CASS
Sentenza 9 febbraio 2023
Sentenza 9 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/02/2023, n. 4053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4053 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2023 |
Testo completo
Il Tribunale ha osservato che, essendosi il sinistro verificato nel perimetro del Parco Nazionale della Maiella, era l'Ente Gestore del Parco e non la Regione Abruzzo a dover rispondere dei danni cagionati dagli animali selvatici ivi stanziati ai sensi dell'art. 5 L.R. n. 10 del 2003. 3. Avverso tale pronuncia AR ID propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. 3.1. Il ricorso - previa proposta - è stato inizialmente avviato per la trattazione in Camera di consiglio, ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., avanti alla Sesta - 3 Sezione Civile. All'esito dell'adunanza camerale, con ordinanza interlocutoria n. 10609 del 1 aprile 2022, il Collegio ha disposto la rimessione della causa alla pubblica udienza della Terza Sezione Civile 3 Civile Sent. Sez. 3 Num. 4053 Anno 2023 Presidente: SESTINI DANILO Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA Data pubblicazione: 09/02/2023 3.2. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte in cui chiede l'accoglimento del secondo motivo di ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 4. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art. 101 co. 2 c.p.c. e 112 c.p.c. Si duole della novità della questione trattata dal giudice in quanto la Regione Abruzzo, sia in primo che in secondo grado, aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva esclusivamente in favore della Provincia ai sensi della I. 157 del 1992, senza fare alcun riferimento all'Ente Parco. Il giudice di merito, pertanto, richiamando l'art 5 della L. R. 10 del 2003 e la conseguente legittimazione passiva dell'ente parco, avrebbe statuito su una questione rilevata d'ufficio senza tuttavia concedere alle parti un termine per il deposito in cancelleria di memorie scritte, impendo loro l'esercizio del diritto di difesa. Osserva altresì che lo stesso Giudice aveva, in caso analogo, confermato la legittimazione passiva della Regione Abruzzo, non avendo l'Ente Parco della Majella mai adottato il regolamento previsto dall'art. 1 L. n. 394 del 6 dicembre 1991. Il motivo è infondato. Come risulta dalla sentenza impugnata nonché dal ricorso, la Regione aveva contestato immediatamente il proprio difetto di legittimazione passiva indicando anche la legittimazione alternativa della provincia o dell'Ente Parco, pur individuando quest'ultimo in quello del Gran Sasso e non in quello del Parco della Maiella all'interno del quale si era verificato l'evento. L'eccezione è stata riproposta in sede di appello e pertanto, a differenza di quanto deduce il ricorrente, essa non aveva carattere di novità e non è stata rilevata d'ufficio. Inoltre, l'individuazione di 4 quale sia l'ente responsabile, in luogo della Regione, è circostanza ulteriore rispetto alla quale il contraddittorio non era necessario. 4.1 Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 9 L. n. 157 dell'il febbraio 1992 e dart. 11 L. n. 394 del 6 dicembre 1991 in combinato disposto con l'art. 2043 c.c., in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. per aver il Tribunale erroneamente ritenuto che l'Ente Parco della Maiella fosse titolare del potere di controllo e gestione della fauna selvatica. Osserva in particolare che la Regione Abruzzo non aveva fornito alcuna prova di aver conferito il potere di gestione e controllo all'Ente Parco Nazionale della Maiella;
che quest'ultimo non aveva adottato alcun regolamento ex art. 11 L. 394 del 1991; che alcuni commi dell'art. 1 L.R. 10 del 2003, i quali prevedevano il risarcimento o il concorso nel risarcimento dei danni per gli incidenti a veicoli e/o a persone nel territorio dei Parchi sono stati definitivamente abrogati con la L.R. 33 del 2005. 4.2 Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione eio falsa applicazione dell'art. 1 e 9 L. n. 157 dell'Il febbraio 1992 in combinato disposto con l'art, 2052 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. per essersi il Tribunale discostato dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità. 5. Il secondo e terzo motivo, congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono fondati. I danni cagionati alla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della L. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di 5 soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema»; «nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti;
la Regione può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno (cfr. Cass. n. 8206/2021). In tema di danni cagionati dalla fauna selvatica, il titolo di responsabilità fondato sull'art. 2052 c.c., rispetto al quale la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla regione quale ente titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative concernenti l'attività di tutela e gestione della fauna selvatica, ancorché eventualmente svolte, per delega o in base a poteri propri, da altri enti, può concorrere con quello di cui all'art. 2043 c.c., che, oltre a costituire il fondamento dell'azione di rivalsa della regione nei confronti degli enti a cui sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio delle funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno, consente il diretto esercizio dell'azione risarcitoria anche nei loro confronti da parte del danneggiato, sul quale, peraltro, grava l'onere di provare la condotta colposa causalmente efficiente dell'ente pubblico, la cui eventuale omissione rispetto alla predisposizione di segnali o di altri presidi a tutela dei veicoli circolanti, deve essere valutata ex 6 ante, avuto riguardo alla concreta situazione di pericolo sussistente sulla strada. Nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti;
la Regione può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno (Cass. 7969/2020). In materia di danni da fauna selvatica a norma dell'art. 2052 c.c., grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre spetta alla Regione fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure - concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema - di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi. I danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche 7 r- esidente < < ....... • protette ai sensi della I. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema. Pertanto, il collegio intende dare seguito al predetto e consolidato orientamento di questa Corte. 6. La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo e terzo motivo ricorso, come in motivazione, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d'Appello di L'Aquila in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo e terzo motivomcorso, come in motivazione, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d'Appello di L'Aquila in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione in data 21 novembre 2022. 8 IL FUNZIO GIUDIZIARIO Dott.ss zara CORTE DI CASSAZIONE Ufficio Relazioni con il Pubblico 1 .)0_ C-Qr-Yte /11 c-02-7 "L. - ,9/0?/<2„2 - ou'gperyt-e_ ea_ e i'5 e&O-J2._ ' 522)Leee cz...re_ 1 pp 62._ rdwee_ ‘s(1 T2,e ci fy, -f . IC A-ut Aeesscvuobto cv j,e 7-01 a_ofr, Arvi (-ry-i_c_Ot_co7t72-
che quest'ultimo non aveva adottato alcun regolamento ex art. 11 L. 394 del 1991; che alcuni commi dell'art. 1 L.R. 10 del 2003, i quali prevedevano il risarcimento o il concorso nel risarcimento dei danni per gli incidenti a veicoli e/o a persone nel territorio dei Parchi sono stati definitivamente abrogati con la L.R. 33 del 2005. 4.2 Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione eio falsa applicazione dell'art. 1 e 9 L. n. 157 dell'Il febbraio 1992 in combinato disposto con l'art, 2052 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. per essersi il Tribunale discostato dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità. 5. Il secondo e terzo motivo, congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono fondati. I danni cagionati alla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della L. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di 5 soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema»; «nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti;
la Regione può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno (cfr. Cass. n. 8206/2021). In tema di danni cagionati dalla fauna selvatica, il titolo di responsabilità fondato sull'art. 2052 c.c., rispetto al quale la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla regione quale ente titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative concernenti l'attività di tutela e gestione della fauna selvatica, ancorché eventualmente svolte, per delega o in base a poteri propri, da altri enti, può concorrere con quello di cui all'art. 2043 c.c., che, oltre a costituire il fondamento dell'azione di rivalsa della regione nei confronti degli enti a cui sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio delle funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno, consente il diretto esercizio dell'azione risarcitoria anche nei loro confronti da parte del danneggiato, sul quale, peraltro, grava l'onere di provare la condotta colposa causalmente efficiente dell'ente pubblico, la cui eventuale omissione rispetto alla predisposizione di segnali o di altri presidi a tutela dei veicoli circolanti, deve essere valutata ex 6 ante, avuto riguardo alla concreta situazione di pericolo sussistente sulla strada. Nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti;
la Regione può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno (Cass. 7969/2020). In materia di danni da fauna selvatica a norma dell'art. 2052 c.c., grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre spetta alla Regione fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure - concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema - di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi. I danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche 7 r- esidente < < ....... • protette ai sensi della I. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema. Pertanto, il collegio intende dare seguito al predetto e consolidato orientamento di questa Corte. 6. La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo e terzo motivo ricorso, come in motivazione, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d'Appello di L'Aquila in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo e terzo motivomcorso, come in motivazione, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d'Appello di L'Aquila in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione in data 21 novembre 2022. 8 IL FUNZIO GIUDIZIARIO Dott.ss zara CORTE DI CASSAZIONE Ufficio Relazioni con il Pubblico 1 .)0_ C-Qr-Yte /11 c-02-7 "L. - ,9/0?/<2„2 - ou'gperyt-e_ ea_ e i'5 e&O-J2._ ' 522)Leee cz...re_ 1 pp 62._ rdwee_ ‘s(1 T2,e ci fy, -f . IC A-ut Aeesscvuobto cv j,e 7-01 a_ofr, Arvi (-ry-i_c_Ot_co7t72-