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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 20/10/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 701 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dr.ssa TI IC Presidente rel.est. dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nata a [...] il [...] – Parte_1
c.f. ), C.F._1
e
(nato a [...] il [...] – Parte_2
c.f. ) C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. TRIPODI GIUSEPPE
- ricorrenti - Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 05/09/2025 Parte_2
e hanno chiesto in via congiunta che sia Parte_1 dichiarata la separazione personale e poi anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 25/08/2012 in OI UR (trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 33 parte II serie A anno 2012 ) e che dall'unione non sono nati i figli, hanno dedotto che nel tempo sono sorti insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale. I coniugi hanno indicato le condizioni di separazione consensuale, che qui si riportano di seguito integralmente:
1 - “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in OI UR il 25/08/2012, trascritto nei registri dello stato civile degli atti matrimonio di detto Comune con atto n.33, part II serie A anno 2012, ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze;
- confermare l'assegnazione della casa familiare e la regolamentazione dei rapporti anche patrimoniali tra le parti nei modi e nei termini di cui agli accordi di separazione, come da sentenza R.G./V.G. N.766/2024 del 6/11/2024, secondo le condizioni ivi previste e di seguito pedissequamente riportate:
a) le parti sono autorizzate a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile ai fini dell'annotazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b) la casa coniugale, non di proprietà dei ricorrenti, rimane assegnata alla sig.ra he provvederà a pagarne il relativo Pt_2 canone di affitto;
c) i ricorrenti convengono di lasciare integri tutti i rimanenti arredi esistenti nella casa coniugale all'affittuaria poiché, di comune accordo, hanno provveduto alla divisione dei beni mobili;
d) le parti danno atto della reciproca indipendenza economica per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, pertanto nulla è richiesto e dovuto tra i coniugi”. Con sentenza n. 766/2024 il Tribunale ha dichiarato la separazione personale. Decorso il termine di legge, con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di cessare gli effetti civili del matrimonio alle predette condizioni. Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Il Collegio ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento. Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno in data 25/08/2012 in OI UR (trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 33 parte II serie A anno 2012 ) e che dall'unione
2 non sono nati i figli, che il Tribunale di Palmi con sentenza n. 766/2024 ha dichiarato la separazione personale. La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale e che la convivenza non si è più ripristinata, così dovendosi ritenere definitivamente acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio. L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970. In ordine alle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse pubblico o dei figli minori. In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte. In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
, in data 25/08/2012 in OI UR (trascritto Parte_2 nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 33 parte II serie A anno 2012 ), alle condizioni indicate in ricorso, che qui si riportano di seguito integralmente:
- “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in OI UR il 25/08/2012, trascritto nei registri dello stato civile degli atti matrimonio di detto Comune con atto n.33, part II serie A anno 2012, ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze;
- confermare l'assegnazione della casa familiare e la regolamentazione dei rapporti anche patrimoniali tra le parti nei modi e nei termini di cui agli accordi di separazione, come da sentenza R.G./V.G. N.766/2024 del 6/11/2024, secondo le condizioni ivi previste e di seguito pedissequamente riportate:
a) le parti sono autorizzate a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'Ufficiale dello Stato
3 Civile ai fini dell'annotazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b) la casa coniugale, non di proprietà dei ricorrenti, rimane assegnata alla sig.ra he provvederà a pagarne il relativo canone di affitto;
Pt_2
c) i ricorrenti convengono di lasciare integri tutti i rimanenti arredi esistenti nella casa coniugale all'affittuaria poiché, di comune accordo, hanno provveduto alla divisione dei beni mobili;
d) le parti danno atto della reciproca indipendenza economica per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, pertanto nulla è richiesto e dovuto tra i coniugi”. Spese compensate. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025
Il Presidente
TI IC
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dr.ssa TI IC Presidente rel.est. dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nata a [...] il [...] – Parte_1
c.f. ), C.F._1
e
(nato a [...] il [...] – Parte_2
c.f. ) C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. TRIPODI GIUSEPPE
- ricorrenti - Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 05/09/2025 Parte_2
e hanno chiesto in via congiunta che sia Parte_1 dichiarata la separazione personale e poi anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 25/08/2012 in OI UR (trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 33 parte II serie A anno 2012 ) e che dall'unione non sono nati i figli, hanno dedotto che nel tempo sono sorti insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale. I coniugi hanno indicato le condizioni di separazione consensuale, che qui si riportano di seguito integralmente:
1 - “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in OI UR il 25/08/2012, trascritto nei registri dello stato civile degli atti matrimonio di detto Comune con atto n.33, part II serie A anno 2012, ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze;
- confermare l'assegnazione della casa familiare e la regolamentazione dei rapporti anche patrimoniali tra le parti nei modi e nei termini di cui agli accordi di separazione, come da sentenza R.G./V.G. N.766/2024 del 6/11/2024, secondo le condizioni ivi previste e di seguito pedissequamente riportate:
a) le parti sono autorizzate a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile ai fini dell'annotazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b) la casa coniugale, non di proprietà dei ricorrenti, rimane assegnata alla sig.ra he provvederà a pagarne il relativo Pt_2 canone di affitto;
c) i ricorrenti convengono di lasciare integri tutti i rimanenti arredi esistenti nella casa coniugale all'affittuaria poiché, di comune accordo, hanno provveduto alla divisione dei beni mobili;
d) le parti danno atto della reciproca indipendenza economica per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, pertanto nulla è richiesto e dovuto tra i coniugi”. Con sentenza n. 766/2024 il Tribunale ha dichiarato la separazione personale. Decorso il termine di legge, con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di cessare gli effetti civili del matrimonio alle predette condizioni. Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Il Collegio ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento. Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno in data 25/08/2012 in OI UR (trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 33 parte II serie A anno 2012 ) e che dall'unione
2 non sono nati i figli, che il Tribunale di Palmi con sentenza n. 766/2024 ha dichiarato la separazione personale. La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale e che la convivenza non si è più ripristinata, così dovendosi ritenere definitivamente acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio. L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970. In ordine alle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse pubblico o dei figli minori. In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte. In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
, in data 25/08/2012 in OI UR (trascritto Parte_2 nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 33 parte II serie A anno 2012 ), alle condizioni indicate in ricorso, che qui si riportano di seguito integralmente:
- “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in OI UR il 25/08/2012, trascritto nei registri dello stato civile degli atti matrimonio di detto Comune con atto n.33, part II serie A anno 2012, ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze;
- confermare l'assegnazione della casa familiare e la regolamentazione dei rapporti anche patrimoniali tra le parti nei modi e nei termini di cui agli accordi di separazione, come da sentenza R.G./V.G. N.766/2024 del 6/11/2024, secondo le condizioni ivi previste e di seguito pedissequamente riportate:
a) le parti sono autorizzate a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'Ufficiale dello Stato
3 Civile ai fini dell'annotazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b) la casa coniugale, non di proprietà dei ricorrenti, rimane assegnata alla sig.ra he provvederà a pagarne il relativo canone di affitto;
Pt_2
c) i ricorrenti convengono di lasciare integri tutti i rimanenti arredi esistenti nella casa coniugale all'affittuaria poiché, di comune accordo, hanno provveduto alla divisione dei beni mobili;
d) le parti danno atto della reciproca indipendenza economica per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, pertanto nulla è richiesto e dovuto tra i coniugi”. Spese compensate. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025
Il Presidente
TI IC
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