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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 03/09/2025, n. 1273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1273 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza – Sezione Prima Civile - in composizione monocratica, nella persona del dott. Gabriele CONTI ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2737/2023 promossa da:
(p. iva ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
BONETTI FRANCESCA del Foro di Verona e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Verona, Via Gramsci nr. 24
ATTRICE OPPONENTE
contro
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
CRESCIOLI ALESSANDRO e dall'avv. GABBIANI ANNA del Foro di Vicenza e con domicilio eletto presso lo studio dei predetti difensori in Contrà Porta Santa Lucia
nr. 69
CONVENUTA OPPOSTA
E nei confronti di:
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. ZANUSO Parte_2 P.IVA_3
ALBERTO e dall'avv. ZANUSO ELENA del Foro di Verona e con domicilio eletto pagina 1 di 15 presso lo studio dei predetti difensori in Verona, Via Rovereto nr. 33
TERZA CHIAMATA
avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi..
CONCLUSIONI:
PER LA PARTE ATTRICE OPPONENTE:
Nel merito
In via principale
Previo accertamento dei fatti di causa e delle ragioni di diritto addotte dalla scrivente difesa, emesso ogni più utile provvedimento di legge
1) Dichiararsi nullo e/o annullarsi e/o, comunque, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto n. 846/2023, Rg 2093/2023, repert 1139/2023, concesso dal
Tribunale ordinario di Vicenza, pubblicato e notificato in data 12.04.2023 e per l'effetto respingersi e/o rigettarsi le domande tutte così formulate nel relativo ricorso monitorio.
2) Respingersi le domande tutte formulate da parte opposta e da parte della terza chiamata nelle rispettive comparse di costituzione e risposta nei confronti della parte opponente, perché infondate in fatto ed in diritto,
In via In ogni caso
3) Condannarsi parte opposta al pagamento delle competenze e delle spese di causa, oltre 15% di spese generali e accessori di legge se dovuti.
In via istruttoria
4) Si insiste affinché venga ammessa Ctu tecnica tesa a verificare, accertare e dichiarare l'inidoneità del test di cessione (cfr doc. n. 11) e della dichiarazione di Prestazione D.o.P. CE (cfr doc. n. 12) rilasciati da (cfr doc. n. 12), Parte_2
nonché dei documenti 15 –16 e 17) prodotti da parte della terza chiamata e dei pagina 2 di 15 documenti nn. 19 e 19 bis) prodotti dall'opposta ad attestare la conformità del materiale fornito da a e di cui ai DDT CP_1 Parte_1
prodotti(cfr doc.n. 10), nonché a verificare, accertare e dichiarare la procedura da seguire per rendere il materiale fornito e interrato da nelle CP_1
fondamenta delle unità abitative in ristrutturazione presso il cantiere di
Montorso Vicentino, alla via Roggia di Mezzo n. 10 conforme alla normativa europea e nazionale.
PER LA PARTE CONVENUTA OPPOSTA:
1) Respingersi la proposta opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e confermarsi il decreto ingiuntivo opposto;
2) In ogni caso accertato il credito di per le opere e le Controparte_1
forniture eseguite descritte in narrativa e condannarsi al Parte_1
pagamento dell'importo Euro 23.736,80 oltre agli interessi moratori ex D.Lvo
231/02 da ogni singola scadenza al saldo, e le spese della presente procedura;
3) Spese e competenze di causa rifuse anche in relazione all' art. 96 cpc per la temerarietà e infondatezza della opposizione svolta.
In via subordinata
Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle pretese della opponente Parte_1
4) Disporsi che il produttore degli inerti tenga indenne la CP_2 [...]
da ogni richiesta e pretesa formulata dall'opponente CP_1 Parte_1
per i prodotti dalla stessa forniti.
[...]
pagina 3 di 15 PER LA PARTE TERZA CHIAMATA:
a) In via preliminare
1) Accertarsi che la domanda di manleva non è supportata da una domanda atta a incidere sui contratti di compravendita conclusi tra la terza chiamata e e, per l'effetto, rigettare le domande avversarie. Controparte_1
2) Accertarsi, in ogni caso, che parte opposta è decaduta dal diritto di esercitare l'azione di cui all'art. 1495 c.c. e, per l'effetto, respingersi le domande avversarie.
3) Accertarsi, in ogni caso, che le azioni edilizie sono prescritte per le compravendite conclusi dal 14 al 16 settembre 2022 e, per l'effetto, respingersi le domande avversarie relative ai contratti di vendita conclusi dal 14 al 16
settembre 2022.
b) Nel merito
In via principale:
4) Accertare che il prodotto compravenduto risulta conforme a quanto esposto nei certificati consegnati all'acquirente e a quanto indicato nei documenti fiscali allegati e, per l'effetto, rigettare le domande avversarie.
In via subordinata:
5) nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento della responsabilità
della terza chiamata per l'inadempimento al contratto di appalto oggetto di causa, accertarsi il grado di manleva in proporzione al valore del materiale inerte compravenduto relativamente alle compravendite concluse dopo il 18
settembre 2022.
pagina 4 di 15 *******
6) Con integrale rifusione delle spese di lite ponendole in via solidale a carico,
in via solidale, della e della Parte_1 Controparte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo,
Con ritualmente notificato, (d'ora in avanti ) proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 846/2023 R. Ing. (R.G.
2093/2023), emesso da questo Tribunale in data 11/12.04.23 con il quale le era stato ingiunto di pagare, immediatamente, a (d'ora in Controparte_1
Pa avanti ”) la somma di € 23.736,80, gli interessi come richiesti e le spese della procedura di ingiunzione, quale credito insoluto portato da quattro fatture (n. 247 del 28.09.22 di € 9.380; n. 248 del 28.09.22 di € 3.400; n. 274
Pa del 30.09.22 di € 10.420 e n. 296 del 31.10.22 di € 536,80), emesse da per l'esecuzione di opere di demolizione e trasporto del materiale di risulta e scavo fondazioni eseguiti presso i cantieri di Montorso Vicentino, via Roggia
di Mezzo (come da contratto di appalto del 26.08.22) e via Valchiampo
(contratto di appalto del 31.08.22), di cui la debitrice aveva richiesto rateizzo senza rispettare le relative scadenze.
Con A fondamento della propria opposizione formulava eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. per non avere l'opposta mai consegnato alla opponente la certificazione CE relativa al materiale fornito in esecuzione del contratto di appalto (doc. 1 monitorio) di Montorso Vicentino, Via Roggia
10, di cui alle fatture 247, 274 e 296. Tale mancata consegna, obbligatoria in pagina 5 di 15 adempimento del Reg. UE 305/2011 e del d.lgs. 106/2017, legittimerebbe la
Con sospensione di ogni prestazione a carico di con revoca del decreto ingiuntivo e declaratoria di inesistenza del preteso credito.
Con A fondamento dell'eccezione, in sintesi e per quanto rileva, esponeva:
Pa
- che aveva fornito, in adempimento del contratto di appalto inter partes, presso il predetto cantiere, pietrisco denominato “ghiaione 30/70”,
destinato al riempimento drenante esterno delle fondamenta delle unità
abitative, che l'opposta aveva poi interrato nel sito;
- tale materiale non era stato, però, accompagnato dai documenti di trasporto DDT, di cui al DPR 472/96 e DPR 696/96, ma da buoni di consegna, privi di valore fiscale, sottoscritti da persona non autorizzata dalla opponente alla ricezione del materiale;
Con
- il sig. , legale rappresentante di aveva richiesto Persona_1
Pa nell'immediato al sig. , legale rappresentante di , la Persona_2
consegna dei DDT e della certificazione CE del materiale di cui trattasi che,
nonostante le rassicurazioni, non era stata consegnata;
- che il piano di rateizzo era stato proposto dalla opponente nella convinzione di ottenere tale documentazione, ma che, non ricevendola,
aveva sospeso il pagamento del dovuto, in attesa dell'adempimento dell'opposta;
Pa
- che, a seguito di comunicazione del legale di , aveva appreso che il materiale fornito non era naturale, come da intese contrattuali e come indicato dai buoni di consegna, ma di riciclo;
pagina 6 di 15 - che si era rivolta direttamente al rivenditore del materiale, Parte_2
ricevendo DDT e test di cessione, privo della prova sulla presenza di amianto, ma non la dichiarazione di prestazione CE, che aveva ottenuto solo in seguito ma per materiale differente - MPS di pietrisco 15/60 - non riconducibile alla fornitura dell'opposta, come si evinceva dalla discrasia di date nella documentazione;
- che, in conseguenza di quanto esposto, il materiale de quo doveva ritenersi incommerciabile;
Con
- che era esposta al rischio di vedersi assoggettata alle sanzioni amministrative di legge e agli obblighi di eliminazione e sostituzione del pietrisco non conforme verso il committente finale.
Concludeva quindi, previa sospensione della provvisoria esecutività del d.i.
opposto per la declaratoria della sua nullità, per l'annullamento o,
comunque, per la revoca del medesimo.
Pa
II. Si costituiva in giudizio rilevando che:
- l'opponente mai aveva contestato la fornitura e, anzi, aveva proposto piano di rateizzo sostenendo, falsamente, di aver pagato la prima rata;
- la stessa opponente aveva prodotto la certificazione CE degli inerti emessa dal rivenditore e sulla cui assenza aveva fondato la sua Parte_2
opposizione;
- che il materiale, per il valore di € 2.420, era stato consegnato ed era stato
Con ricevuto da in cantiere;
- che la certificazione era relativa al materiale consegnato seppure faceva riferimento a materiale con diversa dicitura e tale documentazione era stata pagina 7 di 15 Con anche consegnata a mani di
Concludeva, quindi, previa autorizzazione alla chiamata in causa di per il rigetto della richiesta di sospensione della p.e. del d.i. Parte_2
opposto e per la reiezione dell'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto e in ogni caso per la condanna della opponente al pagamento del credito portato dal d.i..
III. Si costituiva in giudizio la terza chiamata Parte_2
eccependo:
Pa
- il mancato esercizio da parte di delle azioni assegnate all'acquirente in materia di compravendita (artt. 1490 -1495 c.c.) prima dell'esercizio dell'azione di garanzia impropria;
- la decadenza dell'opposta dalla garanzia per mancata denuncia degli asseriti vizi entro il termine decadenziale di cui all'art. 1495, comma 1, c.c.;
- la prescrizione della domanda di manleva azionata dalla chiamante essendo trascorso oltre un anno tra la consegna del materiale (avvenuta in data 14-16.09.22) e la denuncia della mancanza di vizi o qualità del bene.
Nel merito deduceva di non essere stata messa a conoscenza dell'utilizzo a cui doveva servire il materiale fornito né, tantomeno, del contenuto del capitolato speciale di appalto tra le altre parti e delle caratteristiche che lo stesso prevedeva per il materiale da utilizzare. Rilevava, comunque, che il materiale fornito risultava, in ogni caso, idoneo e conforme alla disciplina in vigore per essere impiegato come materiale nell'edilizia civile. Esponeva che il predetto materiale era accompagnato dalla scheda di presentazione CE e dagli esami che escludevano la presenza di inquinanti e che la circostanza pagina 8 di 15 che il certificato indicasse una diversa dimensione era dovuto al fatto che lo stesso era stato rilasciato prima della seconda vagliatura a cui era stato sottoposto dalla venditrice e le date della documentazione erano compatibili con il lotto di fornitura oggetto di causa.
Concludeva, quindi, come in atti.
IV. Sospesa la provvisoria esecutività del d.i. opposto limitatamente alla somma di € 2.420, la causa era istruita mediante le prove orali ammesse con l'ordinanza del 30.01.24. Subentrato dal 03.10.24 il sottoscritto g.i., esperite le prove orali ammesse e sentito quale teste ex art. 257 c.c. il sig. CP_4
la causa era ritenuta matura per la decisione ed era fissata l'udienza
[...]
cartolare di rimessione della causa in decisione, all'esito della quale il g.i.
tratteneva per la sentenza.
V. L'opposizione è infondata e deve quindi essere rigettata.
V.
1. Preliminarmente conviene riportare l'ordinanza del precedente g.i.
sulla chiesta sospensione del d.i. opposta, in quanto corredata di ampia e condivisibile motivazione che anche questo giudicante condivide: “ Alla
fattispecie in esame deve trovare applicazione il costante orientamento della
Suprema Corte, pienamente condiviso da questo Giudicante, a mente del quale la parte creditrice che agisca per l'adempimento deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, posto che incombe sulla debitrice convenuta l'onere di dimostrare l'avvenuto adempimento ovvero l'esistenza di valide eccezioni idonee a paralizzare la pretesa creditoria avversaria (Cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. II, 21.05.2019, n. 13685; Cass. Civ., Sez. III,
pagina 9 di 15 20.01.2015, n. 826; Cass. Civ., Sez. III, 16.06.2014, n. 13643; Cass. Civ., Sez. I,
15.07.2011, n. 15659; Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001, n. 13533).
A ciò si aggiunga che altrettanto consolidato è l'orientamento dei Giudici
di legittimità secondo cui nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale la parte opponente assume la posizione di attrice e la parte opposta quella di convenuta, perché è la creditrice ad avere veste sostanziale di attrice ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è la convenuta cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito (Cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez.
II, 04.03.2020, n. 6091; Cass. Civ., Sez. I, 03.02.2006, n. 2421; Cass. Civ., Sez.
III, 24.11.2005, n. 24815; Cass. Civ., Sez. I, 22.04.2003, n. 6421).
Sulla base di tali doverose premesse giurisprudenziali, nonché alla luce delle evidenze probatorie acquisite in atti, sia pure in base ad una valutazione necessariamente sommaria propria della presente fase del giudizio, deve ritenersi comprovato in causa – in quanto anche riconosciuto dalla società
opponente - che la convenuta opposta ha eseguito le Controparte_1
prestazioni oggetto degli stipulati contratti d'appalto (aventi ad oggetto la demolizione di fabbricati residenziali;
lavori di scavo e di sistemazione esterna per la realizzazione di fondazioni e di locali accessori), nel rispetto della tempistica concordata: l'opponente, infatti, ha eccepito solamente la circostanza che la società opposta non ha consegnato la certificazione CE
relativa al materiale fornito (ghiaione 30/70) in esecuzione del contratto di appalto, esponendola al rischio di essere assoggettata a sanzioni amministrative pagina 10 di 15 pecuniarie ed eventuale richiesta del committente finale di eliminazione del materiale non conforme privo della certificazione CE.
Orbene, nella descritta situazione, allo stato, deve ritenersi sufficientemente dimostrato in giudizio che l abbia assolto Controparte_1
all'onere che le incombeva ai sensi dell'art. 2697 c.c. di provare il credito azionato monitoriamente, ad eccezione dell'importo - rimasto incontestato -
relativo alla fornitura del materiale inerte sopra indicato, pari ad euro 2.420,00,
in relazione al quale effettivamente non risulta che la fornitrice abbia assolto all'obbligo a suo carico di consegnare all'odierna opponente la certificazione
CE di cui trattasi (non essendo idonea quella fornita d in quanto CP_2
attinente ad altro materiale).
Sulla scorta di tali argomentazioni, in definitiva, l'istanza di sospensione avanzata dalla società opponente può trovare accoglimento nei limiti dell'importo di euro 2.420,00, in quanto, allo stato, la paventata erogazione di sanzioni amministrative e la richiesta da parte del committente finale di eliminazione del materiale fornito non conforme privo della certificazione CE
sono del tutto ipotetiche e non attuali (in mancanza di qualsivoglia elemento probatorio al riguardo) e, pertanto, non valgono a paralizzare la residua pretesa creditoria fatta valere dalla società ingiungente.”
Ciò anche al fine di rilevare che, a fronte di un credito portato dal d.i.
opposto di € 23.736,80, le contestazioni della opponente sono limitate alla fornitura del pietrisco/ghiaione 30/70 per l'importo di € 2.420, mentre alcuna contestazione è stata sollevata rispetto alle altre prestazioni svolte dall'opposta in riferimento ai due contratti di appalto per cui è causa, il cui credito deve,
pagina 11 di 15 quindi, ritenersi non contestato. Inoltre, sono rimaste mere asserzioni, basate su ipotesi non suffragate da fatti accertati (e da prove), sia la paventata
Con applicazione di sanzioni amministrative a a causa del materiale interrato nel cantiere, sia la sussistenza di eventuali responsabilità risarcitorie della medesima verso i propri committenti finali, dei quali, infatti, non risultano in atti contestazioni sollevate verso l'appaltatrice (tale circostanza è stata confermata anche dal teste di parte opposta sig. , fratello del Testimone_1
Con l.r. di e presente nei cantieri oggetto di causa, cfr. risposta cap. 8 parte opponente ud. 19.11.24).
Così delimitato l'ambito della proposta eccezione di inadempimento si deve rilevare che, anche a voler prescindere dalla dichiarazione del teste
, il quale precisava che il materiale di cui trattasi era stato Testimone_2
Con scelto direttamente dal l.r. di presso avendo lo stesso un Parte_2
Pa possibile interesse, quantomeno mediato in causa, essendo socio della e fratello del l.r. della medesima, comunque sono stati effettuati almeno 5
Con trasporti del pietrisco presso il cantiere di ove lo stesso è stato utilizzato,
senza che l'opponente formulasse alcuna contestazione sulla qualità della fornitura o sulla presenza di eventuali vizi e in cantiere risultava presente,
quantomeno, il sig. , fratello del l.r. della opponente che, per Testimone_1
sua stessa ammissione, collaborava con il fratello nell'esecuzione dell'appalto.
Peraltro lo stesso nella conversazione Whatsapp doc. 18 Persona_1
opposta riferisce la causa del mancato pagamento delle fatture a mancati incassi relativi al bonus 110, non sollevando contestazioni su vizi o mancate qualità
del ghiaione e anzi riferendo che il pagamento era stato effettuato in quei pagina 12 di 15 giorni (circostanza risultata poi inveritiera). La stessa opponente sub. doc. 6
deposita la proposta di piano di pagamento rateale del 02.02.23 anch'essa senza riferimenti a contestazioni di sorta, di talché le prime contestazioni di cui vi è
prova in atti risultano successive all'emissione del decreto ingiuntivo opposto.
In ogni caso, in riferimento al ghiaione 30/70 oggetto della fornitura è
stata depositata dalle parti la D.o.P. di cui al richiamato regolamento Europeo
emessa in data anteriore alla fornitura oggetto di causa e la circostanza che la stessa si riferisca ad un prodotto apparentemente diverso “MPS di pietrisco
15/60” è stata spiegata dal sig. impiegato di Testimone_3 Parte_2
(v. verbale ud. 14.01.25) il quale ha riferito che trattasi del medesimo materiale che veniva sottoposto a ulteriore vagliatura e identificato con la dicitura
“30/70” per ragioni commerciali. Quanto poi alla deduzione attorea circa il fatto che trattandosi di riciclato da massicciate ferroviarie lo stesso potesse contenere amianto è rimasta una mera asserzione non suffragata da prove.
Irrilevante sul punto (e in generale) anche la testimonianza del teste attoreo ing. che, peraltro, appare di dubbia attendibilità, e comunque di nulla Tes_4
rilevanza, avendo lo stesso riferito di non sapere se trattavasi del materiale di causa e avendo fatto riferimento ad un altro soggetto, il teste CP_4
che ha chiarito di non avere mai visto il predetto materiale.
In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata con conseguente conferma del d.i. opposto.
VI. Il rigetto dell'opposizione assorbe le eccezioni preliminari formulate dalla terza chiamata nei confronti dell'opposta e le domande svolte da pagina 13 di 15 quest'ultima nei confronti di svolte comunque in via solo Parte_2
subordinata all'accoglimento anche parziale delle domande attoree.
VII. Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza della opponente e si liquidano nella misura di cui in dispositivo ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. per il valore di causa (scaglione € 5.201-26.000) al parametro medio per tutte le fasi previste dal citato D.M.. Le spese della terza chiamata sono poste a carico della opponente (è, infatti, consolidato nella giurisprudenza della Corte di legittimità (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 10364/2023 e
10583/2024) il principio per cui il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo, chiamato in garanzia dal convenuto, va posto a carico dell'attore qualora, come nella specie, la chiamata in causa sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate).
Non può essere accolta la domanda di condanna dell'opponente ex art. 96
c.p.c., formulata dall'opposta, in quanto, sebbene l'azione attorea sia risultata infondata, le stessa non è connotata da mala fede o abuso dello strumento processuale.
-
P.Q.M.
-
Il Tribunale di Vicenza, ogni altra domanda, istanza ed eccezione reietta,
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il d.i. opposto (n. 846/2023
R. Ing. – R.G. 2093/2023, emesso in data 11/12.04.23 dal Tribunale di
Vicenza);
2) dichiara assorbite le domande svolte dalla opposta nei confronti della terza chiamata;
pagina 14 di 15 3) condanna l'opponente a rimborsare all'opposta e alla terza chiamata le spese di lite della presente fase di opposizione che liquida:
- a favore dell'opposta in € 118,50 per esborsi, € 5.077 per compensi, oltre 15%
spese generali, IVA e CPA come per legge;
- a favore della terza chiamata in € 5.077 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
4) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dall'opposta
Vicenza, 03.09.25
Il Giudice
Gabriele Conti
pagina 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza – Sezione Prima Civile - in composizione monocratica, nella persona del dott. Gabriele CONTI ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2737/2023 promossa da:
(p. iva ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
BONETTI FRANCESCA del Foro di Verona e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Verona, Via Gramsci nr. 24
ATTRICE OPPONENTE
contro
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
CRESCIOLI ALESSANDRO e dall'avv. GABBIANI ANNA del Foro di Vicenza e con domicilio eletto presso lo studio dei predetti difensori in Contrà Porta Santa Lucia
nr. 69
CONVENUTA OPPOSTA
E nei confronti di:
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. ZANUSO Parte_2 P.IVA_3
ALBERTO e dall'avv. ZANUSO ELENA del Foro di Verona e con domicilio eletto pagina 1 di 15 presso lo studio dei predetti difensori in Verona, Via Rovereto nr. 33
TERZA CHIAMATA
avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi..
CONCLUSIONI:
PER LA PARTE ATTRICE OPPONENTE:
Nel merito
In via principale
Previo accertamento dei fatti di causa e delle ragioni di diritto addotte dalla scrivente difesa, emesso ogni più utile provvedimento di legge
1) Dichiararsi nullo e/o annullarsi e/o, comunque, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto n. 846/2023, Rg 2093/2023, repert 1139/2023, concesso dal
Tribunale ordinario di Vicenza, pubblicato e notificato in data 12.04.2023 e per l'effetto respingersi e/o rigettarsi le domande tutte così formulate nel relativo ricorso monitorio.
2) Respingersi le domande tutte formulate da parte opposta e da parte della terza chiamata nelle rispettive comparse di costituzione e risposta nei confronti della parte opponente, perché infondate in fatto ed in diritto,
In via In ogni caso
3) Condannarsi parte opposta al pagamento delle competenze e delle spese di causa, oltre 15% di spese generali e accessori di legge se dovuti.
In via istruttoria
4) Si insiste affinché venga ammessa Ctu tecnica tesa a verificare, accertare e dichiarare l'inidoneità del test di cessione (cfr doc. n. 11) e della dichiarazione di Prestazione D.o.P. CE (cfr doc. n. 12) rilasciati da (cfr doc. n. 12), Parte_2
nonché dei documenti 15 –16 e 17) prodotti da parte della terza chiamata e dei pagina 2 di 15 documenti nn. 19 e 19 bis) prodotti dall'opposta ad attestare la conformità del materiale fornito da a e di cui ai DDT CP_1 Parte_1
prodotti(cfr doc.n. 10), nonché a verificare, accertare e dichiarare la procedura da seguire per rendere il materiale fornito e interrato da nelle CP_1
fondamenta delle unità abitative in ristrutturazione presso il cantiere di
Montorso Vicentino, alla via Roggia di Mezzo n. 10 conforme alla normativa europea e nazionale.
PER LA PARTE CONVENUTA OPPOSTA:
1) Respingersi la proposta opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e confermarsi il decreto ingiuntivo opposto;
2) In ogni caso accertato il credito di per le opere e le Controparte_1
forniture eseguite descritte in narrativa e condannarsi al Parte_1
pagamento dell'importo Euro 23.736,80 oltre agli interessi moratori ex D.Lvo
231/02 da ogni singola scadenza al saldo, e le spese della presente procedura;
3) Spese e competenze di causa rifuse anche in relazione all' art. 96 cpc per la temerarietà e infondatezza della opposizione svolta.
In via subordinata
Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle pretese della opponente Parte_1
4) Disporsi che il produttore degli inerti tenga indenne la CP_2 [...]
da ogni richiesta e pretesa formulata dall'opponente CP_1 Parte_1
per i prodotti dalla stessa forniti.
[...]
pagina 3 di 15 PER LA PARTE TERZA CHIAMATA:
a) In via preliminare
1) Accertarsi che la domanda di manleva non è supportata da una domanda atta a incidere sui contratti di compravendita conclusi tra la terza chiamata e e, per l'effetto, rigettare le domande avversarie. Controparte_1
2) Accertarsi, in ogni caso, che parte opposta è decaduta dal diritto di esercitare l'azione di cui all'art. 1495 c.c. e, per l'effetto, respingersi le domande avversarie.
3) Accertarsi, in ogni caso, che le azioni edilizie sono prescritte per le compravendite conclusi dal 14 al 16 settembre 2022 e, per l'effetto, respingersi le domande avversarie relative ai contratti di vendita conclusi dal 14 al 16
settembre 2022.
b) Nel merito
In via principale:
4) Accertare che il prodotto compravenduto risulta conforme a quanto esposto nei certificati consegnati all'acquirente e a quanto indicato nei documenti fiscali allegati e, per l'effetto, rigettare le domande avversarie.
In via subordinata:
5) nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento della responsabilità
della terza chiamata per l'inadempimento al contratto di appalto oggetto di causa, accertarsi il grado di manleva in proporzione al valore del materiale inerte compravenduto relativamente alle compravendite concluse dopo il 18
settembre 2022.
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6) Con integrale rifusione delle spese di lite ponendole in via solidale a carico,
in via solidale, della e della Parte_1 Controparte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo,
Con ritualmente notificato, (d'ora in avanti ) proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 846/2023 R. Ing. (R.G.
2093/2023), emesso da questo Tribunale in data 11/12.04.23 con il quale le era stato ingiunto di pagare, immediatamente, a (d'ora in Controparte_1
Pa avanti ”) la somma di € 23.736,80, gli interessi come richiesti e le spese della procedura di ingiunzione, quale credito insoluto portato da quattro fatture (n. 247 del 28.09.22 di € 9.380; n. 248 del 28.09.22 di € 3.400; n. 274
Pa del 30.09.22 di € 10.420 e n. 296 del 31.10.22 di € 536,80), emesse da per l'esecuzione di opere di demolizione e trasporto del materiale di risulta e scavo fondazioni eseguiti presso i cantieri di Montorso Vicentino, via Roggia
di Mezzo (come da contratto di appalto del 26.08.22) e via Valchiampo
(contratto di appalto del 31.08.22), di cui la debitrice aveva richiesto rateizzo senza rispettare le relative scadenze.
Con A fondamento della propria opposizione formulava eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. per non avere l'opposta mai consegnato alla opponente la certificazione CE relativa al materiale fornito in esecuzione del contratto di appalto (doc. 1 monitorio) di Montorso Vicentino, Via Roggia
10, di cui alle fatture 247, 274 e 296. Tale mancata consegna, obbligatoria in pagina 5 di 15 adempimento del Reg. UE 305/2011 e del d.lgs. 106/2017, legittimerebbe la
Con sospensione di ogni prestazione a carico di con revoca del decreto ingiuntivo e declaratoria di inesistenza del preteso credito.
Con A fondamento dell'eccezione, in sintesi e per quanto rileva, esponeva:
Pa
- che aveva fornito, in adempimento del contratto di appalto inter partes, presso il predetto cantiere, pietrisco denominato “ghiaione 30/70”,
destinato al riempimento drenante esterno delle fondamenta delle unità
abitative, che l'opposta aveva poi interrato nel sito;
- tale materiale non era stato, però, accompagnato dai documenti di trasporto DDT, di cui al DPR 472/96 e DPR 696/96, ma da buoni di consegna, privi di valore fiscale, sottoscritti da persona non autorizzata dalla opponente alla ricezione del materiale;
Con
- il sig. , legale rappresentante di aveva richiesto Persona_1
Pa nell'immediato al sig. , legale rappresentante di , la Persona_2
consegna dei DDT e della certificazione CE del materiale di cui trattasi che,
nonostante le rassicurazioni, non era stata consegnata;
- che il piano di rateizzo era stato proposto dalla opponente nella convinzione di ottenere tale documentazione, ma che, non ricevendola,
aveva sospeso il pagamento del dovuto, in attesa dell'adempimento dell'opposta;
Pa
- che, a seguito di comunicazione del legale di , aveva appreso che il materiale fornito non era naturale, come da intese contrattuali e come indicato dai buoni di consegna, ma di riciclo;
pagina 6 di 15 - che si era rivolta direttamente al rivenditore del materiale, Parte_2
ricevendo DDT e test di cessione, privo della prova sulla presenza di amianto, ma non la dichiarazione di prestazione CE, che aveva ottenuto solo in seguito ma per materiale differente - MPS di pietrisco 15/60 - non riconducibile alla fornitura dell'opposta, come si evinceva dalla discrasia di date nella documentazione;
- che, in conseguenza di quanto esposto, il materiale de quo doveva ritenersi incommerciabile;
Con
- che era esposta al rischio di vedersi assoggettata alle sanzioni amministrative di legge e agli obblighi di eliminazione e sostituzione del pietrisco non conforme verso il committente finale.
Concludeva quindi, previa sospensione della provvisoria esecutività del d.i.
opposto per la declaratoria della sua nullità, per l'annullamento o,
comunque, per la revoca del medesimo.
Pa
II. Si costituiva in giudizio rilevando che:
- l'opponente mai aveva contestato la fornitura e, anzi, aveva proposto piano di rateizzo sostenendo, falsamente, di aver pagato la prima rata;
- la stessa opponente aveva prodotto la certificazione CE degli inerti emessa dal rivenditore e sulla cui assenza aveva fondato la sua Parte_2
opposizione;
- che il materiale, per il valore di € 2.420, era stato consegnato ed era stato
Con ricevuto da in cantiere;
- che la certificazione era relativa al materiale consegnato seppure faceva riferimento a materiale con diversa dicitura e tale documentazione era stata pagina 7 di 15 Con anche consegnata a mani di
Concludeva, quindi, previa autorizzazione alla chiamata in causa di per il rigetto della richiesta di sospensione della p.e. del d.i. Parte_2
opposto e per la reiezione dell'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto e in ogni caso per la condanna della opponente al pagamento del credito portato dal d.i..
III. Si costituiva in giudizio la terza chiamata Parte_2
eccependo:
Pa
- il mancato esercizio da parte di delle azioni assegnate all'acquirente in materia di compravendita (artt. 1490 -1495 c.c.) prima dell'esercizio dell'azione di garanzia impropria;
- la decadenza dell'opposta dalla garanzia per mancata denuncia degli asseriti vizi entro il termine decadenziale di cui all'art. 1495, comma 1, c.c.;
- la prescrizione della domanda di manleva azionata dalla chiamante essendo trascorso oltre un anno tra la consegna del materiale (avvenuta in data 14-16.09.22) e la denuncia della mancanza di vizi o qualità del bene.
Nel merito deduceva di non essere stata messa a conoscenza dell'utilizzo a cui doveva servire il materiale fornito né, tantomeno, del contenuto del capitolato speciale di appalto tra le altre parti e delle caratteristiche che lo stesso prevedeva per il materiale da utilizzare. Rilevava, comunque, che il materiale fornito risultava, in ogni caso, idoneo e conforme alla disciplina in vigore per essere impiegato come materiale nell'edilizia civile. Esponeva che il predetto materiale era accompagnato dalla scheda di presentazione CE e dagli esami che escludevano la presenza di inquinanti e che la circostanza pagina 8 di 15 che il certificato indicasse una diversa dimensione era dovuto al fatto che lo stesso era stato rilasciato prima della seconda vagliatura a cui era stato sottoposto dalla venditrice e le date della documentazione erano compatibili con il lotto di fornitura oggetto di causa.
Concludeva, quindi, come in atti.
IV. Sospesa la provvisoria esecutività del d.i. opposto limitatamente alla somma di € 2.420, la causa era istruita mediante le prove orali ammesse con l'ordinanza del 30.01.24. Subentrato dal 03.10.24 il sottoscritto g.i., esperite le prove orali ammesse e sentito quale teste ex art. 257 c.c. il sig. CP_4
la causa era ritenuta matura per la decisione ed era fissata l'udienza
[...]
cartolare di rimessione della causa in decisione, all'esito della quale il g.i.
tratteneva per la sentenza.
V. L'opposizione è infondata e deve quindi essere rigettata.
V.
1. Preliminarmente conviene riportare l'ordinanza del precedente g.i.
sulla chiesta sospensione del d.i. opposta, in quanto corredata di ampia e condivisibile motivazione che anche questo giudicante condivide: “ Alla
fattispecie in esame deve trovare applicazione il costante orientamento della
Suprema Corte, pienamente condiviso da questo Giudicante, a mente del quale la parte creditrice che agisca per l'adempimento deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, posto che incombe sulla debitrice convenuta l'onere di dimostrare l'avvenuto adempimento ovvero l'esistenza di valide eccezioni idonee a paralizzare la pretesa creditoria avversaria (Cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. II, 21.05.2019, n. 13685; Cass. Civ., Sez. III,
pagina 9 di 15 20.01.2015, n. 826; Cass. Civ., Sez. III, 16.06.2014, n. 13643; Cass. Civ., Sez. I,
15.07.2011, n. 15659; Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001, n. 13533).
A ciò si aggiunga che altrettanto consolidato è l'orientamento dei Giudici
di legittimità secondo cui nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale la parte opponente assume la posizione di attrice e la parte opposta quella di convenuta, perché è la creditrice ad avere veste sostanziale di attrice ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è la convenuta cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito (Cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez.
II, 04.03.2020, n. 6091; Cass. Civ., Sez. I, 03.02.2006, n. 2421; Cass. Civ., Sez.
III, 24.11.2005, n. 24815; Cass. Civ., Sez. I, 22.04.2003, n. 6421).
Sulla base di tali doverose premesse giurisprudenziali, nonché alla luce delle evidenze probatorie acquisite in atti, sia pure in base ad una valutazione necessariamente sommaria propria della presente fase del giudizio, deve ritenersi comprovato in causa – in quanto anche riconosciuto dalla società
opponente - che la convenuta opposta ha eseguito le Controparte_1
prestazioni oggetto degli stipulati contratti d'appalto (aventi ad oggetto la demolizione di fabbricati residenziali;
lavori di scavo e di sistemazione esterna per la realizzazione di fondazioni e di locali accessori), nel rispetto della tempistica concordata: l'opponente, infatti, ha eccepito solamente la circostanza che la società opposta non ha consegnato la certificazione CE
relativa al materiale fornito (ghiaione 30/70) in esecuzione del contratto di appalto, esponendola al rischio di essere assoggettata a sanzioni amministrative pagina 10 di 15 pecuniarie ed eventuale richiesta del committente finale di eliminazione del materiale non conforme privo della certificazione CE.
Orbene, nella descritta situazione, allo stato, deve ritenersi sufficientemente dimostrato in giudizio che l abbia assolto Controparte_1
all'onere che le incombeva ai sensi dell'art. 2697 c.c. di provare il credito azionato monitoriamente, ad eccezione dell'importo - rimasto incontestato -
relativo alla fornitura del materiale inerte sopra indicato, pari ad euro 2.420,00,
in relazione al quale effettivamente non risulta che la fornitrice abbia assolto all'obbligo a suo carico di consegnare all'odierna opponente la certificazione
CE di cui trattasi (non essendo idonea quella fornita d in quanto CP_2
attinente ad altro materiale).
Sulla scorta di tali argomentazioni, in definitiva, l'istanza di sospensione avanzata dalla società opponente può trovare accoglimento nei limiti dell'importo di euro 2.420,00, in quanto, allo stato, la paventata erogazione di sanzioni amministrative e la richiesta da parte del committente finale di eliminazione del materiale fornito non conforme privo della certificazione CE
sono del tutto ipotetiche e non attuali (in mancanza di qualsivoglia elemento probatorio al riguardo) e, pertanto, non valgono a paralizzare la residua pretesa creditoria fatta valere dalla società ingiungente.”
Ciò anche al fine di rilevare che, a fronte di un credito portato dal d.i.
opposto di € 23.736,80, le contestazioni della opponente sono limitate alla fornitura del pietrisco/ghiaione 30/70 per l'importo di € 2.420, mentre alcuna contestazione è stata sollevata rispetto alle altre prestazioni svolte dall'opposta in riferimento ai due contratti di appalto per cui è causa, il cui credito deve,
pagina 11 di 15 quindi, ritenersi non contestato. Inoltre, sono rimaste mere asserzioni, basate su ipotesi non suffragate da fatti accertati (e da prove), sia la paventata
Con applicazione di sanzioni amministrative a a causa del materiale interrato nel cantiere, sia la sussistenza di eventuali responsabilità risarcitorie della medesima verso i propri committenti finali, dei quali, infatti, non risultano in atti contestazioni sollevate verso l'appaltatrice (tale circostanza è stata confermata anche dal teste di parte opposta sig. , fratello del Testimone_1
Con l.r. di e presente nei cantieri oggetto di causa, cfr. risposta cap. 8 parte opponente ud. 19.11.24).
Così delimitato l'ambito della proposta eccezione di inadempimento si deve rilevare che, anche a voler prescindere dalla dichiarazione del teste
, il quale precisava che il materiale di cui trattasi era stato Testimone_2
Con scelto direttamente dal l.r. di presso avendo lo stesso un Parte_2
Pa possibile interesse, quantomeno mediato in causa, essendo socio della e fratello del l.r. della medesima, comunque sono stati effettuati almeno 5
Con trasporti del pietrisco presso il cantiere di ove lo stesso è stato utilizzato,
senza che l'opponente formulasse alcuna contestazione sulla qualità della fornitura o sulla presenza di eventuali vizi e in cantiere risultava presente,
quantomeno, il sig. , fratello del l.r. della opponente che, per Testimone_1
sua stessa ammissione, collaborava con il fratello nell'esecuzione dell'appalto.
Peraltro lo stesso nella conversazione Whatsapp doc. 18 Persona_1
opposta riferisce la causa del mancato pagamento delle fatture a mancati incassi relativi al bonus 110, non sollevando contestazioni su vizi o mancate qualità
del ghiaione e anzi riferendo che il pagamento era stato effettuato in quei pagina 12 di 15 giorni (circostanza risultata poi inveritiera). La stessa opponente sub. doc. 6
deposita la proposta di piano di pagamento rateale del 02.02.23 anch'essa senza riferimenti a contestazioni di sorta, di talché le prime contestazioni di cui vi è
prova in atti risultano successive all'emissione del decreto ingiuntivo opposto.
In ogni caso, in riferimento al ghiaione 30/70 oggetto della fornitura è
stata depositata dalle parti la D.o.P. di cui al richiamato regolamento Europeo
emessa in data anteriore alla fornitura oggetto di causa e la circostanza che la stessa si riferisca ad un prodotto apparentemente diverso “MPS di pietrisco
15/60” è stata spiegata dal sig. impiegato di Testimone_3 Parte_2
(v. verbale ud. 14.01.25) il quale ha riferito che trattasi del medesimo materiale che veniva sottoposto a ulteriore vagliatura e identificato con la dicitura
“30/70” per ragioni commerciali. Quanto poi alla deduzione attorea circa il fatto che trattandosi di riciclato da massicciate ferroviarie lo stesso potesse contenere amianto è rimasta una mera asserzione non suffragata da prove.
Irrilevante sul punto (e in generale) anche la testimonianza del teste attoreo ing. che, peraltro, appare di dubbia attendibilità, e comunque di nulla Tes_4
rilevanza, avendo lo stesso riferito di non sapere se trattavasi del materiale di causa e avendo fatto riferimento ad un altro soggetto, il teste CP_4
che ha chiarito di non avere mai visto il predetto materiale.
In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata con conseguente conferma del d.i. opposto.
VI. Il rigetto dell'opposizione assorbe le eccezioni preliminari formulate dalla terza chiamata nei confronti dell'opposta e le domande svolte da pagina 13 di 15 quest'ultima nei confronti di svolte comunque in via solo Parte_2
subordinata all'accoglimento anche parziale delle domande attoree.
VII. Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza della opponente e si liquidano nella misura di cui in dispositivo ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. per il valore di causa (scaglione € 5.201-26.000) al parametro medio per tutte le fasi previste dal citato D.M.. Le spese della terza chiamata sono poste a carico della opponente (è, infatti, consolidato nella giurisprudenza della Corte di legittimità (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 10364/2023 e
10583/2024) il principio per cui il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo, chiamato in garanzia dal convenuto, va posto a carico dell'attore qualora, come nella specie, la chiamata in causa sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate).
Non può essere accolta la domanda di condanna dell'opponente ex art. 96
c.p.c., formulata dall'opposta, in quanto, sebbene l'azione attorea sia risultata infondata, le stessa non è connotata da mala fede o abuso dello strumento processuale.
-
P.Q.M.
-
Il Tribunale di Vicenza, ogni altra domanda, istanza ed eccezione reietta,
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il d.i. opposto (n. 846/2023
R. Ing. – R.G. 2093/2023, emesso in data 11/12.04.23 dal Tribunale di
Vicenza);
2) dichiara assorbite le domande svolte dalla opposta nei confronti della terza chiamata;
pagina 14 di 15 3) condanna l'opponente a rimborsare all'opposta e alla terza chiamata le spese di lite della presente fase di opposizione che liquida:
- a favore dell'opposta in € 118,50 per esborsi, € 5.077 per compensi, oltre 15%
spese generali, IVA e CPA come per legge;
- a favore della terza chiamata in € 5.077 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
4) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dall'opposta
Vicenza, 03.09.25
Il Giudice
Gabriele Conti
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