Articolo 8 della Legge 14 gennaio 1994, n. 20
Articolo 7
Versione
15 gennaio 1994
Art. 8. Sanatoria ed entrata in vigore 1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati, nonche' le attivita' poste in essere e le pronuncie giurisdizionali rese, e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 8 marzo 1993, n. 54, 15 maggio 1993, n. 143, 17 luglio 1993, n. 232, 14 settembre 1993, n. 359, e 15 novembre 1993, n. 453 .
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Nota all'art. 8:
- I DD. LL. n. 5/1993, n. 143/1993, n. 232/1993 e n. 359/1993 recanti: "Disposizioni a tutela della legittimita' dell'azione amministrativa", non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 107 del 10 maggio 1993, n. 166 del 17 luglio 1993, n. 217 del 15 settembre 1993, e n. 268 del 15 novembre 1993). Il D.L. n. 453/1993 e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 19 , riportata in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 4.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1994
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