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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/02/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
n. rg. 7995/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7995 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
nato a [...] il [...] C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. C.F._1
RUSSO MARIA presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] il [...] C.F. , Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. MARCONE ANNA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 02/05/2024, e - Parte_1 Controparte_1
premesso di aver contratto matrimonio in NAPOLI il 25/07/2019 e che dalla loro unione è nata la FI (16.05.2018) - rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una Per_1
insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc.
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 03.12.2024, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni riportate nel ricorso cosi come modificate ed integrate. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“a) disporre la collocazione della minore presso la madre che si è Per_1 Controparte_1 trasferita, unitamente alla FI in Afragola (NA), al Corso Meridionale, Rione Speranza presso l'appartamento della di lei madre, NO;
CP_2
b) disporre che la NO , trasferisca entro 15 giorni dalla sentenza di omologa Controparte_1 della separazione la residenza anagrafica della stessa e della FI presso il Comune di Per_1
Afragola (NA), al Corso Meridionale n. 99, is. C, Rione Speranza, prestando con il presente atto il signor il proprio consenso. Con obbligo reciproco di entrambi i genitori di comunicare Parte_1 eventuali future variazioni di domicilio/residenza;
c) disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in Napoli alla Via Camillo De Meis n. 116 al signor che continuerà ad abitarvi;
Parte_1
d) disporre l'affidamento congiunto della minore ad entrambi i genitori, che Persona_2 eserciteranno la “responsabilità genitoriale” prendendo insieme tutte le decisioni riguardanti la sua educazione, istruzione, lo sviluppo e la salute, senza trascurare le attitudini, inclinazioni naturali e le capacità personali per quanto attiene alla formazione culturale, all'istruzione e alla capacità di un lavoro futuro;
e) disporre, relativamente al diritto di visita, che il padre possa incontrare la FI secondo il calendario di seguito concordato tra le parti:
-durante la settimana il OR , potrà prelevare la FI , una volta a settimana Parte_1 Per_1
e compatibilmente con i propri impegni lavorativi e quelli scolastici della minore. Tale giorno verrà concordato di volta in volta con la NO;
Controparte_1
-durante il fine settimana, la minore potrà trascorrere due weekend al mese alternati con il padre che la preleverà dal domicilio materno dalle ore 12.00 del sabato con riaccompagnamento alle ore
17.00 della domenica, tenendo conto degli orari di lavoro del che saranno comunicati Parte_1 alla almeno il venerdi antecedente;
CP_1 -per le festività natalizie e pasquali: la FI trascorrerà ad anni alterni, le festività Per_1 natalizie del 24-25 con pernottamento (giorno della vigilia e del Natale) con un genitore ed il 26/12
31/12 e il 01/01 del nuovo anno con pernottamento (Santo Stefano, Vigilia e Capodanno), con l'altro genitore.
L'Epifania verrà trascorsa con il genitore con cui la minore è stata il 24 e 25 dicembre.
Per le festività Pasquali: la minore, ad anni alterni, trascorrerà la domenica di Pasqua con un genitore e il Lunedì in Albis con l'altro genitore senza pernottamento.
-per le altre festività: 1 novembre, 1 maggio, 25 aprile e 02 giugno, la minore trascorrerà tali festività con il genitore con cui spetterà di stare durante la settimana o per il weekend;
-per le ferie estive: potrà trascorrere le vacanze estive per 15 giorni anche non continuativi Per_1 nel mese di luglio e/o agosto con un genitore e gli altri 15 giorni con l'altro genitore, a prescindere se si recheranno in una località balneare.
I genitori dovranno comunicare tempestivamente la località ove si trasferiranno con la propria FI
e dovranno comunicare o accordarsi anticipatamente entro il 30 giugno.
-per le altre ricorrenze: la minore, trascorrerà ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore il proprio compleanno, che cade il 16 maggio, precisamente a pranzo con un genitore e a cena con l'altro genitore.
Qualora la minore vorrà festeggiare il compleanno con gli amichetti di scuola, il padre potrà festeggiare il compleanno della FI il giorno successivo.
Entrambi i genitori, potranno festeggiare rispettivamente il proprio compleanno e la festa del papà
o della mamma con la propria FI.
Se tale ricorrenza dovesse cadere in un giorno di spettanza dell'altro genitore, quest'ultimo dovrà consentire di trascorrerla con la FI ugualmente, posticipando, il diritto di visita infrasettimanale e il weekend al giorno o settimana successiva.
Qualora ci siano altre ricorrenze delle famiglie di origine dei ricorrenti (nonni paterni o materni, matrimoni, comunioni, compleanni di cugini), i genitori acconsentiranno alla partecipazione della FI anche se tale giorno dovesse essere di spettanza dell'altro genitore;
f) disporre che il signor versi alla NO il contributo al Parte_1 Controparte_1 mantenimento della FI entro il giorno 15 di ogni mese, nella misura di euro 300,00 Per_1
(trecento/00) mensili a mezzo ricarica postepay Evolution ITG22K3608105138266630366647, con aggiornamento ISTAT come per legge a decorrere dal mese di dicembre 2025;
g) disporre che i coniugi contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie della loro FI minore , secondo il protocollo di intesa del 07.03.2018 n. 1593, sottoscritto dal Per_1 Tribunale di Napoli e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, da concordarsi preventivamente tra i coniugi;
h) verserà a a tacitazione di ogni spettanza e pretesa Parte_1 Controparte_1 economica ed alo scopo di risolvere in via definitiva la crisi coniugale, la somma complessiva di €
7.000,00 (settemila/00) con le modalità che seguono: quanto ad € 2000,00 (duemila/00) sono stati versati in contanti al momento della sottoscrizione del ricorso per la separazione coniugale;
quanto ad € 5000,00 (cinquemila/00) saranno versati con bonifico sulla postepay Evolution
ITG22K3608105138266630366647, intestata alla NO , in due tranche: 2500,00 Controparte_1 alla pubblicazione della sentenza di separazione ed euro 2500,00 dopo 30 giorni.
i) i coniugi hanno già provveduto alla divisione dei loro effetti personali che saranno ritirati dalla lasciando il mobilio nella disponibilità del sig. . CP_1 Parte_1
l) le parti, rese edotte della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita, ai sensi dell'art.6 del DL 12.09.2014 n. 132 convertito in Legge 162/2014, dichiarano espressamente di volervi rinunciare”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
(atto n.40, parte I, S. sez. U, reg. Atti Matrimonio anno 2019); Controparte_1
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 06/12/2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino