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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 28/10/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Il Tribunale di SI nella seguente composizione:
Dott. Michele Moggi Presidente
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice rel.
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli Giudice
nell'odierna camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale dei figli nati fuori del matrimonio iscritto al n. 2143/2025 V.G.
tra
), rappresentato e difeso giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti dall'Avv. Letizia Peccianti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Cavour n. 234, SI
PARTE RICORRENTE
e
), rappresentata e difesa giusta CP_1 C.F._2 procura in atti dall'Avv. Claudia Bini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via della Sapienza n. 62, SI
PARTE RICORRENTE
1 CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI: “1) Il figlio è affidato, secondo le modalità dell'affido Per_1 condiviso, ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione. Il collocamento prevalente di è stabilito presso la madre , che ha preso Per_1 CP_1 in locazione un appartamento in SI, in Strada di Ficareto 17/b - casa presso la quale sono fissati la residenza e il domicilio del bambino. La casa di
Monteriggioni sita in Strada di Acqua Viva, 7 rimane nella disponibilità del sig. Entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi eventuali future Pt_1 nuove abitazioni e residenze fino a che il figlio non avrà raggiunto l'autosufficienza economica;
2) Le parti assumono come dovere morale e giuridico quello di favorire nel figlio l'affetto e la stima per entrambe le figure genitoriali e per le rispettive famiglie di origine, di rispettare il diritto del bambino a mantenere un rapporto equilibrato, costruttivo e gratificante con entrambi i genitori e di conservare significativi rapporti con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
3) I genitori stabiliscono che le modalità di frequentazione siano improntate ad una massima collaborazione nel rispetto delle esigenze del figlio stesso e dell'altro genitore tenendo conto sia delle peculiarità legate alle mansioni militari del sig. sia dell'eventuale futuro lavoro della sig.ra . In Pt_1 CP_1 tale prospettiva, concordano che il diritto di frequentazione tra babbo e figlio sia improntato come segue:
- starà con il babbo a fine settimana alternati, dal venerdì Per_1 pomeriggio dall'uscita dell'asilo e negli anni a seguire dall'uscita della scuola
(e quindi orientativamente dalle ore 16 e 30) – ove il babbo andrà a prenderlo - fino alla domenica sera dopo cena quando lo riporterà a casa della mamma entro le ore 20:30 (fino a che andrà all'asilo) ed entro le ore
21:00 quando invece inizierà ad andare a scuola. Per_1
2 - durante la settimana: quando il bambino trascorre il fine settimana con il babbo, starà con Per_1 il sig. un pomeriggio a settimana (individuato indicativamente nel Pt_1 mercoledì) dall'uscita dell'asilo e negli anni successivi dall'uscita dalla scuola
(e quindi orientativamente dalle ore 16 e 30) - ove il padre andrà a prenderlo
- fino alle ore 20:30 (quando andrà all'asilo) e fino alle 21:00 (quando andrà
a scuola), riportandolo presso l'abitazione della madre dopo cena;
nella settimana in cui il bambino non trascorre il weekend con il babbo, starà con il padre due pomeriggi a settimana (individuati Per_1 indicativamente nel martedì e giovedì) dall'uscita dell'asilo (negli anni successivi dall'uscita della scuola (e quindi orientativamente dalle ore 16 e
30) – ove il babbo andrà a prenderlo - fino alle ore 20:30 (quando andrà all'asilo) e fino alle 21:00 (quando andrà a scuola), riportandolo presso l'abitazione della madre già cenato.
Quando il bambino non andrà all'asilo e/o a scuola (ad esempio durante le vacanze estive e/o natalizie) il sig. preleverà il bambino a casa dalla Pt_1 mamma. Le parti potranno – unicamente previo precedente accordo scritto
(wa e/o mail) tra di loro assunto – stabilire diverse modalità di visita anche temporanee, tenendo conto degli impegni lavorativi e non di entrambi e degli impegni di asilo, scuola o meno del figlio. Laddove il bambino fosse malato e/o il babbo dovesse compiere delle esercitazioni e/o fosse destinato a delle missioni e/o mansioni imposte dal suo ruolo di militare o comunque avesse degli impedimenti, il sig. avrà diritto di recuperare i giorni e/o i fine Pt_1 settimana di cui non ha potuto usufruire, salvo preavviso e nel rispetto degli eventuali impegni sia della mamma che del figlio e comunque sempre con impegno reciproco delle parti ad aver in merito un atteggiamento collaborativo. Per quanto riguarda le festività natalizie, queste si svolgeranno secondo il principio dell'alternanza per cui un anno il 25 dicembre con un genitore, mentre il 26 dicembre con l'altro. Per il 31 dicembre, il 1 gennaio ed il 6 gennaio, si seguirà il principio dell'alternanza, per cui un anno
3 starà con un genitore per il 31 ed 1 gennaio, l'anno successivo con Per_1
l'altro. Lo stesso criterio dell'alternanza sarà applicato per il 6 gennaio.
Sempre in base al principio dell'alternanza saranno suddivise la Pasqua e la cd. QU (e quindi un anno la Pasqua con un genitore, mentre la
QU con l'altro turnando poi negli anni successivi), così come i ponti e le altre festività durante l'anno (a titolo esemplificativo 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno ecc..). Per quanto attiene al compleanno del bambino se possibile sarà passato insieme, altrimenti sempre in base al principio dell'alternanza.
Quanto alle vacanze estive: ciascun genitore avrà diritto di stare con il bambino non meno di 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il 31 di maggio di ogni anno, avendo cura di evitare eventuali sovrapposizioni, avendo l'onere ogni genitore di indicare all'altro i luoghi in cui si recherà con il figlio per le vacanze. In tutti i casi previsti dal presente punto il genitore con il quale il figlio si trovi dovrà consentire almeno un colloquio telefonico giornaliero (anche tramite video chiamate su wa) con l'altro genitore nella fascia oraria tra le 20 e 30 e le 21:00, senza interferire nel corso della chiamata e senza suggerire al figlio domande o risposte.
4) Quanto al mantenimento, il sig. corrisponderà a titolo di concorso Pt_1 al mantenimento del figlio la somma di euro 250,00=
(duecentocinquanta/00=) mensili per un totale di euro 3.000,00=
(tremila/00=) annui da pagarsi entro il 5 di ogni mese sul conto corrente bancario della sig.ra . Tale cifra sarà aggiornata sulla base degli indici CP_1
Istat, decorso un anno dalla comparizione personale dei coniugi dinanzi al Tribunale. Gli assegni familiari e/o assegni unico o equipollente sarà attribuito al 100% alla sig.ra . CP_1
Quanto invece al cd. assegno per il nucleo familiare dei Comuni, se concedibile, ed ogni altra agevolazione riguardante il figlio, questi saranno attribuiti al 50% ciascuno.
4 La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef dovrà essere operata da entrambi i genitori nella medesima quota di ripartizione delle stesse. La deduzione per il figlio a carico dovrà essere effettuata al 50% tra i genitori e gli eventuali rimborsi e/o sussidi dalla Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o universitarie e/o sanitarie relative alla prole, dovranno essere a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
5) Quanto alle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio, queste saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuno, con la precisazione che ai fini dell'individuazione delle voci di spesa extra assegno (che prevedono e non prevedono il preventivo accordo delle parti), dell'onere di concertazione e modalità della stessa, di documentazione delle relative spese, di richiesta di rimborso delle stesse
(con la precisazione che per la modalità di documentazione e richiesta potrà essere valido e sufficiente anche l'invio della documentazione tramite whatsapp, sms, mail ordinaria e/o pec se posseduta), si rinvia alle disposizioni di cui al Protocollo di diritto di Famiglia del Tribunale Civile di
SI (segnatamente all'allegato B) in tema di spese per i figli in materia di separazione e divorzi, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte
(con le precisazioni sopra richiamate).
6) le parti danno atto che ognuno di loro è titolare di un conto corrente personale e non vi sono conti correnti in comune, che il sig. è unico Pt_1 proprietario di una Toyota Yaris Ibrid, mentre la sig.ra dei una Fiat CP_1
500.
7) l'efficacia del presente accordo decorre dal corrente mese di giugno 2025 ed è condizionata all'esito positivo della presente procedura consensuale.
8) per risolvere ogni motivo di tensione che potrebbe ostacolare la collaborazione nell'interesse del figlio, le parti intendono definire con separata scrittura privata contestuale tutte le questioni economiche tra loro fino ad oggi pendenti”.
5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i ricorrenti hanno chiesto regolamentarsi la responsabilità genitoriale del figlio minore nato il [...] dalla Per_1 loro relazione more uxorio.
Il Tribunale, visti gli atti del presente procedimento, ritenuta la competenza in ragione di quanto disposto dall'art. 473 bis.11 c.p.c.; rilevato che le parti, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, hanno presentato le conclusioni scritte sopra riportate nelle quali hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza ed hanno insistito per l'accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso;
rilevato, quanto al merito di tali condizioni, che le stesse sono rispondenti agli interessi sia morali che materiali della minore e non contrastano con norme imperative e possono, quindi, essere recepite dal Tribunale;
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, provvede in conformità alle condizioni formulate dalle parti riportate in epigrafe;
dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso oggi in SI, 20/10/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giulia Capannoli) (Dott. Michele Moggi)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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