Rigetto
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 21/07/2025, n. 6392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6392 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06392/2025REG.PROV.COLL.
N. 02067/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2067 del 2023, proposto da
OM ZA, rappresentato e difeso dall'avvocato Ciro Manfredonia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Comune di Sant'Antonio Abate, non costituito in giudizio
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 4514/2022, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la nota depositata in data 27 maggio 2025 con la quale la parte ricorrente ha chiesto il passaggio in decisione della causa senza preventiva discussione;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2025 il Cons. Marco Valentini;
Viste le conclusioni della parte appellante come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Avanti il giudice di prime cure l’originario ricorrente, odierno appellante, ha chiesto l’annullamento del provvedimento prot. n. 8898 del 4 aprile 2016 di diniego dell’istanza di concessione edilizia in sanatoria prot. n. 28248 del 10 dicembre 2004 ex lege n. 326/2003 per la realizzazione di una sopraelevazione al secondo piano ad uso abitativo, notificato al ricorrente in data 4 maggio 2016, e di ogni altro atto, anche endoprocedimentale, comunque non conosciuto, consequenziale, connesso, preordinato e presupposto, se ed in quanto lesivo delle ragioni del ricorrente.
Il primo giudice ha respinto il ricorso.
In particolare, il ricorrente adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania al fine di ottenere l’annullamento dell’impugnato provvedimento del Comune di Sant’Antonio Abate con cui si disponeva il diniego di sanatoria per la realizzazione di una sopraelevazione al secondo piano ad uso abitativo, per una superficie pari a mq 70,63, sita alla via Teilliti n. 32, in catasto al fg. 8, p.lla 622.
Il provvedimento faceva seguito a domanda di sanatoria presentata dal ricorrente prot. n. 28248 del 10 dicembre 2004.
Il Comune di S. Antonio Abate respingeva la domanda di sanatoria edilizia comunicando quali motivi ostativi all’accoglimento della richiesta che:
1) l’opera non risultava sanabile i sensi dei commi 26 e 27 lett. d) dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, in quanto insistente in territorio soggetto a vincolo paesaggistico e in assenza di un’apposita autorizzazione a tal fine;
2) l’opera era insuscettibile di sanatoria in quanto in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e, segnatamente, con il programma di fabbricazione e con gli articoli 7 e 5 del P.U.T. Costiera Sorrentino- Amalfitana, adottato con la legge Regionale Campania n. 35/1987.
Osservava il TAR che con il primo motivo di ricorso parte ricorrente lamentava la violazione e falsa applicazione, da parte del Comune di Sant’Antonio Abate, della legge n. 326/2003, commi 26 e 27, lettera d) dell’articolo 32, per avere l’amministrazione emanato il provvedimento di diniego della sanatoria senza aver esplicitato la contestuale violazione dei presupposti.
In proposito, il comma 27, lett. d), dell’articolo 32 citato, esclude, evidenziava il primo giudice, la possibilità di sanatoria di opere abusive, in concorrenza di due condizioni ostative, ossia l’imposizione del vincolo paesaggistico prima della realizzazione dell’opera abusiva e, al contempo, la non conformità delle opere medesime rispetto alle norme ad agli strumenti urbanistici vigenti.
Parte ricorrente evidenziava la valenza congiuntiva dei due presupposti.
Secondo il TAR, la ritenuta valenza congiuntiva delle due condizioni sopra ricordate è stata pienamente riscontrata dall’amministrazione nell’emanazione del provvedimento impugnato.
Soggiungeva il primo giudice che, anche qualora fosse in teoria possibile immaginare il superamento di un vincolo di rilevanza assoluta - non già relativa - quale il vincolo paesaggistico ricadente sull’area in oggetto, l’Amministrazione nel provvedimento di diniego aveva segnalato, ad UN , l’incongruità di quanto dichiarato nell’istanza, rispetto a quanto versato a titolo di oblazione degli oneri concessori.
Il primo giudice concludeva quindi per la reiezione del ricorso per infondatezza nel merito.
Avverso la sentenza impugnata in data 3 marzo 2023 veniva depositato ricorso in appello.
All’udienza pubblica del 27 maggio 2025 la causa era trattenuta in decisione.
DIRITTO
In sede di appello è stato dedotto:
Error in judicando. Violazione e falsa applicazione della legge 326/2003, art. 32 commi 26 e 27. Violazione e falsa applicazione della legge 47/1985, artt. 32 e 33. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per errore e difetto del presupposto. Eccesso di potere per motivazione apparente, insufficiente ed illogica. Violazione e falsa applicazione articolo 3 della legge 241/1990. Illogicità manifesta. Ingiustizia manifesta
Secondo l’appellante, le conclusioni a cui è pervenuto il giudice di prime cure sarebbero erronee.
Il TAR non avrebbe in particolare tenuto conto del fatto che l’amministrazione procedente, nell’istruire la domanda di sanatoria, avrebbe applicato erroneamente la normativa di riferimento, non tenendo conto della concorrente normativa dell’art. 44 della Legge Regione Campania n. 16 del 2004.
In considerazione del fatto che il vincolo paesaggistico insistente sulla zona di territorio in cui insiste l’immobile dell’appellante non prescrive una tutela inibitoria integrale o assoluta, ma solo relativa, sembrerebbe ovvio all’appellante che nel caso che nel caso di specie non sussisterebbe alcun motivo per negare l’applicazione del citato articolo 44 della legge n. 16/2004.
Tantomeno sembrerebbe all’appellante corretto sostenere, come erroneamente farebbe la sentenza impugnata, che l’inedificabilità dell’area derivi dall’assenza della “Carta dell’uso agricolo dei suoli”, giacché l’art. 5 della legge n. 35/87 non subordina l’edificazione alla previa adozione di detta Carta, ma testualmente prevede che l’edificazione debba avvenire “nel rispetto” di essa, nonché “nel rispetto”, altresì, delle disposizioni di cui al punto 1.8, titolo II, dell’allegato alla L.R. 20 marzo 1982, n. 14 e successive modificazioni.
Inoltre, argomenta l’appellante che l’insistenza delle opere contestate in un’area protetta da un vincolo paesaggistico di carattere relativo non avrebbe dovuto comportare un impedimento automatico del condono, ma bensì, al contrario, una verifica di compatibilità delle opere con le esigenze di tutela implicate dal vincolo, che compete all’Autorità incaricata dell’amministrazione del regime di tutela, e non al Comune, che avrebbe dovuto provvedere solamente in via definiva sull’istanza di condono e che restava, quindi, onerato, prima di definire il procedimento, di acquisire il parere della competente Soprintendenza.
La motivazione del provvedimento di diniego si rivelerebbe dunque del tutto erronea ed illogica, oltre che priva di un’adeguata indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che si sono opposte al rilascio del titolo edilizio in sanatoria.
Anche in relazione al rigetto delle censure di difetto di motivazione di cui al motivo sub I del ricorso, la sentenza gravata non sarebbe immune dalle censure proposte.
Non potrebbe non contestarsi, al riguardo, deduce l’appellante, la violazione dell’articolo 32, commi 26 e 27 lett. d) della legge 326/2003, ai sensi del quale il presupposto per la sanabilità degli abusi è la duplice compatibilità sia con i vincoli paesaggistico- ambientali, sia con le prescrizioni degli strumenti urbanistici locali.
Anche in base alla disciplina prevista dal decreto legge n. 269 del 2003 la sanabilità delle opere realizzate in zona vincolata è radicalmente esclusa solo qualora si tratti di un vincolo di inedificabilità assoluta e non anche nella diversa ipotesi di un vincolo di inedificabilità relativa, ossia di un vincolo superabile mediante un giudizio a posteriori di compatibilità paesaggistica.
Infatti, sarebbe ben possibile ottenere la sanatoria delle opere abusive realizzate in zona sottoposta ad un vincolo di inedificabilità relativa, purché ricorrano altresì le ulteriori condizioni previste dal citato art. 32, comma 27, ossia – in particolare - la compatibilità urbanistica.
Nel caso specie, il provvedimento di diniego sarebbe manifestamente illegittimo per la evidente violazione dell’art. 32 comma 27 lett. d) della legge n. 326/2003, nonché per assoluto difetto di istruttoria e per insufficiente motivazione.
Deduce l’appellante al riguardo che l’Amministrazione intimata non si sarebbe minimamente curata di specificare le particolari norme dello strumento urbanistico comunale rispetto alle quali le opere oggetto di condono si porrebbero in insanabile contrasto, né avrebbe provveduto a rendere intellegibile il tipo di vincolo a cui soggiace la zona ove insiste la costruzione oggetto di sanatoria, se cioè esso rappresenti un vincolo implicante o meno inedificabilità assoluta.
In altri termini, il provvedimento impugnato conterrebbe una motivazione solo apparente, ma in sostanza del tutto imperscrutabile perché inidonea a rendere edotto il ricorrente delle effettive e concrete ragioni di fatto e di diritto che impediscono il rilascio del titolo edilizio in sanatoria.
Infine, anche la segnalazione nel provvedimento di diniego dell’istanza di condono dell’incongruità delle somme a titolo di oblazione e di oneri concessori dichiarate nell’istanza di condono rispetto a quelle realmente versate dall’appellante non potrebbe considerarsi, come sentenziato dal primo giudice, motivo di diniego dell’istanza di condono, considerato che l’Amministrazione comunale poteva, all’esito dell’attività istruttoria e con un provvedimento integrativo, richiedere il pagamento delle restanti somme a conguaglio rispetto a quelle già versate.
L’appello è infondato.
Osserva il Collegio che oggetto di causa è un’edificazione totalmente abusiva realizzata in area che era stata sottoposta a vincolo paesaggistico prima dell’abuso e con creazione di nuove superfici e volumetrie.
L’art. 32, co. 26 e 27, lett. d) del decreto legge n. 269/2003, come convertito dalla legge n. 326/2003, impedisce in modo espresso la condonabilità di tale tipologia di abusi.
Gli appellanti insistono:
a) sulla circostanza che il vincolo esistente sull’area sarebbe di carattere solo relativo;
b) sul fatto che gli abusi non sarebbero in contrasto con lo strumento edilizio comunale.
Nessuna delle due prospettazioni, quand’anche condivise, potrebbe portare all’accoglimento dell’appello;
La giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha infatti chiarito che: “ Ai sensi dell'art. 32, comma 27, lett. d) del d.l. n. 269 del 30 settembre 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003 (cd. "terzo condono"), le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli, fra cui quello ambientale e paesistico, sono sanabili solo se, oltre al ricorrere delle ulteriori condizioni – e cioè che le opere siano realizzate prima della imposizione del vincolo, che siano conformi alle prescrizioni urbanistiche e che vi sia il previo parere dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo - siano opere minori senza aumento di volume e superficie (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria). Pertanto, un abuso comportante la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in area assoggettata a vincolo paesaggistico non può essere sanato ” (Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 3550/2025).
Ebbene, nel caso in esame vengono in evidenza interventi non sanabili in quanto hanno determinato nuove superfici e volumi.
La giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha altresì chiarito che “ L'ordinamento vieta il condono edilizio per opere realizzate in aree sottoposte a vincoli paesaggistici, idrogeologici o di altra natura, posti a tutela di particolari beni ambientali e paesistici, ancor più se tali vincoli sono stati imposti prima della realizzazione delle opere e in assenza del titolo edilizio abilitativo (art. 32, comma 27, lett. d) del D.L. n. 269 del 2003 ” (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 497/2025);
Ed inoltre, che “ Il condono edilizio, ai sensi dell'art. 32, commi 25-27, del D.L. n. 269 del 2003, non può essere concesso per immobili esistenti su zone soggette a vincolo statale di inedificabilità, se non in presenza di determinate condizioni specifiche, tra cui la costruzione prima dell'apposizione del vincolo e l'assenza di incremento della superficie. In assenza di tali requisiti, la richiesta di parere paesaggistico alla Soprintendenza risulterebbe superflua” (Consiglio di Stato, Sez. II, n. 455/2025).
Alla luce delle descritte coordinate ermeneutiche l’appello, pertanto, va respinto.
Nulla per le spese, non essendo il Comune appellato costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,
lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Marco Valentini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Valentini | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO