TRIB
Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 29/12/2025, n. 1550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1550 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6108/2022 promossa da
(C.F. Parte_1
) rappresentato e difeso dall'Avv. Alice Bisaschi ed P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Parma, V.le Giovanni
Mariotti, 1
ATTORE OPPONENTE contro
(P. IVA ) rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 P.IVA_2
RO RI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio
Emilia, Via Livatino 9
CONVENUTA OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2133/2022
Conclusioni delle parti: le parti all'udienza del 25.07.2025, tenutasi in modalità cartolare, chiedono e concludono come da note scritte che qui si intendono trascritte;
lette le conclusioni delle parti;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concise ragioni di fatto e di diritto della decisione
citava in giudizio Parte_1 CP_1 al fine di sentire revocare il decreto ingiuntivo n. 2133/2022, con il quale si ingiungeva di corrispondere la somma di € 18.600,29=, oltre interessi e spese, in forza di fatture emesse per somministrazione di merci e servizi, asserendo che alcune fatture, oggetto di monitorio, erano già state pagate prima dell'emissione del decreto ingiuntivo, due fatture non dovevano essere emesse, in quanto emesse da altra società, e che il lavoro indicato nelle altre fatture non era stato ultimato e/o svolto.
Si costituiva in giudizio la quale chiedeva di confermare il credito CP_1 limitatamente alla somma di € 11.659,32= (fatture n. 1197/19, n. 9/20, n.
233/20, n. 204/20, n. 514/20), con rinuncia al decreto ingiuntivo e alla domanda relativamente alle fatture nn. 585/19, 247/20, 604/20, 727/20, 24/21,
172/21 e 551/21.
Anzitutto, va revocato il decreto ingiuntivo opposto, atteso che parte convenuta nella comparsa di costituzione e risposta riconosceva che le fatture n. 585 del 31/07/19 per € 219,60= (doc. n. 1 comparsa), n. 247 del 31/01/20 per € 219,60= (doc. n. 5), n. 604 del 31/07/20 per € 219,60= (doc. n. 8), n.727 del 31/08/20 per € 707,60= (doc. n. 9) e n. 24 del 31/01/21 per € 219,60= (doc.
10) per complessivi € 1.586,00= fossero state effettivamente pagate da parte del , mentre le fatture n. 172 del 28/02/21 per € 2.668,15= (doc. n. Parte_1
11) e n. 551 del 30/06/21 per € 2.686,82= (doc. n. 12), per complessivi €
5.354,97=, risultassero essere state erroneamente emesse da parte di , CP_1 stante l'intervenuto conferimento della manutenzione per l'anno 2021 ad altra società.
Con riferimento, invece, alle ulteriori fatture, oggetto di cui al monitorio, precisamente le fatture n. 1197/19 del 31/12/19 per € 369,05= (doc. n. 2), n.
9/20 del 16/01/2020 per € 5.490,00= (doc. 3), n. 233/20 del 31/01/20 per €
445,30= (doc. n. 4), n. 204/20 del 28/02/20 per € 2.668,15= (doc. n. 6) e n.
514/20 del 30/06/20 per € 2.686,82= (doc. n. 7), per complessivi € 11.659,32=,
l'opposizione, valutate le risultanze documentali, risulta essere infondata, avendo parte convenuta fornito, assolvendo così all'onere probatorio su di essa incombente, gli elementi a sostegno della sua pretesa creditoria, mentre il debitore opponente non ha apportato eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (valga per tutte Cass. Civ. n. 12765/2007).
Pag. 2 di 4 Invero, quanto alla fattura n. 9/2020, ha prodotto il preventivo del CP_1
12/11/19 relativo alla fornitura ed installazione di corpi illuminanti LED in sostituzione delle lampade esistenti, accettato dal in data Parte_1
12/12/19 (doc. n. 13 comparsa di risposta).
La prestazione ivi indicata veniva eseguita e non contestata dal il Parte_1 quale lamentava solo che i lavori extra preventivo non sarebbero stati terminati.
Sul punto, da un'attenta disamina della corrispondenza intercorsa tra le parti
(docc. nn. 6 e 7), emerge, invece, come durante i lavori di posa in opera dei corpi illuminanti, si riscontrava un ulteriore problema dovuto alla presenza di cavi elettrici danneggiati a causa dell'acqua da sostituire;
cosicchè successivamente alla fornitura e posa delle lampade eseguita, CP_1 chiedeva al di confermare l'ulteriore preventivo per la Parte_1 sostituzione dei cavi elettrici danneggiati, non compresa nell'iniziale preventivo di fornitura e posa dei corpi illuminanti, che però non veniva accettato;
da ciò sospendeva la sostituzione dei cavi ammalorati non CP_1 avendo, tra l'altro, ricevuto il pagamento della fattura n. 9/2020.
Quanto, invece, alle fatture n. 233/20 e n. 1197/2019 risulta come le prestazioni ivi indicate fossero ultronee rispetto al contratto di manutenzione intercorso tra le parti (doc. n. 10 atto di citazione); in effetti veniva, con la presente opposizione, contestata solo la prestazione n. 2 della fattura n.
233/2020, la quale, però, come in effetti emerge documentalmente, non rientra tra quelle coperte dal contratto di manutenzione (doc. n. 10 atto di citazione).
Ed altrettanto si rileva per la fattura n.1197/19, contestata parzialmente in relazione al punto n. 5, la cui prestazione, come documentalmente provato
(doc. n. 11 atto di citazione), veniva richiesta proprio dal . Parte_1
Per quanto concerne le fatture n. 204/20 e n. 514/20, non risultano contestate dal in maniera specifica;
difatti l'eccezione di inadempimento Parte_1 sollevata da parte opponente risulta del tutto generica e non circostanziata per potere essere accolta, dovendo in tal caso il debitore allegare e descrivere in modo specifico i fatti che costituiscono l'inadempimento della controparte per
Pag. 3 di 4 giustificare il rifiuto di adempiere alla propria prestazione (in tal senso Cass.
Civ. n. 5356/2009).
Ne discende che per i motivi sopra espressi il decreto ingiuntivo va revocato e parte attrice opponente è tenuta a corrispondere a parte convenuta la complessiva somma di € 11.659,32=, oltre interessi dalla domanda al saldo.
Con riferimento alle spese di giudizio tenuto conto della reciproca soccombenza e della motivazione della sentenza sussistono giusti motivi per compensarle nella misura di 1/2, con la conseguente condanna di parte opponente alla rifusione in favore di parte convenuta di 1/2 residuo e liquidato come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 6108/2022 R.G., disattesa ogni altra domanda ed eccezione:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 2133/2022 e condanna
[...]
al pagamento in favore di della somma Parte_1 CP_1 di € 11.659,32=, oltre interessi dalla domanda al saldo, ai sensi di cui in motivazione;
- dichiara le spese di giudizio compensate tra le parti nella misura di 1/2 e conseguentemente condanna Parte_1 alla rifusione in favore di di 1/2 residuo che liquida, a CP_1 compensazione già operata, nella complessiva somma di € 2.540,00=, oltre accessori.
Modena, 29 dicembre 2025
Il Giudice Luca Primiceri
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6108/2022 promossa da
(C.F. Parte_1
) rappresentato e difeso dall'Avv. Alice Bisaschi ed P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Parma, V.le Giovanni
Mariotti, 1
ATTORE OPPONENTE contro
(P. IVA ) rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 P.IVA_2
RO RI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio
Emilia, Via Livatino 9
CONVENUTA OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2133/2022
Conclusioni delle parti: le parti all'udienza del 25.07.2025, tenutasi in modalità cartolare, chiedono e concludono come da note scritte che qui si intendono trascritte;
lette le conclusioni delle parti;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concise ragioni di fatto e di diritto della decisione
citava in giudizio Parte_1 CP_1 al fine di sentire revocare il decreto ingiuntivo n. 2133/2022, con il quale si ingiungeva di corrispondere la somma di € 18.600,29=, oltre interessi e spese, in forza di fatture emesse per somministrazione di merci e servizi, asserendo che alcune fatture, oggetto di monitorio, erano già state pagate prima dell'emissione del decreto ingiuntivo, due fatture non dovevano essere emesse, in quanto emesse da altra società, e che il lavoro indicato nelle altre fatture non era stato ultimato e/o svolto.
Si costituiva in giudizio la quale chiedeva di confermare il credito CP_1 limitatamente alla somma di € 11.659,32= (fatture n. 1197/19, n. 9/20, n.
233/20, n. 204/20, n. 514/20), con rinuncia al decreto ingiuntivo e alla domanda relativamente alle fatture nn. 585/19, 247/20, 604/20, 727/20, 24/21,
172/21 e 551/21.
Anzitutto, va revocato il decreto ingiuntivo opposto, atteso che parte convenuta nella comparsa di costituzione e risposta riconosceva che le fatture n. 585 del 31/07/19 per € 219,60= (doc. n. 1 comparsa), n. 247 del 31/01/20 per € 219,60= (doc. n. 5), n. 604 del 31/07/20 per € 219,60= (doc. n. 8), n.727 del 31/08/20 per € 707,60= (doc. n. 9) e n. 24 del 31/01/21 per € 219,60= (doc.
10) per complessivi € 1.586,00= fossero state effettivamente pagate da parte del , mentre le fatture n. 172 del 28/02/21 per € 2.668,15= (doc. n. Parte_1
11) e n. 551 del 30/06/21 per € 2.686,82= (doc. n. 12), per complessivi €
5.354,97=, risultassero essere state erroneamente emesse da parte di , CP_1 stante l'intervenuto conferimento della manutenzione per l'anno 2021 ad altra società.
Con riferimento, invece, alle ulteriori fatture, oggetto di cui al monitorio, precisamente le fatture n. 1197/19 del 31/12/19 per € 369,05= (doc. n. 2), n.
9/20 del 16/01/2020 per € 5.490,00= (doc. 3), n. 233/20 del 31/01/20 per €
445,30= (doc. n. 4), n. 204/20 del 28/02/20 per € 2.668,15= (doc. n. 6) e n.
514/20 del 30/06/20 per € 2.686,82= (doc. n. 7), per complessivi € 11.659,32=,
l'opposizione, valutate le risultanze documentali, risulta essere infondata, avendo parte convenuta fornito, assolvendo così all'onere probatorio su di essa incombente, gli elementi a sostegno della sua pretesa creditoria, mentre il debitore opponente non ha apportato eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (valga per tutte Cass. Civ. n. 12765/2007).
Pag. 2 di 4 Invero, quanto alla fattura n. 9/2020, ha prodotto il preventivo del CP_1
12/11/19 relativo alla fornitura ed installazione di corpi illuminanti LED in sostituzione delle lampade esistenti, accettato dal in data Parte_1
12/12/19 (doc. n. 13 comparsa di risposta).
La prestazione ivi indicata veniva eseguita e non contestata dal il Parte_1 quale lamentava solo che i lavori extra preventivo non sarebbero stati terminati.
Sul punto, da un'attenta disamina della corrispondenza intercorsa tra le parti
(docc. nn. 6 e 7), emerge, invece, come durante i lavori di posa in opera dei corpi illuminanti, si riscontrava un ulteriore problema dovuto alla presenza di cavi elettrici danneggiati a causa dell'acqua da sostituire;
cosicchè successivamente alla fornitura e posa delle lampade eseguita, CP_1 chiedeva al di confermare l'ulteriore preventivo per la Parte_1 sostituzione dei cavi elettrici danneggiati, non compresa nell'iniziale preventivo di fornitura e posa dei corpi illuminanti, che però non veniva accettato;
da ciò sospendeva la sostituzione dei cavi ammalorati non CP_1 avendo, tra l'altro, ricevuto il pagamento della fattura n. 9/2020.
Quanto, invece, alle fatture n. 233/20 e n. 1197/2019 risulta come le prestazioni ivi indicate fossero ultronee rispetto al contratto di manutenzione intercorso tra le parti (doc. n. 10 atto di citazione); in effetti veniva, con la presente opposizione, contestata solo la prestazione n. 2 della fattura n.
233/2020, la quale, però, come in effetti emerge documentalmente, non rientra tra quelle coperte dal contratto di manutenzione (doc. n. 10 atto di citazione).
Ed altrettanto si rileva per la fattura n.1197/19, contestata parzialmente in relazione al punto n. 5, la cui prestazione, come documentalmente provato
(doc. n. 11 atto di citazione), veniva richiesta proprio dal . Parte_1
Per quanto concerne le fatture n. 204/20 e n. 514/20, non risultano contestate dal in maniera specifica;
difatti l'eccezione di inadempimento Parte_1 sollevata da parte opponente risulta del tutto generica e non circostanziata per potere essere accolta, dovendo in tal caso il debitore allegare e descrivere in modo specifico i fatti che costituiscono l'inadempimento della controparte per
Pag. 3 di 4 giustificare il rifiuto di adempiere alla propria prestazione (in tal senso Cass.
Civ. n. 5356/2009).
Ne discende che per i motivi sopra espressi il decreto ingiuntivo va revocato e parte attrice opponente è tenuta a corrispondere a parte convenuta la complessiva somma di € 11.659,32=, oltre interessi dalla domanda al saldo.
Con riferimento alle spese di giudizio tenuto conto della reciproca soccombenza e della motivazione della sentenza sussistono giusti motivi per compensarle nella misura di 1/2, con la conseguente condanna di parte opponente alla rifusione in favore di parte convenuta di 1/2 residuo e liquidato come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 6108/2022 R.G., disattesa ogni altra domanda ed eccezione:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 2133/2022 e condanna
[...]
al pagamento in favore di della somma Parte_1 CP_1 di € 11.659,32=, oltre interessi dalla domanda al saldo, ai sensi di cui in motivazione;
- dichiara le spese di giudizio compensate tra le parti nella misura di 1/2 e conseguentemente condanna Parte_1 alla rifusione in favore di di 1/2 residuo che liquida, a CP_1 compensazione già operata, nella complessiva somma di € 2.540,00=, oltre accessori.
Modena, 29 dicembre 2025
Il Giudice Luca Primiceri
Pag. 4 di 4