si costituiva il il quale assumeva: in via preliminare, la nullità dell'atto Controparte_1
di citazione per violazione dell'art. 163 nn. 3, 4 e 5 c.p.c., in quanto l'esposizione dei fatti in esso contenuta risultava generica ed indeterminato appariva l'oggetto della domanda;
l'infondatezza della domanda proposta ai sensi dell'artt. 2051 e 2043, dal momento che la causa del sinistro andava ricondotta alla colpa esclusiva dell'attrice atteso che le caratteristiche del tratto di strada in cui era avvenuta la caduta erano agevolmente percepibili dall'istante e non configuravano certamente un'ipotesi di insidia;
che tanto andava considerato anche alla luce del fatto che tale tratto di strada si trovava a breve distanza dal luogo di residenza della la quale quindi ben doveva essere a Pt_1
conoscenza dello stato della pavimentazione di quel marciapiede.
Ciò posto, concludeva per una declaratoria di nullità dell'atto di citazione e, in subordine, affinché la domanda fosse rigettata nel merito o che comunque il risarcimento eventualmente riconosciuto fosse ridotto in ragione del concorso di colpa dell'attrice.
Espletata l'istruttoria attraverso l'audizione di due testi indicati da parte attrice, rigettata la richiesta di C.T.U. medico-legale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
La domanda è infondata e va rigettata per quanto di ragione.
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In via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c., tenuto conto che l'atto introduttivo complessivamente esaminato nella parte che raccoglie le conclusioni oltre che in quella espositiva (cfr.
Cassazione civile, sez. III, 1 giugno 2001, n. 7448 Sez. 1, Sentenza n. 20294 del
25/09/2014) consente di comprendere a pieno l'oggetto della domanda e le circostanze di fatto poste a suo fondamento ponendo la parte convenuta nella condizione di formulare in modo immediato ed esauriente le proprie difese;
pertanto, non può dirsi violato il diritto di difesa della controparte, senza dubbio posta in grado – come ha concretamente fatto – di esplicare tutte le proprie difese nel merito.
Nel merito, la vicenda in esame si inscrive nell'alveo dell'art. 2051 c.c. quale fattispecie di responsabilità da cose in custodia, essendo stata fatta valere, nei confronti del
[...]
, ove si sarebbe verificato il sinistro innanzi descritto, una pretesa risarcitoria CP_1
per i danni riportati da a causa della pavimentazione stradale Parte_1
dissestata.
Prima di esaminare il caso concreto, occorre riassumere in breve i consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di responsabilità da cose in custodia. Secondo giurisprudenza pacifica la funzione della norma di cui all'art. 2051 c.c. è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione,
e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta (Cass. civ., Sez. III, 19 maggio 2011, n° 11016).
La radicale oggettivazione dell'ipotesi normativa, insita nella prospettiva adottata, che rende più congruo parlare di rischio da custodia (piuttosto che di colpa nella custodia) e di presunzione di responsabilità (piuttosto che di colpa presunta), comporta che la responsabilità in questione non esige, per essere affermata, un'attività o una condotta colposa del custode, di talché, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi (cfr.
Cass.19.02.2008 n. 4279).
Il disposto normativo dell'art. 2051 c.c. non dispensa tuttavia il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale quale elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità dovendo quindi dimostrare che l'evento dannoso si è prodotto come conseguenza normale
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della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. (Cass. civ.
11marzo 2011, n. 5910).
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., richiede, pertanto, per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il legame causale escludendo la responsabilità del custode (Cass. civ., Sez. III, 5 maggio 2013,
n.2660).
Nello specifico, la giurisprudenza di legittimità, con costante orientamento, ha affermato che “è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato ” (Cass. civ. Ordinanza n. 11526 del 11.05.2017).
Solo una volta che l'attore abbia rigorosamente assolto a tale onere probatorio, potrà riconoscersi la peculiare responsabilità del custode, che potrà essere superata solo mediante la prova del caso fortuito inteso quale causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento dannoso e dunque idonea ad interrompere il nesso eziologico fra la res custodita ed il pregiudizio subito (Cass. n. 5658/2010).
Il caso fortuito è quindi un fattore incidente non sull'elemento psicologico dell'illecito ma sul profilo causale dell'evento, e riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata), ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza (ex multis cfr. altresì Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 15383 del
06/07/2006).
Su tale responsabilità può quindi certamente influire la condotta della stessa vittima, la quale può assumere un rilievo causale esclusivo (con esclusione quindi della
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responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.), ove possa qualificarsi abnorme e cioè estranea al novero delle possibilità attuali congruamente prevedibili in relazione al contesto e all'utilizzo normale della res (Cass., 22.3.2011, n. 6550).
Pertanto, il nesso di causa va quindi escluso in tutte le ipotesi in cui l'evento dannoso sia riferibile al caso fortuito, da ritenere sussistente anche ove lo stesso evento dannoso sia ascrivibile esclusivamente alla condotta imprudente del danneggiato che intervenga ad interrompere il nesso causale tra la res custodita e il danno nelle ipotesi in cui il comportamento del privato non si sia improntato a quei canoni di diligenza imposti dal criterio di autoresponsabilità necessario per l'utilizzo di beni (cfr. ex pluribus Cass.
n.5578/2003, Cass. n.4476/11). Di assoluto rilievo ed interesse è la ricostruzione di tale ipotesi di responsabilità operata dalla Suprema Corte con la sentenza n 821/2021 ove si sintetizzano i postulati giurisprudenziali sopra riportati, con le seguenti conclusioni: a)
l'art 2051 cc, nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art 2043 cc, salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso;
c) il caso fortuito, il quale può essere rappresentato da fatto naturale o del terzo, o dalla stessa condotta del danneggiato, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro, le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
d) la condotta del danneggiato, il quale entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art 1227 cc, comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso
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dall'art 2 Cost;
e) ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso;
quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
Quanto al riparto dell'onere della prova nei giudizi in cui si invoca la responsabilità ex art 2051 si richiama l'Ordinanza della Cassazione n. 27724 del 30.10.2018 secondo cui il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art 2051 cc ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art 1227 comma 1 cc, e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva.
Nella fattispecie in esame, l'esame complessivo delle risultanze processuali e del materiale probatorio acquisito non consente di ritenere raggiunta la prova del fatto storico narrato da parte attrice e posto a fondamento della pretesa risarcitoria azionata in giudizio.
L'istante non ha adeguatamente assolto all'onere probatorio relativo alla dimostrazione, in termini certi ed inequivoci, dell'effettivo verificarsi del sinistro de quo secondo le modalità descritte in citazione quale fatto colposo generatore del pregiudizio non patrimoniale allegato.
La contraddizione tra le ricostruzioni rispettivamente fornite dai testi escussi induce a nutrire non pochi dubbi in ordine alla veridicità della vicenda dedotta nell'atto introduttivo.
Invero, le dichiarazioni rese dai due testi di parte attrice e Parte_2 Tes_1
– rispettivamente SO e figlio dell'attrice – della cui attendibilità vi è serio
[...]
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motivo di dubitare, presentano incongruenze tali da rendere razionalmente non credibile lo svolgimento dell'accadimento dannoso secondo le modalità descritte in citazione.
Invero, escusso all'udienza del 12.9.2024, la teste ha reso la seguente Parte_2
deposizione: “i fatti risalgono al 5 gennaio di due anni fa. Erano le ore 19:00. Eravamo io, mia SO e suo figlio Ci eravamo recati ad una Parte_1 Testimone_1 gioielleria che si trova in via Pecchia per l'acquisto di un regalo al compleanno di un mio nipotino;
abbiamo comprato un braccialetto. Stavamo rientrando a casa;
io e mia SO abitiamo nello stesso palazzo. Preciso che il tratto di marciapiedi su cui stavamo camminando è normalmente occupato da merce appoggiata a terra da diversi esercizi commerciali;
per tale ragione il passaggio pedonale era stretto. Quindi mia SO e mio OT camminavano avanti ed io dietro. Inoltre, i sanpietrini di copertura erano dissestati.
Mia SO era davanti a me di circa un metro e ad un certo punto è caduta sul lato destro.
E' caduta perché ha poggiato il piede su un sanpietrino instabile che si è mosso. Nel cadere si è fatta male al braccio destro che non poteva più muovere;
inoltre perdeva sangue dal viso. Ricordo che in quel tratto di strada c'erano diversi sanpietrini che si muovevano.
Preciso che quel tratto di strada è in ombra perché ci sono alberi i cui rami non vengono mai potati. La situazione è rimasta invariata ad oggi. Sull'altro lato della strada c'erano dei lampioni che non illuminavano bene il marciapiedi da noi percorso. Casa nostra si trovava 200 metri più avanti. Quel tratto di strada non è da noi percorso normalmente, in genere facciamo la spesa altrove […] Dopo la caduta abbiamo avvisato il marito di mia SO che è venuto a prenderla. Lui ed il figlio l'hanno direttamente portata all'ospedale di Frattamaggiore”.
Il teste ha invece ricostruito la vicenda nei seguenti termini: “i fatti Testimone_1
risalgono al 5 gennaio 2022, erano le ore 19:00. Con mia madre e mia zi Parte_2
avevamo comprato un braccialetto per mio zio, non ricordo per quale occasione. Stavamo tornando a casa. Su quel tratto di marciapiedi il passaggio era molto stretto, sia per la presenza di aiuole che di merce esposta per strada dai negozi. Ci sono dei lampioni che si trovano nella parte esterna del marciapiedi, ma data la presenza degli alberi il marciapiedi risultava poco illuminato. Io camminavo accanto a mia madre e mia zia camminava dietro. Ad un certo punto mia madre è caduta in avanti finendo sul suo braccio destro.
Aveva perdite di sangue al viso ed il braccio le faceva male. Nel punto in cui è caduta c'era un dissesto della strada, cioè c'era un dislivello dei sanpietrini che mi pare però
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fossero fissi, non si muovevano. Abbiamo chiamato mio padre che ci ha raggiunto. A piedi siamo tornati a casa e poi siamo andati in ospedale in auto. […] Preciso di non ricordare se il sanpietrino era fisso o mobile. Mia madre non percorre abitualmente quel tratto di strada, in genere frequenta altre zone. Casa nostra dal punto della caduta distava circa duecento metri”.
Richiamato testualmente il contenuto delle deposizioni rese dai due testi indicati da parte attrice, appaiono evidenti significativi elementi di contraddizione su aspetti affatto marginali della vicenda, tali da indurre a nutrire seri dubbi circa l'attendibilità dei testimoni sopra indicati.
In primo luogo, la teste ha riferito di aver visto cadere la SO sul lato Parte_2
destro mentre il figlio dell'attrice, diversamente, ha precisato di aver visto la madre cadere
“in avanti finendo sul suo braccio destro”.
Inoltre, la ha riferito che, dopo il sinistro, la SO era stata immediatamente Pt_1
portata in ospedale dal marito (che era dopo poco sopraggiunto sul posto) e dal figlio;
invece, quest'ultimo ha raccontato di aver accompagnato, assieme al padre, la madre dapprima a casa e che solo successivamente si erano recati in auto in ospedale.
Altro elemento di contraddizione nelle dichiarazioni dei testi afferisce all'indicazione della specifica causa della caduta. Sul punto, la teste ha riferito che l'attrice aveva Pt_1
posto il piede su un sanpietrino instabile che si era mosso dopo essere stato calpestato. Di contro, il teste ha dapprima riferito che i sanpietrini che avevano determinato il Tes_1
dislivello erano fissi, salvo poi dichiarare, qualche istante dopo, di non ricordare tale dettaglio (“preciso di non ricordare se il sanpietrino era fisso o mobile”). Le dichiarazioni rese sul punto dai testi, oltre ad apparire tra loro contraddittorie, sembrano essere smentite anche dalle risultanze della documentazione fotografica prodotta dalla difesa attorea e pure riconosciuta dai testimoni come corrispondente allo stato dei luoghi al momento del sinistro. Ebbene, dai rilievi fotografici allegati all'atto di citazione è effettivamente visibile un dislivello della pavimentazione stradale del marciapiede, ma non si evince una reale instabilità di uno o più sanpietrini, circostanza alla quale nemmeno la difesa attorea nei propri scritti difensivi ha mai fatto specifico riferimento (essendosi piuttosto limitata a rilevare una situazione di generico “dissesto” e di “dislivello ed irregolarità della pavimentazione”).
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E' poi emerso un elemento di contraddizione tra i testi anche in relazione ad un altro aspetto del racconto. La teste ha raccontato che quel pomeriggio erano usciti per Pt_1
andare ad acquistare un regalo destinato ad un nipotino;
diversamente, il teste Tes_1
ha riferito che il regalo era destinato ad uno zio.
E' lampante come la prova testimoniale assunta abbia restituito quindi una versione della vicenda alquanto contraddittoria. Le evidenziate incongruenze narrative rinvenibili nelle dichiarazioni rese dai testimoni non consentono allora di ritenere dimostrato il fatto storico posto a fondamento della domanda e, quindi, che le lesioni riportate dalla signora siano effettivamente riconducibili al sinistro svoltosi secondo le Parte_1
modalità descritte nell'atto di citazione.
Il tutto senza considerare che, quand'anche si formulasse un giudizio di credibilità nei confronti dei testimoni, la ricostruzione della vicenda da loro fornita non potrebbe che far ritenere la caduta dell'attrice legata ad una sua colpa esclusiva, atteso che la natura non perfettamente pianeggiante del marciapiede – come raffigurato nelle fotografie agli atti – era certamente visibile e percepibile da un pedone mediamente attento.
Le considerazioni esposte impongono il rigetto della domanda attorea.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014,aggiornato al D.M. n. 147 del 13.08.2022, in relazione al valore della controversia rientrante nello scaglione di valore da € 5.200,01
a € 26.000,00 ed all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte convenuta (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, di cui al richiamato D.M., del quale andranno presi in riferimento, tuttavia, i relativi parametri prossimi ai minimi, data la limitata attività processuale svolta e la non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• rigetta la domanda proposta da Parte_1
• condanna al pagamento, in favore del , delle Parte_1 Controparte_1
spese processuali, che si liquidano in € 2.700,00 per compenso, oltre IVA e CPA se
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dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato.
Così deciso in Aversa in data 5.4.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
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