Sentenza 21 aprile 1999
Massime • 1
Anche dopo l'introduzione del nuovo codice di procedura penale, il praticante procuratore ammesso ad esercitare il patrocinio davanti alle preture del distretto è legittimato a proporre impugnazione, compresa la formulazione dei motivi, come si ricava dal disposto dell'art. 571 stesso codice che riconosce la legittimazione a proporre l'unitaria impugnazione al difensore che rivesta tale qualità al momento del deposito del provvedimento; resta ferma la impossibilità del medesimo difensore a partecipare al giudizio di impugnazione. (Fattispecie in tema di appello avverso sentenza del Pretore).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/04/1999, n. 7193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7193 |
| Data del deposito : | 21 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri: Udienza Pubblica
Dott. Franco Marrone Presidente del 21/4/99
1. Dott. Pasquale Perrone Consigliere SENTENZA
2. Dott. Alfonso Amato Consigliere N. 857
3. Dott. Gennaro Marasca Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Vittorio Ragonesi Consigliere N. 8591/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da MA AN, nato il [...] a [...] e da ED LE nato il [...] a [...]
avverso la sentenza 18/12/97 della Corte di Appello di Cagliari Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Pasquale Perrone, Sentito il sostituto procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione, nella persona del Dott. Giovanni Galati che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al ED, e l'inammissimibilità del ricorso del MA;
MOTIVI DELLA DECISIONE
MA AN e ED LE vennero condannati per il delitto di furto, commesso in una rivendita di tabacchi con il concorso di altre persone.
La Corte di Appello ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta dal praticante procuratore nell'interesse del ED ed ha confermato la condanna del MA, sorpreso insieme a due minorenni - autori confessi del furto - mentre "vigilava" una busta contenente parte della refurtiva. Entrambi gli imputati ricorrono in cassazione. Il ED denunzia la violazione dell'art. 606 lett. b) e c) c.p.p., sostenendo la legittimazione del praticante procuratore a proporre impugnazione avverso la sentenza del Pretore. Il MA deduce la mancata acquisizione di prova decisiva per non essere stato sentito il personale della polizia scientifica circa le impronte rinvenute nella tabaccheria, e<Ì inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 192,commi 2 e 3, c.p.p.>,assumendo che la responsabilità era stata fondata su indizi equivoci, non gravi ne' convergenti, e che non erano state coerentemente apprezzate le confessioni dei minori che si erano dichiarati esclusivi autori del furto.
1.- Il ricorso di ED LE è fondato.
L'art.8 R.D. 27 novembre 1933 n. 1578,nel testo risultante dalla modifica introdotta con l'art. 10 Legge 27 giugno 1988, n.242,riconosce al praticante procuratore, ammesso ad esercitare il patrocinio davanti alla preture del distretto nel quale ha sede il consiglio dell'ordine degli avvocati, la legittimazione ad essere nominato difensore di ufficio, esercitare funzioni di pubblico ministero e proporre dichiarazione di impugnazione sia come parte privata, sia come rappresentante della pubblica accusa. La ratio della norma, che concerne direttamente l'esercizio della professione foren3e,va individuata anche nell'esigenza di assicurare il diritto della parte a farsi rappresentare, nella fase successiva all'emanazione della sentenza o di altro provvedimento impugnabile, dallo stesso difensore che lo ha assistito durante l'udienza, fase che è così delicata e decisiva da richiedere, se non altro per il rispetto di termini e forme, un prolungamento automatico della difesa tecnica. La norma vuole evitare, in sostanza, che l'imputato, assistito dal praticante procuratore durante il processo, rimanga privo di difesa proprio nel momento in cui acquista concretezza l'interesse a servirsi degli strumenti predisposti dall'ordinamento giuridico per rimuovere il pregiudizio che gli deriva dal provvedimento.
Non ha pregio, in merito, la tesi sostenuta dal giudice a quo, secondo il quale la norma non sarebbe attualmente precettiva, avendo limitato la legittimazione del praticante procuratore alla presentazione della dichiarazione d'impugnazione, secondo le norme del previgente codice di rito, incompatibili con l'unicità del gravame prevista dall'art. 581 del nuovo codice di procedura. Invero, tale interpretazione contrasta, a prescindere dalle forme, con il principio generale della unità dell'impugnazione, secondo il quale il soggetto processuale legittimato ad esercitare lo ius postulandi ha il potere-dovere di sostenerlo con i motivi, principio già elaborato dalla giurisprudenza, con riferimento all'art. 201 del previgente codice, e codificato dall'art. 571 del nuovo codice di procedura. Quest'ultima disposizione riconosce, infatti, senza altra limitazione, oltre quel la derivante dall'art. 613 c.p.p. per il ricorso in cassazione, riservato agli avvocati iscritti nell'albo speciale, la legittimazione a proporre l'unitaria impugnazione al difensore che riveste tale qualità al momento del deposito del provvedimento. Per la perpetuatio della rappresentanza processuale, quindi, il praticante procuratore, legittimato ad assistere e rappresentare l'imputato nel giudizio pretorio, è anche legittimato a proporre impugnazione davanti al giudice di mento, qualora non sia stato espressamente revocato nelle more del deposito del provvedimento.
Ovviamente, siffatta interpretazione non è incrinata dalla statuita preclusione che impedisce al praticante di partecipare al giudizio d'impugnazione(Cass., sez. V, 27.1.93, rel. Marrone, imp. Galinaro;
conf. mass. 184163).
La sentenza, dunque, deve essere annullata senza rinvio, limitatamente a questo capo, con trasmissione degli atti al giudice competente per il giudizio di appello.
2.- Il ricorso di MA AN non è fondato.
Quando la prova della colpevolezza è desunta da una pluralità di indizi, che si integrano in una superiore sintesi, riducendo la molteplicità ad un tutto organico e unitario, la denunzia, in sede di legittimità, dei vizi di cui 192, 606, lett.e) e d) cpp, comporta l'obbligo del ricorrente di dimostrare la carenza assoluta di motivazione o di logica con riferimento, non soltanto al singolo elemento, isolatamente considerato, ma al complessivo giudizio di merito. Estrapolare da tale contesto un elemento, onde fame rilevare l'incertezza storica o la scarsa valenza indiziaria, è operazione surrettizia e dialettica che si pone in contrasto, non solo con il principio devolutivo, la ratio e la struttura del gravame, che deve aggredire tutto il composito quadro sul quale si fonda la decisione, ma anche con la logica e fondamentale regola di ermeneutica probatoria: quae singula non probant, simul unita probant. Ciò posto, si osserva che il ricorso isola, arbitrariamente, gli elementi indizianti, estrapolandoli dal complessivo quadro che motivatamente ancora la responsabilità del soggetto ad elementi gravi, univoci e convergenti, quali: la presenza del MA nelle immediate vicinanze di una parte della refurtiva;
la brevissima distanza spaziale e temporale tra il luogo del rinvenimento e quello del furto, commesso, poco prima, nella vicina rivendita di tabacchi;
la sorpresa del soggetto insieme a due minorenni, confessi autori materiali del furto;
le sue condizioni di abbigliamento, per i pantaloni bagnati e le scarpe sporche di fango, logicamente rappresentative del trasporto della refurtiva e del tragitto seguito dai ladri dalla rivendita a quel luogo, attraverso un campo sul quale venivano rinvenute altre cose rubate.
A fronte di questo convincente e completo quadro probatorio, è logico il giudizio di inaffidabilità delle dichiarazioni dei minorenni, protesi, non a ricostruire con completezza il fatto, ma soltanto a scagionare gli imputati maggiorenni, e di irrilevanza dell'integrazione probatoria, sia per la mancanza, agli atti, di positivi riferimenti alla indagine dattiloscopica svolta all'interno della rivendita di tabacchi, sia per il probabile diverso ruolo svolto dal MA nell'iter criminis.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di ED LE e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Cagliari per il giudizio.
Rigetta il ricorso di MA AN che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, alla pubblica udienza, il 21 aprile 1999. Depositato in Cancelleria il 8 giugno 1999