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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 25/09/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
n. 475/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente dr.ssa Anna Maria Tracanna - Consigliera dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore all'udienza del 25/09/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente sentenza con motivazione contestuale ex artt. 429 e 436 bis c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra rappresentata e difesa da: avv. GALEAZZI GABRIELE, elettivamente Parte_1 domiciliata come in atti;
-appellante-
e
, non costituito in Controparte_1 giudizio;
-appellato-
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria. Appello avverso la sentenza n. 299/2024 del 23/05/2024, emessa dal Tribunale di Pescara in funzione di Giudice del
Lavoro.
Svolgimento del processo
La sentenza indicata in oggetto ha rigettato l'opposizione, proposta dalla con Parte_1 ricorso del 04/08/2022, avverso il verbale di accertamento ispettivo n. AN00000/2022-222-01 del 02/03/2022 redatto dall'ITL di Ancona, avente ad oggetto l'accertamento, per il periodo dal 01/03/2020 al 30/06/2021, di maggior imponibile contributivo derivante da: erroneo inquadramento professionale di alcuni lavoratori dipendenti, corresponsione ad essi di trattamento economico non conforme alle previsioni della contrattazione collettiva applicabile, avendo adottato il sistema della c.d. “paga globale”, omessa registrazione sul
LUL di ore di lavoro effettivamente prestate ed omesso versamento di contribuzione per giornate o settimane registrate sul LUL come assenza non retribuita, in assenza di alcuna documentazione idonea a giustificare le assenze.
L'impugnata sentenza ha ritenuto: l'infondatezza della dedotta eccezione di violazione dell'art. 14 l. n. 689/1981, essendo stato il verbale di accertamento notificato entro i termini di legge, tenuto conto del tempo necessario per la valutazione della idoneità di tale fatto ad integrare gli estremi oggettivi e soggettivi delle violazioni;
la sussistenza delle omissioni contributive accertate con il verbale opposto, risultando dalla documentazione acquisita in sede ispettiva e dalle dichiarazioni dei lavoratori interessati che: i dipendenti dell'opponente, CP_ addetti a trasporto, consegna e montaggio di mobili a marchio presso clienti delle regioni marche ed Umbria, lavoravano dal lunedì al sabato e, su base volontaria, la domenica, con orario di lavoro di 9-10 ore al giorno (dalle 7.00/8.00 al termine del giro di consegne, non prima delle 17.00), percependo una paga giornaliera variabile tra €. 55.00 ed €. 70.00, a seconda dell'anzianità di servizio e dell'inquadramento, a prescindere dalle ore effettivamente lavorate, senza percepire le mensilità aggiuntive né retribuzione nelle giornate di ferie;
il lavoratore , inquadrato come facchino di livello 6°, svolgeva di fatto Parte_2 mansioni di magazziniere presso il deposito di Ancona, inquadrabili nel superiore livello 5° in base al CCNL Logistica, Trasporto Merci, Spedizioni - Assologistica, applicabile ai fini contributivi;
i lavoratori CP_3 Persona_1 Persona_2 Pt_3
e , inquadrati come facchini di livello 6°, svolgevano di
[...] Persona_3 Persona_4 fatto mansioni di addetti a consegna e montaggio mobili, anch'esse inquadrabili nel superiore livello 5° in base al CCNL medesimo;
sul LUL aziendale erano registrate solo le ore di lavoro ordinario e non vi erano registrazioni per le giornate del sabato, con conseguente omissione contributiva per le ore non registrate;
la contribuzione previdenziale relativa ai predetti lavoratori era stata versata in base alle retribuzioni previste per il livello di formale inquadramento;
le ore registrate sul LUL come di aspettativa non retribuita, per assenze dovute al rientro dei lavoratori nei paesi di origine, o per carenza di lavoro, non erano state assoggettate a contribuzione previdenziale, ma non risultavano richieste di fruizione dell'aspettativa e i lavoratori non avevano esaurito i ROL;
sussisteva perciò violazione dei principi del cd. minimale contributivo di cui all'art. 1 l. n. 389/1989, non potendo l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali essere inferiore a quello che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuto in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, e non potendo determinare l'esonero dall'obbligazione contributiva le sospensioni della prestazione che derivino da una libera scelta del datore di lavoro o costituiscano il risultato di un accordo tra le parti, al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla contrattazione collettiva.
Con ricorso depositato il 22/11/2024 la ha impugnato detta sentenza, Parte_1 pronunciata il 23/05/2024, depositata in pari data e non notificata, deducendo, nei motivi articolati, erroneità della motivazione e travisamento dei fatti, poiché:
1. non vi era prova dell'osservanza da parte dei lavoratori di orario superiore a quello ordinario di 39 ore settimanali, avendo gli ispettori procedenti esteso alla totalità dei dipendenti situazioni desunte da dichiarazioni relative un numero molto limitato di dipendenti, i quali avevano fatto riferimento principalmente al contesto aziendale del loro precedente datore di lavoro, la West Transport s.r.l., e non a quello di essa appellante, e non essendo le dichiarazioni rese in sede ispettiva state integralmente confermate dai testi escussi;
2. per le assenze dei lavoratori indicate sul LUL, legittimamente non era stata corrisposta la retribuzione e non era stata versata contribuzione previdenziale, non avendo essi prestato attività, previa comunicazione informale, avendo bisogno, essendo stranieri, di ore o giornate libere maggiori di quelle previste dal CCNL, per esigenze familiari o per rientrare nei paesi di origine, sicché si trattava di assenze volontarie, tollerate da essa datrice, e comunque, anche qualora le assenze fossero state dovute a volontà datoriale, le retribuzioni non erano dovute poiché i lavoratori non avevano messo in mora essa datrice, con conseguente illegittimità della procedura di recupero coattivo della contribuzione.
L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento delle domande proposte in primo grado.
L' non si è costituito in giudizio. Controparte_1
All'udienza ex art. 435 c.p.c. fissata per il 03/07/2025 l'appellante non è comparso, sicché questa Corte ha disposto rinvio all'odierna udienza ex art. 348 c.p.c.. L'ordinanza di rinvio è stata comunicata telematicamente al procuratore dell'appellante in data 04/07/2025.
All'odierna udienza l'appellante non è comparso.
Motivi della decisione
L'appello va dichiarato improcedibile ex art. 348 c. 2 c.p.c., non essendo l'appellante comparso né all'udienza del 26/06/2025 fissata ex art. 435 c.p.c. con decreto del 06/12/2024, regolarmente comunicatogli in data 09/12/2024 come risulta dagli atti del fascicolo informatico, né all'odierna udienza, nonostante regolare comunicazione dell'ordinanza di rinvio pronunciata all'udienza del 26/06/2025, come risulta dagli atti del fascicolo informatico.
Non deve pronunciarsi sulle spese di lite del grado, non essendosi gli appellati costituiti.
Ex art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del c. 1 bis dell'art. 13 stesso.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 299/2024 in data 23/05/2024 del Tribunale di Pescara in funzione di Giudice del
Lavoro, così provvede: dichiara improcedibile l'appello; nulla per le spese del presente grado del giudizio;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13 c. 1 bis e 1 quater d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in L'Aquila all'udienza del 25/09/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Fabrizio Riga -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente dr.ssa Anna Maria Tracanna - Consigliera dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore all'udienza del 25/09/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente sentenza con motivazione contestuale ex artt. 429 e 436 bis c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra rappresentata e difesa da: avv. GALEAZZI GABRIELE, elettivamente Parte_1 domiciliata come in atti;
-appellante-
e
, non costituito in Controparte_1 giudizio;
-appellato-
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria. Appello avverso la sentenza n. 299/2024 del 23/05/2024, emessa dal Tribunale di Pescara in funzione di Giudice del
Lavoro.
Svolgimento del processo
La sentenza indicata in oggetto ha rigettato l'opposizione, proposta dalla con Parte_1 ricorso del 04/08/2022, avverso il verbale di accertamento ispettivo n. AN00000/2022-222-01 del 02/03/2022 redatto dall'ITL di Ancona, avente ad oggetto l'accertamento, per il periodo dal 01/03/2020 al 30/06/2021, di maggior imponibile contributivo derivante da: erroneo inquadramento professionale di alcuni lavoratori dipendenti, corresponsione ad essi di trattamento economico non conforme alle previsioni della contrattazione collettiva applicabile, avendo adottato il sistema della c.d. “paga globale”, omessa registrazione sul
LUL di ore di lavoro effettivamente prestate ed omesso versamento di contribuzione per giornate o settimane registrate sul LUL come assenza non retribuita, in assenza di alcuna documentazione idonea a giustificare le assenze.
L'impugnata sentenza ha ritenuto: l'infondatezza della dedotta eccezione di violazione dell'art. 14 l. n. 689/1981, essendo stato il verbale di accertamento notificato entro i termini di legge, tenuto conto del tempo necessario per la valutazione della idoneità di tale fatto ad integrare gli estremi oggettivi e soggettivi delle violazioni;
la sussistenza delle omissioni contributive accertate con il verbale opposto, risultando dalla documentazione acquisita in sede ispettiva e dalle dichiarazioni dei lavoratori interessati che: i dipendenti dell'opponente, CP_ addetti a trasporto, consegna e montaggio di mobili a marchio presso clienti delle regioni marche ed Umbria, lavoravano dal lunedì al sabato e, su base volontaria, la domenica, con orario di lavoro di 9-10 ore al giorno (dalle 7.00/8.00 al termine del giro di consegne, non prima delle 17.00), percependo una paga giornaliera variabile tra €. 55.00 ed €. 70.00, a seconda dell'anzianità di servizio e dell'inquadramento, a prescindere dalle ore effettivamente lavorate, senza percepire le mensilità aggiuntive né retribuzione nelle giornate di ferie;
il lavoratore , inquadrato come facchino di livello 6°, svolgeva di fatto Parte_2 mansioni di magazziniere presso il deposito di Ancona, inquadrabili nel superiore livello 5° in base al CCNL Logistica, Trasporto Merci, Spedizioni - Assologistica, applicabile ai fini contributivi;
i lavoratori CP_3 Persona_1 Persona_2 Pt_3
e , inquadrati come facchini di livello 6°, svolgevano di
[...] Persona_3 Persona_4 fatto mansioni di addetti a consegna e montaggio mobili, anch'esse inquadrabili nel superiore livello 5° in base al CCNL medesimo;
sul LUL aziendale erano registrate solo le ore di lavoro ordinario e non vi erano registrazioni per le giornate del sabato, con conseguente omissione contributiva per le ore non registrate;
la contribuzione previdenziale relativa ai predetti lavoratori era stata versata in base alle retribuzioni previste per il livello di formale inquadramento;
le ore registrate sul LUL come di aspettativa non retribuita, per assenze dovute al rientro dei lavoratori nei paesi di origine, o per carenza di lavoro, non erano state assoggettate a contribuzione previdenziale, ma non risultavano richieste di fruizione dell'aspettativa e i lavoratori non avevano esaurito i ROL;
sussisteva perciò violazione dei principi del cd. minimale contributivo di cui all'art. 1 l. n. 389/1989, non potendo l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali essere inferiore a quello che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuto in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, e non potendo determinare l'esonero dall'obbligazione contributiva le sospensioni della prestazione che derivino da una libera scelta del datore di lavoro o costituiscano il risultato di un accordo tra le parti, al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla contrattazione collettiva.
Con ricorso depositato il 22/11/2024 la ha impugnato detta sentenza, Parte_1 pronunciata il 23/05/2024, depositata in pari data e non notificata, deducendo, nei motivi articolati, erroneità della motivazione e travisamento dei fatti, poiché:
1. non vi era prova dell'osservanza da parte dei lavoratori di orario superiore a quello ordinario di 39 ore settimanali, avendo gli ispettori procedenti esteso alla totalità dei dipendenti situazioni desunte da dichiarazioni relative un numero molto limitato di dipendenti, i quali avevano fatto riferimento principalmente al contesto aziendale del loro precedente datore di lavoro, la West Transport s.r.l., e non a quello di essa appellante, e non essendo le dichiarazioni rese in sede ispettiva state integralmente confermate dai testi escussi;
2. per le assenze dei lavoratori indicate sul LUL, legittimamente non era stata corrisposta la retribuzione e non era stata versata contribuzione previdenziale, non avendo essi prestato attività, previa comunicazione informale, avendo bisogno, essendo stranieri, di ore o giornate libere maggiori di quelle previste dal CCNL, per esigenze familiari o per rientrare nei paesi di origine, sicché si trattava di assenze volontarie, tollerate da essa datrice, e comunque, anche qualora le assenze fossero state dovute a volontà datoriale, le retribuzioni non erano dovute poiché i lavoratori non avevano messo in mora essa datrice, con conseguente illegittimità della procedura di recupero coattivo della contribuzione.
L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento delle domande proposte in primo grado.
L' non si è costituito in giudizio. Controparte_1
All'udienza ex art. 435 c.p.c. fissata per il 03/07/2025 l'appellante non è comparso, sicché questa Corte ha disposto rinvio all'odierna udienza ex art. 348 c.p.c.. L'ordinanza di rinvio è stata comunicata telematicamente al procuratore dell'appellante in data 04/07/2025.
All'odierna udienza l'appellante non è comparso.
Motivi della decisione
L'appello va dichiarato improcedibile ex art. 348 c. 2 c.p.c., non essendo l'appellante comparso né all'udienza del 26/06/2025 fissata ex art. 435 c.p.c. con decreto del 06/12/2024, regolarmente comunicatogli in data 09/12/2024 come risulta dagli atti del fascicolo informatico, né all'odierna udienza, nonostante regolare comunicazione dell'ordinanza di rinvio pronunciata all'udienza del 26/06/2025, come risulta dagli atti del fascicolo informatico.
Non deve pronunciarsi sulle spese di lite del grado, non essendosi gli appellati costituiti.
Ex art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del c. 1 bis dell'art. 13 stesso.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 299/2024 in data 23/05/2024 del Tribunale di Pescara in funzione di Giudice del
Lavoro, così provvede: dichiara improcedibile l'appello; nulla per le spese del presente grado del giudizio;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13 c. 1 bis e 1 quater d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in L'Aquila all'udienza del 25/09/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Fabrizio Riga -