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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 01/08/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 19/2023 R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n° 51/2025
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Margiolina Mastronardi consigliere
- dott. Rita Pasqualina Curci consigliere rel.
ha pronunciato, all'esito del deposito telematico di note scritte, contenenti, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, le sole richieste e conclusioni scritte delle parti, mediante redazione di dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello in materia di lavoro, iscritta al n. 19/2023 R.G. Lav.
promossa da:
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
rappresentate e difese dall'Avv. Stefano Lombardi e dall'Avv. Monica Parte_5
Scalabrino, elettivamente domiciliate come in atti appellanti
contro
:
, in persona del Presidente/legale rappresentante pro tempore, rappresentata CP_1
e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, ivi ope legis domiciliata appellata
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
I difensori delle parti, con le note scritte depositate telematicamente, nel riportarsi alle conclusioni come in atti formulate, hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza del 24.01.2023 il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, ha rigettato le domande proposte, con separati ricorsi poi riuniti in corso di causa, dalle odierne appellanti.
1.1. Queste avevano dedotto di avere intrattenuto rapporti di collaborazione con la CP_1 in virtù di contratti con efficacia dal 03.10.2011 (la sola dall'11.01.2006), Parte_2 successivamente prorogati. Seguivano altri contratti, anch'essi prorogati, ragion per cui i rapporti di collaborazione si protraevano fino al 15.08.2020.
Tutte si erano occupate di assistenza tecnica ai programmi comunitari. Le ricorrenti, tuttavia, denunciavano, oltre alla abusiva protrazione del rapporto per un periodo di tempo superiore a 36 mesi, di avere svolto le medesime mansioni dei dipendenti della atteggiandosi di CP_1 fatto il rapporto con l'ente in termini di subordinazione.
Chiedevano, quindi, accertarsi che tra le parti si era instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal 03.10.2011, o dalla diversa data ritenuta dal giudice, con inquadramento nella categoria D del CCNL di riferimento, con condanna della P.A. al risarcimento del danno per illegittima apposizione del termine, da liquidarsi come danno sanzione per perdita di chance, o, in subordine, ai sensi dell'art. 18 l. n. 300/1970, o, in ulteriore subordine, ai sensi dell'art. 32, co.5, l. n. 183/2010.
1.2. Si costituiva la che, eccepita la prescrizione del diritto risarcitorio e la CP_1 decadenza dall'azione, ex art. 32 l. n. 183/2010, evidenziava la legittimità dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati tra le parti, cui erano estraneo ogni profilo tipico della subordinazione.
Si deduceva che le mansioni svolte dalle collaboratrici afferivano alla attuazione di specifici progetti sovvenzionati dallo Stato e dall'Unione Europea, connotati dalla temporaneità, che le proroghe erano state disposte per completare le attività progettuali, che non vi era prova che fossero state svolte attività equiparabili a quelle dei dipendenti a tempo indeterminato e che non era ammessa la conversione del rapporto di lavoro, trattandosi di pubblico impiego.
2 1.3. Il Giudice di prime cure, esclusa la possibilità di convertire la collaborazione in rapporto a tempo indeterminato, alla luce della giurisprudenza specificatamente richiamata, rigettava anche la domanda di risarcimento del danno, ritenendo che l'attività delle ricorrenti rientrasse nello schema dell'art. 7 D.L.vo 165/2001, non avendo le stesse svolto attività assimilabili, qualitativamente e quantitativamente, a quella dei dipendenti della CP_1
Si sarebbe, invece, trattato di attività specialistica e conforme al contenuto dei progetti, come si evinceva dalle relazioni allegate dalla allora resistente, aventi ad oggetto le attività conformi ai progetti.
Le prove richieste dalle ricorrenti erano ritenute non pertinenti e, comunque, irrilevanti.
2. Avverso la sentenza hanno proposto, con separati ricorsi di cui è stata disposta la riunione ex art. 335 c.p.c, le originarie ricorrenti.
2.1. Con il primo motivo le appellanti denunciano l'erronea ed omessa valutazione delle allegazioni e dei documenti di causa, da cui il Tribunale avrebbe potuto evincere l'impiego delle collaboratrici in attività ordinarie e ripetitive, in assenza delle ragioni che la legge pone a giustificazione del ricorso ai cococo.
Anche le modalità di espletamento delle mansioni, oltre che la protrazione del rapporto per oltre dieci anni, deporrebbero per la natura subordinata dello stesso.
A tal fine rileverebbe la circostanza dell'avere eseguito per tutto il periodo le medesime attività e gli stessi adempimenti, l'avere operato presso la struttura cui ciascuna delle collaboratrici era stata assegnata, frequentandola giornalmente, l'avere rispettato l'orario dell'ufficio aziendale e le direttive impartite dal dirigente di riferimento. Il tribunale avrebbe trascurato di considerare che le attività oggetto dei contratti di collaborazione rientravano in quelle del servizio di assegnazione delle appellanti.
E, peraltro, come affermato da questa Corte in un suo precedente (sentenza n. 63/2022), in cui era parte appellata la medesima lo svolgimento di attività coerenti con il progetto non CP_1 costituisce di per sé circostanza decisiva ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro, in presenza di specifici indici deponenti a favore della natura subordinata del rapporto lavorativo.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della disciplina sull'utilizzo della contrattazione flessibile nel pubblico impiego, ribadendo che il Tribunale avrebbe omesso di valutare la documentazione allegata ai ricorsi, così escludendo il carattere ordinario e ripetitivo dell'attività espletata dalle appellanti. Richiamata, quindi, la giurisprudenza di legittimità in tema
3 di qualificazione dei rapporti di lavoro in termini di subordinazione, si deduce che è al concreto atteggiarsi del rapporto che occorre guardare, anche nelle controversie di lavoro nei confronti di enti pubblici, per verificare se vi sia stata o meno subordinazione.
Nel caso delle appellanti, lo stesso oggetto dell'incarico dimostrerebbe che le stesse hanno svolto per la regione attività del tutto sovrapponibili a quelle previste nelle declaratorie di CP_1 competenza dei Servizi regionali cui erano state assegnate e consistenti in plurime attività connesse al monitoraggio e alla assistenza tecnica, con pieno e stabile inserimento nella struttura organizzativa aziendale e in totale assenza di rischio. Si ribadisce, quindi, che le appellanti avrebbero utilizzato una postazione fissa e gli strumenti messi a disposizione dalla CP_1
avrebbero osservato gli orari dell'ufficio, così come tutti gli altri dipendenti;
sarebbero
[...] state inserite nell'organigramma dell'ente e sottoposte alle direttive del dirigente del servizio di assegnazione, senza alcun margine di autonomia.
2.3. Con il terzo motivo si denuncia l'illogicità, la contraddittorietà e l'ingiustizia della sentenza impugnata per non avere dichiarato la nullità e/o illegittimità dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ai fini dell'effettivo accertamento della natura subordinata dei rapporti e della non riconducibilità degli stessi alle previsioni dell'art. 7, co.6, D.L.vo n. 165/2001, con conseguente violazione delle norme in materia di ricorso da parte della PP.AA. alle tipologie di lavoro cd flessibili.
2.4. Si censura, quindi, con il quarto motivo, la sentenza per avere omesso di pronunciarsi sulla richiesta di risarcimento del danno comunitario, secondo l'insegnamento della Suprema Corte
(SS.UU., sentenza n. 5072/2016). Si chiede, quindi, che nel caso di specie, in ragione della protrazione per circa 10 anni dei rapporti illegittimamente instaurati quali collaborazioni dalla il risarcimento dovrebbe essere quantificato nella misura massima di 12 CP_1 mensilità.
2.5. Con il quinto motivo si censura la statuizione relativa alle spese, ricorrendo nel caso di specie quelle gravi ed eccezionali ragioni ostative all'applicazione del principio della soccombenza, cosicché il Tribunale avrebbe dovuto compensare le stesse.
2.6. Ci si duole, infine, con l'ultimo motivo, della decisione del Tribunale di Campobasso di non ammettere i mezzi istruttori chiesti dalle allora ricorrenti.
4 L'escussione dei testi indicati avrebbe consentito di accertare lo stabile inserimento delle collaboratrici nella struttura amministrativa regionale per oltre nove anni e la natura subordinata del rapporto.
Le appellanti concludono, quindi, per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado, ivi compresa quella tesa alla condanna della a stipulare contratti di lavoro subordinato a CP_1 tempo indeterminato con ciascuna delle appellanti a far data dal 03.10.2011 (la sola Cassetta Pt_2 dall'11.01.2006).
3. Si è costituita la la quale resiste all'appello, evidenziando la correttezza della CP_1 sentenza impugnata, che ha escluso che tra le parti si fosse instaurato un rapporto di lavoro subordinato.
3.1. Le collaboratrici sarebbero state impegnate, nel periodo in cui hanno collaborato con la esclusivamente nelle attività contrattuali di assistenza tecnica nell'ambito del CP_1 monitoraggio degli investimenti pubblici.
Si tratterebbe di attività aggiuntiva e specializzata rispetto alla ordinaria azione della Pubblica
Amministrazione, finalizzata ad assicurare una maggiore efficienza complessiva dell'azione amministrativa, oltre che a risolvere specifiche esigenze funzionali, utili al raggiungimento degli obiettivi di risultato prefissati dai programmi di finanziamento.
Le proroghe dei contratti di collaborazione sarebbero state disposte proprio per la persistente disponibilità delle risorse in capo alla così da consentirle di proseguire nelle CP_1 attività progettuali. Nella esecuzione dei contratti, le collaboratrici avrebbero svolto attività legata al monitoraggio degli investimenti pubblici, a supporto di quella dell'Amministrazione regionale.
3.2. Quanto agli elementi che rivelerebbero la natura subordinata del rapporto, si osserva che la retribuzione delle ricorrenti sarebbe stata corrisposta in misura predeterminata e con cadenza mensile, a titolo di acconti, a prescindere dagli obiettivi e dai risultati conseguiti, per una esigenza di semplificazione e velocizzazione. Il pagamento, peraltro, non avveniva automaticamente, ma inizialmente previa relazione mensile a cura dei funzionari regionali, a supporto dei quali le appellanti svolgevano la propria attività. Si aggiunge che le direttive del dirigente erano espressione del ruolo apicale di coordinamento e di indirizzo dello stesso;
che l'utilizzo di mezzi e strumenti della non dimostrerebbe la subordinazione, atteso che nella CP_1 considerazione dell'attività di supporto alle strutture regionali nelle varie fasi di programmazione, valutazione, monitoraggio, gli strumenti materiali e immateriali sarebbero stati forniti per
5 consentire un ottimale e sinergico impiego delle risorse umane utilizzate;
che gli orari osservati dalle ricorrenti, allorquando coincidenti con quelli degli uffici regionali o di altre amministrazioni, erano finalizzati al proficuo svolgimento delle attività di monitoraggio in affiancamento, per il necessario supporto ai funzionari regionali e/o delle amministrazioni interessate;
che, quanto a permessi, ferie o malattia, le collaboratrici erano tenute ad informare per le vie brevi (senza alcuna comunicazione formale) i referenti regionali preposti al solo fine di riorganizzare le attività di lavoro.
3.3. Eccepita, dunque, l'inammissibilità dell'appello per difetto della ragionevole probabilità di essere accolto, si reitera l'eccezione di prescrizione di almeno una parte del presunto credito e quella di decadenza dall'azione, ex art. 32 l. n. 183/2010.
Nel merito, richiamate le difese del primo grado, si chiede il rigetto dell'appello, opponendosi all'ammissione delle prove chieste dalle appellanti e chiedendo, in subordine, l'ammissione a prova contraria sulle circostanze articolate da controparte, nonché a prova diretta sulle circostanze articolate in fatto nella memoria di costituzione dinanzi al Tribunale di Campobasso.
4. Espletata la prova orale chiesta da parte appellante e, subordinatamente, anche dall'appellata
(ordinanza del 27.10.2023), acquisite le note scritte depositate telematicamente dalle parti, la causa era decisa come da separato dispositivo.
********************
5. L'appello è fondato, limitatamente alla domanda di risarcimento del danno da perdita di chance, dovendosi conseguentemente riformare la sentenza impugnata.
5.1. Come già rilevato in casi analoghi (e, in particolare, nella sentenza n. 63/2022, richiamata specificatamente dalle appellanti e relativa a collaboratore incaricato del monitoraggio degli interventi finanziati con risorse FAS), vengono in rilievo nella fattispecie contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per effetto dei quali si è instaurato un rapporto protrattosi, senza soluzione di continuità, dal 03.10.2011 (per la sola Cassetta dal1'11.01.2006) al
15.08.2020.
A partire dal d.l. 4 luglio 2006 n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le collaborazioni, occasionali o continuative, sono state espressamente attratte nella sfera di applicabilità dell'art. 7 D.L.vo 165/2001 e gli interventi normativi succedutisi nel tempo hanno fissato condizioni oggettive e soggettive sempre più rigorose per il ricorso alla collaborazione esterna.
6 Per restare alla normativa vigente all'epoca di stipulazione dei contratti che qui rilevano
(1.1.2006-31.8.2016), il comma 6 dell'art. 7 D.L.vo cit. prevedeva che:
“Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione”.
Non vi è dubbio, peraltro, che già nella vigenza dell'originario testo del d.lgs. n. 165/2001, gli artt.
35 e 36 consentissero il ricorso al lavoro subordinato, a tempo indeterminato o temporaneo, solo nel rispetto delle forme di reclutamento e dei presupposti richiesti dalla legge e dalla contrattazione collettiva in relazione alle diverse tipologie contrattuali, escludendo, pertanto, alla radice la possibilità per gli enti pubblici di avvalersi di contratti formalmente qualificati di lavoro autonomo per assicurarsi prestazioni da rendere, di fatto, in regime di subordinazione.
6. Ebbene nel caso di specie, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, dalla documentazione prodotta dalle difese e dalla prova testimoniale assunta nel presente grado di giudizio, è emerso incontrovertibilmente che la prestazione è stata resa dalle appellanti in regime di subordinazione, secondo modalità del tutto assimilabili a quelle dei dipendenti della CP_1
come si evince da alcuni significativi indici.
[...]
6.1. Va, innanzitutto, rilevato che la stessa circostanza della protrazione del rapporto di collaborazione per oltre nove anni sia di per sé indice di una anomalia.
Tanto, si aggiunge, in contrasto con le indicazioni normative, atteggiandosi la collaborazione de qua, secondo le previsioni dell'art. 7 D.L.vo 165/2011, nel testo ratione temporis applicabile, come “occasionale” e “temporanea”.
7 Quanto allo svolgimento di attività coerente con il progetto, si evidenzia che tale circostanza non è di per sé decisiva ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro, in presenza di specifici indici che depongano per la natura subordinata dello stesso.
A ciò si aggiunga che la stessa attività oggetto degli incarichi, relativa all'assistenza tecnica sui programmi comunitari e nazionali, non presentava profili di temporaneità, afferendo alla ordinaria attività di una delle Direzioni Generali in cui si articolava la CP_1
6.2. Sussistono, peraltro, nel caso di specie gli indici sintomatici della subordinazione ed, in particolare: la continuità per lungo tempo della collaborazione e la sua prestazione con regolarità di presenza e orario;
il pieno inserimento nell'organizzazione aziendale: svolgimento dell'attività presso i locali della azienda con uso di beni di proprietà della stessa (computer con propria password, telefono), l'obbligo di comunicare le assenze e di concordare permessi e ferie con il dirigente;
la corresponsione di un corrispettivo costituito da un compenso erogato mensilmente e parametrato alle ore di lavoro svolte.
6.3. I testi di parte ricorrente hanno confermato che le collaboratrici operavano presso gli uffici cui erano addette, all'uopo rispettando il medesimo orario di servizio dei dipendenti della CP_1 erano tenute a rispettare le indicazioni e le direttive dei responsabili degli uffici medesimi e a comunicare agli stessi le eventuali assenze.
Dette dichiarazioni risultano, peraltro, confermate anche dalla documentazione versata in atti dalle parti.
Per tutte le ricorrenti è stata prodotta documentazione comprovante l'emanazione di direttive e indicazioni da parte dei vertici degli uffici, incompatibili con un rapporto di collaborazione (v., a titolo esemplificativo, pag. 81 del fascicolo di parte di , la nota a firma del dr. Parte_1
con cui si informa sia la collaboratrice che gli uffici a cui la stessa era destinata Persona_1 che l'attività sarebbe stata prestata prevalentemente negli orari espletati dal personale regionale di riferimento, “secondo le direttive e le indicazioni programmatiche che le saranno fornite dal responsabile della struttura di riferimento”; analoghe disposizioni sono state impartite anche alle altre collaboratrici odierne appellanti), a fronte delle quali la precisazione che il rapporto si sarebbe espletato senza vincolo di subordinazione appare pleonastica e meramente formale.
6.4. Al fascicolo di parte di è allegato, altresì, un prospetto di rilevazione delle Parte_4 presenze per i mesi da giugno ad agosto 2016 (da pag. 81), con orario per lo più sovrapponibile a quello dei dipendenti.
8 Per le ferie vi è la nota del 25.07.2012 con la quale il direttore dell'Area Prima dava precise indicazioni ai collaboratori dell'Assistenza tecnica ai programmi regionali 2007-2013 ai fini della fruizione delle stesse. È vero che la nota in questione è stata seguita, dopo poche ore, da un'altra, a firma del medesimo dirigente, con la quale si addebitava quella precedente ad un mero errore materiale. E, tuttavia, il riferimento nella prima nota ai contratti di co.co.co. e alle relative scadenze (“Ai fini dell'organizzazione del periodo delle ferie estive in maniera funzionale rispetto agli adempimenti contrattuali entro le scadenze previste…”) fa ritenere poco plausibile la tesi dell'errore materiale.
Le dichiarazioni dei testi di parte resistente, invece, risultano per lo più generiche e, comunque, smentite dalle risultanze documentali di cui si è dato atto.
7. Può, dunque, affermarsi che la si è avvalsa delle prestazioni delle odierni CP_1 appellanti per anni, mediante sottoscrizioni di contratti di collaborazione coordinata e continuata al di fuori dei presupposti previsti dalla legge, nel corso dei quali le stesse sono state inserite nella struttura organizzativa della PA, svolgendo un'attività che prevedeva l'osservanza di un'attività rigidamente vincolata, modalità di compenso a scadenza fissa e soggezione alle direttive e disposizioni dei superiori.
7.1. Come è noto, la Suprema Corte, ha anche di recente ribadito che “ai fini della qualificabilità come rapporto di pubblico impiego di un rapporto di lavoro prestato alle dipendenze di un ente pubblico non economico, rileva che il dipendente risulti effettivamente inserito nella organizzazione pubblicistica ed adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'ente pubblico, non rilevando in senso contrario l'assenza di un atto formale di nomina, né che si tratti di un rapporto a termine, e neppure che il rapporto sia affetto da nullità per violazione delle norme imperative sul divieto di nuove assunzioni" (Cass. 28161/2018, 17101/2017, 1639/2012,
12749/2008, 20009/2005). Ed è stato anche affermato che “la sussistenza dell'elemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie dì indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità (Cass. 28162/2018,14434/2015”; cfr, anche, tra le più recenti,
Cass., sezione L, ordinanza n. 3314 del 5.2.2019).
9 7.2. Al riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro, stante la natura di amministrazione pubblica dell'appellata, non può seguire la condanna della stessa alla stipula di un contratto subordinato a tempo indeterminato come chiesto dagli appellanti (cfr., da ultimo,
Cass. Sez. L, ordinanza n. 42004 del 30.12.2021: “Nel pubblico impiego privatizzato, alla violazione di disposizioni imperative che riguardino l'assunzione, sia a seguito di pubblico concorso sia attingendo alle liste di collocamento, non può mai far seguito la costituzione di un rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato, atteso che la "ratio" dell'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, che prevede il divieto di trasformazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato, non risiede esclusivamente nel rispetto delle regole del pubblico concorso, ma anche, più in generale, nel rispetto del principio cardine del buon andamento della P.A., che sarebbe pregiudicato qualora si addivenisse all'immissione in ruolo senza alcuna valutazione dei fabbisogni di personale e senza seguire le linee di programmazione nelle assunzioni, che sono indispensabili per garantire l'efficienza dell'amministrazione pubblica ed il rispetto delle esigenze di contenimento, controllo e razionalizzazione della spesa pubblica”.
8. Può essere, invece, accolta la domanda di condanna della al risarcimento del CP_1 danno, cd. danno comunitario, in applicazione di quanto affermato dalle SS.UU della Corte di cassazione nella sentenza n. 5072 del 15.3.2016.
8.1. Il Supremo Collegio ha innanzitutto ribadito il principio affermato dalla giurisprudenza (ex plurimis Cass., sez. lav., 15 giugno 2010, n. 14350) secondo cui nel pubblico impiego un rapporto di lavoro a tempo determinato in violazione di legge non è suscettibile di conversione in rapporto a tempo indeterminato, stante il divieto posto dall'art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001, il cui disposto non
è stato modificato dal d.lgs. n. 368 del 2001, per cui in caso di violazione di norme poste a tutela dei diritti del lavoratore, in capo a quest'ultimo, essendo preclusa la conversione del rapporto, sussiste solo il diritto al risarcimento dei danni subiti. In conseguenza dell'obbligo del concorso pubblico e del conseguente divieto di conversione del rapporto da tempo determinato in tempo indeterminato nel caso di rapporto con pubbliche amministrazioni, le SS.UU. hanno precisato che
“fuori dal risarcimento del danno è la mancata conversione del rapporto. Questa è esclusa per legge e tale esclusione — si è appena detto — è legittima sia secondo i parametri costituzionali (v. sopra sub 10) che quelli europei (v. sopra sub 11). Non ci può essere risarcimento del danno per il fatto che la norma non preveda un effetto favorevole per il lavoratore a fronte di una violazione di norme imperative da parte delle pubbliche amministrazioni. Quindi il danno non è la perdita
10 del posto di lavoro a tempo indeterminato perché una tale prospettiva non c'è mai stata: in nessun caso il rapporto di lavoro a termine si potrebbe convertire in rapporto a tempo indeterminato perché l'accesso al pubblico impiego non può avvenire - invece che tramite di concorso pubblico - quale effetto, sia pur in chiave sanzionatoria, di una situazione di illegalità”.
Non c'è, quindi, un danno da mancata conversione del rapporto e quindi da perdita del posto di lavoro.
8.2. In punto di qualificazione del danno le SS.UU. hanno rilevato che: “Il lavoratore, che abbia reso una prestazione lavorativa a termine in una situazione di ipotizzata illegittimità della clausola di apposizione del termine al contratto di lavoro o, più in generale, di abuso del ricorso
a tale fattispecie contrattuale, essenzialmente in ipotesi di proroga, rinnovo o ripetuta reiterazione contra legem, subisce gli effetti pregiudizievoli che, come danno patrimoniale, possono variamente configurarsi. Si può soprattutto ipotizzare una perdita di chance nel senso che, se la pubblica amministrazione avesse operato legittimamente emanando un bando di concorso per il posto, il lavoratore, che si duole dell'illegittimo ricorso al contratto a termine, avrebbe potuto parteciparvi e risultarne vincitore. Le energie lavorative del dipendente sarebbero state liberate verso altri impieghi possibili ed in ipotesi verso un impiego alternativo a tempo indeterminato. Il lavoratore che subisce l'illegittima apposizione del termine o, più in particolare,
l'abuso della successione di contratti a termine rimane confinato in una situazione di precarizzazione e perde la chance di conseguire, con percorso alternativo, l'assunzione mediante concorso nel pubblico impiego o la costituzione di un ordinario rapporto di lavoro privatistico a tempo indeterminato. L'evenienza ordinaria è la perdita di chance risarcibile come danno patrimoniale nella misura in cui l'illegittimo (soprattutto se prolungato) impiego a termine abbia fatto perdere al lavoratore altre occasioni di lavoro stabile. Ma non può escludersi che una prolungata precarizzazione per anni possa aver inflitto al lavoratore un pregiudizio che va anche al di là della mera perdita di chance di un'occupazione migliore. In ogni caso l'onere probatorio di tale danno grava interamente sul lavoratore. Pur potendo operare il regime delle presunzioni semplici (art. 2729 c.c.), però indubbiamente il danno - una volta escluso che possa consistere nella perdita del posto di lavoro occupato a termine - può essere in concreto di difficile prova;
di qui il monito della Corte di giustizia con riferimento all'ipotesi dell'abuso del ricorso al contratto
a termine. Occorre allora un'operazione di integrazione in via interpretativa, orientata dalla
11 conformità comunitaria, che valga a dare maggiore consistenza ed effettività al danno risarcibile”.
8.3. La Corte ha, quindi, ricordato che a livello di normativa interna la prova del danno grava sul lavoratore che eserciti in giudizio la pretesa risarcitoria regolata dalla disciplina codicistica (art. 1223 c.c.). La circostanza che effettivamente il lavoratore abbia difficoltà a provare il danno subìto, che consiste essenzialmente nella perdita di chance di un'occupazione migliore, costituisce un inconveniente di mero fatto che non mina la legittimità a livello interno di tale normativa applicata a questa fattispecie.
Se, però, proseguono le SS.UU., “ci si sposta a livello comunitario, la situazione è differente ed è tale in ragione proprio del ricordato monito della giurisprudenza della Corte di giustizia: la difficoltà della prova non può dirsi che costituisca un inconveniente di mero fatto, ma - in caso di abusivo ricorso al contratto a termine che va prevenuto con misure equivalenti, di efficacia non inferiore a quelle previste dalla clausola 5 del citato accordo quadro - ridonda in deficit di adeguamento della normativa interna a quella comunitaria e quindi in violazione di quest'ultima; la quale, per essere (pacificamente) non autoapplicativa, opererebbe non di meno come parametro interposto ex art. 117, primo comma, Cost. e potrebbe inficiare la legittimità costituzionale della norma interna (art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001) che tale pretesa risarcitoria disciplina in termini comunitariamente inadeguati nel caso di abuso nella successione di contratti a termine”.
8.4. La Suprema Corte ha, quindi, optato per una interpretazione adeguatrice che, con riferimento all'ipotesi dell'abuso, che costituisce una illegittimità qualificata, consenta di rinvenire nell'ordinamento nazionale un regime risarcitorio di tale abuso che soddisfi quell'esigenza di tutela del lavoratore evidenziata dalla Corte di giustizia.
E la verifica “di una disciplina comunitariamente adeguata va ricercata - e, se rinvenuta, non c'è necessità di sollevare la questione di costituzionalità che risulterebbe altrimenti inammissibile - in un ambito normativo omogeneo, sistematicamente coerente e strettamente contiguo, che è quello del risarcimento del danno nel rapporto a tempo determinato nel lavoro privato e non già in quella del risarcimento del danno in caso di licenziamento illegittimo in cui sia stata ordinata la reintegrazione nel posto di lavoro ex art. 18 legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori), né in quella di licenziamento parimenti illegittimo in cui sia stata ordinata dal giudice la riassunzione ex art. 8 legge n. 604/66, e neppure in quella di licenziamento illegittimo in cui non
12 possa essere ordinata la reintegrazione ma ci sia solo una compensazione economica (art. I legge
n. 92 del 2012 e successivamente, per i contratti di lavoro a tutele crescenti, art. 3 d.lgs. n. 23 del
2015).
L'ipotesi del licenziamento evoca la perdita del posto di lavoro che nella fattispecie del lavoro pubblico contrattualizzato - per quanto sopra diffusamente argomentato - è esclusa in radice dalla legge ordinaria (art. 36 d.lgs. n. 165/2001 cit.) in ottemperanza di un precetto costituzionale sull'agire della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) in stretta connessione con il principio di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.). Il dipendente pubblico che subisce la precarizzazione per effetto di una successione di contratti a termine connotata da abusività non perde alcun posto di lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione pubblica per la quale ha lavorato ed al quale non avrebbe mai avuto diritto non avendo superato il vaglio di un concorso pubblico per un posto stabile. Il danno per il dipendente pubblico - come già rilevato - è altro: il lavoratore a termine nel pubblico impiego, se il termine è illegittimamente apposto, perde la chance della occupazione alternativa migliore e tale è anche la connotazione intrinseca del danno, seppur più intenso, ove il termine sia illegittimo per abusiva reiterazione dei contratti. Ma l'esigenza di conformità alla cit. direttiva del 1999 richiede di differenziare. In questo secondo caso - di abuso nella reiterazione dei contratti a termine - occorre anche una disciplina concretamente dissuasiva che abbia, per il dipendente, la valenza di una disciplina agevolativa e di favore, la quale però non può essere ricercata nell'ambito della fattispecie del licenziamento illegittimo, perché questa implica la illegittima perdita di un posto di lavoro a tempo indeterminato, mentre la fattispecie in esame, all'opposto, esclude in radice che ci sia il mancato conseguimento di un posto di lavoro a tempo indeterminato stante la preclusione nascente dall'obbligo del concorso pubblico per l'accesso al pubblico impiego. La fattispecie omogenea, sistematicamente coerente e strettamente contigua, è invece quella del cit. art. 32, comma 5, legge n. 183/2010 che prevede - per l'ipotesi di illegittima apposizione del termine al contratto a tempo determinato nel settore privato - che "il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604" (in tal senso già Cass. 21 agosto 2013, n. 19371). La misura dissuasiva ed il rafforzamento della tutela del lavoratore pubblico, quale richiesta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, è proprio in questa agevolazione della prova da ritenersi
13 in via di interpretazione sistematica orientata dalla necessità di conformità alla clausola 5 del più volte cit. accordo quadro: il lavoratore è esonerato dalla prova del danno nella misura in cui questo è presunto e determinato tra un minimo ed un massimo. La trasposizione di questo canone di danno presunto esprime anche una portata sanzionatoria della violazione della norma comunitaria sì che il danno così determinato può qualificarsi come danno comunitario (così già
Cass. 30 dicembre 2014, n. 27481 e 3 luglio 2015, n.13655) nel senso che vale a colmare quel deficit di tutela, ritenuto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, la cui mancanza esporrebbe la norma interna art. 36, comma 5, cit.), ove applicabile nella sua sola portata testuale, ad essere in violazione della clausola 5 della direttiva e quindi ad innescare un dubbio di sua illegittimità costituzionale;
essa, quindi, esaurisce l'esigenza di interpretazione adeguatrice.
La quale si ferma qui e non si estende anche alla regola della conversione, pure prevista dall'art.
32, comma 5, cit., perché - si ripete - la mancata conversione è conseguenza di una norma legittima, che anzi rispecchia un'esigenza costituzionale, e che non consente di predicare un
(inesistente) danno da mancata conversione. In sintesi, il richiamo alla disciplina del licenziamento illegittimo, sia quella dell'art. 8 della legge n. 604/66 che dell'art. 18 della legge n.
300/1970, che altresì, in ipotesi, quella del regime indennitario in caso di contratto di lavoro a tutele crescenti (art. 3 d.lgs. n. 23 del 2015), è incongruo perché per il dipendente pubblico a termine non c'è la perdita di un posto di lavoro. Può invece farsi riferimento all'art. 32, comma 5, cit. che appunto riguarda il risarcimento del danno in caso di illegittima apposizione del termine”.
8.5. Con successive pronunce la Corte di cassazione ha esteso i principi sopra richiamati anche alle ipotesi di “reiterazione, mediante proroga o rinnovo (sulla assimilabilità della proroga al rinnovo ai fini dell'applicazione della clausola 5 dell'accordo quadro Cass. 5229/2017), di rapporti che, sebbene formalmente qualificati di collaborazione, si siano svolti nelle forme tipiche del lavoro subordinato, a condizione che degli stessi la parte abbia allegato la illegittimità anche in ragione del carattere abusivo della reiterazione del termine” (cfr., tra le più recenti, Cassazione sezione L, sentenza n. 10951 dell'8 maggio 2018).
8.6. Ebbene, applicando i principi affermati dalla Suprema Corte alla fattispecie in esame, va riconosciuto il diritto delle appellanti al risarcimento del danno cd. comunitario, essendo stati censurati i contratti anche sotto il profilo della reiterazione del termine.
14 In merito al quantum del risarcimento da accordare, applicati i principi affermati dalla Suprema
Corte nella richiamata sentenza n. 5072/2016, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, considerate, quindi, le dimensioni della datrice di lavoro ( CP_1
e il numero di dipendenti della stessa, la durata del rapporto, protrattosi per oltre otto anni
[...]
(per la Cassetta dal 2006 al 2020), si reputa congruo determinare nella misura di dieci mensilità per la - otto mensilità per tutti le altre appellanti- dell'ultima retribuzione globale di fatto Pt_2
l'indennità risarcitoria loro spettante oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo.
9. Infondate sono le eccezioni sollevate dalla difesa della in primo grado e CP_1 reiterate nel presente giudizio di appello.
9.1. Quanto a quella di decadenza, si osserva che l'art. 32, comma 3, l. n. 183/2010 estende il termine di 60 giorni di cui all'art. 6 L. n. 604/66 anche all'ipotesi di licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto (lett. a) e al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui di cui all'art. 409 n. 3 cpc (lett. b). Orbene, nel caso di specie le odierne appellanti, con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, hanno proposto domande attinenti, in primis, al riconoscimento della natura subordinata e a tempo indeterminato del rapporto di lavoro. Non si è agito, quindi, per accertare l'illegittimità del licenziamento o del recesso, bensì la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Non si verte, pertanto, in un'ipotesi riconducibile all'alveo di cui alla lettera a) o b) del comma 3 dell'art 32 l. cit.
9.2. Detta disposizione non contempla un termine decadenziale riferibile all'azione di accertamento della natura subordinata del rapporto. Conseguentemente, in tale ottica, non è configurabile in capo al collaboratore un onere di impugnare un atto datoriale che abbia posto fine al rapporto prima della scadenza naturale dello stesso, donde l 'oggetto del giudizio, e quindi la sottesa domanda fatta valere dalla parte, non rientra nell'ambito di fattispecie soggetta alla previsione decadenziale di cui all'art. 32 suddetto.
9.3. Sul punto si è espressa la Suprema Corte che ha affermato il principio secondo cui quando un rapporto di collaborazione autonoma si risolve per effetto della manifestazione di volontà del collaboratore di voler recedere dal rapporto, ovvero cessa per la sua naturale scadenza, l'azione per l'accertamento della subordinazione e la riammissione in servizio è esercitabile nei termini di
15 prescrizione, senza essere assoggettata al regime decadenziale di cui all'art. 32, comma 3, lett. b),
l. n. 183 del 2010, poiché il regime in questione si applica al solo caso di recesso del committente e non è estensibile alle ipotesi in cui manchi del tutto un atto che il lavoratore abbia interesse a contestare o confutare (Cass., sez. L, sentenza n. 32254 del 10.12.2019).
9.4. In merito alla eccepita prescrizione, va ribadito l'orientamento della Suprema Corte (Cass., sez. L, ordinanza n. 34741 del 12.12.2023) secondo cui “Nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato, il termine decennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno cd. comunitario spettante al lavoratore decorre dall'ultimo di tali contratti, in considerazione della natura unitaria del predetto diritto, sicché il numero dei contratti in questione rileva solo ai fini della liquidazione del danno, potendo anche quelli stipulati oltre dieci anni prima della richiesta di risarcimento avere incidenza sulla quantificazione del pregiudizio patito dal dipendente”.
Nel caso di specie, in relazione alla data di stipula dell'ultimo contrato di collaborazione – e relative proroghe fino al 2020- nessuna prescrizione decennale può dirsi maturata.
10. Nei termini di cui sopra, l'appello deve essere, quindi, accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata.
Le spese del doppio grado, in ragione della parziale soccombenza reciproca, vengono compensate per un terzo, condannandosi la alla rifusione in favore delle appellanti della CP_1 restante frazione, liquidata come da dispositivo, con distrazione (€ 3.500 per il primo grado, €
5.140,00 per il giudizio di appello).
PQM
La Corte d'Appello di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza emessa il 24.01.2023 dal Tribunale di Campobasso
- Giudice del lavoro - proposto con ricorso qui depositato il 07.03.2023 da Parte_1
e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 nei confronti di , in persona del presidente/legale rappresentante
[...] CP_1
p.t., ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto in riforma della impugnata sentenza, condanna in persona del presidente/legale rappresentante p.t. a CP_1 corrispondere agli appellanti, a titolo di risarcimento del danno per illegittimo ricorso al contratto a termine, di una somma corrispondente per a dieci mensilità, per i restanti Parte_2
16 appellanti a otto mensilità, dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre al maggior importo tra quelli dovuti per interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo.
Compensa per un terzo le spese del doppio grado di giudizio e liquida la restante frazione, al cui pagamento è tenuta in favore degli appellanti, complessivamente in € 5.760, oltre CP_1 spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP, come per legge, con pagamento in favore dei procuratori antistatari.
Campobasso, 21.03.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr. Rita Pasqualina Curci Dr. Vincenzo Pupilella
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