Sentenza 31 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 31/07/2023, n. 4651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4651 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/07/2023
N. 04651/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00915/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 915 del 2023, proposto da
TE SS, NI SC, rappresentati e difesi dall'avvocato Luigi Massa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sul decreto di accoglimento della Corte di Appello di Napoli, II Sezione Civile - Equa Riparazione, n. cron.1631/2017, reso il 07/06/2017, rep. 3423/2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta nella camera di consiglio del 27 luglio 2023 la relazione del consigliere Paolo Corciulo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso in esame parte ricorrente agisce per l’esecuzione del decreto della Corte di Appello di Napoli n. 1631/2017 del 4.7.2017 (R.G. 234/2017), emesso in fase di opposizione a precedente decreto ed a definizione di un giudizio per violazione del principio di cui all’art. 6, par. 1, della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo - ragionevole durata del processo – a titolo di equa riparazione ex artt 2 e 3 della Legge n. 89/2001 (Legge Pinto), con cui il Ministero intimato è stato condannato al pagamento in favore di SS TE della somma di €2.000,00, e di SC NI della somma di €1.400,00, per entrambi oltre interessi legali dalla domanda.
In particolare lamenta parte ricorrente che, pur avendo ritualmente notificato il decreto in questione al Ministero della Giustizia, questo non avrebbe provveduto al pagamento delle somme liquidate.
1.1 Chiedono, pertanto, la nomina di un Commissario ad acta, per il caso di ulteriore inadempimento.
1.2 Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia.
Alla camera di consiglio del 27 luglio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è fondato e va accolto nei termini e limiti che seguono.
2.1 Il Collegio rileva come nel caso di specie ricorrano tutti i presupposti necessari per l’accoglimento, essendo il decreto in questione divenuto definitivo in seguito alla mancata proposizione di ricorso per cassazione, come da certificato in atti della competente cancelleria della Corte di Appello di Napoli del giorno 25.10.2017, ed essendo trascorso il termine di centoventi giorni dalla data della notifica (avvenuta in data 19.2.2018) del decreto decisorio in forma esecutiva (con formula apposta in data 5.2.2018) ai sensi dell’art. 14, comma 1, del Decreto-legge n. 669 del 1996, convertito nella Legge n. 30 del 1997, senza che il Ministero della Giustizia abbia dato esecuzione al dictum del giudice civile.
In tal senso l’art. 112, comma 2, c.p.a. ha codificato un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui il decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 89 del 2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è, sotto tale profilo, equiparato al giudicato, con conseguente idoneità a fungere da titolo per l’azione di ottemperanza (Cons. Stato, IV, 16.3.2012, n. 1484). Ne discende pertanto l’idoneità del titolo all’esecuzione, attesa la persistente ed ingiustificata inerzia dell’Amministrazione che non ha comprovato l’avvenuto pagamento (Cass. SS.UU., n. 12533/2001).
Infine è decorso infruttuosamente l’ulteriore termine di sei mesi dall’avvenuta presentazione dell’autodichiarazione di cui all’art. 5-sexies della Legge n.89/2001 (come introdotto dalla Legge n. 208/2015 - cd. Legge di stabilità 2016), avvenuta in data 23.11.2021 per SS e 21.12.2021 per SC, la quale costituisce condizione per l’emissione dell’ordine di pagamento da parte dell’amministrazione giudiziaria.
3. La domanda di parte ricorrente va pertanto accolta e, per l’effetto, va ordinato all’Amministrazione convenuta di eseguire la statuizione giudiziale innanzi riportata e, quindi, di far luogo al pagamento di quanto dovuto all’odierna parte ricorrente nel termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione della presente decisione.
4. In conclusione, richiamate le suesposte considerazioni, deve essere ribadito l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al decreto in epigrafe, mediante il pagamento in favore della parte ricorrente delle somme ivi liquidate.
L’Amministrazione darà quindi esecuzione al predetto decreto entro sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
4.1 In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora commissario ad acta un Dirigente amministrativo dell’amministrazione giudiziaria da individuarsi a cura del Capo Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria presso il Ministero della Giustizia il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente.
Il compenso del commissario ad acta rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, ai sensi del comma 8 dell’art. 5-sexies (Modalità di pagamento) della Legge n. 89/2001, così come inserito dall’art.1, comma 777, lett. l), della Legge n. 208/2015.
5. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali, essendo per il medesimo titolo stato già proposti ricorso per ottemperanza con liquidazione di spese processuali (ricorso n. 201903980 presso Sezione Ottava definito con sentenza 2590 del 22 aprile 2021.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- dichiara l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare esecuzione al decreto decisorio in epigrafe meglio specificato, nei modi e nei termini di cui in motivazione;
- per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora quale Commissario ad acta un Dirigente amministrativo da individuarsi a cura del Capo Dipartimento presso il Ministero della Giustizia, il quale provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione del predetto decreto;
- Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Corciulo, Presidente, Estensore
Daria Valletta, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Paolo Corciulo |
IL SEGRETARIO