CASS
Sentenza 23 febbraio 2024
Sentenza 23 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/02/2024, n. 8058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8058 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da CU ON n. a Formia 1'1/7/1987 avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 3/3/2023 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/20 e succ. modif.; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria De Santis;
letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen Giulio Romano, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con riguardo alla continuazione esterna RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Napoli confermava la decisione del Tribunale di S. Maria Capua Vetere che, in data 16/7/2019, aveva riconosciuto l'imputato colpevole dei delitti di truffa aggravata ex art. 640, comma 2 n. 1, cod.pen. ascritti ai capi d),f),d1),f1) e, ritenuta la continuazione, lo aveva 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 8058 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 26/01/2024 condannato alla pena dì anni quattro,mesì sette dì reclusione ed euro 1400,00 dì multa. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. Edoardo Razzino, il quale ha dedotto la violazione dell'art. 81 cpv cod.pen. e la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza della continuazione esterna tra i fatti di cui al presente procedimento e quelli giudicati con sentenza n. 8884/2018 emessa dalla Corte di Appello di Napoli il 21/11/2018, che riformava parzialmente la decisione del Gip del Tribunale di S. Maria Capua Vetere del 14/9/2017. Il difensore sostiene che la Corte territoriale ha disatteso la richiesta difensiva sull'assunto del dìfetto dì prova in ordine all'unicità del disegno criminoso giacché l'associazione di cui al presente giudizio ha ad oggetto condotte diverse rispetto a quelle irrevocabilmente giudicate (truffe alle assicurazioni) nonostante la sostanziale sovrapponibilità dell'ambito soggettivo. Tuttavia, l'impugnata sentenza nel ratificare l'accordo intercorso tra il coimputato NO De LE e il procuratore generale ha riconosciuto congrua ed accoglibile la richiesta di riconoscimento della continuazione esterna tra i fatti addebitati al predetto imputato e quelli di cui alla stessa sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 8884/2018 evocata dal ricorrente. Pertanto, la sentenza impugnata con motivazione illogica e contraddìttoria ha valutato in maniera difforme la richiesta di continuazione in relazione ai medesimi reati contestati in concorso ai due coimputati e in relazione allo stesso pregresso giudicato nonostante le istanze fossero fondate sugli stessi presupposti oggettivi e soggettivi. Aggiunge il difensore che la Corte non ha adeguatamente valutato gli elementi addotti a fondamento della richiesta ex art. 81 cpv cod.pen. in punto di identità del disegno criminoso sebbene il Tribunale avesse dichiarato l'improcedibilità in relazione all'addebito associativo contestato sub a) proprio perché gli imputati risultavano già sottoposti a procedimento per il medesimo fatto, sancendo la riconducibilità delle condotte giudicate all'attività del medesimo gruppo criminale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato e merita accoglimento. Il primo giudice (pag. 122) nel motivare la declaratoria di improcedibilità per l'addebito associativo precisava testualmente che "questo collegio ritiene che l'associazione contestata al capo a) sia la medesima associazione già giudicata con sentenza n. 1135/17 emessa il 1/9/2017 dal Gip presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere". Osservava ulteriormente il Tribunale (pag. 124) che" i due gruppi di reati fine (sono) del tutto coevi cronologicamente: si tratta a ben vedere del medesimo originario programma indeterminato che si concretìzza poi nei due "filoni" di reati fine eseguiti con identico modus operandí...". 2 02„. La Corte di merito ha disatteso la richiesta difensiva di riconoscimento della. continuazione esterna con motivazione illogica e contraddittoria, negando l'identità del disegno criminoso senza confrontarsi con le evidenze acquisite al processo e con le circostanze ulteriori dedotte dal difensore ed effettuando un'irragionevole ed antitetica valutazione delle stesse circostanze in relazione alla posizione dell'imputato NO De RL FA e del prevenuto. 2.Alla luce delle considerazioni che precedono deve disporsi l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Napoli perché emendi le rilevate criticità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento della c.d. continuazione esterna con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d'Appello dì Napoli. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Così deciso in Roma, 26 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Pr sidente
udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria De Santis;
letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen Giulio Romano, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con riguardo alla continuazione esterna RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Napoli confermava la decisione del Tribunale di S. Maria Capua Vetere che, in data 16/7/2019, aveva riconosciuto l'imputato colpevole dei delitti di truffa aggravata ex art. 640, comma 2 n. 1, cod.pen. ascritti ai capi d),f),d1),f1) e, ritenuta la continuazione, lo aveva 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 8058 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 26/01/2024 condannato alla pena dì anni quattro,mesì sette dì reclusione ed euro 1400,00 dì multa. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. Edoardo Razzino, il quale ha dedotto la violazione dell'art. 81 cpv cod.pen. e la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza della continuazione esterna tra i fatti di cui al presente procedimento e quelli giudicati con sentenza n. 8884/2018 emessa dalla Corte di Appello di Napoli il 21/11/2018, che riformava parzialmente la decisione del Gip del Tribunale di S. Maria Capua Vetere del 14/9/2017. Il difensore sostiene che la Corte territoriale ha disatteso la richiesta difensiva sull'assunto del dìfetto dì prova in ordine all'unicità del disegno criminoso giacché l'associazione di cui al presente giudizio ha ad oggetto condotte diverse rispetto a quelle irrevocabilmente giudicate (truffe alle assicurazioni) nonostante la sostanziale sovrapponibilità dell'ambito soggettivo. Tuttavia, l'impugnata sentenza nel ratificare l'accordo intercorso tra il coimputato NO De LE e il procuratore generale ha riconosciuto congrua ed accoglibile la richiesta di riconoscimento della continuazione esterna tra i fatti addebitati al predetto imputato e quelli di cui alla stessa sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 8884/2018 evocata dal ricorrente. Pertanto, la sentenza impugnata con motivazione illogica e contraddìttoria ha valutato in maniera difforme la richiesta di continuazione in relazione ai medesimi reati contestati in concorso ai due coimputati e in relazione allo stesso pregresso giudicato nonostante le istanze fossero fondate sugli stessi presupposti oggettivi e soggettivi. Aggiunge il difensore che la Corte non ha adeguatamente valutato gli elementi addotti a fondamento della richiesta ex art. 81 cpv cod.pen. in punto di identità del disegno criminoso sebbene il Tribunale avesse dichiarato l'improcedibilità in relazione all'addebito associativo contestato sub a) proprio perché gli imputati risultavano già sottoposti a procedimento per il medesimo fatto, sancendo la riconducibilità delle condotte giudicate all'attività del medesimo gruppo criminale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato e merita accoglimento. Il primo giudice (pag. 122) nel motivare la declaratoria di improcedibilità per l'addebito associativo precisava testualmente che "questo collegio ritiene che l'associazione contestata al capo a) sia la medesima associazione già giudicata con sentenza n. 1135/17 emessa il 1/9/2017 dal Gip presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere". Osservava ulteriormente il Tribunale (pag. 124) che" i due gruppi di reati fine (sono) del tutto coevi cronologicamente: si tratta a ben vedere del medesimo originario programma indeterminato che si concretìzza poi nei due "filoni" di reati fine eseguiti con identico modus operandí...". 2 02„. La Corte di merito ha disatteso la richiesta difensiva di riconoscimento della. continuazione esterna con motivazione illogica e contraddittoria, negando l'identità del disegno criminoso senza confrontarsi con le evidenze acquisite al processo e con le circostanze ulteriori dedotte dal difensore ed effettuando un'irragionevole ed antitetica valutazione delle stesse circostanze in relazione alla posizione dell'imputato NO De RL FA e del prevenuto. 2.Alla luce delle considerazioni che precedono deve disporsi l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Napoli perché emendi le rilevate criticità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento della c.d. continuazione esterna con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d'Appello dì Napoli. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Così deciso in Roma, 26 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Pr sidente