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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 10/11/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
V.G. 2812/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa RE ET Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 2812/2025 promossa da:
, (C.F. ), nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1 d'Alba
e
, (C.F. ), nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_2 C.F._2 Vittoria d'Alba entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. GARRONE STEFANIA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Santa Parte_1 Parte_2 Vittoria d'Alba il 19/06/2004.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Santa Vittoria d'Alba (atto n. 2 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004).
Dal matrimonio sono nati i figli: , il 22/04/2008 e il 27/7/2012 Persona_1 Persona_2
Con ricorso depositato il 11/09/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale.
1 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e , i cui estremi Parte_1 Parte_2 di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto:
DISPONE CHE:
I figli e verranno affidati in regime di affido condiviso ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 residenza stabile, unitamente alla madre , presso l'abitazione familiare in Santa Vittoria Parte_2 d'Alba, Via Cagna n.64/A;
La casa coniugale viene assegnata alla signora , unitamente agli arredi e suppellettili ivi presenti, Pt_2 fatti salvi gli oggetti personali di proprietà del sig. che saranno trasferiti dallo stesso nella sua Pt_1 nuova abitazione non appena egli ne prenderà possesso;
Il signor corrisponderà alla signora per il mantenimento dei minori la somma mensile di Pt_1 Pt_2
€ 500= per entrambi i figli € 250= per ciascun figlio) entro il 20 di ogni mese, sul conto corrente che la signora ha già comunicato, somma che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat Pt_2 al 100%;
Il signor dovrà corrispondere la metà delle spese straordinarie sostenute per i figli. Tali spese Pt_1 andranno concordate tra i coniugi salvo i casi di urgenza e le parti si accordano per seguire il protocollo d'Intesa n. 100 del 07/07/2017 siglato tra magistrati e avvocati del Tribunale di Asti in ordine alle spese ordinarie e straordinarie in materia di separazione e dichiarano entrambi di conoscerne il contenuto e di averne ricevuta copia;
I coniugi ai sensi dell'art 473 bis 12 c.p.c. ultima comma allegano al presente ricorso il piano genitoriale, concordando le seguenti condizioni di visita per i minori (che le parti potranno modificare secondo le esigenze che sorgeranno, sia in relazione alle loro condizioni lavorative e alle esigenze dei figli, sempre di comune accordo per il bene dei minori). Pertanto le visite per il padre saranno così distribuite:
- il signor potrà vedere i figli a weekend alternati e trascorrere la giornata dal venerdì dopo la Pt_1 scuola alla domenica sera;
- I figli, qualora lo desiderassero, potranno trascorrere due giorni infrasettimanali con il padre, da definirsi in base ai loro impegni scolastici ed extrascolastici, pernottando presso l'abitazione paterna;
- Il signor coadiuverà la signora negli impegni settimanali dei figli. Pt_1 Pt_2
2 VACANZE
- I figli trascorreranno le vacanze secondo il seguente schema
Natale: I minori trascorreranno le vacanze di Natale per una settimana con il padre e per l'altra con la madre;
Pasqua e Pasquetta: I figli trascorreranno dette festività ad anni alterni con i rispettivi genitori
Vacanze estive: considerata l'età dei ragazzi, essi, qualora lo desiderassero, trascorreranno con il padre due settimane, anche non consecutive in qualche luogo di vacanza. Altresì potranno recarsi in luoghi di vacanza con la madre per un periodo analogo.
PRENDE ATTO CHE:
Le parti si accordano affinchè gli assegni per il nucleo familiare vengano percepiti al 100% dalla signora e la stessa porti in detrazione le spese per i figli minori nella quota del 100%; Pt_2
I coniugi rinunciano reciprocamente al mantenimento essendo entrambi autosufficienti;
I coniugi dichiarano che le autovetture sino ad oggi nella disponibilità della famiglia sono la Fiat Punto tg.EG711HB utilizzata dalla sig.ra e la Mini One tg.EZ536HZ utilizzata dal sig. . Pt_2 Pt_1
Poichè le autovetture sono entrambe cointestate, i coniugi si impegnano reciprocamente ad acconsentire all'eventuale vendita delle stesse;
I coniugi si impegnano anche a non alienare la propria quota di proprietà dell'abitazione coniugale senza il consenso l'uno dell'altro;
I coniugi si concedono reciproco assenso al rilascio o rinnovo di documento valido per l'espatrio ivi compreso il passaporto.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Santa Vittoria d'Alba di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 05/11/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa RE ET
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa RE ET Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 2812/2025 promossa da:
, (C.F. ), nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1 d'Alba
e
, (C.F. ), nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_2 C.F._2 Vittoria d'Alba entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. GARRONE STEFANIA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Santa Parte_1 Parte_2 Vittoria d'Alba il 19/06/2004.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Santa Vittoria d'Alba (atto n. 2 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004).
Dal matrimonio sono nati i figli: , il 22/04/2008 e il 27/7/2012 Persona_1 Persona_2
Con ricorso depositato il 11/09/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale.
1 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e , i cui estremi Parte_1 Parte_2 di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto:
DISPONE CHE:
I figli e verranno affidati in regime di affido condiviso ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 residenza stabile, unitamente alla madre , presso l'abitazione familiare in Santa Vittoria Parte_2 d'Alba, Via Cagna n.64/A;
La casa coniugale viene assegnata alla signora , unitamente agli arredi e suppellettili ivi presenti, Pt_2 fatti salvi gli oggetti personali di proprietà del sig. che saranno trasferiti dallo stesso nella sua Pt_1 nuova abitazione non appena egli ne prenderà possesso;
Il signor corrisponderà alla signora per il mantenimento dei minori la somma mensile di Pt_1 Pt_2
€ 500= per entrambi i figli € 250= per ciascun figlio) entro il 20 di ogni mese, sul conto corrente che la signora ha già comunicato, somma che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat Pt_2 al 100%;
Il signor dovrà corrispondere la metà delle spese straordinarie sostenute per i figli. Tali spese Pt_1 andranno concordate tra i coniugi salvo i casi di urgenza e le parti si accordano per seguire il protocollo d'Intesa n. 100 del 07/07/2017 siglato tra magistrati e avvocati del Tribunale di Asti in ordine alle spese ordinarie e straordinarie in materia di separazione e dichiarano entrambi di conoscerne il contenuto e di averne ricevuta copia;
I coniugi ai sensi dell'art 473 bis 12 c.p.c. ultima comma allegano al presente ricorso il piano genitoriale, concordando le seguenti condizioni di visita per i minori (che le parti potranno modificare secondo le esigenze che sorgeranno, sia in relazione alle loro condizioni lavorative e alle esigenze dei figli, sempre di comune accordo per il bene dei minori). Pertanto le visite per il padre saranno così distribuite:
- il signor potrà vedere i figli a weekend alternati e trascorrere la giornata dal venerdì dopo la Pt_1 scuola alla domenica sera;
- I figli, qualora lo desiderassero, potranno trascorrere due giorni infrasettimanali con il padre, da definirsi in base ai loro impegni scolastici ed extrascolastici, pernottando presso l'abitazione paterna;
- Il signor coadiuverà la signora negli impegni settimanali dei figli. Pt_1 Pt_2
2 VACANZE
- I figli trascorreranno le vacanze secondo il seguente schema
Natale: I minori trascorreranno le vacanze di Natale per una settimana con il padre e per l'altra con la madre;
Pasqua e Pasquetta: I figli trascorreranno dette festività ad anni alterni con i rispettivi genitori
Vacanze estive: considerata l'età dei ragazzi, essi, qualora lo desiderassero, trascorreranno con il padre due settimane, anche non consecutive in qualche luogo di vacanza. Altresì potranno recarsi in luoghi di vacanza con la madre per un periodo analogo.
PRENDE ATTO CHE:
Le parti si accordano affinchè gli assegni per il nucleo familiare vengano percepiti al 100% dalla signora e la stessa porti in detrazione le spese per i figli minori nella quota del 100%; Pt_2
I coniugi rinunciano reciprocamente al mantenimento essendo entrambi autosufficienti;
I coniugi dichiarano che le autovetture sino ad oggi nella disponibilità della famiglia sono la Fiat Punto tg.EG711HB utilizzata dalla sig.ra e la Mini One tg.EZ536HZ utilizzata dal sig. . Pt_2 Pt_1
Poichè le autovetture sono entrambe cointestate, i coniugi si impegnano reciprocamente ad acconsentire all'eventuale vendita delle stesse;
I coniugi si impegnano anche a non alienare la propria quota di proprietà dell'abitazione coniugale senza il consenso l'uno dell'altro;
I coniugi si concedono reciproco assenso al rilascio o rinnovo di documento valido per l'espatrio ivi compreso il passaporto.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Santa Vittoria d'Alba di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 05/11/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa RE ET
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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