CA
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 20/11/2025, n. 3237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3237 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Seconda Sezione civile
R.G. 1782/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. TE AS Presidente rel.
Dott. Raffaella Marzocca Consigliere
Dott. Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 28/10/2024, promossa con atto di citazione da
P.IVA , rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 in giudizio dall'avv. Avv. Enrico Tiziani, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, come da procura allegata all'atto di citazione in appello;
appellante contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 in giudizio dall'Avv. Massimiliano Chiaventone, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata DOVE? alla comparsa di costituzione in appello;
appellato
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 689 emessa il 20/3/24 dal Tribunale
1 di TR (Giudice dott.ssa Alessandra Pesci).
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, previa ogni opportuna e/o necessaria declaratoria, in accoglimento del presente appello:
- RIFORMARE integralmente la sentenza n. 689/2024 pronunciata dal Tribunale di TR in data 20.03.2024, pubblicata in data 20.03.2024, non notificata, e per l'effetto Nel merito:
In via preliminare ed istruttoria:
- rimettere la causa in istruttoria e, per l'effetto, accogliere le richieste di ammissione dei mezzi di prova tutti, quali formulati nelle memorie istruttorie ex art. 183 comma VI c.p.c. ed in eventualità non ammessi e/o non esperiti;
Nel merito, in via principale:
- accertata e dichiarata, per tutti motivi esposti, l'infondatezza delle ragioni di credito addotte dall'attore e, in particolare, l'insussistenza dei presupposti per l'azione ex art. 2033 c.c. e/o ex art. 2041 c.c., respingere, per l'effetto, la domanda giudiziale del Sig. in quanto infondata in fatto e in Controparte_1 diritto;
in ogni caso:
- con vittoria delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria: si reiterano le richieste di ammissione dei mezzi di prova tutti, quali formulati nelle memorie istruttorie dimesse nel giudizio di primo grado ed in eventualità non ammessi e/o non esperiti
Per parte appellata:
NEL MERITO
2 Per le ragioni esposte in narrativa, rigettarsi l'appello ex adverso proposto nei confronti della sentenza n. 689/2024 del Tribunale di TR pubblicata in data
20.03.2024, e per l'effetto confermarsi integralmente il provvedimento impugnato.
IN OGNI CASO
Spese e onorari di lite, di entrambi i gradi di giudizio, integralmente rifusi, oltre ad oneri e accessori come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA
Il deducente si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie reiterate da parte appellante per le ragioni esposte in atti. In caso di ammissione di dette istanze, insiste a propria volta per l'ammissione delle prove testimoniali richieste nella
Memoria ex art. 183 c.p.c. del 30.08.2022.
Ai soli fini dell'art. 346 c.p.c., la scrivente difesa precisa che le domande svolte in primo grado si intendono riproposte e di seguito si trascrivono:
NEL MERITO:
Contrariis reiectis, accertato che la società ha Parte_1 indebitamente trattenuto e messo all'incasso l'assegno bancario n. 0722630997-
10 di € 10.000,00, tratto presso l'Istituto di credito Banca FriulAdria – filiale di
Nervesa della Battaglia (TV), consegnato alla stessa dal signor
[...]
a titolo di deposito fiduciario, condannare la società CP_1 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1 restituire, ai sensi dell'art. 2033 c.c., al signor la somma Controparte_1 di € 10.000,00 ovvero la maggiore o minore somma che verrà accertata di giustizia, oltre ad interessi come per legge;
ovvero, in subordine, a corrispondere, ai sensi dell'art. 2041 c.c,. al signor la Controparte_1 somma di € 10.000,00 o la maggiore o minore somma che verrà accertata di giustizia, oltre ad interessi di legge.
3 Ragioni della decisione
Con atto di citazione notificato in data 16.02.2022, il sig. Controparte_1 conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di TR, la società
[...] chiedendone la condanna al pagamento della somma di € Parte_1
10.000,00 oltre interessi e spese, previo accertamento dell'indebito incasso dell'assegno bancario n. 0722630997-10 di € 10.000,00, ex art. 2033 cc ovvero, in subordine, ex art. 2041 cc.
Si costituiva chiedendo il rigetto delle domande. Parte_1
La causa, istruita documentalmente, era decisa con sentenza n. 689/24 del
20.03.24, con cui il Tribunale di TR accertava l'indebito ex art. 2033 c.c. e condannava la società convenuta al pagamento di € 10.000,00 in favore di
, oltre agli interessi legali e spese. Controparte_1
Avverso la sentenza proponeva tempestivo appello Parte_1 mentre il sig. costituitosi, resisteva al gravame. Controparte_1
All'udienza del 18.11.25, udienza tenuta in modalità scritta, le parti, richiamate le conclusioni come sopra trascritte e le difese svolte negli atti conclusivi depositati nei termini assegnati, chiedevano la rimessione della causa in decisione e la Corte pronunciava la seguente sentenza.
***
Quale antefatto, risulta che il sig. aveva formalizzato una proposta di CP_1 acquisto di un immobile ed annesso rustico e terreno in Borgo Valbelluna, di proprietà di soggetti terzi, per il tramite di Persona_1 [...]
Con la scrittura 07.06.2021, il aveva offerto la somma Parte_1 CP_1 di euro 68.000,00, di cui euro 10.000,00 a titolo di “deposito fiduciario” tramite assegno bancario intestato a società che avrebbe dovuto Parte_1 conservarlo fino alla firma del rogito.
4 Con la stessa scrittura privata, era stabilito che il corrispettivo, spettante a
[...]
a carico del proponente, , era concordato in € Parte_1 Controparte_1
2.500,00, oltre VA (v. allegato A, scrittura 7.06.21: doc. 3 primo grado . CP_1
Con rogito in data 28.08.2021, il sig. aveva, quindi, acquistato gli CP_1 immobili concordando con i proprietari un prezzo di € 58.000,00, anziché di €
68.000,00 come previsto nella proposta;
non aveva restituito Parte_1
l'assegno, che, anzi, aveva poi incassato in data 21.09.2021 sulla base di fattura emessa in data 20.09.2021, trasmessa al sig. in data 01.10.2021, CP_1 sostenendo che l'assegno era ad essa destinato.
, presentata denuncia/querela nei confronti dell'immobiliare per Controparte_1 appropriazione indebita e contestata l'emissione della fattura, visto che
[...] non voleva restituire l'importo e ritenuto sussistente il pericolo che Parte_1 la società si rendesse incapiente, si è rivolta al Tribunale di TR, in via cautelare, chiedendo la concessione del sequestro conservativo su un bene immobile della convenuta, domanda accolta dal Tribunale con ordinanza del
18.12.2021.
A seguito della instaurazione del presente giudizio, conseguente alla concessione della misura cautelare, nel contraddittorio fra le parti, il primo giudice ha accolto la domanda del sig. in base alle seguenti considerazioni: CP_1
- in base ai principi in materia di interpretazione del contratto, la volontà delle parti non era quella di attribuire alla società il diritto di incassare le somme, bensì di restituirle al sig. al momento del rogito;
CP_1
- dall'esame della documentazione prodotta, la consegna anticipata dell'assegno non poteva valere quale pagamento della caparra confirmatoria, in quanto mai messo a disposizione di parte venditrice, e non risultava alcun titolo idoneo a legittimare la società all'incasso dell'assegno, posto che la società non aveva eseguito prestazioni ulteriori
5 in favore del sig. circostanza comunque non dimostrata anche in CP_1 ragione del divieto di prova testimoniale previsto dall'art. 2722 c.c.;
- ai fini della decorrenza degli interessi, era mancata la buona fede avendo tentato di sottrarre alla garanzia del credito l'unico bene Parte_1 immobile di cui era proprietaria, cedendolo a terzi.
Sulla base di tali considerazioni, il primo giudice ha accertato l'indebito ex art. 2033 c.c. e ha condannato la società alla restituzione dell'importo di euro
10.000,00 oltre interessi, decorrenti dal giorno del pagamento, oltre spese processuali e rimborsi. ha proposto appello lamentando l'erroneità della Parte_1 sentenza in relazione ai seguenti aspetti:
1. errata interpretazione della volontà delle parti in violazione e falsa applicazione dell'art. 1322 c.c. nonché degli artt. 1362, 1363 e 1366 cc;
2. erronea ed illogica valutazione di prove documentali per aver escluso
l'applicazione dell'art. 1385 cc negando contestualmente che fosse un corrispettivo per Pt_1
3. errata considerazione che dai documenti prodotti non risultava alcun obbligo alla restituzione dell'assegno intestato a Pt_1
4. ingiustificata esclusione della buona fede, nonostante le prove documentali attestanti l'impegno a vendere l'immobile di sua proprietà;
5. assenza di una previsione che giustificasse la restituzione dell'assegno;
6. mancata ammissione delle istanze istruttorie.
Il sig. ha resistito al gravame, chiedendo l'integrale conferma della CP_1 sentenza impugnata.
***
In primo luogo, va rilevato che, nella scrittura privata 07.06.2021 intitolata
6 Proposta d'acquisto unilaterale, si legge, per quanto qui interessa, all'art. 2: “
PREZZO DI ACQUISTO PROPOSTO - Il prezzo proposto è pari a € 68.000,00
… così suddiviso: a) quanto a € 10.000,00… vengono versati in assegno bancario intestati alla società alla firma della presente Parte_1
scrittura a titolo di deposito fiduciario sul prezzo proposto, trattenuti nelle mani del Consulente Immobiliare, fino alla firma del rogito notarile…” (v. doc. 1 primo grado . CP_1
Ora, con i primi tre motivi, da esaminare congiuntamente, sostiene che Pt_1
il primo giudice avrebbe malamente interpretato gli accordi intercorsi tra le parti in quanto la somma di € 10.000,00 doveva essere versata a Parte_1
tant'è che non era prevista la restituzione, per l'attività svolta dalla stessa.
Il motivo è infondato.
Dal testo della scrittura privata 7.06.21, con cui il si impegna ad CP_1
acquistare al prezzo di € 68.000,00 (doc. 1 primo grado), e dalla CP_1
accettazione da parte dei proprietari della proposta con riduzione del prezzo a €
58.000,00 (v. doc. 20 primo grado), emerge chiaramente che la consegna Pt_1
dell'assegno avveniva a titolo di “deposito fiduciario” affinché la società Pt_1
sottoscrivente entrambi i documenti, lo conservasse fino alla stipula del rogito.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, invece, non emerge prova dell'accordo secondo cui l'importo di cui all'assegno di € 10.000,00 doveva essere trattenuto dalla società quale corrispettivo per l'attività svolta. Infatti, anche l'allegato A della proposta di acquisto unilaterale (doc. 1 primo CP_1
grado), sottoscritta dal e da riporta l'obbligazione assunta dal CP_1 Pt_1
7 per l'attività svolta da quale consulente immobiliare: “Il CP_1 Pt_1
In riferimento alla proposta di acquisto sottoscritta in data 07/06/21, Pt_2
art.
4.Le spese del tecnico consulente sono a carico del Proponente. Dichiara che per tali spese attività svolte da ha maturato, (salvo Parte_1
buon fine dell'acquisto dell'immobile), nei confronti del sottoscritto, a titolo di corrispettivo la somma concordata di € 2500 …e si obbliga pertanto a corrispondere a la somma indicata alla presentazione Parte_1
vista della relativa fattura…” (v. doc. 3 primo grado). E non è CP_1
contestato che detta somma, più VA, portata dalla fattura n. 8 del 10/9/21 emessa da (v. doc. 5 primo grado), sia stata effettivamente corrisposta dal Pt_1 CP_1
CP_1
L'assegno, pertanto, doveva essere restituito a in forza della Controparte_1
volontà negoziale in tal senso, correttamente accertata dal giudice di primo grado in conformità agli articoli 1362 e ss. c.c. laddove ha escluso il diritto della società di incassare l'assegno e di trattenere l'importo. Detta volontà, infatti, non si presta ad essere interpretata diversamente rispetto a quanto concordato fra le parti e sopra riportati, da cui risulta univoco che l'assegno di € 10.000,00 era stato consegnato a titolo di “deposito fiduciario” e, dunque, doveva essere restituito al a richiesta di quest'ultimo in assenza di espressa previsione. CP_1
Al riguardo, va rilevato che il deposito fiduciario è un negozio atipico, riconducibile alla fattispecie di cui agli art. 1766 e s.s. del c.c., con la peculiarità che tale schema negoziale si fonda sulla fiducia riposta dal depositante nel depositario.
8 Quale contratto utilizzato soprattutto nell'ambito delle compravendite immobiliari, il deposito fiduciario consente all'acquirente di un immobile di versare presso un soggetto di fiducia una somma concordata, con lo scopo di vincolarne l'utilizzo al perfezionamento dell'acquisto senza costituire pagamento anticipato al venditore.
Pertanto, una volta corrisposto il prezzo e venuto meno l'interesse del terzo al trattenimento della somma, il depositario è obbligato a restituire la somma al depositante a richiesta di quest'ultimo conformemente a quanto stabilito dall'art. 1771 c.c.
Poiché al deposito fiduciario si applica la disciplina generale del deposito, in quanto schema negoziale ad esso riconducibile, non è necessaria una clausola espressa di restituzione, in assenza di diverso accordo tra le parti: tale obbligo, infatti, rientra tra le prestazioni tipiche del depositario come previsto nella stessa definizione di deposito ex art. 1766 c.c..
Va escluso, altresì, il diritto della società a trattenere l'assegno quale corrispettivo volto a remunerare sia il “maggior vantaggio” ottenuto dal CP_1
per effetto dell'attività di e sia l'ulteriore attività svolta dopo la Pt_1
conclusione della scrittura privata, non essendo stata fornita prova in ordine alla sussistenza di un accordo che riconoscesse un maggiore compenso dovuto alla società, in contrasto con quanto previsto dalla scrittura del 07.06.21. A tal riguardo, va considerato che la prova orale richiesta da avente ad oggetto Pt_1
la circostanza secondo cui l'assegno le sarebbe stato consegnato quale corrispettivo per il buon esito della trattativa (v. capitoli 6-7-8-9 memoria
9 31/8/22, non è ammissibile, stante il divieto di provare per testimoni patti aggiunti o contrari al contenuto del documento la cui stipulazione sarebbe stata contemporanea alla sottoscrizione della proposta di acquisto e della definizione del corrispettivo.
In definitiva, la società ha indebitamente trattenuto e posto all'incasso un assegno che le era stato consegnato a diverso titolo, per cui il trattenimento dell'importo integra un'ipotesi di indebito oggettivo quale pagamento estraneo all'esecuzione della volontà contrattuale, con conseguente rigetto dei primi tre motivi di doglianza.
Con il quarto motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto sussistente la mala fede della società per avere quest'ultima tentato di sottrarre alla garanzia del credito un immobile, alienandolo a terzi, mentre avrebbe dovuto escluderla dato che l'atto di compravendita seguiva ad una promessa di acquisto del 2013.
Il motivo non può essere accolto.
Come noto, l'art. 2033 cc stabilisce testualmente “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in malafede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda”.
In materia di indebito oggettivo, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che “la buona fede dell''accipiens', rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di
10 diritto, anche dipendente da colpa grave (…)grava sul 'solvens', che intenda conseguire gli interessi dal giorno del pagamento, l'onere di dimostrare la malafede dell''accipiens' all'atto della ricezione della somma non dovuta, quale consapevolezza della insussistenza di un suo diritto a conseguirla” (Cass. nn.
23448/2020; 12362/2024).
Il primo giudice, dunque, ha fatto corretta applicazione della norma, ritenendo provata la mala fede dalla singolarità della circostanza secondo cui Pt_1
P promesso vendita l'unico bene a giugno 2013 con atto privo di data certa (doc.
16 primo grado), lo aveva alienato ben 8 anni dopo (23.12.21), a distanza Pt_1
di soli 3 giorni dalla comunicazione del provvedimento di sequestro 20.12.21, emesso ex art. 671 cpc dal Tribunale di TR a richiesta del (cfr. CP_1
sentenza impugnata pag.7).
Inoltre, la discrepanza tra la proposta di acquisto stipulata tra la società ed Pt_1
il (doc. 01 in primo grado) in cui il prezzo pattuito era di CP_1 CP_1
68.000,00 (comprensivo dell'importo dovuto a titolo di deposito fiduciario di euro 10.000,00) e la proposta, effettuata nella stessa data da Parte_1
per conto del di euro 58.000,00, in cui si conferma che l'assegno di
[...] CP_1
€ 10.000,00 era a titolo di deposito fiduciario, rende evidente la consapevolezza di circa la finalità della consegna dell'assegno. Pt_1
Ne consegue che ben sapeva di non poter incassare l'assegno. Pt_1
Con il sesto motivo, censura la sentenza nella parte in cui ha respinto le Pt_1
istanze istruttorie formulate, considerandole inammissibili, generiche ed in ogni caso rientranti nel divieto ex art. 2722 c.c.. In particolare, l'appellante sostiene
11 l'ammissibilità di tali prove poiché finalizzate a chiarire il comportamento delle parti successivamente alla sottoscrizione della proposta del 07.06.2021 e a fornire al giudice elementi di integrazione e chiarificazione del contenuto della volontà contrattuale.
Il motivo non può essere accolto.
Sul mancato ingresso delle istanze istruttorie, va evidenziato che la prova testimoniale aveva ad oggetto circostanze documentali (in particolare i capitoli nn. 1, 3, 5, 8, 9, 10 11, 20 e 21) e comunque non ammissibili perché oggetto del divieto ex artt. 2721 e 2722 c.c. sia in quanto in causa si discute della restituzione di un assegno versato a titolo di deposito fiduciario di euro
10.000,00 collegato ad una proposta contrattuale di euro 68.000,00, sia in quanto le modifiche ad un accordo scritto non potevano che avvenire con la stessa modalità (v. supra circa i capitoli nn. 6, 7, 19). Tali ultime circostanze, inoltre, sono inammissibili anche perché del tutto generiche in quanto i fatti in esse dedotti non venivano collocati a livello temporale.
Le altre circostanze dedotte ai capitoli nn. 2, 4, da 12 a 18 da 22 a 27 e 29 devono ritenersi irrilevanti ai fini del decidere – oltreché inammissibili ex art. 2723 c.c. in assenza di elementi tali da giustificare una diversa successiva pattuizione – visto che quand'anche provate, non dimostrano la sussistenza di un accordo successivo alla scrittura del 07.06.2021 che attribuisca alla società il diritto di trattenere l'assegno.
Ne consegue il rigetto dell'appello principale e, per l'effetto, la conferma integrale della sentenza di primo grado.
12 Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in base ai parametri medi di cui al DM n. 147/22, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale).
pqm
la Corte di Appello di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1782/2024 rg:
1. rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza n. 689/2024 emessa dal Tribunale di TR il 20.3.2024;
2. condanna alla rifusione, in favore del delle spese del grado che CP_1
liquida in complessivi € 3.966,00, oltre accessori come per legge e rimborso forfettario del 15%.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR
115/02 a carico di Parte_1
Venezia, 20/11/25
Il Presidente
TE AS
Sentenza redatta con il contributo del MOT, dott.ssa TE Camposano.
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Seconda Sezione civile
R.G. 1782/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. TE AS Presidente rel.
Dott. Raffaella Marzocca Consigliere
Dott. Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 28/10/2024, promossa con atto di citazione da
P.IVA , rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 in giudizio dall'avv. Avv. Enrico Tiziani, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, come da procura allegata all'atto di citazione in appello;
appellante contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 in giudizio dall'Avv. Massimiliano Chiaventone, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata DOVE? alla comparsa di costituzione in appello;
appellato
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 689 emessa il 20/3/24 dal Tribunale
1 di TR (Giudice dott.ssa Alessandra Pesci).
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, previa ogni opportuna e/o necessaria declaratoria, in accoglimento del presente appello:
- RIFORMARE integralmente la sentenza n. 689/2024 pronunciata dal Tribunale di TR in data 20.03.2024, pubblicata in data 20.03.2024, non notificata, e per l'effetto Nel merito:
In via preliminare ed istruttoria:
- rimettere la causa in istruttoria e, per l'effetto, accogliere le richieste di ammissione dei mezzi di prova tutti, quali formulati nelle memorie istruttorie ex art. 183 comma VI c.p.c. ed in eventualità non ammessi e/o non esperiti;
Nel merito, in via principale:
- accertata e dichiarata, per tutti motivi esposti, l'infondatezza delle ragioni di credito addotte dall'attore e, in particolare, l'insussistenza dei presupposti per l'azione ex art. 2033 c.c. e/o ex art. 2041 c.c., respingere, per l'effetto, la domanda giudiziale del Sig. in quanto infondata in fatto e in Controparte_1 diritto;
in ogni caso:
- con vittoria delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria: si reiterano le richieste di ammissione dei mezzi di prova tutti, quali formulati nelle memorie istruttorie dimesse nel giudizio di primo grado ed in eventualità non ammessi e/o non esperiti
Per parte appellata:
NEL MERITO
2 Per le ragioni esposte in narrativa, rigettarsi l'appello ex adverso proposto nei confronti della sentenza n. 689/2024 del Tribunale di TR pubblicata in data
20.03.2024, e per l'effetto confermarsi integralmente il provvedimento impugnato.
IN OGNI CASO
Spese e onorari di lite, di entrambi i gradi di giudizio, integralmente rifusi, oltre ad oneri e accessori come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA
Il deducente si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie reiterate da parte appellante per le ragioni esposte in atti. In caso di ammissione di dette istanze, insiste a propria volta per l'ammissione delle prove testimoniali richieste nella
Memoria ex art. 183 c.p.c. del 30.08.2022.
Ai soli fini dell'art. 346 c.p.c., la scrivente difesa precisa che le domande svolte in primo grado si intendono riproposte e di seguito si trascrivono:
NEL MERITO:
Contrariis reiectis, accertato che la società ha Parte_1 indebitamente trattenuto e messo all'incasso l'assegno bancario n. 0722630997-
10 di € 10.000,00, tratto presso l'Istituto di credito Banca FriulAdria – filiale di
Nervesa della Battaglia (TV), consegnato alla stessa dal signor
[...]
a titolo di deposito fiduciario, condannare la società CP_1 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1 restituire, ai sensi dell'art. 2033 c.c., al signor la somma Controparte_1 di € 10.000,00 ovvero la maggiore o minore somma che verrà accertata di giustizia, oltre ad interessi come per legge;
ovvero, in subordine, a corrispondere, ai sensi dell'art. 2041 c.c,. al signor la Controparte_1 somma di € 10.000,00 o la maggiore o minore somma che verrà accertata di giustizia, oltre ad interessi di legge.
3 Ragioni della decisione
Con atto di citazione notificato in data 16.02.2022, il sig. Controparte_1 conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di TR, la società
[...] chiedendone la condanna al pagamento della somma di € Parte_1
10.000,00 oltre interessi e spese, previo accertamento dell'indebito incasso dell'assegno bancario n. 0722630997-10 di € 10.000,00, ex art. 2033 cc ovvero, in subordine, ex art. 2041 cc.
Si costituiva chiedendo il rigetto delle domande. Parte_1
La causa, istruita documentalmente, era decisa con sentenza n. 689/24 del
20.03.24, con cui il Tribunale di TR accertava l'indebito ex art. 2033 c.c. e condannava la società convenuta al pagamento di € 10.000,00 in favore di
, oltre agli interessi legali e spese. Controparte_1
Avverso la sentenza proponeva tempestivo appello Parte_1 mentre il sig. costituitosi, resisteva al gravame. Controparte_1
All'udienza del 18.11.25, udienza tenuta in modalità scritta, le parti, richiamate le conclusioni come sopra trascritte e le difese svolte negli atti conclusivi depositati nei termini assegnati, chiedevano la rimessione della causa in decisione e la Corte pronunciava la seguente sentenza.
***
Quale antefatto, risulta che il sig. aveva formalizzato una proposta di CP_1 acquisto di un immobile ed annesso rustico e terreno in Borgo Valbelluna, di proprietà di soggetti terzi, per il tramite di Persona_1 [...]
Con la scrittura 07.06.2021, il aveva offerto la somma Parte_1 CP_1 di euro 68.000,00, di cui euro 10.000,00 a titolo di “deposito fiduciario” tramite assegno bancario intestato a società che avrebbe dovuto Parte_1 conservarlo fino alla firma del rogito.
4 Con la stessa scrittura privata, era stabilito che il corrispettivo, spettante a
[...]
a carico del proponente, , era concordato in € Parte_1 Controparte_1
2.500,00, oltre VA (v. allegato A, scrittura 7.06.21: doc. 3 primo grado . CP_1
Con rogito in data 28.08.2021, il sig. aveva, quindi, acquistato gli CP_1 immobili concordando con i proprietari un prezzo di € 58.000,00, anziché di €
68.000,00 come previsto nella proposta;
non aveva restituito Parte_1
l'assegno, che, anzi, aveva poi incassato in data 21.09.2021 sulla base di fattura emessa in data 20.09.2021, trasmessa al sig. in data 01.10.2021, CP_1 sostenendo che l'assegno era ad essa destinato.
, presentata denuncia/querela nei confronti dell'immobiliare per Controparte_1 appropriazione indebita e contestata l'emissione della fattura, visto che
[...] non voleva restituire l'importo e ritenuto sussistente il pericolo che Parte_1 la società si rendesse incapiente, si è rivolta al Tribunale di TR, in via cautelare, chiedendo la concessione del sequestro conservativo su un bene immobile della convenuta, domanda accolta dal Tribunale con ordinanza del
18.12.2021.
A seguito della instaurazione del presente giudizio, conseguente alla concessione della misura cautelare, nel contraddittorio fra le parti, il primo giudice ha accolto la domanda del sig. in base alle seguenti considerazioni: CP_1
- in base ai principi in materia di interpretazione del contratto, la volontà delle parti non era quella di attribuire alla società il diritto di incassare le somme, bensì di restituirle al sig. al momento del rogito;
CP_1
- dall'esame della documentazione prodotta, la consegna anticipata dell'assegno non poteva valere quale pagamento della caparra confirmatoria, in quanto mai messo a disposizione di parte venditrice, e non risultava alcun titolo idoneo a legittimare la società all'incasso dell'assegno, posto che la società non aveva eseguito prestazioni ulteriori
5 in favore del sig. circostanza comunque non dimostrata anche in CP_1 ragione del divieto di prova testimoniale previsto dall'art. 2722 c.c.;
- ai fini della decorrenza degli interessi, era mancata la buona fede avendo tentato di sottrarre alla garanzia del credito l'unico bene Parte_1 immobile di cui era proprietaria, cedendolo a terzi.
Sulla base di tali considerazioni, il primo giudice ha accertato l'indebito ex art. 2033 c.c. e ha condannato la società alla restituzione dell'importo di euro
10.000,00 oltre interessi, decorrenti dal giorno del pagamento, oltre spese processuali e rimborsi. ha proposto appello lamentando l'erroneità della Parte_1 sentenza in relazione ai seguenti aspetti:
1. errata interpretazione della volontà delle parti in violazione e falsa applicazione dell'art. 1322 c.c. nonché degli artt. 1362, 1363 e 1366 cc;
2. erronea ed illogica valutazione di prove documentali per aver escluso
l'applicazione dell'art. 1385 cc negando contestualmente che fosse un corrispettivo per Pt_1
3. errata considerazione che dai documenti prodotti non risultava alcun obbligo alla restituzione dell'assegno intestato a Pt_1
4. ingiustificata esclusione della buona fede, nonostante le prove documentali attestanti l'impegno a vendere l'immobile di sua proprietà;
5. assenza di una previsione che giustificasse la restituzione dell'assegno;
6. mancata ammissione delle istanze istruttorie.
Il sig. ha resistito al gravame, chiedendo l'integrale conferma della CP_1 sentenza impugnata.
***
In primo luogo, va rilevato che, nella scrittura privata 07.06.2021 intitolata
6 Proposta d'acquisto unilaterale, si legge, per quanto qui interessa, all'art. 2: “
PREZZO DI ACQUISTO PROPOSTO - Il prezzo proposto è pari a € 68.000,00
… così suddiviso: a) quanto a € 10.000,00… vengono versati in assegno bancario intestati alla società alla firma della presente Parte_1
scrittura a titolo di deposito fiduciario sul prezzo proposto, trattenuti nelle mani del Consulente Immobiliare, fino alla firma del rogito notarile…” (v. doc. 1 primo grado . CP_1
Ora, con i primi tre motivi, da esaminare congiuntamente, sostiene che Pt_1
il primo giudice avrebbe malamente interpretato gli accordi intercorsi tra le parti in quanto la somma di € 10.000,00 doveva essere versata a Parte_1
tant'è che non era prevista la restituzione, per l'attività svolta dalla stessa.
Il motivo è infondato.
Dal testo della scrittura privata 7.06.21, con cui il si impegna ad CP_1
acquistare al prezzo di € 68.000,00 (doc. 1 primo grado), e dalla CP_1
accettazione da parte dei proprietari della proposta con riduzione del prezzo a €
58.000,00 (v. doc. 20 primo grado), emerge chiaramente che la consegna Pt_1
dell'assegno avveniva a titolo di “deposito fiduciario” affinché la società Pt_1
sottoscrivente entrambi i documenti, lo conservasse fino alla stipula del rogito.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, invece, non emerge prova dell'accordo secondo cui l'importo di cui all'assegno di € 10.000,00 doveva essere trattenuto dalla società quale corrispettivo per l'attività svolta. Infatti, anche l'allegato A della proposta di acquisto unilaterale (doc. 1 primo CP_1
grado), sottoscritta dal e da riporta l'obbligazione assunta dal CP_1 Pt_1
7 per l'attività svolta da quale consulente immobiliare: “Il CP_1 Pt_1
In riferimento alla proposta di acquisto sottoscritta in data 07/06/21, Pt_2
art.
4.Le spese del tecnico consulente sono a carico del Proponente. Dichiara che per tali spese attività svolte da ha maturato, (salvo Parte_1
buon fine dell'acquisto dell'immobile), nei confronti del sottoscritto, a titolo di corrispettivo la somma concordata di € 2500 …e si obbliga pertanto a corrispondere a la somma indicata alla presentazione Parte_1
vista della relativa fattura…” (v. doc. 3 primo grado). E non è CP_1
contestato che detta somma, più VA, portata dalla fattura n. 8 del 10/9/21 emessa da (v. doc. 5 primo grado), sia stata effettivamente corrisposta dal Pt_1 CP_1
CP_1
L'assegno, pertanto, doveva essere restituito a in forza della Controparte_1
volontà negoziale in tal senso, correttamente accertata dal giudice di primo grado in conformità agli articoli 1362 e ss. c.c. laddove ha escluso il diritto della società di incassare l'assegno e di trattenere l'importo. Detta volontà, infatti, non si presta ad essere interpretata diversamente rispetto a quanto concordato fra le parti e sopra riportati, da cui risulta univoco che l'assegno di € 10.000,00 era stato consegnato a titolo di “deposito fiduciario” e, dunque, doveva essere restituito al a richiesta di quest'ultimo in assenza di espressa previsione. CP_1
Al riguardo, va rilevato che il deposito fiduciario è un negozio atipico, riconducibile alla fattispecie di cui agli art. 1766 e s.s. del c.c., con la peculiarità che tale schema negoziale si fonda sulla fiducia riposta dal depositante nel depositario.
8 Quale contratto utilizzato soprattutto nell'ambito delle compravendite immobiliari, il deposito fiduciario consente all'acquirente di un immobile di versare presso un soggetto di fiducia una somma concordata, con lo scopo di vincolarne l'utilizzo al perfezionamento dell'acquisto senza costituire pagamento anticipato al venditore.
Pertanto, una volta corrisposto il prezzo e venuto meno l'interesse del terzo al trattenimento della somma, il depositario è obbligato a restituire la somma al depositante a richiesta di quest'ultimo conformemente a quanto stabilito dall'art. 1771 c.c.
Poiché al deposito fiduciario si applica la disciplina generale del deposito, in quanto schema negoziale ad esso riconducibile, non è necessaria una clausola espressa di restituzione, in assenza di diverso accordo tra le parti: tale obbligo, infatti, rientra tra le prestazioni tipiche del depositario come previsto nella stessa definizione di deposito ex art. 1766 c.c..
Va escluso, altresì, il diritto della società a trattenere l'assegno quale corrispettivo volto a remunerare sia il “maggior vantaggio” ottenuto dal CP_1
per effetto dell'attività di e sia l'ulteriore attività svolta dopo la Pt_1
conclusione della scrittura privata, non essendo stata fornita prova in ordine alla sussistenza di un accordo che riconoscesse un maggiore compenso dovuto alla società, in contrasto con quanto previsto dalla scrittura del 07.06.21. A tal riguardo, va considerato che la prova orale richiesta da avente ad oggetto Pt_1
la circostanza secondo cui l'assegno le sarebbe stato consegnato quale corrispettivo per il buon esito della trattativa (v. capitoli 6-7-8-9 memoria
9 31/8/22, non è ammissibile, stante il divieto di provare per testimoni patti aggiunti o contrari al contenuto del documento la cui stipulazione sarebbe stata contemporanea alla sottoscrizione della proposta di acquisto e della definizione del corrispettivo.
In definitiva, la società ha indebitamente trattenuto e posto all'incasso un assegno che le era stato consegnato a diverso titolo, per cui il trattenimento dell'importo integra un'ipotesi di indebito oggettivo quale pagamento estraneo all'esecuzione della volontà contrattuale, con conseguente rigetto dei primi tre motivi di doglianza.
Con il quarto motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto sussistente la mala fede della società per avere quest'ultima tentato di sottrarre alla garanzia del credito un immobile, alienandolo a terzi, mentre avrebbe dovuto escluderla dato che l'atto di compravendita seguiva ad una promessa di acquisto del 2013.
Il motivo non può essere accolto.
Come noto, l'art. 2033 cc stabilisce testualmente “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in malafede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda”.
In materia di indebito oggettivo, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che “la buona fede dell''accipiens', rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di
10 diritto, anche dipendente da colpa grave (…)grava sul 'solvens', che intenda conseguire gli interessi dal giorno del pagamento, l'onere di dimostrare la malafede dell''accipiens' all'atto della ricezione della somma non dovuta, quale consapevolezza della insussistenza di un suo diritto a conseguirla” (Cass. nn.
23448/2020; 12362/2024).
Il primo giudice, dunque, ha fatto corretta applicazione della norma, ritenendo provata la mala fede dalla singolarità della circostanza secondo cui Pt_1
P promesso vendita l'unico bene a giugno 2013 con atto privo di data certa (doc.
16 primo grado), lo aveva alienato ben 8 anni dopo (23.12.21), a distanza Pt_1
di soli 3 giorni dalla comunicazione del provvedimento di sequestro 20.12.21, emesso ex art. 671 cpc dal Tribunale di TR a richiesta del (cfr. CP_1
sentenza impugnata pag.7).
Inoltre, la discrepanza tra la proposta di acquisto stipulata tra la società ed Pt_1
il (doc. 01 in primo grado) in cui il prezzo pattuito era di CP_1 CP_1
68.000,00 (comprensivo dell'importo dovuto a titolo di deposito fiduciario di euro 10.000,00) e la proposta, effettuata nella stessa data da Parte_1
per conto del di euro 58.000,00, in cui si conferma che l'assegno di
[...] CP_1
€ 10.000,00 era a titolo di deposito fiduciario, rende evidente la consapevolezza di circa la finalità della consegna dell'assegno. Pt_1
Ne consegue che ben sapeva di non poter incassare l'assegno. Pt_1
Con il sesto motivo, censura la sentenza nella parte in cui ha respinto le Pt_1
istanze istruttorie formulate, considerandole inammissibili, generiche ed in ogni caso rientranti nel divieto ex art. 2722 c.c.. In particolare, l'appellante sostiene
11 l'ammissibilità di tali prove poiché finalizzate a chiarire il comportamento delle parti successivamente alla sottoscrizione della proposta del 07.06.2021 e a fornire al giudice elementi di integrazione e chiarificazione del contenuto della volontà contrattuale.
Il motivo non può essere accolto.
Sul mancato ingresso delle istanze istruttorie, va evidenziato che la prova testimoniale aveva ad oggetto circostanze documentali (in particolare i capitoli nn. 1, 3, 5, 8, 9, 10 11, 20 e 21) e comunque non ammissibili perché oggetto del divieto ex artt. 2721 e 2722 c.c. sia in quanto in causa si discute della restituzione di un assegno versato a titolo di deposito fiduciario di euro
10.000,00 collegato ad una proposta contrattuale di euro 68.000,00, sia in quanto le modifiche ad un accordo scritto non potevano che avvenire con la stessa modalità (v. supra circa i capitoli nn. 6, 7, 19). Tali ultime circostanze, inoltre, sono inammissibili anche perché del tutto generiche in quanto i fatti in esse dedotti non venivano collocati a livello temporale.
Le altre circostanze dedotte ai capitoli nn. 2, 4, da 12 a 18 da 22 a 27 e 29 devono ritenersi irrilevanti ai fini del decidere – oltreché inammissibili ex art. 2723 c.c. in assenza di elementi tali da giustificare una diversa successiva pattuizione – visto che quand'anche provate, non dimostrano la sussistenza di un accordo successivo alla scrittura del 07.06.2021 che attribuisca alla società il diritto di trattenere l'assegno.
Ne consegue il rigetto dell'appello principale e, per l'effetto, la conferma integrale della sentenza di primo grado.
12 Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in base ai parametri medi di cui al DM n. 147/22, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale).
pqm
la Corte di Appello di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1782/2024 rg:
1. rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza n. 689/2024 emessa dal Tribunale di TR il 20.3.2024;
2. condanna alla rifusione, in favore del delle spese del grado che CP_1
liquida in complessivi € 3.966,00, oltre accessori come per legge e rimborso forfettario del 15%.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR
115/02 a carico di Parte_1
Venezia, 20/11/25
Il Presidente
TE AS
Sentenza redatta con il contributo del MOT, dott.ssa TE Camposano.
13