CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 2228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2228 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2228/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SPIRITO ANGELO, Presidente
LEPRE ANTONIO, RE
CAPUTO LUCA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15290/2025 depositato il 05/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120120161023053000 IRPEF 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160039392224001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160039392224001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170102562655001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120180080020751000 IRPEF 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190011954741001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200009963514001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210009510019000 IRPEF 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210076600926001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220069554943000 IMP. SOST. LOC. 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220069554943000 IMP. SOST. LOC. 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220113098048000 IRPEF 2018
- INTIMAZIONE n. 07120259025925144000 IRPEF 2009
- INTIMAZIONE n. 07120259025925144000 IRPEF 2018
- INTIMAZIONE n. 07120259025925144000 IRPEF - REGISTR 2015
- INTIMAZIONE n. 07120259025925144000 IRPEF - REGISTR 2017
- INTIMAZIONE n. 07120259025925144000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- INTIMAZIONE n. 07120259025925144000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- INTIMAZIONE n. 07120259025925144000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- INTIMAZIONE n. 07120259025925144000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- INTIMAZIONE n. 07120259025925144000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- INTIMAZIONE n. 07120259025925144000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1515/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbali e atti di causa
Resistente/Appellato: come da verbali e atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n.ro 07120259025925144/000, limitatamente alle cartelle esattoriali di seguito elencate per un valore complessivo di € 7.189,91:
1) 07120120161023053000
2) 07120160039392224001
3) 07120170102562655001
4) 07120180080020751000
5) 07120190011954741001
6) 07120200009963514001
7) 07120210009510019000 8) 07120210076600926001
9) 07120220069554943000
10) 07120220113098048000
Le cartelle hanno origine nell'omesso pagamento dei seguenti tributi:
- IRPEF per anni 2009, 2015, 2017, 2018, 2019;
- imposta di registro locazione fabbricati anni, 2009, 2015, 2017, 2019;
- diritti dovuti alla camera di commercio per gli anni 2014, 2015, 2016 2017, 2018, 2019.
La ricorrente afferma di non aver ricevuto la notifica degli atti presupposti innanzi elencati e la conseguente maturata prescrizione e decadenza anche di sanzioni e interessi. Le riportate contestazioni, insieme con le successive, sono state formulate in modo standardizzato senza specifica contestualizzazione rispetto alle singole cartelle e ai singoli debiti di imposta oggetto di intimazione.
In ordine all'iter processuale deve specificarsi quanto segue:
- il ricorso è stato notificato in data 5.9.2025 alla CCIAA di Napoli, che è rimasta contumace;
- sempre in data 5.9.2025 la ricorrente si è costituita in giudizio compilando la NIR nei confronti della sola Camera di Commercio;
- in data 10 ottobre 2025 il ricorso è stato notificato anche all'Agenzia delle Entrate e RI;
- l'Agenzia dell'Entrate e RI si è costituita in giudizio in data 15.12.2025.
Nelle controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate e RI, rileva che < visibile in SIGIT mediante regolare verifica. L'Agente della RI ha appreso dell'esistenza dell'iscrizione a ruolo solo a seguito di trasmissione alla Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Napoli, di un elenco di ricorsi patrocinati dall'avv. Difensore_1, per i quali non risultava esserci iscrizione a ruolo. L'assenza di visibilità del ricorso sul SIGIT lede fortemente la posizione dell'Ente in quanto impossibilitato ad espletare qualsivoglia difesa>>.
Specifica, altresì, l'Ente riscossore che tale situazione < ma in svariati giudizi ove è emerso che il legale di parte ricorrente notifica il ricorso alle parti del giudizio in tempi diversi, depositando solo la notifica all'ente impositore e solo successivamente, a volte anche a distanza di mesi, deposita la notifica nei confronti di ADER, sottoforma di ALTRI ATTI>>.
Sulla base di tali premesse, la parte resistente chiede, in via preliminare, di dichiarare < ricorso, in quanto il contraddittorio non risulta regolarmente instaurato tra le parti citate, e la NIR risulta erroneamente depositata>>.
In via subordinata, chiede rigettarsi il ricorso nel merito per regolare notifica degli atti presupposti.
La ricorrente con memoria depositata in data 16.1.2026 ha contestato le altrui difese, affermando, testualmente che < non conosce e non utilizza il PTT, chi non ha mai iscritto una causa al ruolo o si sia costituito in un giudizio.
Occorre in primo luogo evidenziare che la nota di iscrizione al ruolo (NIR), NON HA ALCUNA VALENZA
NEL PTT, può essere scritto anche il Comune di Solofra o la città più remota d'Italia, quello che conta nelle costituzioni o per la istanza di visibilità delle cause sono due elementi: Il CODICE FISCALE DEL
RICORRENTE; IL NUMERO DI ATTO OPPOSTO O I NUMERI DI ATTI OPPOSTI >>.
In definitiva, quindi, secondo parte ricorrente, l'ADER, essendo in possesso di tali due elementi, poteva formulare alla segreteria della Corte istanza di visibilità e quindi venire a conoscenza dell'avvenuta o meno iscrizione della causa nei suoi confronti, poiché <
VISIBILITA' E' IL SISTEMA CHE ABBINA IL CONTENZIOSO E LO COLLEGA AL FASCICOLO IN CORSO,
NON CI STA IL CANCLELLIERE CHE CE (non esiste), è in automatico l'abbinamento, infatti, prima, si evocava solo l'Ente o viceversa, era ed è indifferente, se la nota riporta solo chi è stato evocato in giudizio, la parte con l'intervento volontario, interviene nel processo inserendo nel sistema solo il Codice Fiscale e il numero di atto, poi il sistema abbina la costituzione con il fascicolo.>>.
Osserva poi il ricorrente che in ogni caso il ricorso è visibile sul telecontenzioso della CGT e all'uopo riproduce in copia schermate esemplificative delle procedure da seguire.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per violazione degli artt. 10 co. 1, 14 co. 3 e 22, co. 1 del decreto legislativo n.
546/1992 come coordinato, in base all'art. 1, co. 2, con gli artt. 106 e 269 co. 3 del codice di procedura civile.
Il ricorso tributario, ai sensi dell'art. 10 co 1 d.l.vo n. 546/1992, deve essere notificato all'autore dell'atto, a cui deve seguire, ai sensi dell'art. 22, co. 1, entro il termine di trenta giorni a pena di inammissibilità, la costituzione in giudizio del ricorrente, col deposito del fascicolo e la relativa nota di iscrizione a ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.
Nel caso in esame, come evidenziato in parte narrativa, il ricorso è stato notificato ed iscritto contro la Camera di Commercio e cioè nei confronti di un Ente impositore e quindi di un soggetto diverso dall'autore dell'atto di natura riscossiva.
L'Agenzia delle Entrate e RI è stata, infatti, evocata in giudizio solo successivamente e in modo irrituale, perché non rispettoso di quanto disposto dalle menzionate disposizioni processuali di cui all'art. 14, co. 3 d.l.vo n. 546/1992 e di cui agli artt. 106 e 269 co. 3 del codice di procedura civile (sulla pacifica applicazione delle norme processualcivilistiche in materia di intervento, cfr. ad esempio quanto deciso da
Cass. 21.1.2015, n. 1112, secondo cui < nuova udienza per consentire la citazione del terzo, chiesta tempestivamente dal convenuto, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario, è discrezionale. Ne consegue che il giudice può, per esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo, rifiutare di fissare una nuova prima udienza per la costituzione del terzo>>).
A tal proposito, è bene ricordare come, secondo mere nozioni istituzionali, la costituzione in giudizio è lo strumento attraverso il quale il processo viene portato a conoscenza del giudice. Quest'ultimo, grazie alla regolare costituzione in giudizio del ricorrente, ha così contezza che un processo è stato introdotto da un determinato soggetto nei confronti di un altro soggetto parimenti determinato.
Ecco perché l'art. 22, co. 1, d.l.vo n. 546/1992 impone al ricorrente di compilare la nota di iscrizione a ruolo, poiché tramite essa la Corte viene a conoscenza anche del soggetto contro il quale l'azione giudiziaria è stata proposta e nel contempo il resistente/convenuto viene a conoscenza del fatto che, dopo la notifica del ricorso, Il ricorrente ha effettivamente perseverato, costituendosi e quindi effettivamente e concretamente investendo il giudice della decisione.
Nel presente giudizio, il ricorso è stato notificato alla Camera di commercio ed iscritto nei confronti di quest'ultima.
In seguito a tali formalità, la Corte, per quanto detto, è stata informata ed investita del processo instaurato da Ricorrente_1 nei confronti della Camera di Commercio ed ha posto in essere le necessarie formalità per la celebrazione della prima udienza.
A partire dal momento della costituzione in giudizio, il processo, sempre secondo pacifici principi istituzionali di diritto processuale civile, si instaura, quindi, tra due parti ben identificate e cioè il ricorrente e il resistente.
Da ciò consegue che altri eventuali soggetti potranno intervenire nel processo oramai incardinato solo ed esclusivamente secondo le tre modalità dell'intervento volontario (art. 105 c.p.c.), dell'intervento su istanza di parte (art. 106) e dell'intervento per ordine del giudice (art. 107 c.p.c.).
Nel caso in esame, parte ricorrente ha violato in modo evidente tali disposizioni processuali, rendendosi così arbitra della conduzione del processo, poiché ha evocato in giudizio l'Agenzia delle Entrate e
RI, senza chiedere l'autorizzazione alla Corte prescritta dall'art. 269 c.p.c.
Il prefato art. 269, co. 3 c.p.c., come noto, prevede espressamente che < dal convenuto nella comparsa di risposta, sia sorto l'interesse dell'attore a chiamare in causa un terzo, l'attore deve, a pena di decadenza, chiederne l'autorizzazione al giudice istruttore nella memoria di cui all'articolo
171-ter, primo comma, numero 1. Il giudice istruttore, se concede l'autorizzazione, fissa una nuova udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'articolo 163-bis>>.
Nel caso in esame, la ricorrente non ha chiesto alcuna autorizzazione al giudice, eludendo, altresì, le finalità di razionalità ed economia processuale fondanti la ratio dell'art. 269 c.p.c., nonché il principio fondamentale secondo cui la direzione del processo è monopolio esclusivo del giudice.
A ciò si aggiunga che, a ben vedere, nel presente procedimento giammai sarebbe potuta intervenire l'autorizzazione del giudice alla chiamata in causa dell'Ente riscossore.
Ai sensi dell'art. 269 co. 3 c.p.c., infatti, il ricorrente può chiedere autorizzarsi la chiamata in causa del terzo solo se tale esigenza sia sorta << a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta>>.
Nel caso in esame, tuttavia, l'esigenza di chiamare in causa l'Agenzia delle Entrate e RI in qualità di parte è sorta fin da subito e cioè fin dalla notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, essendo tale
Ente riscossore proprio il soggetto autore dell'atto e della sua notifica alla contribuente.
In sintesi, quindi, il ricorrente avrebbe dovuto notificare un nuovo ricorso all'Ente riscossore, iscrivere e costituirsi in un nuovo procedimento contro quest'ultimo e chiedere, nel caso, la riunione al giudice della causa iscritta per prima.
Tale ultima considerazione, peraltro, evidenzia come la chiamata in causa del terzo, senza alcuna autorizzazione da parte di questa Corte, abbia, altresì, determinato l'ulteriore effetto di eludere la normativa fiscale che impone il pagamento del contributo unificato ogni qual volta si iscriva un nuovo procedimento giudiziario.
Ad ogni notifica del ricorso, infatti, non scaturente da un ordine o autorizzazione del giudice, per le ragioni anzidette deve seguire, ove il ricorrente decida di proseguire il giudizio costituendosi, il pagamento del contributo unificato.
Tali considerazioni sono già di per sé sufficienti per dichiarare l'inammissibilità del ricorso, sia nei confronti della Camera di Commercio perché soggetto non autore dell'atto, sia nei confronti dell'ADER perché illegittimamente evocata nel presente giudizio.
Tuttavia, la Corte ritiene necessario soffermarsi anche su altri profili processuali, che pure meritano approfondimento.
In particolare, va evidenziato il carattere illecito della condotta processuale della ricorrente, per violazione del principio di buona fede che fonda l'istituto dell'abuso del processo (da ultimo, a conferma di tale figura, cfr. Cass., sez. un. 19.3.2025, n. 7299).
Come esposto in sede di svolgimento del processo, l'Agenzia delle Entrate e RI ha sottolineato la sussistenza <difensore_1, per i quali non risultava esserci iscrizione a ruolo>>, con ciò pregiudicando la possibilità di una sua tempestiva difesa. Circostanza non contestata, quale fatto storico, dalla controparte.
La ricorrente ha replicato osservando che parte resistente avrebbe potuto agevolmente venire a conoscenza dell'esistenza o meno di un processo nei suoi confronti, attraverso l'istanza di visibilità e la consultazione del telecontenzioso della CGT, senza alcuna necessità dell'intervento della Segreteria della Corte.
La riportata replica della SC, oltre che errata in fatto, a ben vedere prova troppo, nel senso che si risolve in un'argomentazione che rafforza il profilo abusivo delle sue opzioni processuali.
Si deve, infatti, osservare che, in primo luogo, l'istanza di visibilità (anche detta di accesso) temporaneo si risolve in un aggravio dell'attività della Segreteria della Corte, poiché -a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente – tale istanza deve essere accettata dall'ufficio dove è proposta. A quel punto, l'ufficio associa l'istanza, corredata dal ricorso e dalla relativa notifica, al procedimento e consente all'Ente riscossore di venire a conoscenza dell'esistenza di un ricorso e non già degli atti di causa: infatti, in seguito all'accesso temporaneo, l'Ente riscossore, per poter visionare il fascicolo, deve in ogni caso auspicare che la Segreteria lo inserisca nel sistema, facendolo sostanzialmente comparire come parte processuale resistente.
Ciò già rende evidente, la finalità oggettivamente abusiva della scelta processuale della ricorrente.
In primo luogo, l'Ente della RI, secondo la resistente, dovrebbe sempre farsi parte diligente oltre quanto sarebbe fisiologico, poiché secondo le regole ordinarie il soggetto resistente dovrebbe limitarsi a consultare il SIGIT per sapere se a quella notifica di quel ricorso è seguita poi l'effettiva costituzione in giudizio nei suoi confronti: il ricorrente, infatti, per molteplici ragioni potrebbe anche decidere di non dare ulteriore corso alla sua iniziativa giudiziaria.
In buona sostanza, una volta ricevuta la notifica del ricorso, ove l'Ente riscossore constati che nessun giudizio risulta iscritto nei suoi confronti, ciò nonostante secondo la ricorrente, sempre il medesimo Ente dovrebbe preoccuparti di proporre tale istanza di visibilità, ipotizzando che il ricorrente potrebbe aver errato nella iscrizione a ruolo oppure volutamente iscritto nella NIR un soggetto diverso da quello autore dell'atto.
In secondo luogo, tale detta istanza di visibilità è subordinata all'accettazione dell'Ufficio, i cui tempi non sono di certo nella disponibilità dell'Agente della riscossione, che quindi si troverebbe in una sorta di limbo processuale non sapendo se, come e quando potrà avere accesso al fascicolo.
Infine, il tutto risulterebbe quanto mai aggravato dal fatto che è noto che l'ADER è istituzionalmente destinataria di innumerevoli ricorsi proprio per il ruolo istituzionale, per così dire, di esattore generale conferitole dalla legge. Sarebbe, quindi, abnorme pretendere che per ogni ricorso la predetta agenzia debba porre in essere dette attività, aspettare pazientemente per ciascuna richiesta di accesso l'accettazione della segreteria per poi affrettarsi a vedere e studiare tutti gli atti delle singole procedure.
A ciò poi si aggiunga che la stessa istanza di visibilità darebbe notizia di un processo iscritto contro un altro soggetto e non contro l'Agenzia della RI.
L'Ente riscossore, quindi, potrebbe anche decidere di non costituirsi e fare quindi così morire la lite fin da subito, una volta verificato che nessun processo è stato iscritto nei suoi confronti malgrado la notifica del ricorso.
L'attuale intervento in giudizio dell'Ente riscossore, del resto, si è verificato solo ed esclusivamente in ragione del fatto che, per come è dato comprendere dagli atti di causa, il medesimo difensore ha notificato, senza costituirsi formalmente contro l'ADER, una pluralità di ricorsi per differenti contribuenti, il che ha inevitabilmente indotto l'Ente riscossore a farsi parte diligente per comprendere la reale situazione processuale di tali molteplici iniziative.
Per quanto attiene la consultazione del telecontenzioso, poi, deve osservarsi, in primo luogo, che l'interrogazione è possibile solo dove al PPT (e quindi nella NIR) è inserito l'Ufficio contro cui si ricorre;
ne consegue che la compilazione della NIR nei soli confronti dell'Ente impositore non potrà consentire al riscossore di venire a conoscenza dell'esistenza del ricorso (ed, infatti, come emerge dalla schermata riprodotta nelle memorie difensive della ricorrente, sub la casella “Parte resistenti n°” si indica il numero “1”: cioè la schermata individua come soggetto resistente evidentemente solo il soggetto nei cui confronti la causa è stata iscritta, indicandosi, infatti, anche il numero dei difensori;
il che peraltro evidenza come parte ricorrente abbia riprodotto una schermata dove l'unica parte resistente si era anche costituita).
Infine, a tutto voler concedere, il telecontenzioso consente solo di sapere se quel ricorso è stato iscritto oppure no, ma di certo non consente la visibilità degli atti per ottenere la quale è necessaria la diversa e complessa procedura innanzi descritta relativa all'accesso temporaneo
Infine, non può non osservarsi come sia del tutto eccentrica e testimone di una visione extraordinamentale l'affermazione di parte ricorrente secondo cui la nota di iscrizione a ruolo sarebbe sostanzialmente del tutto inutile.
Sostiene, infatti, la Ricorrente_1 che, addirittura, il ricorso notificato a Tizio per un atto imputabile a Caio potrebbe essere iscritto anche nei confronti di soggetto del tutto estraneo alla controversia sostanziale (la ricorrente ha fatto l'esempio dell'iscrizione nella NIR del Comune di Solofra).
Questa della ricorrente, a tacer d'altro, è una visione del tutto indifferente al dato normativo inequivocabile dell'art. 22 d.l.vo n 546/1992, secondo cui la costituzione avviene depositando il fascicolo ed indicando, mercé la compilazione della NIR, il soggetto contro cui ci si costituisce.
Tali ultime considerazioni introducono, infine, ulteriori profili abusivi della condotta processuale della difesa del ricorrente.
La notifica, infatti, ad opera di un medesimo difensore per più contribuenti, di una pluralità di ricorsi all'Ente riscossore senza che a ciò faccia seguito una costituzione coerente nei confronti di quest'ultima, in buona sostanza, come visto, costringe, per evidenti esigenze difensive, l'Ente riscossore a depositare una memoria di intervento in assenza di un provvedimento del giudice.
È, infatti, palese che in tali ipotesi, l'Agenzia fiscale non possa non intervenire, al fine di ottenere esplicitamente una pronunzia di inammissibilità e così evitare che siffatta singolare e massificata iniziativa processuale possa in ipotesi indurre in errore lo stesso giudicante. Eventualità, quest'ultima, a ben vedere, tutt'altro che remota, poiché inevitabilmente, secondo i principi di leale collaborazione processuale, il giudicante deve poter confidare nella correttezza dell'attività difensiva tecnica, a ciò deve aggiungersi che
è del tutto irrituale che un difensore decida di citare più parti nello stesso giudizio in tempi diversi rispetto alla sua costituzione in giudizio, senza chiedere l'autorizzazione al giudice e assumendosi unilateralmente dominus del procedimento.
In questo contesto processuale così delineato e caratterizzato dall'inosservanza di basilari regole processuali, assume rilievo specifico anche la tecnica di redazione del ricorso stesso.
Specificamente, l'atto introduttivo – come segnalato in sede di svolgimento – è strutturato in modo da essere riprodotto un numero infinito di volte, posto che tutti i motivi di impugnazione sono articolati senza alcuna aderenza rispetto allo specifico atto e secondo formule rituali.
L'atto impugnato stesso in sede di premessa non viene specificamente indicato, posto che nel ricorso, sub
<>, si legge che all'istante veniva notificata <>, senza che si indichi il numero della stessa.
Il numero e quindi la specificazione dell'intimazione impugnata e delle cartelle ad essa sottese vengono indicati solo ed esclusivamente in sede di conclusioni.
Tale tecnica di redazione, insieme con la reiterata notifica in violazione dell'art. 269 c.p.c. dei ricorsi ad
ADER, è sintomatica di una complessiva strategia difensiva oggettivamente funzionalizzata a moltiplicare le difficoltà organizzative e difensive del predetto Ente istituzionalmente devoluto alla riscossione.
Ha poi importanza, in questo contesto, anche evidenziare l'ulteriore anomalia data dal fatto che il ricorso a fine pag. 6 individua come uffici destinatari del ricorso solo l'ADER e la Camera di Commercio di Napoli e non già gli altri Enti impositori e cioè il Comune di Castellammare di Stabia e la Direzione Provinciale di
Salerno-Ufficio territoriale di Pagani.
L'omessa indicazione dell'Ente riscossore e di tutti gli Enti impositori come soggetti destinatari del ricorso rende poi potenzialmente possibile una vera e propria moltiplicazione e parcellizzazione dei ricorsi contro la stessa intimazione di pagamento, con iscrizione e costituzione nei confronti, per ogni ricorso, di un Ente impositore diverso;
è quindi rende potenzialmente possibile che per ciascuno di questi giudizi parte ricorrente possa citare l'ADER attraverso la descritta illegittima chiamata in causa.
Anzi, tale possibilità illumina anche sulla sull'ulteriore anomalia derivante dalla singolare (e in alcun modo giustificata dalla ricorrente) scelta di non costituirsi contro l'ADER, ma contro uno dei tre Enti impositori.
Infatti, secondo un iter processuale fisiologico, ove non si vogliano citare in giudizio contestualmente sia l'Ente riscossore che quelli impositori, il ricorso andrebbe notificato certamente contro l'Ente riscossore quale autore dell'atto ed iscritto nei confronti di quest'ultimo.
Ove, poi, tra i motivi di impugnazione vi fossero anche quelli dell'omessa notifica degli atti presupposti, il giudice ai sensi dell'art. 14, ult. co. d.l.vo n. 546/1992 dovrebbe integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli Enti impositori quali litisconsorti necessari, perdendosi così la possibilità di instaurare più giudizi mercè la impugnazione del medesimo atto.
In buona sostanza, l'atto notificato all'Agenzia della RI determina, inevitabilmente, la chiamata in causa di tutti gli Enti impositori coinvolti nella vicenda per la contesta omessa comunicazione degli atti presupposti dall'atto di riscossione.
Viceversa, evocare in giudizio uno solo degli Enti impositori e poi successivamente chiamare unilateralmente in giudizio l'Agenzia della RI, consente di impugnare l'atto anche nei confronti degli altri Enti impositori e di chiamare in causa anche in tali giudizi l'Agenzia della riscossione.
In definitiva, da un unico atto di riscossione possono in potenza gemmare tanti procedimenti quanti sono gli
Enti impositori di cui si assume non aver ricevuto la notifica degli atti presupposti.
Si assiste in definitiva ad un potenziale frazionamento della domanda giudiziale, rappresentato dal fatto che,
a fronte di una intimazione di pagamento cui sono sottese plurime cartelle, la stessa intimazione potrebbe essere impugnata tante volte quanti sono gli Enti impositori da cui si rappresenta di non aver ricevuto la notifica dell'atto presupposto. Ed è appena il caso di ricordare che il frazionamento ingiustificato della domanda giudiziaria, ove non sorretto da un interesse giuridicamente apprezzabile, è pacificamente considerato dalla giurisprudenza di legittimità come ipotesi emblematica di abuso del diritto sub specie di abuso del processo (Cass. Sez. un. 16.2.2017, n. 4090: < diritti di credito, benchè relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, - sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale - le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benchè relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, - sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale - le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata>>; cfr. da ultimo anche Cass. Sez. un. 19.3.2025, n. 7299).
Il principio di diritto, innanzi riportato, può essere specularmente applicato nel nostro caso in cui viene potenzialmente frazionata l'opposizione avverso un'unica intimazione tributaria, laddove il ricorrente non fondi tale opzione processuale su un interesse oggettivamente apprezzabile. Nella fattispecie, in esame, peraltro, l'assenza di un interesse oggettivo viene ulteriormente amplificata dalla circostanza che la ricorrente non ha fornito alcuna spiegazione razionale e giuridicamente apprezzabile della sua scelta di iscrivere la causa contro il soggetto impositore e non già contro l'autore dell'atto e cioè contro l'Ente riscossore che è in tutta evidenza parte resistente inevitabilmente necessaria dell'impugnazione avverso un atto della riscossione (e ciò a differenza dell'Ente impositore che è parte necessaria solo ove si contesti di aver aver ricevuto la notifica degli avvisi di accertamento prodromici alla cartella e/o alla intimazione di pagamento).
Per mera completezza, si ritiene poi specificare che il sistema informatico del PTT, almeno allo stato attuale, segnala possibili collegamenti delle cause solo ove il codice fiscale del ricorrente compaia in più procedimenti: tuttavia, è chiaro che tali procedimenti possono anche essere del tutto differenti e quindi non già da riunire.
Il software, insomma, non segnala l'identità dell'atto impugnato in più ricorsi il che rappresenta, a ben vedere, un'incongruenza dell'architettura informatica, che rende più che probabile il frazionamento della domanda giudiziale in più ricorsi. E', infatti, evidente che la mera segnalazione che un soggetto abbia proposto più giudizi tributari rende molto difficile, in Corti di grandi dimensioni e con un notevolissimo carico come quella partenopea, controllare se vi siano ragioni di riunione tutte le volte in cui ad un soggetto faccia capo una pluralità di ricorsi. E', del resto, tutt'altro che raro che il medesimo contribuente, in specie se evasore abituale, possa essere nel contempo destinatario di accertamenti fiscali di natura tributaria tra loro eterogenei.
Per le ragioni anzidette il ricorso va dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
a) dichiara inammissibile il ricorso;
b) condanna Ricorrente_1 al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate e riscossione, delle spese processuali, liquidate in € 4.165,60, oltre rimborso del 15% per spese generali di € 624,84; c) condanna Ricorrente_1 al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate e riscossione, della somma di € 2.500,00.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SPIRITO ANGELO, Presidente
LEPRE ANTONIO, RE
CAPUTO LUCA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15290/2025 depositato il 05/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120120161023053000 IRPEF 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160039392224001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160039392224001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170102562655001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120180080020751000 IRPEF 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190011954741001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200009963514001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210009510019000 IRPEF 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210076600926001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220069554943000 IMP. SOST. LOC. 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220069554943000 IMP. SOST. LOC. 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220113098048000 IRPEF 2018
- INTIMAZIONE n. 07120259025925144000 IRPEF 2009
- INTIMAZIONE n. 07120259025925144000 IRPEF 2018
- INTIMAZIONE n. 07120259025925144000 IRPEF - REGISTR 2015
- INTIMAZIONE n. 07120259025925144000 IRPEF - REGISTR 2017
- INTIMAZIONE n. 07120259025925144000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- INTIMAZIONE n. 07120259025925144000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- INTIMAZIONE n. 07120259025925144000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- INTIMAZIONE n. 07120259025925144000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- INTIMAZIONE n. 07120259025925144000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- INTIMAZIONE n. 07120259025925144000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1515/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbali e atti di causa
Resistente/Appellato: come da verbali e atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n.ro 07120259025925144/000, limitatamente alle cartelle esattoriali di seguito elencate per un valore complessivo di € 7.189,91:
1) 07120120161023053000
2) 07120160039392224001
3) 07120170102562655001
4) 07120180080020751000
5) 07120190011954741001
6) 07120200009963514001
7) 07120210009510019000 8) 07120210076600926001
9) 07120220069554943000
10) 07120220113098048000
Le cartelle hanno origine nell'omesso pagamento dei seguenti tributi:
- IRPEF per anni 2009, 2015, 2017, 2018, 2019;
- imposta di registro locazione fabbricati anni, 2009, 2015, 2017, 2019;
- diritti dovuti alla camera di commercio per gli anni 2014, 2015, 2016 2017, 2018, 2019.
La ricorrente afferma di non aver ricevuto la notifica degli atti presupposti innanzi elencati e la conseguente maturata prescrizione e decadenza anche di sanzioni e interessi. Le riportate contestazioni, insieme con le successive, sono state formulate in modo standardizzato senza specifica contestualizzazione rispetto alle singole cartelle e ai singoli debiti di imposta oggetto di intimazione.
In ordine all'iter processuale deve specificarsi quanto segue:
- il ricorso è stato notificato in data 5.9.2025 alla CCIAA di Napoli, che è rimasta contumace;
- sempre in data 5.9.2025 la ricorrente si è costituita in giudizio compilando la NIR nei confronti della sola Camera di Commercio;
- in data 10 ottobre 2025 il ricorso è stato notificato anche all'Agenzia delle Entrate e RI;
- l'Agenzia dell'Entrate e RI si è costituita in giudizio in data 15.12.2025.
Nelle controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate e RI, rileva che < visibile in SIGIT mediante regolare verifica. L'Agente della RI ha appreso dell'esistenza dell'iscrizione a ruolo solo a seguito di trasmissione alla Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Napoli, di un elenco di ricorsi patrocinati dall'avv. Difensore_1, per i quali non risultava esserci iscrizione a ruolo. L'assenza di visibilità del ricorso sul SIGIT lede fortemente la posizione dell'Ente in quanto impossibilitato ad espletare qualsivoglia difesa>>.
Specifica, altresì, l'Ente riscossore che tale situazione < ma in svariati giudizi ove è emerso che il legale di parte ricorrente notifica il ricorso alle parti del giudizio in tempi diversi, depositando solo la notifica all'ente impositore e solo successivamente, a volte anche a distanza di mesi, deposita la notifica nei confronti di ADER, sottoforma di ALTRI ATTI>>.
Sulla base di tali premesse, la parte resistente chiede, in via preliminare, di dichiarare < ricorso, in quanto il contraddittorio non risulta regolarmente instaurato tra le parti citate, e la NIR risulta erroneamente depositata>>.
In via subordinata, chiede rigettarsi il ricorso nel merito per regolare notifica degli atti presupposti.
La ricorrente con memoria depositata in data 16.1.2026 ha contestato le altrui difese, affermando, testualmente che < non conosce e non utilizza il PTT, chi non ha mai iscritto una causa al ruolo o si sia costituito in un giudizio.
Occorre in primo luogo evidenziare che la nota di iscrizione al ruolo (NIR), NON HA ALCUNA VALENZA
NEL PTT, può essere scritto anche il Comune di Solofra o la città più remota d'Italia, quello che conta nelle costituzioni o per la istanza di visibilità delle cause sono due elementi: Il CODICE FISCALE DEL
RICORRENTE; IL NUMERO DI ATTO OPPOSTO O I NUMERI DI ATTI OPPOSTI >>.
In definitiva, quindi, secondo parte ricorrente, l'ADER, essendo in possesso di tali due elementi, poteva formulare alla segreteria della Corte istanza di visibilità e quindi venire a conoscenza dell'avvenuta o meno iscrizione della causa nei suoi confronti, poiché <
VISIBILITA' E' IL SISTEMA CHE ABBINA IL CONTENZIOSO E LO COLLEGA AL FASCICOLO IN CORSO,
NON CI STA IL CANCLELLIERE CHE CE (non esiste), è in automatico l'abbinamento, infatti, prima, si evocava solo l'Ente o viceversa, era ed è indifferente, se la nota riporta solo chi è stato evocato in giudizio, la parte con l'intervento volontario, interviene nel processo inserendo nel sistema solo il Codice Fiscale e il numero di atto, poi il sistema abbina la costituzione con il fascicolo.>>.
Osserva poi il ricorrente che in ogni caso il ricorso è visibile sul telecontenzioso della CGT e all'uopo riproduce in copia schermate esemplificative delle procedure da seguire.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per violazione degli artt. 10 co. 1, 14 co. 3 e 22, co. 1 del decreto legislativo n.
546/1992 come coordinato, in base all'art. 1, co. 2, con gli artt. 106 e 269 co. 3 del codice di procedura civile.
Il ricorso tributario, ai sensi dell'art. 10 co 1 d.l.vo n. 546/1992, deve essere notificato all'autore dell'atto, a cui deve seguire, ai sensi dell'art. 22, co. 1, entro il termine di trenta giorni a pena di inammissibilità, la costituzione in giudizio del ricorrente, col deposito del fascicolo e la relativa nota di iscrizione a ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.
Nel caso in esame, come evidenziato in parte narrativa, il ricorso è stato notificato ed iscritto contro la Camera di Commercio e cioè nei confronti di un Ente impositore e quindi di un soggetto diverso dall'autore dell'atto di natura riscossiva.
L'Agenzia delle Entrate e RI è stata, infatti, evocata in giudizio solo successivamente e in modo irrituale, perché non rispettoso di quanto disposto dalle menzionate disposizioni processuali di cui all'art. 14, co. 3 d.l.vo n. 546/1992 e di cui agli artt. 106 e 269 co. 3 del codice di procedura civile (sulla pacifica applicazione delle norme processualcivilistiche in materia di intervento, cfr. ad esempio quanto deciso da
Cass. 21.1.2015, n. 1112, secondo cui < nuova udienza per consentire la citazione del terzo, chiesta tempestivamente dal convenuto, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario, è discrezionale. Ne consegue che il giudice può, per esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo, rifiutare di fissare una nuova prima udienza per la costituzione del terzo>>).
A tal proposito, è bene ricordare come, secondo mere nozioni istituzionali, la costituzione in giudizio è lo strumento attraverso il quale il processo viene portato a conoscenza del giudice. Quest'ultimo, grazie alla regolare costituzione in giudizio del ricorrente, ha così contezza che un processo è stato introdotto da un determinato soggetto nei confronti di un altro soggetto parimenti determinato.
Ecco perché l'art. 22, co. 1, d.l.vo n. 546/1992 impone al ricorrente di compilare la nota di iscrizione a ruolo, poiché tramite essa la Corte viene a conoscenza anche del soggetto contro il quale l'azione giudiziaria è stata proposta e nel contempo il resistente/convenuto viene a conoscenza del fatto che, dopo la notifica del ricorso, Il ricorrente ha effettivamente perseverato, costituendosi e quindi effettivamente e concretamente investendo il giudice della decisione.
Nel presente giudizio, il ricorso è stato notificato alla Camera di commercio ed iscritto nei confronti di quest'ultima.
In seguito a tali formalità, la Corte, per quanto detto, è stata informata ed investita del processo instaurato da Ricorrente_1 nei confronti della Camera di Commercio ed ha posto in essere le necessarie formalità per la celebrazione della prima udienza.
A partire dal momento della costituzione in giudizio, il processo, sempre secondo pacifici principi istituzionali di diritto processuale civile, si instaura, quindi, tra due parti ben identificate e cioè il ricorrente e il resistente.
Da ciò consegue che altri eventuali soggetti potranno intervenire nel processo oramai incardinato solo ed esclusivamente secondo le tre modalità dell'intervento volontario (art. 105 c.p.c.), dell'intervento su istanza di parte (art. 106) e dell'intervento per ordine del giudice (art. 107 c.p.c.).
Nel caso in esame, parte ricorrente ha violato in modo evidente tali disposizioni processuali, rendendosi così arbitra della conduzione del processo, poiché ha evocato in giudizio l'Agenzia delle Entrate e
RI, senza chiedere l'autorizzazione alla Corte prescritta dall'art. 269 c.p.c.
Il prefato art. 269, co. 3 c.p.c., come noto, prevede espressamente che < dal convenuto nella comparsa di risposta, sia sorto l'interesse dell'attore a chiamare in causa un terzo, l'attore deve, a pena di decadenza, chiederne l'autorizzazione al giudice istruttore nella memoria di cui all'articolo
171-ter, primo comma, numero 1. Il giudice istruttore, se concede l'autorizzazione, fissa una nuova udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'articolo 163-bis>>.
Nel caso in esame, la ricorrente non ha chiesto alcuna autorizzazione al giudice, eludendo, altresì, le finalità di razionalità ed economia processuale fondanti la ratio dell'art. 269 c.p.c., nonché il principio fondamentale secondo cui la direzione del processo è monopolio esclusivo del giudice.
A ciò si aggiunga che, a ben vedere, nel presente procedimento giammai sarebbe potuta intervenire l'autorizzazione del giudice alla chiamata in causa dell'Ente riscossore.
Ai sensi dell'art. 269 co. 3 c.p.c., infatti, il ricorrente può chiedere autorizzarsi la chiamata in causa del terzo solo se tale esigenza sia sorta << a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta>>.
Nel caso in esame, tuttavia, l'esigenza di chiamare in causa l'Agenzia delle Entrate e RI in qualità di parte è sorta fin da subito e cioè fin dalla notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, essendo tale
Ente riscossore proprio il soggetto autore dell'atto e della sua notifica alla contribuente.
In sintesi, quindi, il ricorrente avrebbe dovuto notificare un nuovo ricorso all'Ente riscossore, iscrivere e costituirsi in un nuovo procedimento contro quest'ultimo e chiedere, nel caso, la riunione al giudice della causa iscritta per prima.
Tale ultima considerazione, peraltro, evidenzia come la chiamata in causa del terzo, senza alcuna autorizzazione da parte di questa Corte, abbia, altresì, determinato l'ulteriore effetto di eludere la normativa fiscale che impone il pagamento del contributo unificato ogni qual volta si iscriva un nuovo procedimento giudiziario.
Ad ogni notifica del ricorso, infatti, non scaturente da un ordine o autorizzazione del giudice, per le ragioni anzidette deve seguire, ove il ricorrente decida di proseguire il giudizio costituendosi, il pagamento del contributo unificato.
Tali considerazioni sono già di per sé sufficienti per dichiarare l'inammissibilità del ricorso, sia nei confronti della Camera di Commercio perché soggetto non autore dell'atto, sia nei confronti dell'ADER perché illegittimamente evocata nel presente giudizio.
Tuttavia, la Corte ritiene necessario soffermarsi anche su altri profili processuali, che pure meritano approfondimento.
In particolare, va evidenziato il carattere illecito della condotta processuale della ricorrente, per violazione del principio di buona fede che fonda l'istituto dell'abuso del processo (da ultimo, a conferma di tale figura, cfr. Cass., sez. un. 19.3.2025, n. 7299).
Come esposto in sede di svolgimento del processo, l'Agenzia delle Entrate e RI ha sottolineato la sussistenza <difensore_1, per i quali non risultava esserci iscrizione a ruolo>>, con ciò pregiudicando la possibilità di una sua tempestiva difesa. Circostanza non contestata, quale fatto storico, dalla controparte.
La ricorrente ha replicato osservando che parte resistente avrebbe potuto agevolmente venire a conoscenza dell'esistenza o meno di un processo nei suoi confronti, attraverso l'istanza di visibilità e la consultazione del telecontenzioso della CGT, senza alcuna necessità dell'intervento della Segreteria della Corte.
La riportata replica della SC, oltre che errata in fatto, a ben vedere prova troppo, nel senso che si risolve in un'argomentazione che rafforza il profilo abusivo delle sue opzioni processuali.
Si deve, infatti, osservare che, in primo luogo, l'istanza di visibilità (anche detta di accesso) temporaneo si risolve in un aggravio dell'attività della Segreteria della Corte, poiché -a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente – tale istanza deve essere accettata dall'ufficio dove è proposta. A quel punto, l'ufficio associa l'istanza, corredata dal ricorso e dalla relativa notifica, al procedimento e consente all'Ente riscossore di venire a conoscenza dell'esistenza di un ricorso e non già degli atti di causa: infatti, in seguito all'accesso temporaneo, l'Ente riscossore, per poter visionare il fascicolo, deve in ogni caso auspicare che la Segreteria lo inserisca nel sistema, facendolo sostanzialmente comparire come parte processuale resistente.
Ciò già rende evidente, la finalità oggettivamente abusiva della scelta processuale della ricorrente.
In primo luogo, l'Ente della RI, secondo la resistente, dovrebbe sempre farsi parte diligente oltre quanto sarebbe fisiologico, poiché secondo le regole ordinarie il soggetto resistente dovrebbe limitarsi a consultare il SIGIT per sapere se a quella notifica di quel ricorso è seguita poi l'effettiva costituzione in giudizio nei suoi confronti: il ricorrente, infatti, per molteplici ragioni potrebbe anche decidere di non dare ulteriore corso alla sua iniziativa giudiziaria.
In buona sostanza, una volta ricevuta la notifica del ricorso, ove l'Ente riscossore constati che nessun giudizio risulta iscritto nei suoi confronti, ciò nonostante secondo la ricorrente, sempre il medesimo Ente dovrebbe preoccuparti di proporre tale istanza di visibilità, ipotizzando che il ricorrente potrebbe aver errato nella iscrizione a ruolo oppure volutamente iscritto nella NIR un soggetto diverso da quello autore dell'atto.
In secondo luogo, tale detta istanza di visibilità è subordinata all'accettazione dell'Ufficio, i cui tempi non sono di certo nella disponibilità dell'Agente della riscossione, che quindi si troverebbe in una sorta di limbo processuale non sapendo se, come e quando potrà avere accesso al fascicolo.
Infine, il tutto risulterebbe quanto mai aggravato dal fatto che è noto che l'ADER è istituzionalmente destinataria di innumerevoli ricorsi proprio per il ruolo istituzionale, per così dire, di esattore generale conferitole dalla legge. Sarebbe, quindi, abnorme pretendere che per ogni ricorso la predetta agenzia debba porre in essere dette attività, aspettare pazientemente per ciascuna richiesta di accesso l'accettazione della segreteria per poi affrettarsi a vedere e studiare tutti gli atti delle singole procedure.
A ciò poi si aggiunga che la stessa istanza di visibilità darebbe notizia di un processo iscritto contro un altro soggetto e non contro l'Agenzia della RI.
L'Ente riscossore, quindi, potrebbe anche decidere di non costituirsi e fare quindi così morire la lite fin da subito, una volta verificato che nessun processo è stato iscritto nei suoi confronti malgrado la notifica del ricorso.
L'attuale intervento in giudizio dell'Ente riscossore, del resto, si è verificato solo ed esclusivamente in ragione del fatto che, per come è dato comprendere dagli atti di causa, il medesimo difensore ha notificato, senza costituirsi formalmente contro l'ADER, una pluralità di ricorsi per differenti contribuenti, il che ha inevitabilmente indotto l'Ente riscossore a farsi parte diligente per comprendere la reale situazione processuale di tali molteplici iniziative.
Per quanto attiene la consultazione del telecontenzioso, poi, deve osservarsi, in primo luogo, che l'interrogazione è possibile solo dove al PPT (e quindi nella NIR) è inserito l'Ufficio contro cui si ricorre;
ne consegue che la compilazione della NIR nei soli confronti dell'Ente impositore non potrà consentire al riscossore di venire a conoscenza dell'esistenza del ricorso (ed, infatti, come emerge dalla schermata riprodotta nelle memorie difensive della ricorrente, sub la casella “Parte resistenti n°” si indica il numero “1”: cioè la schermata individua come soggetto resistente evidentemente solo il soggetto nei cui confronti la causa è stata iscritta, indicandosi, infatti, anche il numero dei difensori;
il che peraltro evidenza come parte ricorrente abbia riprodotto una schermata dove l'unica parte resistente si era anche costituita).
Infine, a tutto voler concedere, il telecontenzioso consente solo di sapere se quel ricorso è stato iscritto oppure no, ma di certo non consente la visibilità degli atti per ottenere la quale è necessaria la diversa e complessa procedura innanzi descritta relativa all'accesso temporaneo
Infine, non può non osservarsi come sia del tutto eccentrica e testimone di una visione extraordinamentale l'affermazione di parte ricorrente secondo cui la nota di iscrizione a ruolo sarebbe sostanzialmente del tutto inutile.
Sostiene, infatti, la Ricorrente_1 che, addirittura, il ricorso notificato a Tizio per un atto imputabile a Caio potrebbe essere iscritto anche nei confronti di soggetto del tutto estraneo alla controversia sostanziale (la ricorrente ha fatto l'esempio dell'iscrizione nella NIR del Comune di Solofra).
Questa della ricorrente, a tacer d'altro, è una visione del tutto indifferente al dato normativo inequivocabile dell'art. 22 d.l.vo n 546/1992, secondo cui la costituzione avviene depositando il fascicolo ed indicando, mercé la compilazione della NIR, il soggetto contro cui ci si costituisce.
Tali ultime considerazioni introducono, infine, ulteriori profili abusivi della condotta processuale della difesa del ricorrente.
La notifica, infatti, ad opera di un medesimo difensore per più contribuenti, di una pluralità di ricorsi all'Ente riscossore senza che a ciò faccia seguito una costituzione coerente nei confronti di quest'ultima, in buona sostanza, come visto, costringe, per evidenti esigenze difensive, l'Ente riscossore a depositare una memoria di intervento in assenza di un provvedimento del giudice.
È, infatti, palese che in tali ipotesi, l'Agenzia fiscale non possa non intervenire, al fine di ottenere esplicitamente una pronunzia di inammissibilità e così evitare che siffatta singolare e massificata iniziativa processuale possa in ipotesi indurre in errore lo stesso giudicante. Eventualità, quest'ultima, a ben vedere, tutt'altro che remota, poiché inevitabilmente, secondo i principi di leale collaborazione processuale, il giudicante deve poter confidare nella correttezza dell'attività difensiva tecnica, a ciò deve aggiungersi che
è del tutto irrituale che un difensore decida di citare più parti nello stesso giudizio in tempi diversi rispetto alla sua costituzione in giudizio, senza chiedere l'autorizzazione al giudice e assumendosi unilateralmente dominus del procedimento.
In questo contesto processuale così delineato e caratterizzato dall'inosservanza di basilari regole processuali, assume rilievo specifico anche la tecnica di redazione del ricorso stesso.
Specificamente, l'atto introduttivo – come segnalato in sede di svolgimento – è strutturato in modo da essere riprodotto un numero infinito di volte, posto che tutti i motivi di impugnazione sono articolati senza alcuna aderenza rispetto allo specifico atto e secondo formule rituali.
L'atto impugnato stesso in sede di premessa non viene specificamente indicato, posto che nel ricorso, sub
<>, si legge che all'istante veniva notificata <>, senza che si indichi il numero della stessa.
Il numero e quindi la specificazione dell'intimazione impugnata e delle cartelle ad essa sottese vengono indicati solo ed esclusivamente in sede di conclusioni.
Tale tecnica di redazione, insieme con la reiterata notifica in violazione dell'art. 269 c.p.c. dei ricorsi ad
ADER, è sintomatica di una complessiva strategia difensiva oggettivamente funzionalizzata a moltiplicare le difficoltà organizzative e difensive del predetto Ente istituzionalmente devoluto alla riscossione.
Ha poi importanza, in questo contesto, anche evidenziare l'ulteriore anomalia data dal fatto che il ricorso a fine pag. 6 individua come uffici destinatari del ricorso solo l'ADER e la Camera di Commercio di Napoli e non già gli altri Enti impositori e cioè il Comune di Castellammare di Stabia e la Direzione Provinciale di
Salerno-Ufficio territoriale di Pagani.
L'omessa indicazione dell'Ente riscossore e di tutti gli Enti impositori come soggetti destinatari del ricorso rende poi potenzialmente possibile una vera e propria moltiplicazione e parcellizzazione dei ricorsi contro la stessa intimazione di pagamento, con iscrizione e costituzione nei confronti, per ogni ricorso, di un Ente impositore diverso;
è quindi rende potenzialmente possibile che per ciascuno di questi giudizi parte ricorrente possa citare l'ADER attraverso la descritta illegittima chiamata in causa.
Anzi, tale possibilità illumina anche sulla sull'ulteriore anomalia derivante dalla singolare (e in alcun modo giustificata dalla ricorrente) scelta di non costituirsi contro l'ADER, ma contro uno dei tre Enti impositori.
Infatti, secondo un iter processuale fisiologico, ove non si vogliano citare in giudizio contestualmente sia l'Ente riscossore che quelli impositori, il ricorso andrebbe notificato certamente contro l'Ente riscossore quale autore dell'atto ed iscritto nei confronti di quest'ultimo.
Ove, poi, tra i motivi di impugnazione vi fossero anche quelli dell'omessa notifica degli atti presupposti, il giudice ai sensi dell'art. 14, ult. co. d.l.vo n. 546/1992 dovrebbe integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli Enti impositori quali litisconsorti necessari, perdendosi così la possibilità di instaurare più giudizi mercè la impugnazione del medesimo atto.
In buona sostanza, l'atto notificato all'Agenzia della RI determina, inevitabilmente, la chiamata in causa di tutti gli Enti impositori coinvolti nella vicenda per la contesta omessa comunicazione degli atti presupposti dall'atto di riscossione.
Viceversa, evocare in giudizio uno solo degli Enti impositori e poi successivamente chiamare unilateralmente in giudizio l'Agenzia della RI, consente di impugnare l'atto anche nei confronti degli altri Enti impositori e di chiamare in causa anche in tali giudizi l'Agenzia della riscossione.
In definitiva, da un unico atto di riscossione possono in potenza gemmare tanti procedimenti quanti sono gli
Enti impositori di cui si assume non aver ricevuto la notifica degli atti presupposti.
Si assiste in definitiva ad un potenziale frazionamento della domanda giudiziale, rappresentato dal fatto che,
a fronte di una intimazione di pagamento cui sono sottese plurime cartelle, la stessa intimazione potrebbe essere impugnata tante volte quanti sono gli Enti impositori da cui si rappresenta di non aver ricevuto la notifica dell'atto presupposto. Ed è appena il caso di ricordare che il frazionamento ingiustificato della domanda giudiziaria, ove non sorretto da un interesse giuridicamente apprezzabile, è pacificamente considerato dalla giurisprudenza di legittimità come ipotesi emblematica di abuso del diritto sub specie di abuso del processo (Cass. Sez. un. 16.2.2017, n. 4090: < diritti di credito, benchè relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, - sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale - le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benchè relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, - sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale - le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata>>; cfr. da ultimo anche Cass. Sez. un. 19.3.2025, n. 7299).
Il principio di diritto, innanzi riportato, può essere specularmente applicato nel nostro caso in cui viene potenzialmente frazionata l'opposizione avverso un'unica intimazione tributaria, laddove il ricorrente non fondi tale opzione processuale su un interesse oggettivamente apprezzabile. Nella fattispecie, in esame, peraltro, l'assenza di un interesse oggettivo viene ulteriormente amplificata dalla circostanza che la ricorrente non ha fornito alcuna spiegazione razionale e giuridicamente apprezzabile della sua scelta di iscrivere la causa contro il soggetto impositore e non già contro l'autore dell'atto e cioè contro l'Ente riscossore che è in tutta evidenza parte resistente inevitabilmente necessaria dell'impugnazione avverso un atto della riscossione (e ciò a differenza dell'Ente impositore che è parte necessaria solo ove si contesti di aver aver ricevuto la notifica degli avvisi di accertamento prodromici alla cartella e/o alla intimazione di pagamento).
Per mera completezza, si ritiene poi specificare che il sistema informatico del PTT, almeno allo stato attuale, segnala possibili collegamenti delle cause solo ove il codice fiscale del ricorrente compaia in più procedimenti: tuttavia, è chiaro che tali procedimenti possono anche essere del tutto differenti e quindi non già da riunire.
Il software, insomma, non segnala l'identità dell'atto impugnato in più ricorsi il che rappresenta, a ben vedere, un'incongruenza dell'architettura informatica, che rende più che probabile il frazionamento della domanda giudiziale in più ricorsi. E', infatti, evidente che la mera segnalazione che un soggetto abbia proposto più giudizi tributari rende molto difficile, in Corti di grandi dimensioni e con un notevolissimo carico come quella partenopea, controllare se vi siano ragioni di riunione tutte le volte in cui ad un soggetto faccia capo una pluralità di ricorsi. E', del resto, tutt'altro che raro che il medesimo contribuente, in specie se evasore abituale, possa essere nel contempo destinatario di accertamenti fiscali di natura tributaria tra loro eterogenei.
Per le ragioni anzidette il ricorso va dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
a) dichiara inammissibile il ricorso;
b) condanna Ricorrente_1 al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate e riscossione, delle spese processuali, liquidate in € 4.165,60, oltre rimborso del 15% per spese generali di € 624,84; c) condanna Ricorrente_1 al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate e riscossione, della somma di € 2.500,00.