Ordinanza cautelare 16 aprile 2024
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 20/04/2026, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00743/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00233/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 233 del 2024, proposto da
Tuttaserigrafia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Beatrice Belli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, piazza M. Azzarita 4;
contro
AE Emilia-Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Patrizia Onorato, Antonio Tolone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di San Lazzaro di Savena, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento ex art. 130 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. pratica SINADOC n. 7416/2024, notificato a mezzo pec in data 23.2.2024, con cui si diffida la Tuttaserigrafia S.r.l. a trasmettere al SUAP del Comune di San Lazzaro di Savena, entro e non oltre il 25.3.2024 domanda di modifica
sostanziale ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 59/2013 della vigente AUA per la matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura; nonché contestualmente, si sospende nelle more del rilascio della Modifica Sostanziale di AUA: “LO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI DI CUI ALL’AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE VIGENTE, con la sola esclusione delle acque reflue domestiche e meteoriche “non contaminate” … E, DI CONSEGUENZA, OGNI CICLO PRODUTTIVO DAL QUALE POSSANO ESSERE GENERATE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA SALUTE PUBBLICA E PER L’AMBIENTE PER IL RISCHIO DI TRASCINAMENTO E/O PRESENZA DI SOSTANZE PERICOLOSE NELLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA.”;
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguenziale ed in particolare:
a) del rapporto tecnico AE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Urbano del 12.1.2024 PG/2024/6362;
b) del verbale di campionamento acque reflue effettuato presso lo stabilimento in oggetto in data 28.11.2023;
c) della nota PG/2024/20360 dell’1.2.2024 con la quale AE-AACM ha richiesto al Comune di San Lazzaro di Savena parere in merito a quanto emerso dalle attività di controllo effettuate;
d) del parere favorevole alla sospensione della matrice scarico in pubblica fognatura di cui all’Autorizzazione Unica Ambientale espresso dal Comune di San Lazzaro di Savena con Prot. n. 6500 del 9.2.2024;
e) degli esiti delle analisi di laboratorio sul campione prelevato in data 28.11.2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di AE Emilia-Romagna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2026 il dott. ES AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.3.2024, munito di istanza cautelare, Tuttaserigrafia srl impugnava provvedimento di AE ex art. 130 del D.Lgs. n. 152/2006 del 22.2.2024, meglio descritto in epigrafe unitamente a tutti gli atti presupposti e connessi, denunciando plurimi profili di illegittimità.
Resisteva in giudizio l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia
dell’Emilia-Romagna – AE, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 111, assunta alla camera di consiglio del 16 aprile 2024, era respinta l’istanza di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati.
In data 6.2.2026, la ricorrente ha depositato dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, chiedendo di voler dichiarare l’improcedibilità del ricorso spese compensate, in quanto, dopo il rigetto della domanda cautelare, AE aveva notificato provvedimento del 23.5.2024 di proroga del termine per adempiere e la ricorrente aveva proceduto a presentare, in data 18.6.2024, richiesta di modifica sostanziale dell’AUA, con ciò dando esecuzione al provvedimento originariamente impugnato.
Alla pubblica udienza del 9 aprile 2026, il ricorso è passato in decisione, come da verbale di causa.
Alla luce della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, depositata in giudizio dalla ricorrente in data 6.2.2026, al Collegio non resta che dichiarare il ricorso improcedibile, ex art. 35, comma 1, lett. c), del CPA.
Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO IE, Presidente
ES AL, Consigliere, Estensore
LO Nasini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES AL | LO IE |
IL SEGRETARIO