CASS
Sentenza 3 settembre 2024
Sentenza 3 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/09/2024, n. 33382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33382 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CA AN NI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 19/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
lette le conclusioni del PG FRANCESCO SERRAO D'AQUINO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33382 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: CASA FILIPPO Data Udienza: 22/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Lecce rigettava la richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali, proposta nell'interesse di PA NI CA, per avere questi omesso di adempiere all'ordine di demolizione delle opere abusive realizzate e di ripristino dello stato dei luoghi, impostogli con provvedimento adottato in data 23 novembre 2021 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce. Il Tribunale ammetteva, viceversa, d'ufficio il CA alla detenzione domiciliare, ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen., in relazione alla pena di un anno e nove mesi di reclusione, inflittagli con sentenza emessa dal Tribunale di Lecce in data 12 ottobre 2017 per i reati di "abuso edilizio del 19.5.14 e falsa attestazione in ordine alla SCIA del 3.2.14". 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per mezzo del suo difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Na prospettazione difensiva si rimprovera al Tribunale di aver deciso in base a una presunzione, non avendo i giudici di merito accertato, anche d'ufficio, se il manufatto fosse stato o meno demolito e facendo derivare da tale omissione, in modo automatico, la dimostrazione del mancato ravvedimento del condannato. Ci si duole, inoltre, del mancato esame della relazione UEPE, dal cui contenuto, di segno positivo, sarebbe pacificamente emerso il ravvedimento del condannato. Si rappresenta, infine, che il giudice dell'esecuzione di Lecce, con ordinanza del 9 novembre 2022, aveva dichiarato inefficace l'ordine di demolizione, in quanto non sarebbe spettato al CA di demolire, ma al curatore del fallimento della sua società. 3. Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. 4. Dopo la proposizione del ricorso per cassazione da parte del CA, il Tribunale di sorveglianza di Lecce, con ordinanza del 9 novembre 2023, dato atto del provvedimento di inefficacia dell'ordine di demolizione oggetto di inadempimento, peraltro non prodotto in sede di merito, ha disposto, "per motivi di opportunità", la sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza avversata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. 2. Nella consolidata tradizione di questa Corte, cui si intende dar seguito, I si è affermato che, ai fini della concessione delle misure alternative alla 2 detenzione, il giudice è tenuto a considerare le informazioni sulla personalità e sullo stile di vita del condannato contenute nelle relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione penitenziaria, parametrandone la rilevanza alle istanze rieducative sottese alla misura e ai residui profili di pericolosità dell'interessato (Sez. 1, n. 20040 del 26/01/2024, Lo Coco, Rv. 286402 - 01); la relativa motivazione deve, quindi, dimostrare, con preciso riferimento alla fattispecie concreta, l'avvenuta considerazione di tutti gli elementi previsti dalla legge, che hanno giustificato l'accoglimento o il rigetto dell'istanza (Sez. 1, n. 775 del 06/12/2013, dep. 2014, Angilletta, Rv. 258404 - 01). 3. Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza di Lecce non si è attenuto ai principi enunciati, poiché, nel rigettare l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale proposta dall'odierno ricorrente, si è basato unicamente sull'inottemperanza all'ordine di demolizione del manufatto abusivo emesso dal Procuratore della Repubblica di Lecce in data 23 novembre 2021, apprezzata quale "spia" dirimente del mancato ravvedimento, senza in alcun modo valutare, seppure per discostarsene, le risultanze emerse dalla relazione UEPE, di cui si è limitato a dare "asetticamente" atto nella rassegna degli elementi istruttori acquisiti. 4. Tanto impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio allo stesso Tribunale di sorveglianza, che procederà a nuova valutazione, alla stregua dei principi richiamati, tenendo, ovviamente, conto del provvedimento del 9 novembre 2022 - che, per negligenza difensiva, non è stato posto a sua disposizione - con il quale il giudice dell'esecuzione di Lecce risulta aver dichiarato l'inefficacia dell'ordine di demolizione più volte citato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Lecce. Così deciso in Roma, il 22 marzo 2024 O
lette le conclusioni del PG FRANCESCO SERRAO D'AQUINO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33382 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: CASA FILIPPO Data Udienza: 22/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Lecce rigettava la richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali, proposta nell'interesse di PA NI CA, per avere questi omesso di adempiere all'ordine di demolizione delle opere abusive realizzate e di ripristino dello stato dei luoghi, impostogli con provvedimento adottato in data 23 novembre 2021 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce. Il Tribunale ammetteva, viceversa, d'ufficio il CA alla detenzione domiciliare, ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen., in relazione alla pena di un anno e nove mesi di reclusione, inflittagli con sentenza emessa dal Tribunale di Lecce in data 12 ottobre 2017 per i reati di "abuso edilizio del 19.5.14 e falsa attestazione in ordine alla SCIA del 3.2.14". 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per mezzo del suo difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Na prospettazione difensiva si rimprovera al Tribunale di aver deciso in base a una presunzione, non avendo i giudici di merito accertato, anche d'ufficio, se il manufatto fosse stato o meno demolito e facendo derivare da tale omissione, in modo automatico, la dimostrazione del mancato ravvedimento del condannato. Ci si duole, inoltre, del mancato esame della relazione UEPE, dal cui contenuto, di segno positivo, sarebbe pacificamente emerso il ravvedimento del condannato. Si rappresenta, infine, che il giudice dell'esecuzione di Lecce, con ordinanza del 9 novembre 2022, aveva dichiarato inefficace l'ordine di demolizione, in quanto non sarebbe spettato al CA di demolire, ma al curatore del fallimento della sua società. 3. Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. 4. Dopo la proposizione del ricorso per cassazione da parte del CA, il Tribunale di sorveglianza di Lecce, con ordinanza del 9 novembre 2023, dato atto del provvedimento di inefficacia dell'ordine di demolizione oggetto di inadempimento, peraltro non prodotto in sede di merito, ha disposto, "per motivi di opportunità", la sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza avversata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. 2. Nella consolidata tradizione di questa Corte, cui si intende dar seguito, I si è affermato che, ai fini della concessione delle misure alternative alla 2 detenzione, il giudice è tenuto a considerare le informazioni sulla personalità e sullo stile di vita del condannato contenute nelle relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione penitenziaria, parametrandone la rilevanza alle istanze rieducative sottese alla misura e ai residui profili di pericolosità dell'interessato (Sez. 1, n. 20040 del 26/01/2024, Lo Coco, Rv. 286402 - 01); la relativa motivazione deve, quindi, dimostrare, con preciso riferimento alla fattispecie concreta, l'avvenuta considerazione di tutti gli elementi previsti dalla legge, che hanno giustificato l'accoglimento o il rigetto dell'istanza (Sez. 1, n. 775 del 06/12/2013, dep. 2014, Angilletta, Rv. 258404 - 01). 3. Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza di Lecce non si è attenuto ai principi enunciati, poiché, nel rigettare l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale proposta dall'odierno ricorrente, si è basato unicamente sull'inottemperanza all'ordine di demolizione del manufatto abusivo emesso dal Procuratore della Repubblica di Lecce in data 23 novembre 2021, apprezzata quale "spia" dirimente del mancato ravvedimento, senza in alcun modo valutare, seppure per discostarsene, le risultanze emerse dalla relazione UEPE, di cui si è limitato a dare "asetticamente" atto nella rassegna degli elementi istruttori acquisiti. 4. Tanto impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio allo stesso Tribunale di sorveglianza, che procederà a nuova valutazione, alla stregua dei principi richiamati, tenendo, ovviamente, conto del provvedimento del 9 novembre 2022 - che, per negligenza difensiva, non è stato posto a sua disposizione - con il quale il giudice dell'esecuzione di Lecce risulta aver dichiarato l'inefficacia dell'ordine di demolizione più volte citato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Lecce. Così deciso in Roma, il 22 marzo 2024 O