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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 16/09/2025, n. 1226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1226 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2749/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei dottori:
dr.ssa Antonia MUSSA Presidente
dott. ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
Sentito il relatore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2749/2024 R.V.G.
Oggetto: “Separazione consensuale e divorzio congiunto”.
promossa con ricorso congiunto da:
C.F. , residente in [...] C.F._1
Cossavella n. 42
e
, residente in [...]C.se (TO), Parte_2 C.F._2
Via Valle n.10,
entrambi elettivamente domiciliati in Ivrea, Via Jervis n. 4, presso lo studio dell'Avv.
Francesco Orengia, che li rappresenta e difende per procura in atti Conclusioni congiunte
“P R O N U N C I A R E
1. la separazione personale dei coniugi e coniugati Parte_1 Parte_2
con matrimonio contratto secondo il rito religioso regolarmente trascritto nei registri dello stato
civile del Comune di Lessolo, anno 2010, parte II, serie B, atto n. 1, con ogni consequenziale
pronuncia;
2. all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la
separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970,
n. 898, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni
stabilite per la separazione, ordinando, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 898/70, all'Ufficiale
dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di effettuare la necessaria
trascrizione a margine dell'atto di matrimonio delle parti e le ulteriori incombenze di cui al
D.P.R. 03.11.2000 n. 396;
Alle seguenti
C O N D I Z I O N I
1. i coniugi vivranno separati senza interferire l'uno nella vita dell'altro, impegnandosi
reciprocamente ad astenersi da comportamenti irriguardosi l'uno nei confronti dell'altro e a
mantenere una condotta rispettosa nonché di leale collaborazione nell'educazione del figlio e, in
generale, nei rapporti con lo stesso, supportandolo nella transizione evolutiva che la separazione
comporta, garantendo un rapporto equilibrato e continuativo del figlio e tutelando la figura
paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno
dell'altro alla presenza del figlio.
2. La casa coniugale è già stata venduta.
3. il figlio minore è affidato in maniera esclusiva al padre, signor con Per_1 Parte_1
residenza presso lo stesso con il quale vivrà, con incontri madre-figlio in piena elasticità e
libertà, compatibilmente agli impegni del minore e/o dei genitori e in ogni caso, ove non vi sia
accordo, tutti i martedì e giovedì pomeriggio dall'uscita di scuola alle ore 21.00 ed a week end alternati dalle ore 19.00 del venerdì sera alle ore 21.00 della domenica sera;
metà delle vacanze
natalizie comprendendo, ad anni alterni, il giorno di Natale e di Capodanno, e metà delle
vacanze Pasquali, comprendendo ad anni alterni il giorno della Pasqua e quello del Lunedì
dell'Angelo; metà delle vacanze estive con impegno a carico di ciascun genitore di comunicare
all'altro, con congruo anticipo (tendenzialmente entro la fine del mese di maggio di ogni anno),
il periodo di vacanza che verrà trascorso con il figlio. Il tutto nel massimo rispetto delle scelte
del minore rispetto alle modalità di visita e anche in relazione alla gestione delle vacanze
Natalizie, Pasquali ed estive.
4. Non è previsto alcun assegno di mantenimento per il minore e i coniugi contribuiranno al
50% delle spese extra/straordinarie nell'interesse del minore, da rimborsarsi entro 15 giorni
dall'invio della documentazione comprovante la spesa, regolate dal Protocollo d'Intesa tra
Magistrati e avvocati vigente presso il Tribunale di Ivrea, che viene in questa sede ratificato nel
contenuto ed approvato dalle parti;
5. Con l'esatto adempimento di quanto sopra, i coniugi dichiarano di avere definito ogni
rapporto patrimoniale e di null'altro avere reciprocamente a pretendere per qualsivoglia titolo
o ragione;
6. I coniugi confermano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di
mantenimento o divorzile.
7. I coniugi autorizzano sin d'ora il rilascio e il rinnovo per se stessi e per il figlio del Per_1
passaporto e della carta di identità (anche valida per l'espatrio).
8. Le parti pattuiscono che le spese del presente ricorso saranno a carico del signor Pt_1
.
[...]
Per il P.M.: “Visto, il PM IE ON esprime parere favorevole”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 10.12.2024, Pt_1
e hanno adito l'intestato Tribunale affinché
[...] Parte_2 pronunciasse la separazione personale tra i coniugi (e successivamente, al verificarsi dei presupposti, anche il “divorzio”). I coniugi hanno premesso che:
- il giorno il 22.5.2010 hanno contratto matrimonio concordatario, in Roppolo e il relativo atto è stato trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Lessolo
nel Registro Atti di Matrimonio dell'anno 2010, Parte II, Serie B, N. 1;
- i coniugi hanno dichiarato di aver scelto il regime della separazione dei beni;
- dall'unione coniugale è nato , a [...], il [...]; Per_1
- tra i coniugi sono sorti gravi contrasti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e la comunione affettiva.
I coniugi sono stati autorizzati a vivere separati con provvedimento del giorno 11
settembre 2025.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza;
del resto, le parti hanno dichiarato formalmente di non volersi riconciliare, dovendosi quindi ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio concordatario il giorno 22.5.2010, in Roppolo e il relativo atto è stato trascritto in data 15 giugno 2010 presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di
Lessolo nel Registro Atti di Matrimonio dell'anno 2010, Parte II, Serie B, N. 1.
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Le parti hanno concordemente regolamentato l'affidamento ed il mantenimento della prole ed i rapporti patrimoniali tra loro;
le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti,
in quanto conformi a legge ed all'interesse della prole (cui viene comunque garantito paritario accesso ad entrambe le figure genitoriali, nel rispetto del principio di
“bigenitorialità”) possono essere integralmente recepite e ratificate dal Collegio.
Il P.M. con provvedimento del 3.1.2025 ha espresso parere favorevole.
Le parti hanno anche chiesto che – ai sensi dell'art 473-bis.49 - decorsi i termini di legge,
venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti alle medesime condizioni.
È dunque necessario rimettere, con separata contestuale ordinanza, la causa sul ruolo per l'ulteriore attività processuale di acquisizione documentale e, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, per la pronuncia di “divorzio”.
Il regime delle spese di lite, dovendo il procedimento proseguire per la pronuncia di
“divorzio”, sarà definito all'esito dell'intero procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P.M., così provvede:
1. preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e – che hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio il giorno 22.5.2010, con rito concordatario in Roppolo, e il relativo atto è
stato trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Lessolo nel Registro
Atti di Matrimonio dell'anno 2010, Parte II, Serie B, N. 1 – alle condizioni concordate e sopra riportate;
devono eseguirsi le formalità previste per legge;
2. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo ai fini dell'ulteriore corso del giudizio;
3. dispone che la decisione in ordine alla regolamentazione delle spese processuali sarà
assunta all'esito dell'intero giudizio. Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 12 settembre 2025
IL GIUDICE REL./EST. Il PRESIDENTE
(dott.ssa Rossella Mastropietro) (dott.ssa Antonia Mussa)
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)