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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 27/05/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 136 \2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, composto dai magistrati:
dott. Antonino Orifici Presidente
dott.ssa Maria Marino Merlo Giudice rel.
dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 136 \2023 R.G. vertente tra:
c.f.: , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in via Papa Giovanni XXIII, 242 Barcellona P.G., presso lo studio dell'avv. Cicala Giovanni Domenico che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
e
, c.f.: , nato a [...], Controparte_1 C.F._2
l'11/07/1978, ed ivi elettivamente domiciliato in via G. Medici n. 8, presso lo studio dell'avv. Fazzeri Immacolata Natascia, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
resistente
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO. interventore ex lege OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: All'udienza del 4.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da note depositate telematicamente. Il P.M. ha inviato il proprio visto senza nulla osservare.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2/02/2023, ha premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio concordatario con , in data Controparte_1
22/09/2006, nel Comune di Falcone, regolarmente trascritto, e che dal matrimonio sono nati i figli (cl.07) e (cl.13). Ha adito questo Tribunale chiedendo Per_1 Per_2
che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi, non essendo più ripristinabile tra gli stessi la comunione spirituale e materiale, con addebito a carico del marito, accertando e dichiarando che la condotta integrata dall ha arrecato grave _1
offesa alla dignità della ricorrente. La ha chiesto, inoltre: di disporre Parte_1
l'affidamento esclusivo della prole, stante l'attività lavorativa fuorisede dell , con collocazione dei figli presso la madre e regolamentazione del _1
diritto di visita paterno;
di onerare il resistente a versare €. 200,00 mensili per contribuire al canone locativo dell'immobile ove la stessa e i figli si sono trasferiti, sino a quando la stessa non sarà titolare di un reddito adeguato, e €.150,00 mensili per il noleggio di un'auto; di prevedere un assegno di mantenimento in proprio favore di €.
600,00 mensili;
di porre a carico del resistente un contributo per il mantenimento dei figli di €.700,00 ciascuno oltre al 75% delle spese straordinarie;
di essere autorizzata a prelevare dalla casa coniugale i propri effetti personali e di portare i mobili e gli arredi nella nuova abitazione;
di accertare l'idoneità e la capacità genitoriale del resistente.
2 Si è costituito , il quale ha contestato quanto Controparte_1
contenuto nel ricorso avversario ed ha chiesto che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi con addebito a carico della controparte. Ha chiesto, inoltre, di disporre l'assegnazione della casa coniugale in proprio favore, di disporre l'affido condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno;
che fosse posto a carico di lui un obbligo al mantenimento dei figli dell'importo di €.300,00 ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie, salvo, in caso di collocamento della prole presso i nonni paterni, di disporre il mantenimento diretto degli stessi. Il resistente ha altresì dichiarato di impegnarsi a pagare la metà del canone di affitto dell'immobile ove risiede la prole, il piano di accumulo sottoscritto nell'interesse del figlio, pari a circa €.1.600,00 annui, per intero la quota per il corso di danza della figlia pari a €.45,00 mensili oltre ad ulteriori spese di circa €.500,00 annuali. L' ha ulteriormente chiesto di dare atto che la ricorrente ha già _1
ritirato i propri effetti personali dalla casa coniugale, e di ordinare alla stessa di redigere un elenco dei gioielli sottratti.
Con ordinanza ex art 708 c.p.c., depositata in data 21.03.2023, sono stati pronunziati i provvedimenti temporanei ed urgenti.
Con sentenza non definitiva n. 635/2023, depositata in data 26.06.2023, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e con ordinanza emessa in pari data la causa è stata rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori questioni.
Con memoria integrativa del 15.05.2023, la ha chiesto di disporre Parte_1
l'affido condiviso della prole e con memoria del 31.07.2023 ha chiesto di condannare il resistente al risarcimento del danno derivante dal fallimento del matrimonio.
Con memoria del 31.07.2023, l ha chiesto di ridurre il contributo _1
3 al mantenimento della prole e, stante il tempo trascorso presso i nonni paterni, di disporre il versamento a mani dei propri genitori.
Esperita l'istruttoria orale, all'udienza del 4.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da note depositate telematicamente e la causa è stata assunta in decisione, con la concessione dei termini di venti giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per le memorie di replica.
Essendo stata decisa con sentenza parziale la questione relativa allo stato dei coniugi, occorre esaminare e decidere solamente le ulteriori domande.
Entrambi i coniugi hanno chiesto che fosse pronunziata la separazione per causa addebitabile alla controparte.
Come noto, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza. In
riferimento alla violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale, “specie se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, determina normalmente
l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e costituisce, di regola, causa
della separazione personale, addebitabile al coniuge che ne è responsabile, sempre
che non si constati la mancanza di un nesso di causalità tra l'infedeltà e la crisi
coniugale, mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del
comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una rottura già
irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale”. (tra altre, Cass. n. 13592/2006). Del pari, per l'ipotesi di abbandono della
4 casa coniugale, pur in presenza di diverse posizioni giurisprudenziali, si ritiene necessario comunque accertare che esso sia stato la causa e non l'effetto del dissidio matrimoniale ai fini della pronuncia di addebito (ex multis, Cass. n. 14591/2019, Cass.
n. 3923/2018). Ne discende che, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi,
sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (cfr., tra le numerose, Cass. civ. n.
14042/2008; Cass. civ. n. 2740/2008; Cass. civ. n. 279/2000).
Nel caso di specie, la ricorrente ha chiesto che fosse pronunziata la separazione con addebito al marito per aver intrattenuto una relazione adulterina, violando l'obbligo di fedeltà previsto dall'art.143 c.c. e per aver offeso, con i suoi atteggiamenti, la onorabilità ed il decoro della moglie. Di contro, l ha sostenuto che “la _1
convivenza tra i coniugi è diventata intollerabile in seguito ed a causa delle infedeltà” della moglie”, la quale ha poi ha abbandonato spontaneamente l'abitazione coniugale
(v. comparsa di costituzione e risposta).
Ciò premesso, principiando dalla domanda della ricorrente, quest'ultima ha esposto di aver iniziato a dubitare della condotta fedifraga del marito nei mesi di gennaio/marzo del 2022 e di aver avuto la prova, documentata a mezzo investigatore privato all'uopo incaricato, che il marito, in occasione dei suoi viaggi lavorativi fuori sede, “intratteneva una relazione sentimentale con tale , presso la cui Persona_3
abitazione [sita a Lugo (RV) , via Perseo n. 14], pernottava e trascorreva i fine settimana” (v. atto di ricorso e dossier investigativo a firma di , Testimone_1
direttore della “reserv investigazioni s.r.l.”, all. 5 depositato il 2.10.2023). Come è noto, gli scritti provenienti da terzi estranei alla lite - ivi inclusa la relazione investigativa -
pur non avendo efficacia di piena prova e non essendo soggetti né alla disciplina
5 sostanziale dell'art. 2702 c.c. né a quella processuale di cui all'art. 214 c.p.c., possono tuttavia essere liberamente apprezzati dal giudice nel loro valore indiziario. Orbene,
nella relazione della attività di indagine privata svolta sulla persona della resistente nel mese di aprile 2022, si dà atto che nel giorno 10.04.2022, Controparte_1
uscendo dall'abitazione di via Perseo a Lugo (RA) civico 14, “abitazione ove ha pernottato”, è “in compagnia di una donna con la quale si allontana in auto in direzione di Ferrare (FE)”, “Alle ore 17:55 i due soggetti giungono nel “Parcheggio
Diamanti” sito in Via Arianuova 25 a Ferrata;
in seguito, si incamminano verso il
centro, passeggiando mano nella mano. Nella circostanza si nota molta complicità tra
i due soggetti, i quali si scambiano gesti di affetto. Nella circostanza si nota molta
complicità tra i due soggetti, i quali si scambiano gesti di affetto. Alle ore 18:20
accedono presso il ristorante-gelateria “Leon D'Oro” sito in Piazza della Cattedrale
8 ove consumano un gelato seduti nei tavoli esterni al locale. Alle ore 18:50 circa i
due soggetti proseguono la passeggiata mano nella mano nel centro della città di
Ferrara. […] Alle ore 21:10 circa […] i due soggetti giungono in via Perseo ed accedono entrambi presso il civico 14” (v. pagg. 46 ss. del dossier depositato il
2.10.2023). Discende da tale fatto la considerazione, di ordine logico e presuntivo, che la relazione extraconiugale, caratterizzata da “manifestazioni affettuose con persona diversa dal coniuge avvenute anche in luogo pubblico” (cfr. Cass. civ., sez. I, 30
maggio 2023, n. 15196) sia iniziata in costanza di matrimonio. Al riguardo che la Corte di Cassazione ha specificato che “la relazione con estranei che dia luogo a plausibili sospetti d'infedeltà rende addebitabile la separazione, quando comporti offesa alla dignità ed all'onore de coniuge, anche se non si sostanzi in adulterio” (Cass.
Ordinanza n. 1136/2020). L' ha negato di avere in atto una relazione _1
sentimentale (cfr. processo verbale del 21.03.2023), ma non ha contestato
6 specificatamente né la relazione investigativa prodotta dalla moglie, né tantomeno le fotografie in atti, nelle quali egli viene raffigurato mentre si tiene per mano con un'altra donna. Né, d'altra parte, può assumere particolare rilievo quanto emerso in sede di prova testimoniale, ove il teste , fratello della ricorrente e Testimone_2
dipendente della società ove lavora parte resistente (“il sig. è un dirigente _1
della società dove entrambi lavoriamo e gerarchicamente riveste un ruolo superiore al mio”) nonché (“legale rappresentante della Testimone_3 Parte_2
) escussi all'udienza del 14.02.2025, hanno affermato di non essere mai stati a
[...]
conoscenza di relazioni extraconiugali intrattenute dall con la sig.ra _1
(entrambi i testi hanno negato le circostanze dei capitolati aa) e bb) della Persona_3
memoria ex art. 183 co.6 n.2 di parte ricorrente, riferendo che non fosse conosciuta tra i dipendenti la paventata relazione extraconiugale intrattenuta dal resistente) posto che, il primo teste ha riferito di non ricordare “in che periodo sono stato impegnato a
Ravenna, ricordo che ad un certo punto sono stato trasferito a Siracusa ma non ricordo
quando”; il secondo teste non ha dichiarato di aver prestato servizio nel Ravennate, e tutt'al più, le contestate condotte d'infedeltà sono riferibili a momenti in cui l' si trovava al di fuori dell'ambito lavorativo. _1
D'altra parte, non sono emerse dall'istruttoria diverse ragioni riconducibili alla crisi del vincolo coniugale. Sul punto, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, una volta che sia stato accertato il tradimento, opera una sorta di inversione dell'onere della prova, per cui il nesso di causalità tra la violazione del dovere coniugale di fedeltà e l'irreversibilità della crisi coniugale si presume e spetta a chi vuole dimostrare il contrario provare la mancanza di tale nesso.
L , invece, non ha assolto l'onere, su di sé gravante, di dimostrare _1
l'inesistenza di siffatta relazione extraconiugale o che la stessa sia stata instaurata in
7 un momento in cui il rapporto di coniugio era già irrimediabilmente compromesso, al punto da costituire la convivenza matrimoniale un mero simulacro. Il resistente, invece,
in contrasto alle deduzioni della ha fornito una collocazione temporale Parte_1
dei comportamenti addebitati alla moglie che risulta pacificamente successiva. Invero le asserite relazioni extraconiugali della ricorrente sono state collate dall _1
“nel periodo estivo” dell'anno 2022 (v. atto di ricorso) e sono state negate dalla ricorrente in sede di interrogatorio formale, ove la stessa ha contestato sia la paventata relazione con il sig. che con il sig. (“Non risponde al vero la CP_2 CP_3
circostanza 6 A) delle note 183 n. 2 di parte resistente. Io ho diversi tatuaggi ma nessuno di questi è riferito a tale ” e “Non risponde al vero la Persona_4
circostanza 7A). Tale è titolare di una impresa che io ho contattato Controparte_4
per effettuare lavori in casa e precisamente avevo chiesto di asportare i lampadari perché dovevo trasferirmi in un altro immobile”, v. processo verbale dell'udienza dell'1.03.2024). Per contro, non possono essere apprezzate le dichiarazioni del teste con riguardo alla confessione fatta dalla ricorrente nell'agosto del Testimone_4
2022 (“Ricordo che la SI.ra con la quale eravamo ai tempi ancora in Parte_1
ottimi rapporti, mi raccontò nell'agosto del 2022 di aver avuto una relazione con tale
, mi raccontò di aver avuto un rapporto intimo con lui il 29 agosto Persona_4
del 2022”, v. processo verbale del 19.04.2024), atteso che la teste ha fatto riferimento a quanto riferito dalla stessa onde la sua testimonianza si palesa quale Parte_1
testimonianza de relato actoris, la cui rilevanza è sostanzialmente nulla, in quanto vertenti sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio. Del resto, è un principio di diritto consolidato quello per cui, soprattutto in tema di separazione personale dei coniugi, “le deposizioni testimoniali de relato ex parte actoris possono concorrere a determinare il convincimento del giudice, ove valutate in relazione a circostanze
8 obiettive e soggettive o ad altre risultanze probatorie che ne suffraghino il contenuto,
specie quando la testimonianza attenga a comportamenti intimi e riservati delle parti,
insuscettibili di percezione diretta dai testimoni o di indagine tecnica” (cfr. Cass., n.
2815 del 08.02.2006). Del pari, ha contestato Controparte_1
l'allontanamento dalla casa coniugale da parte della moglie, esponendo che la ha “provveduto, motu proprio, a trasferire la propria residenza e quella Parte_1
dei suoi figli minori nel Comune di Pace del Mela;
il SI. ha avuto _1
conoscenza dell'avvenuto trasferimento solo in data 09.12.22 allorquando ne ha avuto comunicazione dall'ufficio anagrafe del predetto comune” (v. memoria dell'1.03.2023
e all.8 ivi depositato). Tuttavia, tale condotta, non costituisce antecedente causale alla disgregazione del nucleo familiare quanto, invece, una conseguenza di tale crisi. Ne
deriva, pertanto, che i comportamenti contestati alla moglie, collocandosi in un tempo in cui l'affectio coniugalis era già del tutto venuta meno e il matrimonio si era ridotto ad un mero simulacro (Cass. 27 giugno 1997, n. 5762), non hanno assolto alcuna efficacia causale rispetto al sorgere della definitiva ed irreversibile crisi del rapporto coniugale. In conclusione, per tutti i motivi sin qui esposti, il Collegio ritiene provato l'adulterio dell ed il nesso di causalità tra esso e l'irreversibilità della _1
prosecuzione della convivenza matrimoniale, con l'effetto che la domanda della ricorrente dev'essere accolta e la separazione addebitata al marito.
La separazione va, pertanto, addebitata a , mentre Controparte_1
va disattesa la richiesta di addebito da quest'ultimo avanzata nei confronti di
. Parte_1
È inammissibile poiché tardiva la domanda proposta soltanto nella memoria ex art. 183 c.6, n.1 c.p.c., con cui la ricorrente ha chiesto di condannare il resistente al risarcimento del danno scaturito dalla violazione del dovere di fedeltà. La domanda
9 avanzata, pur volendo prescindere dalla superiore osservazione, è infondata nel merito.
La non ha provato che l'infedeltà del marito, per le sue modalità, ha Parte_1
trasmodato in comportamenti che, oltrepassando i limiti dell'offesa di per sé insita nella violazione dell'obbligo in questione, si siano concretizzati in atti specificamente lesivi della dignità della persona e tali da essere idonei, secondo l'id quod plerumque accidit,
ad arrecare un danno alla salute risarcibile ex art. 2059 c.c.
La ha chiesto un assegno di mantenimento da disporre in proprio Parte_1
favore, tenuto conto dell'esistente squilibrio patrimoniale fra i coniugi.
A tal riguardo, va premesso che l'assegno di mantenimento dovuto al coniuge in caso di separazione è considerato la proiezione degli obblighi di mantenimento reciproci derivanti dal matrimonio (art. 143 c.c.) nonché estrinsecazione del generale dovere di assistenza materiale, che permane anche dopo la cessazione della convivenza: la separazione, infatti, instaura un regime che tende a conservare quanto più possibile gli effetti propri del matrimonio compatibili con la cessazione della convivenza e, quindi, con il tipo di vita di ciascuno dei coniugi (cfr. Cass. civ. sez. I,
20 febbraio 2013, n.4178, cfr. anche Cass. Civ. Sez I, 16 maggio 2017, n. 12196). Le
condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono la non titolarità di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli permettano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti,
occorrendo avere riguardo, al fine della valutazione della adeguatezza dei redditi del coniuge che chiede l'assegno, al parametro di riferimento costituito dalle potenzialità
economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del medesimo richiedente, non assumendo rilievo il più modesto tenore di vita subito o tollerato (arg.
10 ex Cassazione civile, sez. I, 22/10/2004, n. 20638).
Nel caso di specie, occorre evidenziare che, pur non avendo la Parte_1
dedotto alcunché in ordine al tenore di vita goduto dai coniugi durante il matrimonio,
da una valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascuna parte al momento della separazione emerge un disequilibro tra i coniugi determinato dall'indubbio divario tra le risorse reddituali dei contendenti;
mentre, infatti,
l' lavora presso “la società Montaggi Industriali srl con la qualifica di _1
impiegato di VII° livello, con una retribuzione annua di circa €.44.445 lordi, e un
mensile in busta paga di circa €. 3.800,00 mensili, comprensiva di trasferta” (v. comparsa di costituzione e risposta;
nonché documentazione fiscale in atti da cui si evince che l' ha percepito l'importo di €.43.194,75 nell'anno d'imposta _1
2019, di €.43.826,51 nell'anno d'imposta 2020, di €.44.445,57 nell'anno d'imposta
2021, doc. CUD depositata l'1.03.2023 in allegato 11, e buste paga dell'anno 2022 con un netto in busta oscillante tra i €.3.246,96 e i €.5.590,92, all'allegato 16), la non svolge alcuna attività lavorativa, è in possesso di un diploma di Parte_1
perito chimico e di un attestato professionale conseguito per lo svolgimento della professione di parrucchiera (v. atto di ricorso). Ulteriormente, dall'autocertificazione reddituale depositata dall si evince che egli è titolare di un conto _1
corrente con saldo di €.3.000,00 e di un'autovettura immatricolata nel giugno 2021
(deposito del 20.03.2023), mentre la è titolare di un c/c con saldo pari a Parte_1
€.20.000,00 (v. autocertificazione reddituale, all. 15 del 21.03.2023). Inoltre, avendo lasciato la casa coniugale, di proprietà dei genitori dell' , la _1
vive in immobile condotto in locazione insieme ai figli minori, pagando Parte_1
l'importo mensile di €.400,00 (v. all. 9 depositato il 2.10.2023). Di talché, considerata la precarietà dell'alloggio in cui la stessa attualmente vive con i figli, emerge che in
11 esito alla separazione ella abbia subito un peggioramento del proprio tenore di vita.
Quanto alle spese fisse sostenute dall , invece, egli ha documentato di _1
aver sottoscritto il 14.06.2010 un piano di accumulo nell'interesse del figlio , Per_1
con scadenza nel 2033; di aver sottoscritto in data 24.05.2021 un finanziamento per il pagamento di 36 rate mensili dell'importo di €.552,08 per l'acquisto della propria autovettura (pertanto, verosimilmente, saldato), oltre la rata di assicurazione per l'auto; nonché di versare, dal 5.10.2022, la rata di €.60,00 mensili per l'acquisto del televisore
(e capitale residuo, alla data del 5.01.2023, di €.360,00, pertanto, verosimilmente, saldato) e ulteriori spese per l'acquisto dei telefoni in uso ai figli (di importo mensile di €.38,08 e €.7,08) e di aver sottoscritto un prestito personale per la famiglia di
€.50.000,00 non documentato in atti (v. all. 17 della comparsa di costituzione).
L ha contestato che la moglie non si è attivata sul mercato _1
professionale al fine di reperire una occupazione idonea a permetterle di provvedere ai suoi bisogni. Contrariamente, in sede di interrogatorio formale la ha Parte_1
esposto che “Mio marito mi ha sempre impedito di lavorare. Preciso che prima del
matrimonio lavoravo;
dopo, a causa del volere di mio marito, ho smesso di lavorare
ed a tutt'oggi non ho nessun impiego, sto cercando un lavoro. Io sono perito chimico
e parrucchiera” (v. processo verbale dell'1.03.2024). Dalle prove testimoniali assunte in giudizio, la teste (“collaboratrice domestica sia dei Testimone_5 Tes_6
genitori del SI. che della coppia e ”) ha _1 Controparte_1 Parte_1
dichiarato di aver “sentito una telefonata in viva voce dove il marito _1
diceva alla moglie che non doveva lavorare perché i soldi che guadagnava
[...]
lui bastavano alla famiglia e lei doveva occuparsi dei figli ed aiutare i suoceri. Ricordo
che io mi sono allontanata per non sentire ulteriormente la conversazione telefonica
e, subito dopo, una volta finita la telefonata, ho visto la SI.ra piangere, in Parte_1
12 quell'occasione mi ha detto che lei avrebbe voluto lavorare e non rimanere sempre a casa” e che la stessa “Personalmente ho chiesto al SI. , marito della SI.ra R_
, titolare del negozio di parrucchiere “P e RA” che io provvedo a pulire Pt_3
essendo anche loro collaboratrice domestica […] se fosse interessato a contattare la
SI.ra la quale avrebbe voluto lavorare. Il sig. mi ha risposto che Parte_1 R_
l'avrebbe chiamata. Non so come sia finita la vicenda e se si siano effettivamente sentiti. Preciso che la telefonata da me sentita, precedentemente raccontata, si riferiva
al possibile impiego presso il salone IO e RA. Preciso che il negozio cui ho
fatto riferimento e del quale ho ancora le chiavi, è quello sito in Milazzo, via
Garibaldi” (v. processo verbale del 28.06.2024) e parimenti il teste ha Tes_7
confermato la circostanza l) della memoria ex art. 183 co.6 n.2 di parte ricorrente
(ovvero “che l ha sempre impedito alla moglie di svolgere l'attività _1
lavorativa di parrucchiera, imponendo alla stessa che dovesse occuparsi dei figli e dei
genitori dello stesso”) e ha riferito “Ricordo di aver sentito una telefonata tra il SI.
e dove il SI. diceva alla moglie che non Controparte_1 Parte_1 _1
era necessario che lei lavorasse in quanto poteva provvedere lui alle esigenze della
famiglia. Ricordo pure di ave chiesto alla SI.ra che era interessata a due Parte_1
annunci di lavoro, l'esito dei colloqui e lei mi ha risposto che, pur avendo sostenuto il colloquio, ha dovuto rinunciare al lavoro perché il marito non voleva che lavorasse
dovendo badare ai bambini ed ai suoceri”, “ero presente durante una telefonata intercorsa tra i coniugi ed ho sentito dire al SI. che avrebbe pensato lui ai _1
bisogni della famiglia e che non era necessario che la mia amica lavorasse”, altresì
confermando la circostanza n) della suindicata memoria (ovvero che “che alla sig.ra
nell'anno 2021, è stato imposto di rifiutare l'offerta di lavoro part time Parte_1
orizzontale presso i Parrucchieri IO & RA al Parco Corolla di Milazzo”)
13 aggiungendo che “Quando la SI.ra ha chiamato il marito ci trovavamo Parte_1
insieme a bordo della sua macchina, lei guidava ed aveva attivato il viva voce, pertanto
ho ascoltato la conversazione tra i due coniugi. Ricordo che la dalla sua Parte_1
macchina aveva chiamato il marito per raccontare della sua prova svolta al Parco
Corolla presso il salone da parrucchiere ed il marito dopo averle chiesto quanto
avrebbe guadagnato ed aver sentito che lo stipendio ammontava a 600 euro mensili,
le ha detto che per quella cifra poteva rimanere a casa. Ricordo di aver visto la
contrariata per questo atteggiamento del marito. […] Ricordo che la Parte_1
mi ha raccontato che voleva rispondere ad un'altra offerta di lavoro oltre Parte_1
quella sopra indicata, ma il marito si è opposto perché la titolare dell'esercizio commerciale, a suo dire, era una poco di buono in quanto aveva lasciato il marito.
Ricordo che si trattava di un esercizio commerciale di Barcellona P.G., ma non ricordo il nome” (v. processo verbale del 19.04.2024). Diversamente, , cognato Testimone_8
dell , ha dichiarato “Ricordo che durante i pranzi domenicali ho sentito _1
qualche volta i coniugi parlare di un possibile impiego della Persona_6
SI.ra per mezza giornata e l diceva che era fattibile. Che io Parte_1 _1
sappia la sig.ra non ha mai lavorato. Ricordo che mia moglie le aveva Parte_1
offerto un impiego nel suo negozio di telefonia e la ha rifiutato […] non ho Parte_1
mai sentito dire al SI. che la moglie non potesse lavorare perché doveva _1
occuparsi dei suoceri o dei figli” (v. dichiarazioni rese all'udienza del 14.02.2025) e il teste ha dichiarato di non essere a conoscenza della “circostanza Testimone_9
n) delle memorie 183 n. 2 di parte ricorrente” (ovvero che “alla sig.ra Parte_1
nell'anno 2021, è stato imposto di rifiutare l'offerta di lavoro part time orizzontale presso i Parrucchieri IO & RA al Parco Corolla di Milazzo”), dichiarando
“conosco la SI.ra solo come cliente del mio esercizio commerciale che si Parte_1
14 chiama non ho mai offerto un lavoro alla né Parte_4 Parte_1
ho mai ricevuto una sua richiesta di assunzione, non ho mai fatto con lei colloqui di
lavoro, preciso inoltre che io sono l'unica che gestisce le assunzioni ed i relativi colloqui di lavoro. […] Escludo che la SI.ra abbia potuto nel 2021 Parte_1
effettuare un colloquio di lavoro con mio padre detto IO, in Persona_7
quanto all'epoca io ero già titolare dell'attività e mio padre è affetto da demenza senile già dal periodo in cui è scoppiato il COVID.” (v. processo verbale del 19.04.2024).
Alla luce di tali elementi, evidenziato che la separazione personale non fa venir meno la solidarietà economica che lega gli ex coniugi, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale tra gli stessi;
tenuto conto della situazione patrimoniale complessiva delle parti (che comprende, oltre i redditi in denaro, ogni altro elemento di ordine economico o comunque apprezzabile in termini economici, e suscettibile di incidere sulle condizioni di vita di ciascuna di esse); che, in costanza di matrimonio
(durato 16 anni), i coniugi hanno goduto di un tenore di vita assicurato dalla sola attività
lavorativa svolta dal marito;
che, nelle more della ricerca di un'attività lavorativa, la si è occupata del nucleo familiare, stante gli impegni lavorativi Parte_1
dell e le frequenti permanenze fuori sede dello stesso (v. comparsa di _1
costituzione e risposta “Il SI. , da tempo, lavora fuori regione e fa rientro _1
presso la casa coniugale, all'incirca ogni quindici giorni”, “il SI. Controparte_1
lavora fuori regione, rientrando in Sicilia una volta al mese”), sicché non può affermarsi che la mancanza di redditi propri sia ricollegabile a un suo comportamento,
anche soltanto negligente;
che dunque, allo stato, perdura uno squilibrio reddituale tra l' e la va previsto l'obbligo a carico del resistente di _1 Parte_1
versare in favore della moglie un assegno di mantenimento.
Sulla scorta delle osservazioni che precedono, per quanto concerne la misura
15 della contribuzione dell al mantenimento della moglie, tenuto conto _1
dell'età della donna (46 anni) e delle capacità lavorative generiche e specifiche della stessa, questo Collegio reputa che il contributo che l è tenuto a versare _1
in favore della moglie, debba essere congruamente determinato in € 200,00 mensili.
Detta somma dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT di riferimento e dovrà essere versata entro il giorno 5 di ciascun mese, secondo le modalità
che la vorrà indicare. Parte_1
In ordine all'affidamento dei figli della coppia, va disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il domicilio della madre, così come chiesto da entrambe le parti (attesa la rinuncia della Parte_1
alla richiesta di affidamento esclusivo e l'adesione al regime disposto con provvedimento presidenziale, v. memoria integrativa del 15.05.2023). Del resto, nel corso del giudizio non sono emersi elementi di inidoneità genitoriale che inducano a far ritenere maggiormente rispondente all'interesse dei minori un regime di affidamento diverso. Dall'ultima relazione dei Servizi Sociali, depositata in atti, si evince che il primogenito della coppia ha dichiarato di “avere un buon rapporto con i genitori, ma di non riuscire a confidarsi con gli stessi” sicché l'assistente sociale “a seguito del colloquio con l'adolescente, ha suggerito ad entrambi i genitori di avviare un percorso privato di supporto psicologico a favore del minore in relazione al periodo
delicato dell'adolescenza e al fine di aiutarlo nello sviluppo di una sana autostima”. Il figlio non ha poi espresso “particolari predilezioni relativamente alla dimora ma, considerando che il padre a causa degli impegni lavorativi si trova spesso fuori dalla
Sicilia, preferirebbe continuare a permanere dalla mamma”. Conclusivamente, l'Ente officiato ha esposto che “i genitori appaiono centrati rispetto alle esigenze di crescita dei figli e non emergono lacune relative all'accudimento. In merito al domicilio dei
16 minori, considerato che entrambi i figli convivono stabilmente con la madre dall'inizio della separazione di fatto dei genitori, appare preferibile dare continuità alla
permanenza dei minori con quest'ultima” (v. Relazione dei Servizi Sociali del comune di Pace del Mela depositata in atti il 14.03.2023).
Con riguardo alla regolamentazione del diritto di visita da parte del genitore non collocatario, il Collegio – prendendo atto che l rientra in Sicilia circa _1
una volta al mese – stabilisce che, salvi diversi accordi tra i coniugi che tengano conto delle esigenze della prole, degli impegni scolastici e sportivi, durante il proprio soggiorno in Sicilia il padre potrà permanere con i figli per una settimana ogni mese dalle ore 14:00 del lunedì alle ore 20:00 della domenica successiva, da concordare preventivamente con l'altro genitore (e, in mancanza di accordo, la prima settimana di ogni mese). Inoltre, ciascuna parte garantirà, tra i figli minori domiciliati presso di sé
e l'altro genitore, contatti telefonici giornalieri e/o videochiamate almeno tre volte la settimana, secondo tempi e modi da concordare (o, in difetto di accordo, nella fascia oraria compresa tra le ore 20:00 e le ore 21:00). Durante le vacanze estive il padre potrà
trascorrere con i minori un periodo di due settimane (anche non consecutivamente),
quando rientra in Sicilia per le ferie, nell'arco di tempo pur esso da concordare da preventivamente con la madre entro il 30 maggio di ogni anno, tenendo sempre conto delle esigenze dei minori (oppure, in difetto, nella terza settimana di luglio di un anno e nella seconda settimana di agosto dell'anno successivo); per un periodo di sei giorni consecutivi durante le vacanze natalizie in modo da consentire al genitore non domiciliatario di poter trascorrere con i figli, alternativamente, un anno il giorno di
Natale e l'anno successivo il giorno di Capodanno, da concordare preventivamente entro il 31 ottobre di ogni anno oppure, in difetto, dal 24 al 29 dicembre il primo anno e dal 31 dicembre al 5 gennaio il secondo anno;
durante le festività pasquali, ad anni
17 alterni, la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo; tutte le altre festività nazionali o religiose segnate in rosso sul calendario. Il giorno della Festa della Mamma e quello della Festa del papà, così come il giorno del compleanno di ciascuno dei genitori e dei nonni, dei rispettivi rami genitoriali, verranno trascorsi dai figli con i rispettivi genitori e permanendo con il genitore il cui ascendente è festeggiato. Il giorno del compleanno di ciascun minore verrà trascorso possibilmente insieme ad entrambi i genitori, che si adopereranno con ogni mezzo affinché ciò avvenga e, in ogni caso, concorderanno le modalità dei festeggiamenti privilegiando i desideri del figlio. In caso di disaccordo,
ciascuno festeggerà con il minore a pranzo o a cena, ad anni alterni;
dalle ore 8:30 alle ore 16:00 (pranzo incluso) o dalle ore 16:00 alle ore 23:00 (cena inclusa).
Quanto alla domanda di assegnazione della casa coniugale avanzata dall , è pacifico che si possa procedere ad assegnazione solamente se vi _1
sono figli conviventi, siano essi minorenni o maggiorenni non ancora autosufficienti economicamente (Cass. n. 18869 del 08/09/2014). Pertanto, va rigettata la richiesta avanzata dal resistente, non sussistendo i presupposti per l'accoglimento, data la collocazione abitativa della prole presso la madre. Di talché, non occorre provvedere sull'assegnazione dell'immobile, trovando applicazione la disciplina relativa al diritto di proprietà.
Sono inammissibili le domande avanzate dalle parti volte ad autorizzare il prelievo di effetti personali, mobili e arredi presenti nella casa coniugale (v. atto di ricorso), nonché a “redigere elenco dei gioielli appartenenti ai figli e Per_1
che ha sottratto dalla cassaforte e di cui ne resta custode” (v. comparsa di Per_2
costituzione e risposta), involgendo rapporti di natura reale estranei all'oggetto della domanda principale ed in quanto tali non deducibili nel procedimento di separazione personale.
18 In ordine al contributo al mantenimento di entrambi i figli da prevedere a carico di , si osserva che, secondo l'art. 337 ter c.c., il giudice Controparte_1
stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità da determinare valutando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunta da ciascun genitore. Quanto alla determinazione della misura dell'assegno, va evidenziato che entrambi i genitori siano tenuti a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, in modo da garantire loro la conservazione delle abitudini e dello stile di vita precedentemente goduti. Sul
punto, la Corte di Cassazione ha chiarito che entrambi i genitori sono obbligati a contribuire al mantenimento dei figli: chi guadagna di meno in misura inferiore, ma, in ogni caso, il contributo deve esserci in ragione delle loro rispettive capacità
economiche. Quando le potenzialità economiche di un genitore sono maggiori rispetto a quelle dell'altro “tali potenzialità concorrono sì a garantire al minore un miglior
soddisfacimento delle sue esigenze di vita, ma non comportano una proporzionale diminuzione del contributo posto a carico dell'altro genitore” (Cass. civ. n. 1607/2007;
Cass. civ. n. 8633/2017). Peraltro, deve rilevarsi che la condizione di disoccupazione di un genitore, supportata anche dalla assoluta mancanza di redditi, non può esonerare quest'ultimo dall'obbligo imposto dalla legge di mantenere il proprio figlio e di soddisfare le basilari necessità di vita dello stesso.
Sulla scorta delle superiori considerazioni, valutate le capacità economiche delle parti, il Collegio pone a carico di a titolo di contributo al Controparte_1
mantenimento dei figli e un assegno mensile di €.700,00 (€.350,00 Per_1 Per_2
19 per ciascun figlio), da corrispondere mensilmente alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo indici ISTAT.
A tale somma deve aggiungersi il contributo, che l dovrà _1
assicurare, al pagamento delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli,
nella misura del 70%, non essendovi motivi per una diversa ripartizione tra le parti di tale categoria di spese. In ogni caso, ciascun genitore provvederà alle esigenze ordinarie e quotidiane dei figli nel periodo di frequentazione con lo stesso.
Nelle spese straordinarie rientrano tutte le spese dirette a fronteggiare eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, retta scolastica, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN -a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). In regime di affidamento di affidamento condiviso, tutte le spese straordinarie, per essere rimborsate al genitore che le ha anticipate, devono essere preventivamente concordate. Le uniche spese che dovranno essere rimborsate in favore del genitore che le ha sostenute, anche in assenza della previa concertazione, sono le spese straordinarie "obbligatorie" (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate).
20 Va rigettata la domanda avanzata dalla volta ad ottenere la Parte_1
corresponsione del pagamento del canone di locazione e del noleggio di un'auto dal resistente. Si osserva che il carico economico da ripartire tra le parti è quello relativo al mantenimento dei figli, che la assicura con il sostenimento delle Parte_1
relative spese ordinarie, mentre l assicura con il pagamento di un _1
assegno di mantenimento. La situazione economica che si viene a determinare appare complessivamente equa, dunque, non appare necessario prevedere la corresponsione di ulteriori contributi in favore della ricorrente.
Per quanto concerne l'assegno unico familiare, va disposto che esso venga percepito in ragione di 50% da ciascun genitore, indipendentemente dall'ammontare del contributo per il mantenimento.
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, che configura una reciproca soccombenza, le spese processuali vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando nel procedimento n. R.G. 136/2023, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così dispone:
- dà atto che con sentenza n. 635/2023, depositata in data 26.06.2023, il
Tribunale di Barcellona P.G. ha pronunciato la separazione personale dei coniugi
[...]
e ; Parte_1 Controparte_1
- accoglie la domanda di addebito della separazione avanzata da
[...]
Parte_1
- rigetta la domanda di addebito della separazione avanzata da
; Controparte_1
- dispone a carico di l'obbligo di Controparte_1
21 corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di assegno di mantenimento del coniuge, a , la somma di € 200,00, oltre rivalutazione annuale ex Parte_1
indici Istat;
- affida ad entrambi i genitori i figli minori, e Persona_8
, con collocamento prevalente presso il domicilio materno, e Persona_9
regola i tempi di frequentazione tra padre e figli secondo quanto esplicitato in parte motiva;
- rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata da
; Controparte_1
- pone a carico di l'obbligo di versamento, a Controparte_1
titolo di contributo per il mantenimento dei figli, della somma mensile di €.700.00, con rivalutazione annuale ex indici Istat entro il giorno 5 di ogni mese a
[...]
oltre al 70% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per Parte_1
l'interesse della prole;
- dispone la percezione dell'assegno unico in ragione del 50% per ciascun genitore;
- dichiara inammissibili le ulteriori domande avanzate dalle parti;
- compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Barcellona P.G. nella Camera di Consiglio del 26/05/2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Marino Merlo dott. Antonino Orifici
Alla redazione del provvedimento ha partecipato la dott.ssa Gabriella Ruggeri, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021.
22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, composto dai magistrati:
dott. Antonino Orifici Presidente
dott.ssa Maria Marino Merlo Giudice rel.
dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 136 \2023 R.G. vertente tra:
c.f.: , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in via Papa Giovanni XXIII, 242 Barcellona P.G., presso lo studio dell'avv. Cicala Giovanni Domenico che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
e
, c.f.: , nato a [...], Controparte_1 C.F._2
l'11/07/1978, ed ivi elettivamente domiciliato in via G. Medici n. 8, presso lo studio dell'avv. Fazzeri Immacolata Natascia, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
resistente
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO. interventore ex lege OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: All'udienza del 4.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da note depositate telematicamente. Il P.M. ha inviato il proprio visto senza nulla osservare.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2/02/2023, ha premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio concordatario con , in data Controparte_1
22/09/2006, nel Comune di Falcone, regolarmente trascritto, e che dal matrimonio sono nati i figli (cl.07) e (cl.13). Ha adito questo Tribunale chiedendo Per_1 Per_2
che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi, non essendo più ripristinabile tra gli stessi la comunione spirituale e materiale, con addebito a carico del marito, accertando e dichiarando che la condotta integrata dall ha arrecato grave _1
offesa alla dignità della ricorrente. La ha chiesto, inoltre: di disporre Parte_1
l'affidamento esclusivo della prole, stante l'attività lavorativa fuorisede dell , con collocazione dei figli presso la madre e regolamentazione del _1
diritto di visita paterno;
di onerare il resistente a versare €. 200,00 mensili per contribuire al canone locativo dell'immobile ove la stessa e i figli si sono trasferiti, sino a quando la stessa non sarà titolare di un reddito adeguato, e €.150,00 mensili per il noleggio di un'auto; di prevedere un assegno di mantenimento in proprio favore di €.
600,00 mensili;
di porre a carico del resistente un contributo per il mantenimento dei figli di €.700,00 ciascuno oltre al 75% delle spese straordinarie;
di essere autorizzata a prelevare dalla casa coniugale i propri effetti personali e di portare i mobili e gli arredi nella nuova abitazione;
di accertare l'idoneità e la capacità genitoriale del resistente.
2 Si è costituito , il quale ha contestato quanto Controparte_1
contenuto nel ricorso avversario ed ha chiesto che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi con addebito a carico della controparte. Ha chiesto, inoltre, di disporre l'assegnazione della casa coniugale in proprio favore, di disporre l'affido condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno;
che fosse posto a carico di lui un obbligo al mantenimento dei figli dell'importo di €.300,00 ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie, salvo, in caso di collocamento della prole presso i nonni paterni, di disporre il mantenimento diretto degli stessi. Il resistente ha altresì dichiarato di impegnarsi a pagare la metà del canone di affitto dell'immobile ove risiede la prole, il piano di accumulo sottoscritto nell'interesse del figlio, pari a circa €.1.600,00 annui, per intero la quota per il corso di danza della figlia pari a €.45,00 mensili oltre ad ulteriori spese di circa €.500,00 annuali. L' ha ulteriormente chiesto di dare atto che la ricorrente ha già _1
ritirato i propri effetti personali dalla casa coniugale, e di ordinare alla stessa di redigere un elenco dei gioielli sottratti.
Con ordinanza ex art 708 c.p.c., depositata in data 21.03.2023, sono stati pronunziati i provvedimenti temporanei ed urgenti.
Con sentenza non definitiva n. 635/2023, depositata in data 26.06.2023, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e con ordinanza emessa in pari data la causa è stata rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori questioni.
Con memoria integrativa del 15.05.2023, la ha chiesto di disporre Parte_1
l'affido condiviso della prole e con memoria del 31.07.2023 ha chiesto di condannare il resistente al risarcimento del danno derivante dal fallimento del matrimonio.
Con memoria del 31.07.2023, l ha chiesto di ridurre il contributo _1
3 al mantenimento della prole e, stante il tempo trascorso presso i nonni paterni, di disporre il versamento a mani dei propri genitori.
Esperita l'istruttoria orale, all'udienza del 4.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da note depositate telematicamente e la causa è stata assunta in decisione, con la concessione dei termini di venti giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per le memorie di replica.
Essendo stata decisa con sentenza parziale la questione relativa allo stato dei coniugi, occorre esaminare e decidere solamente le ulteriori domande.
Entrambi i coniugi hanno chiesto che fosse pronunziata la separazione per causa addebitabile alla controparte.
Come noto, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza. In
riferimento alla violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale, “specie se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, determina normalmente
l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e costituisce, di regola, causa
della separazione personale, addebitabile al coniuge che ne è responsabile, sempre
che non si constati la mancanza di un nesso di causalità tra l'infedeltà e la crisi
coniugale, mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del
comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una rottura già
irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale”. (tra altre, Cass. n. 13592/2006). Del pari, per l'ipotesi di abbandono della
4 casa coniugale, pur in presenza di diverse posizioni giurisprudenziali, si ritiene necessario comunque accertare che esso sia stato la causa e non l'effetto del dissidio matrimoniale ai fini della pronuncia di addebito (ex multis, Cass. n. 14591/2019, Cass.
n. 3923/2018). Ne discende che, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi,
sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (cfr., tra le numerose, Cass. civ. n.
14042/2008; Cass. civ. n. 2740/2008; Cass. civ. n. 279/2000).
Nel caso di specie, la ricorrente ha chiesto che fosse pronunziata la separazione con addebito al marito per aver intrattenuto una relazione adulterina, violando l'obbligo di fedeltà previsto dall'art.143 c.c. e per aver offeso, con i suoi atteggiamenti, la onorabilità ed il decoro della moglie. Di contro, l ha sostenuto che “la _1
convivenza tra i coniugi è diventata intollerabile in seguito ed a causa delle infedeltà” della moglie”, la quale ha poi ha abbandonato spontaneamente l'abitazione coniugale
(v. comparsa di costituzione e risposta).
Ciò premesso, principiando dalla domanda della ricorrente, quest'ultima ha esposto di aver iniziato a dubitare della condotta fedifraga del marito nei mesi di gennaio/marzo del 2022 e di aver avuto la prova, documentata a mezzo investigatore privato all'uopo incaricato, che il marito, in occasione dei suoi viaggi lavorativi fuori sede, “intratteneva una relazione sentimentale con tale , presso la cui Persona_3
abitazione [sita a Lugo (RV) , via Perseo n. 14], pernottava e trascorreva i fine settimana” (v. atto di ricorso e dossier investigativo a firma di , Testimone_1
direttore della “reserv investigazioni s.r.l.”, all. 5 depositato il 2.10.2023). Come è noto, gli scritti provenienti da terzi estranei alla lite - ivi inclusa la relazione investigativa -
pur non avendo efficacia di piena prova e non essendo soggetti né alla disciplina
5 sostanziale dell'art. 2702 c.c. né a quella processuale di cui all'art. 214 c.p.c., possono tuttavia essere liberamente apprezzati dal giudice nel loro valore indiziario. Orbene,
nella relazione della attività di indagine privata svolta sulla persona della resistente nel mese di aprile 2022, si dà atto che nel giorno 10.04.2022, Controparte_1
uscendo dall'abitazione di via Perseo a Lugo (RA) civico 14, “abitazione ove ha pernottato”, è “in compagnia di una donna con la quale si allontana in auto in direzione di Ferrare (FE)”, “Alle ore 17:55 i due soggetti giungono nel “Parcheggio
Diamanti” sito in Via Arianuova 25 a Ferrata;
in seguito, si incamminano verso il
centro, passeggiando mano nella mano. Nella circostanza si nota molta complicità tra
i due soggetti, i quali si scambiano gesti di affetto. Nella circostanza si nota molta
complicità tra i due soggetti, i quali si scambiano gesti di affetto. Alle ore 18:20
accedono presso il ristorante-gelateria “Leon D'Oro” sito in Piazza della Cattedrale
8 ove consumano un gelato seduti nei tavoli esterni al locale. Alle ore 18:50 circa i
due soggetti proseguono la passeggiata mano nella mano nel centro della città di
Ferrara. […] Alle ore 21:10 circa […] i due soggetti giungono in via Perseo ed accedono entrambi presso il civico 14” (v. pagg. 46 ss. del dossier depositato il
2.10.2023). Discende da tale fatto la considerazione, di ordine logico e presuntivo, che la relazione extraconiugale, caratterizzata da “manifestazioni affettuose con persona diversa dal coniuge avvenute anche in luogo pubblico” (cfr. Cass. civ., sez. I, 30
maggio 2023, n. 15196) sia iniziata in costanza di matrimonio. Al riguardo che la Corte di Cassazione ha specificato che “la relazione con estranei che dia luogo a plausibili sospetti d'infedeltà rende addebitabile la separazione, quando comporti offesa alla dignità ed all'onore de coniuge, anche se non si sostanzi in adulterio” (Cass.
Ordinanza n. 1136/2020). L' ha negato di avere in atto una relazione _1
sentimentale (cfr. processo verbale del 21.03.2023), ma non ha contestato
6 specificatamente né la relazione investigativa prodotta dalla moglie, né tantomeno le fotografie in atti, nelle quali egli viene raffigurato mentre si tiene per mano con un'altra donna. Né, d'altra parte, può assumere particolare rilievo quanto emerso in sede di prova testimoniale, ove il teste , fratello della ricorrente e Testimone_2
dipendente della società ove lavora parte resistente (“il sig. è un dirigente _1
della società dove entrambi lavoriamo e gerarchicamente riveste un ruolo superiore al mio”) nonché (“legale rappresentante della Testimone_3 Parte_2
) escussi all'udienza del 14.02.2025, hanno affermato di non essere mai stati a
[...]
conoscenza di relazioni extraconiugali intrattenute dall con la sig.ra _1
(entrambi i testi hanno negato le circostanze dei capitolati aa) e bb) della Persona_3
memoria ex art. 183 co.6 n.2 di parte ricorrente, riferendo che non fosse conosciuta tra i dipendenti la paventata relazione extraconiugale intrattenuta dal resistente) posto che, il primo teste ha riferito di non ricordare “in che periodo sono stato impegnato a
Ravenna, ricordo che ad un certo punto sono stato trasferito a Siracusa ma non ricordo
quando”; il secondo teste non ha dichiarato di aver prestato servizio nel Ravennate, e tutt'al più, le contestate condotte d'infedeltà sono riferibili a momenti in cui l' si trovava al di fuori dell'ambito lavorativo. _1
D'altra parte, non sono emerse dall'istruttoria diverse ragioni riconducibili alla crisi del vincolo coniugale. Sul punto, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, una volta che sia stato accertato il tradimento, opera una sorta di inversione dell'onere della prova, per cui il nesso di causalità tra la violazione del dovere coniugale di fedeltà e l'irreversibilità della crisi coniugale si presume e spetta a chi vuole dimostrare il contrario provare la mancanza di tale nesso.
L , invece, non ha assolto l'onere, su di sé gravante, di dimostrare _1
l'inesistenza di siffatta relazione extraconiugale o che la stessa sia stata instaurata in
7 un momento in cui il rapporto di coniugio era già irrimediabilmente compromesso, al punto da costituire la convivenza matrimoniale un mero simulacro. Il resistente, invece,
in contrasto alle deduzioni della ha fornito una collocazione temporale Parte_1
dei comportamenti addebitati alla moglie che risulta pacificamente successiva. Invero le asserite relazioni extraconiugali della ricorrente sono state collate dall _1
“nel periodo estivo” dell'anno 2022 (v. atto di ricorso) e sono state negate dalla ricorrente in sede di interrogatorio formale, ove la stessa ha contestato sia la paventata relazione con il sig. che con il sig. (“Non risponde al vero la CP_2 CP_3
circostanza 6 A) delle note 183 n. 2 di parte resistente. Io ho diversi tatuaggi ma nessuno di questi è riferito a tale ” e “Non risponde al vero la Persona_4
circostanza 7A). Tale è titolare di una impresa che io ho contattato Controparte_4
per effettuare lavori in casa e precisamente avevo chiesto di asportare i lampadari perché dovevo trasferirmi in un altro immobile”, v. processo verbale dell'udienza dell'1.03.2024). Per contro, non possono essere apprezzate le dichiarazioni del teste con riguardo alla confessione fatta dalla ricorrente nell'agosto del Testimone_4
2022 (“Ricordo che la SI.ra con la quale eravamo ai tempi ancora in Parte_1
ottimi rapporti, mi raccontò nell'agosto del 2022 di aver avuto una relazione con tale
, mi raccontò di aver avuto un rapporto intimo con lui il 29 agosto Persona_4
del 2022”, v. processo verbale del 19.04.2024), atteso che la teste ha fatto riferimento a quanto riferito dalla stessa onde la sua testimonianza si palesa quale Parte_1
testimonianza de relato actoris, la cui rilevanza è sostanzialmente nulla, in quanto vertenti sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio. Del resto, è un principio di diritto consolidato quello per cui, soprattutto in tema di separazione personale dei coniugi, “le deposizioni testimoniali de relato ex parte actoris possono concorrere a determinare il convincimento del giudice, ove valutate in relazione a circostanze
8 obiettive e soggettive o ad altre risultanze probatorie che ne suffraghino il contenuto,
specie quando la testimonianza attenga a comportamenti intimi e riservati delle parti,
insuscettibili di percezione diretta dai testimoni o di indagine tecnica” (cfr. Cass., n.
2815 del 08.02.2006). Del pari, ha contestato Controparte_1
l'allontanamento dalla casa coniugale da parte della moglie, esponendo che la ha “provveduto, motu proprio, a trasferire la propria residenza e quella Parte_1
dei suoi figli minori nel Comune di Pace del Mela;
il SI. ha avuto _1
conoscenza dell'avvenuto trasferimento solo in data 09.12.22 allorquando ne ha avuto comunicazione dall'ufficio anagrafe del predetto comune” (v. memoria dell'1.03.2023
e all.8 ivi depositato). Tuttavia, tale condotta, non costituisce antecedente causale alla disgregazione del nucleo familiare quanto, invece, una conseguenza di tale crisi. Ne
deriva, pertanto, che i comportamenti contestati alla moglie, collocandosi in un tempo in cui l'affectio coniugalis era già del tutto venuta meno e il matrimonio si era ridotto ad un mero simulacro (Cass. 27 giugno 1997, n. 5762), non hanno assolto alcuna efficacia causale rispetto al sorgere della definitiva ed irreversibile crisi del rapporto coniugale. In conclusione, per tutti i motivi sin qui esposti, il Collegio ritiene provato l'adulterio dell ed il nesso di causalità tra esso e l'irreversibilità della _1
prosecuzione della convivenza matrimoniale, con l'effetto che la domanda della ricorrente dev'essere accolta e la separazione addebitata al marito.
La separazione va, pertanto, addebitata a , mentre Controparte_1
va disattesa la richiesta di addebito da quest'ultimo avanzata nei confronti di
. Parte_1
È inammissibile poiché tardiva la domanda proposta soltanto nella memoria ex art. 183 c.6, n.1 c.p.c., con cui la ricorrente ha chiesto di condannare il resistente al risarcimento del danno scaturito dalla violazione del dovere di fedeltà. La domanda
9 avanzata, pur volendo prescindere dalla superiore osservazione, è infondata nel merito.
La non ha provato che l'infedeltà del marito, per le sue modalità, ha Parte_1
trasmodato in comportamenti che, oltrepassando i limiti dell'offesa di per sé insita nella violazione dell'obbligo in questione, si siano concretizzati in atti specificamente lesivi della dignità della persona e tali da essere idonei, secondo l'id quod plerumque accidit,
ad arrecare un danno alla salute risarcibile ex art. 2059 c.c.
La ha chiesto un assegno di mantenimento da disporre in proprio Parte_1
favore, tenuto conto dell'esistente squilibrio patrimoniale fra i coniugi.
A tal riguardo, va premesso che l'assegno di mantenimento dovuto al coniuge in caso di separazione è considerato la proiezione degli obblighi di mantenimento reciproci derivanti dal matrimonio (art. 143 c.c.) nonché estrinsecazione del generale dovere di assistenza materiale, che permane anche dopo la cessazione della convivenza: la separazione, infatti, instaura un regime che tende a conservare quanto più possibile gli effetti propri del matrimonio compatibili con la cessazione della convivenza e, quindi, con il tipo di vita di ciascuno dei coniugi (cfr. Cass. civ. sez. I,
20 febbraio 2013, n.4178, cfr. anche Cass. Civ. Sez I, 16 maggio 2017, n. 12196). Le
condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono la non titolarità di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli permettano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti,
occorrendo avere riguardo, al fine della valutazione della adeguatezza dei redditi del coniuge che chiede l'assegno, al parametro di riferimento costituito dalle potenzialità
economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del medesimo richiedente, non assumendo rilievo il più modesto tenore di vita subito o tollerato (arg.
10 ex Cassazione civile, sez. I, 22/10/2004, n. 20638).
Nel caso di specie, occorre evidenziare che, pur non avendo la Parte_1
dedotto alcunché in ordine al tenore di vita goduto dai coniugi durante il matrimonio,
da una valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascuna parte al momento della separazione emerge un disequilibro tra i coniugi determinato dall'indubbio divario tra le risorse reddituali dei contendenti;
mentre, infatti,
l' lavora presso “la società Montaggi Industriali srl con la qualifica di _1
impiegato di VII° livello, con una retribuzione annua di circa €.44.445 lordi, e un
mensile in busta paga di circa €. 3.800,00 mensili, comprensiva di trasferta” (v. comparsa di costituzione e risposta;
nonché documentazione fiscale in atti da cui si evince che l' ha percepito l'importo di €.43.194,75 nell'anno d'imposta _1
2019, di €.43.826,51 nell'anno d'imposta 2020, di €.44.445,57 nell'anno d'imposta
2021, doc. CUD depositata l'1.03.2023 in allegato 11, e buste paga dell'anno 2022 con un netto in busta oscillante tra i €.3.246,96 e i €.5.590,92, all'allegato 16), la non svolge alcuna attività lavorativa, è in possesso di un diploma di Parte_1
perito chimico e di un attestato professionale conseguito per lo svolgimento della professione di parrucchiera (v. atto di ricorso). Ulteriormente, dall'autocertificazione reddituale depositata dall si evince che egli è titolare di un conto _1
corrente con saldo di €.3.000,00 e di un'autovettura immatricolata nel giugno 2021
(deposito del 20.03.2023), mentre la è titolare di un c/c con saldo pari a Parte_1
€.20.000,00 (v. autocertificazione reddituale, all. 15 del 21.03.2023). Inoltre, avendo lasciato la casa coniugale, di proprietà dei genitori dell' , la _1
vive in immobile condotto in locazione insieme ai figli minori, pagando Parte_1
l'importo mensile di €.400,00 (v. all. 9 depositato il 2.10.2023). Di talché, considerata la precarietà dell'alloggio in cui la stessa attualmente vive con i figli, emerge che in
11 esito alla separazione ella abbia subito un peggioramento del proprio tenore di vita.
Quanto alle spese fisse sostenute dall , invece, egli ha documentato di _1
aver sottoscritto il 14.06.2010 un piano di accumulo nell'interesse del figlio , Per_1
con scadenza nel 2033; di aver sottoscritto in data 24.05.2021 un finanziamento per il pagamento di 36 rate mensili dell'importo di €.552,08 per l'acquisto della propria autovettura (pertanto, verosimilmente, saldato), oltre la rata di assicurazione per l'auto; nonché di versare, dal 5.10.2022, la rata di €.60,00 mensili per l'acquisto del televisore
(e capitale residuo, alla data del 5.01.2023, di €.360,00, pertanto, verosimilmente, saldato) e ulteriori spese per l'acquisto dei telefoni in uso ai figli (di importo mensile di €.38,08 e €.7,08) e di aver sottoscritto un prestito personale per la famiglia di
€.50.000,00 non documentato in atti (v. all. 17 della comparsa di costituzione).
L ha contestato che la moglie non si è attivata sul mercato _1
professionale al fine di reperire una occupazione idonea a permetterle di provvedere ai suoi bisogni. Contrariamente, in sede di interrogatorio formale la ha Parte_1
esposto che “Mio marito mi ha sempre impedito di lavorare. Preciso che prima del
matrimonio lavoravo;
dopo, a causa del volere di mio marito, ho smesso di lavorare
ed a tutt'oggi non ho nessun impiego, sto cercando un lavoro. Io sono perito chimico
e parrucchiera” (v. processo verbale dell'1.03.2024). Dalle prove testimoniali assunte in giudizio, la teste (“collaboratrice domestica sia dei Testimone_5 Tes_6
genitori del SI. che della coppia e ”) ha _1 Controparte_1 Parte_1
dichiarato di aver “sentito una telefonata in viva voce dove il marito _1
diceva alla moglie che non doveva lavorare perché i soldi che guadagnava
[...]
lui bastavano alla famiglia e lei doveva occuparsi dei figli ed aiutare i suoceri. Ricordo
che io mi sono allontanata per non sentire ulteriormente la conversazione telefonica
e, subito dopo, una volta finita la telefonata, ho visto la SI.ra piangere, in Parte_1
12 quell'occasione mi ha detto che lei avrebbe voluto lavorare e non rimanere sempre a casa” e che la stessa “Personalmente ho chiesto al SI. , marito della SI.ra R_
, titolare del negozio di parrucchiere “P e RA” che io provvedo a pulire Pt_3
essendo anche loro collaboratrice domestica […] se fosse interessato a contattare la
SI.ra la quale avrebbe voluto lavorare. Il sig. mi ha risposto che Parte_1 R_
l'avrebbe chiamata. Non so come sia finita la vicenda e se si siano effettivamente sentiti. Preciso che la telefonata da me sentita, precedentemente raccontata, si riferiva
al possibile impiego presso il salone IO e RA. Preciso che il negozio cui ho
fatto riferimento e del quale ho ancora le chiavi, è quello sito in Milazzo, via
Garibaldi” (v. processo verbale del 28.06.2024) e parimenti il teste ha Tes_7
confermato la circostanza l) della memoria ex art. 183 co.6 n.2 di parte ricorrente
(ovvero “che l ha sempre impedito alla moglie di svolgere l'attività _1
lavorativa di parrucchiera, imponendo alla stessa che dovesse occuparsi dei figli e dei
genitori dello stesso”) e ha riferito “Ricordo di aver sentito una telefonata tra il SI.
e dove il SI. diceva alla moglie che non Controparte_1 Parte_1 _1
era necessario che lei lavorasse in quanto poteva provvedere lui alle esigenze della
famiglia. Ricordo pure di ave chiesto alla SI.ra che era interessata a due Parte_1
annunci di lavoro, l'esito dei colloqui e lei mi ha risposto che, pur avendo sostenuto il colloquio, ha dovuto rinunciare al lavoro perché il marito non voleva che lavorasse
dovendo badare ai bambini ed ai suoceri”, “ero presente durante una telefonata intercorsa tra i coniugi ed ho sentito dire al SI. che avrebbe pensato lui ai _1
bisogni della famiglia e che non era necessario che la mia amica lavorasse”, altresì
confermando la circostanza n) della suindicata memoria (ovvero che “che alla sig.ra
nell'anno 2021, è stato imposto di rifiutare l'offerta di lavoro part time Parte_1
orizzontale presso i Parrucchieri IO & RA al Parco Corolla di Milazzo”)
13 aggiungendo che “Quando la SI.ra ha chiamato il marito ci trovavamo Parte_1
insieme a bordo della sua macchina, lei guidava ed aveva attivato il viva voce, pertanto
ho ascoltato la conversazione tra i due coniugi. Ricordo che la dalla sua Parte_1
macchina aveva chiamato il marito per raccontare della sua prova svolta al Parco
Corolla presso il salone da parrucchiere ed il marito dopo averle chiesto quanto
avrebbe guadagnato ed aver sentito che lo stipendio ammontava a 600 euro mensili,
le ha detto che per quella cifra poteva rimanere a casa. Ricordo di aver visto la
contrariata per questo atteggiamento del marito. […] Ricordo che la Parte_1
mi ha raccontato che voleva rispondere ad un'altra offerta di lavoro oltre Parte_1
quella sopra indicata, ma il marito si è opposto perché la titolare dell'esercizio commerciale, a suo dire, era una poco di buono in quanto aveva lasciato il marito.
Ricordo che si trattava di un esercizio commerciale di Barcellona P.G., ma non ricordo il nome” (v. processo verbale del 19.04.2024). Diversamente, , cognato Testimone_8
dell , ha dichiarato “Ricordo che durante i pranzi domenicali ho sentito _1
qualche volta i coniugi parlare di un possibile impiego della Persona_6
SI.ra per mezza giornata e l diceva che era fattibile. Che io Parte_1 _1
sappia la sig.ra non ha mai lavorato. Ricordo che mia moglie le aveva Parte_1
offerto un impiego nel suo negozio di telefonia e la ha rifiutato […] non ho Parte_1
mai sentito dire al SI. che la moglie non potesse lavorare perché doveva _1
occuparsi dei suoceri o dei figli” (v. dichiarazioni rese all'udienza del 14.02.2025) e il teste ha dichiarato di non essere a conoscenza della “circostanza Testimone_9
n) delle memorie 183 n. 2 di parte ricorrente” (ovvero che “alla sig.ra Parte_1
nell'anno 2021, è stato imposto di rifiutare l'offerta di lavoro part time orizzontale presso i Parrucchieri IO & RA al Parco Corolla di Milazzo”), dichiarando
“conosco la SI.ra solo come cliente del mio esercizio commerciale che si Parte_1
14 chiama non ho mai offerto un lavoro alla né Parte_4 Parte_1
ho mai ricevuto una sua richiesta di assunzione, non ho mai fatto con lei colloqui di
lavoro, preciso inoltre che io sono l'unica che gestisce le assunzioni ed i relativi colloqui di lavoro. […] Escludo che la SI.ra abbia potuto nel 2021 Parte_1
effettuare un colloquio di lavoro con mio padre detto IO, in Persona_7
quanto all'epoca io ero già titolare dell'attività e mio padre è affetto da demenza senile già dal periodo in cui è scoppiato il COVID.” (v. processo verbale del 19.04.2024).
Alla luce di tali elementi, evidenziato che la separazione personale non fa venir meno la solidarietà economica che lega gli ex coniugi, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale tra gli stessi;
tenuto conto della situazione patrimoniale complessiva delle parti (che comprende, oltre i redditi in denaro, ogni altro elemento di ordine economico o comunque apprezzabile in termini economici, e suscettibile di incidere sulle condizioni di vita di ciascuna di esse); che, in costanza di matrimonio
(durato 16 anni), i coniugi hanno goduto di un tenore di vita assicurato dalla sola attività
lavorativa svolta dal marito;
che, nelle more della ricerca di un'attività lavorativa, la si è occupata del nucleo familiare, stante gli impegni lavorativi Parte_1
dell e le frequenti permanenze fuori sede dello stesso (v. comparsa di _1
costituzione e risposta “Il SI. , da tempo, lavora fuori regione e fa rientro _1
presso la casa coniugale, all'incirca ogni quindici giorni”, “il SI. Controparte_1
lavora fuori regione, rientrando in Sicilia una volta al mese”), sicché non può affermarsi che la mancanza di redditi propri sia ricollegabile a un suo comportamento,
anche soltanto negligente;
che dunque, allo stato, perdura uno squilibrio reddituale tra l' e la va previsto l'obbligo a carico del resistente di _1 Parte_1
versare in favore della moglie un assegno di mantenimento.
Sulla scorta delle osservazioni che precedono, per quanto concerne la misura
15 della contribuzione dell al mantenimento della moglie, tenuto conto _1
dell'età della donna (46 anni) e delle capacità lavorative generiche e specifiche della stessa, questo Collegio reputa che il contributo che l è tenuto a versare _1
in favore della moglie, debba essere congruamente determinato in € 200,00 mensili.
Detta somma dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT di riferimento e dovrà essere versata entro il giorno 5 di ciascun mese, secondo le modalità
che la vorrà indicare. Parte_1
In ordine all'affidamento dei figli della coppia, va disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il domicilio della madre, così come chiesto da entrambe le parti (attesa la rinuncia della Parte_1
alla richiesta di affidamento esclusivo e l'adesione al regime disposto con provvedimento presidenziale, v. memoria integrativa del 15.05.2023). Del resto, nel corso del giudizio non sono emersi elementi di inidoneità genitoriale che inducano a far ritenere maggiormente rispondente all'interesse dei minori un regime di affidamento diverso. Dall'ultima relazione dei Servizi Sociali, depositata in atti, si evince che il primogenito della coppia ha dichiarato di “avere un buon rapporto con i genitori, ma di non riuscire a confidarsi con gli stessi” sicché l'assistente sociale “a seguito del colloquio con l'adolescente, ha suggerito ad entrambi i genitori di avviare un percorso privato di supporto psicologico a favore del minore in relazione al periodo
delicato dell'adolescenza e al fine di aiutarlo nello sviluppo di una sana autostima”. Il figlio non ha poi espresso “particolari predilezioni relativamente alla dimora ma, considerando che il padre a causa degli impegni lavorativi si trova spesso fuori dalla
Sicilia, preferirebbe continuare a permanere dalla mamma”. Conclusivamente, l'Ente officiato ha esposto che “i genitori appaiono centrati rispetto alle esigenze di crescita dei figli e non emergono lacune relative all'accudimento. In merito al domicilio dei
16 minori, considerato che entrambi i figli convivono stabilmente con la madre dall'inizio della separazione di fatto dei genitori, appare preferibile dare continuità alla
permanenza dei minori con quest'ultima” (v. Relazione dei Servizi Sociali del comune di Pace del Mela depositata in atti il 14.03.2023).
Con riguardo alla regolamentazione del diritto di visita da parte del genitore non collocatario, il Collegio – prendendo atto che l rientra in Sicilia circa _1
una volta al mese – stabilisce che, salvi diversi accordi tra i coniugi che tengano conto delle esigenze della prole, degli impegni scolastici e sportivi, durante il proprio soggiorno in Sicilia il padre potrà permanere con i figli per una settimana ogni mese dalle ore 14:00 del lunedì alle ore 20:00 della domenica successiva, da concordare preventivamente con l'altro genitore (e, in mancanza di accordo, la prima settimana di ogni mese). Inoltre, ciascuna parte garantirà, tra i figli minori domiciliati presso di sé
e l'altro genitore, contatti telefonici giornalieri e/o videochiamate almeno tre volte la settimana, secondo tempi e modi da concordare (o, in difetto di accordo, nella fascia oraria compresa tra le ore 20:00 e le ore 21:00). Durante le vacanze estive il padre potrà
trascorrere con i minori un periodo di due settimane (anche non consecutivamente),
quando rientra in Sicilia per le ferie, nell'arco di tempo pur esso da concordare da preventivamente con la madre entro il 30 maggio di ogni anno, tenendo sempre conto delle esigenze dei minori (oppure, in difetto, nella terza settimana di luglio di un anno e nella seconda settimana di agosto dell'anno successivo); per un periodo di sei giorni consecutivi durante le vacanze natalizie in modo da consentire al genitore non domiciliatario di poter trascorrere con i figli, alternativamente, un anno il giorno di
Natale e l'anno successivo il giorno di Capodanno, da concordare preventivamente entro il 31 ottobre di ogni anno oppure, in difetto, dal 24 al 29 dicembre il primo anno e dal 31 dicembre al 5 gennaio il secondo anno;
durante le festività pasquali, ad anni
17 alterni, la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo; tutte le altre festività nazionali o religiose segnate in rosso sul calendario. Il giorno della Festa della Mamma e quello della Festa del papà, così come il giorno del compleanno di ciascuno dei genitori e dei nonni, dei rispettivi rami genitoriali, verranno trascorsi dai figli con i rispettivi genitori e permanendo con il genitore il cui ascendente è festeggiato. Il giorno del compleanno di ciascun minore verrà trascorso possibilmente insieme ad entrambi i genitori, che si adopereranno con ogni mezzo affinché ciò avvenga e, in ogni caso, concorderanno le modalità dei festeggiamenti privilegiando i desideri del figlio. In caso di disaccordo,
ciascuno festeggerà con il minore a pranzo o a cena, ad anni alterni;
dalle ore 8:30 alle ore 16:00 (pranzo incluso) o dalle ore 16:00 alle ore 23:00 (cena inclusa).
Quanto alla domanda di assegnazione della casa coniugale avanzata dall , è pacifico che si possa procedere ad assegnazione solamente se vi _1
sono figli conviventi, siano essi minorenni o maggiorenni non ancora autosufficienti economicamente (Cass. n. 18869 del 08/09/2014). Pertanto, va rigettata la richiesta avanzata dal resistente, non sussistendo i presupposti per l'accoglimento, data la collocazione abitativa della prole presso la madre. Di talché, non occorre provvedere sull'assegnazione dell'immobile, trovando applicazione la disciplina relativa al diritto di proprietà.
Sono inammissibili le domande avanzate dalle parti volte ad autorizzare il prelievo di effetti personali, mobili e arredi presenti nella casa coniugale (v. atto di ricorso), nonché a “redigere elenco dei gioielli appartenenti ai figli e Per_1
che ha sottratto dalla cassaforte e di cui ne resta custode” (v. comparsa di Per_2
costituzione e risposta), involgendo rapporti di natura reale estranei all'oggetto della domanda principale ed in quanto tali non deducibili nel procedimento di separazione personale.
18 In ordine al contributo al mantenimento di entrambi i figli da prevedere a carico di , si osserva che, secondo l'art. 337 ter c.c., il giudice Controparte_1
stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità da determinare valutando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunta da ciascun genitore. Quanto alla determinazione della misura dell'assegno, va evidenziato che entrambi i genitori siano tenuti a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, in modo da garantire loro la conservazione delle abitudini e dello stile di vita precedentemente goduti. Sul
punto, la Corte di Cassazione ha chiarito che entrambi i genitori sono obbligati a contribuire al mantenimento dei figli: chi guadagna di meno in misura inferiore, ma, in ogni caso, il contributo deve esserci in ragione delle loro rispettive capacità
economiche. Quando le potenzialità economiche di un genitore sono maggiori rispetto a quelle dell'altro “tali potenzialità concorrono sì a garantire al minore un miglior
soddisfacimento delle sue esigenze di vita, ma non comportano una proporzionale diminuzione del contributo posto a carico dell'altro genitore” (Cass. civ. n. 1607/2007;
Cass. civ. n. 8633/2017). Peraltro, deve rilevarsi che la condizione di disoccupazione di un genitore, supportata anche dalla assoluta mancanza di redditi, non può esonerare quest'ultimo dall'obbligo imposto dalla legge di mantenere il proprio figlio e di soddisfare le basilari necessità di vita dello stesso.
Sulla scorta delle superiori considerazioni, valutate le capacità economiche delle parti, il Collegio pone a carico di a titolo di contributo al Controparte_1
mantenimento dei figli e un assegno mensile di €.700,00 (€.350,00 Per_1 Per_2
19 per ciascun figlio), da corrispondere mensilmente alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo indici ISTAT.
A tale somma deve aggiungersi il contributo, che l dovrà _1
assicurare, al pagamento delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli,
nella misura del 70%, non essendovi motivi per una diversa ripartizione tra le parti di tale categoria di spese. In ogni caso, ciascun genitore provvederà alle esigenze ordinarie e quotidiane dei figli nel periodo di frequentazione con lo stesso.
Nelle spese straordinarie rientrano tutte le spese dirette a fronteggiare eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, retta scolastica, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN -a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). In regime di affidamento di affidamento condiviso, tutte le spese straordinarie, per essere rimborsate al genitore che le ha anticipate, devono essere preventivamente concordate. Le uniche spese che dovranno essere rimborsate in favore del genitore che le ha sostenute, anche in assenza della previa concertazione, sono le spese straordinarie "obbligatorie" (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate).
20 Va rigettata la domanda avanzata dalla volta ad ottenere la Parte_1
corresponsione del pagamento del canone di locazione e del noleggio di un'auto dal resistente. Si osserva che il carico economico da ripartire tra le parti è quello relativo al mantenimento dei figli, che la assicura con il sostenimento delle Parte_1
relative spese ordinarie, mentre l assicura con il pagamento di un _1
assegno di mantenimento. La situazione economica che si viene a determinare appare complessivamente equa, dunque, non appare necessario prevedere la corresponsione di ulteriori contributi in favore della ricorrente.
Per quanto concerne l'assegno unico familiare, va disposto che esso venga percepito in ragione di 50% da ciascun genitore, indipendentemente dall'ammontare del contributo per il mantenimento.
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, che configura una reciproca soccombenza, le spese processuali vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando nel procedimento n. R.G. 136/2023, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così dispone:
- dà atto che con sentenza n. 635/2023, depositata in data 26.06.2023, il
Tribunale di Barcellona P.G. ha pronunciato la separazione personale dei coniugi
[...]
e ; Parte_1 Controparte_1
- accoglie la domanda di addebito della separazione avanzata da
[...]
Parte_1
- rigetta la domanda di addebito della separazione avanzata da
; Controparte_1
- dispone a carico di l'obbligo di Controparte_1
21 corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di assegno di mantenimento del coniuge, a , la somma di € 200,00, oltre rivalutazione annuale ex Parte_1
indici Istat;
- affida ad entrambi i genitori i figli minori, e Persona_8
, con collocamento prevalente presso il domicilio materno, e Persona_9
regola i tempi di frequentazione tra padre e figli secondo quanto esplicitato in parte motiva;
- rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata da
; Controparte_1
- pone a carico di l'obbligo di versamento, a Controparte_1
titolo di contributo per il mantenimento dei figli, della somma mensile di €.700.00, con rivalutazione annuale ex indici Istat entro il giorno 5 di ogni mese a
[...]
oltre al 70% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per Parte_1
l'interesse della prole;
- dispone la percezione dell'assegno unico in ragione del 50% per ciascun genitore;
- dichiara inammissibili le ulteriori domande avanzate dalle parti;
- compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Barcellona P.G. nella Camera di Consiglio del 26/05/2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Marino Merlo dott. Antonino Orifici
Alla redazione del provvedimento ha partecipato la dott.ssa Gabriella Ruggeri, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021.
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