TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 09/12/2025, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1003/2018 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, nella persona del dott.ssa RI GR IA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi indicato in epigrafe, vertente tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati, difesi e domiciliati come in atti, con l'avv. C.F._2
CO GA opponenti
e
(già ) e per essa Controparte_1 CP_1 [...]
rappresentata, difesa e domiciliata come in atti, con gli Controparte_2
avvocati Carlotta Casamorata e Marina Vandini opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo (contratto di finanziamento)
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 Parte_2
ingiuntivo numero n. 236/2018 emesso dal Tribunale di Paola in data 11.5.2018 in favore di per l'importo di € 73.101,54, oltre interessi come da Controparte_3
1 domanda, e spese della procedura monitoria. Gli opponenti hanno eccepito l'indeterminatezza del TAEG, il superamento del tasso soglia antiusura ex L.
108/1996 e il superamento del tasso soglia di usura nella previsione contrattuale della clausola di estinzione anticipata e nella relativa commissione. Per tali ragioni hanno concluso chiedendo al Tribunale di dichiarare nullo e/o inefficace, improponibile, inammissibile, illegittimo il decreto ingiuntivo opposto, con conseguente revoca dello stesso con ogni consequenziale statuizione di legge, con vittoria di spese e competenza, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Si è costituita che ha contestato le avverse doglianze, chiedendo la Controparte_3
concessione della provvisoria esecuzione e nel merito, in via principale, il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto e in diritto ovvero, in subordine, di accertare e dichiarare che gli opponenti sono debitori, in solido, nei confronti di della somma portata dal decreto ingiuntivo o, comunque, di quella Controparte_3
maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre interessi e spese, con vittoria di spese e compensi professionali.
Con comparsa del 24.10.2022 si è costituita (già Controparte_1 [...]
e per essa riportandosi integralmente a CP_1 Controparte_2
tutto quanto già dedotto, eccepito e richiesto da Controparte_3
All'udienza del 25.6.2019 è stata concessa la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.
La causa è stata istruita in via documentale ed è stata disposta CTU contabile, espletata dal dr. . Persona_1
Tanto premesso, l'opposizione è parzialmente fondata.
Giova in primo luogo ricordare che “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui
2 pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. S.U. n. 13533 del
30.10.2001).
Ebbene, parte opposta, già nella fase monitoria, ha prodotto il contratto di finanziamento (doc. 2 fascicolo monitorio) ed ha allegato l'inadempimento degli opponenti, che non lo hanno specificamente contestato, oltre a non aver dato prova contraria di avere restituito la somma.
Trattandosi di contratto di finanziamento, già tanto bastava a soddisfare l'onere probatorio da cui l'opposta era gravata ai fini della prova del credito.
Parte opposta ha inoltre prodotto l'estratto conto analitico e certificato ex art. 50 TUB relativo al prestito (doc. 6 fascicolo monitorio), in cui vi è indicazione delle rate pagate e di quelle rimaste insolute, nonché il prospetto degli interessi di mora (doc. 7 fascicolo monitorio), esplicitando così le modalità con cui si è formato il debito.
A fronte di ciò, gli opponenti – convenuti in senso sostanziale – avrebbero dovuto dare compiuta prova dei fatti estintivi, modificativi ed impeditivi della pretesa creditoria vantata dalla controparte, ma a tanto non hanno provveduto, omettendo così di adempiere non solo al rigoroso onere probatorio ma anche a quello di specifica allegazione dei fatti.
Alla luce di quanto precede deve, dunque, ritenersi accertato l'inadempimento dedotto con il ricorso per ingiunzione.
Quanto alla posizione di giova evidenziare che in ambito contrattuale o Parte_2
si è parte, e quindi in caso di pluralità soggettiva si assumono di regola obbligazioni solidali (nonché contitolarità degli effetti favorevoli del contratto), o si è garanti/fideiussori, cioè responsabili delle altrui obbligazioni assunte con il contratto principale, senza diventare parte di questo. Non è invece prevista dall'ordinamento la qualità del coobbligato in un contratto ex se, di soggetto che, cioè, pur non essendo parte, e quindi non essendo titolare degli effetti di esso, assumerebbe, senza assumere la qualità di fideiussore, l'obbligo di garantire l'adempimento altrui. In tal caso, infatti, ricorre necessariamente la figura tipica della fideiussione, con conseguente
3 applicazione della relativa disciplina. Di conseguenza, escluso che il coobbligato sia parte del contratto di finanziamento, lo stesso non può che avere il sostanziale ruolo di garante (cfr. Tribunale di Firenze del 23.5.2019 e Tribunale di Prato del
15.1.2022). L'obbligazione assunta da , di natura accessoria rispetto Parte_2
all'obbligazione restitutoria principale che grava sul richiedente e debitore principale
, si fonda quindi sulla causa di garanzia ed ella deve, dunque, a tale Parte_1
titolo rispondere dell'inadempimento, non essendo stata eccepita tempestivamente alcuna decadenza.
Nondimeno, sulla scorta degli accertamenti effettuati dal CTU in base ai quesiti formulati dal Tribunale in persona di diverso giudice istruttore, va rideterminata la somma dovuta dagli opponenti.
Il CTU, invero, ha rilevato che nel rapporto di finanziamento in oggetto la determinazione del TAEG, indicato nel fascicolo informativo del contratto, è avvenuta in maniera del tutto errata e difforme da quello poi applicato. Il consulente ha evidenziato che l'istituto di credito, in particolare, ha incluso erroneamente nella base di calcolo le imposte e le tasse, pari ad € 103,29, ed escluso nel contempo, altrettanto erroneamente, gli onerosi costi, pari ad € 3.397,44, delle due assicurazioni stipulate contestualmente alla conclusione del contratto e alla concessione del finanziamento. Il CTU ha quindi provveduto a ricalcolare e rideterminare l'ammontare del tasso annuale effettivo globale del contratto di credito personale stipulato, escludendo le imposte ed includendo, invece, il costo delle due assicurazioni. Il risultato, come si dimostra nel file excel allegato alla relazione (all.
n.4), è difforme dal 14,76 % indicato nel prospetto informativo del contratto: il
TAEG ricalcolato risulta infatti pari al 17,86 %.
È dunque fondata la doglianza relativa alla difformità del TAEG indicato nel fascicolo informativo rispetto a quello effettivamente applicato, in ragione delle spese delle polizze assicurative.
4 Secondo il dettato della più recente giurisprudenza di legittimità, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed
è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo (v. Cass. n. 3025/2022; n. 8806/2017).
Nel caso che occupa, la sottoscrizione delle polizze assicurative è avvenuta contestualmente alla sottoscrizione del contratto di finanziamento, è stata la stessa banca a finanziare il pagamento dei relativi premi, unitamente alle spese di istruttoria e in aggiunta alla quota di capitale richiesta ed erogata. L'importo totale del finanziamento erogato è, infatti, pari complessivamente ad euro 43.697,44, comprensivo dei premi assicurativi (€ 40.000,00 per capitale + € 300,00 per spese di istruttoria + euro 3.397,44 per il pagamento dei premi assicurativi).
Consegue, quindi, la sanzione di cui all'art. 125 bis, comma 7, TUB, secondo il quale, nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali, il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, e nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese.
Per effetto dei conteggi elaborati dal CTU, che questo giudice condivide e fa propri, in mancanza di evidenti vizi logici o grossolani errori di calcolo, ritenuta la sussistenza degli elementi presuntivi della obbligatorietà di fatto delle polizze assicurative, la somma complessiva rimanente che gli opponenti dovranno pagare è pari ad € 59.313,50 e non invece ad € 73.101,54, come risulta dal decreto ingiuntivo opposto [il debito residuo in conto capitale rideterminato in base al disposto del comma 7 dell'art. 125 bis TUB, dedotto quanto già restituito a tale titolo nel corso del
5 rapporto, risulta essere pari a € 33.047,52 (€ 40.000,00 – € 6.952,48); gli interessi di mora maturati dalla data in cui è stata dichiarata la decadenza del beneficio del termine, ovvero dal 2.1.2013, fino alla data in cui è stato presentato il ricorso per ingiunzione, applicando il tasso moratorio del 15% annuo, ritenuto legittimo e non usurario, risultano pari ad € 26.265,98]. Su tale importo sono dovuti gli interessi di mora, da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito sulla sola quota capitale residua, dalla domanda monitoria all'effettivo soddisfo.
Risultano invece infondati gli ulteriori motivi di opposizione.
Al momento della stipula del contratto di credito personale, avvenuta in data
22.7.2011, il tasso di interesse effettivo globale pattuito, come rideterminato dal CTU risultava esser pari al 17,86%. Il tasso soglia usurario, determinato con decreto del
Dipartimento del Tesoro, Direzione V, del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27.6.2011 (allegato n.6 relazione CTU), per il periodo 1.7.2011 – 30.9.2011 durante il quale è stato stipulato il contratto risultava, per la specifica categoria dei crediti personali, essere pari al 18 %. Pertanto, al momento della stipula del contratto, il TAEG effettivamente applicato (17,86 %) non risultava essere di importo superiore al tasso soglia usurario determinato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Nel rideterminare il TAEG effettivamente applicato (17,87%) il CTU ha, poi, escluso la commissione di estinzione anticipata, alla stregua delle istruzioni della Banca
D'Italia emanate nell'agosto 2009, secondo le quali le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto sono da ritenersi meramente eventuali e, quindi, non vanno aggiunte alle spese della pratica. L'operazione è corretta, anche alla luce del pronunciato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un
6 corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi”
(Cass. Civ. Sez.
3 - Sentenza n. 7352 del 7.3.2022, Rv. 664250 - 01).
Infine, per come accertato dal CTU, il tasso di mora applicato dalla banca, pari al
15% sull'importo delle rate scadute, risulta, alla data di stipula del contratto, inferiore al tasso soglia di mora usurario calcolato, pari al 20,625 %.
Al parziale accoglimento dell'opposizione segue la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
In ragione del parziale accoglimento dell'opposizione vengono integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Per lo stesso motivo, anche le spese di CTU, già liquidate con decreto del 3.6.2024 in atti, vengono poste carico delle parti costituite, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 236/20218 emesso dal Tribunale di Paola in data
11.5.2018 nel procedimento n. 750/2018 RGAC;
- condanna e , in solido, al pagamento in favore Parte_1 Parte_2 [...]
(già ) e per essa Controparte_1 CP_1 Controparte_2
della somma di € 59.313,50, oltre interessi come in parte motiva;
[...]
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti costituite in solido tra loro.
Così deciso in Paola il 9 dicembre 2025.
Il giudice
RI GR IA
7
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, nella persona del dott.ssa RI GR IA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi indicato in epigrafe, vertente tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati, difesi e domiciliati come in atti, con l'avv. C.F._2
CO GA opponenti
e
(già ) e per essa Controparte_1 CP_1 [...]
rappresentata, difesa e domiciliata come in atti, con gli Controparte_2
avvocati Carlotta Casamorata e Marina Vandini opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo (contratto di finanziamento)
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 Parte_2
ingiuntivo numero n. 236/2018 emesso dal Tribunale di Paola in data 11.5.2018 in favore di per l'importo di € 73.101,54, oltre interessi come da Controparte_3
1 domanda, e spese della procedura monitoria. Gli opponenti hanno eccepito l'indeterminatezza del TAEG, il superamento del tasso soglia antiusura ex L.
108/1996 e il superamento del tasso soglia di usura nella previsione contrattuale della clausola di estinzione anticipata e nella relativa commissione. Per tali ragioni hanno concluso chiedendo al Tribunale di dichiarare nullo e/o inefficace, improponibile, inammissibile, illegittimo il decreto ingiuntivo opposto, con conseguente revoca dello stesso con ogni consequenziale statuizione di legge, con vittoria di spese e competenza, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Si è costituita che ha contestato le avverse doglianze, chiedendo la Controparte_3
concessione della provvisoria esecuzione e nel merito, in via principale, il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto e in diritto ovvero, in subordine, di accertare e dichiarare che gli opponenti sono debitori, in solido, nei confronti di della somma portata dal decreto ingiuntivo o, comunque, di quella Controparte_3
maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre interessi e spese, con vittoria di spese e compensi professionali.
Con comparsa del 24.10.2022 si è costituita (già Controparte_1 [...]
e per essa riportandosi integralmente a CP_1 Controparte_2
tutto quanto già dedotto, eccepito e richiesto da Controparte_3
All'udienza del 25.6.2019 è stata concessa la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.
La causa è stata istruita in via documentale ed è stata disposta CTU contabile, espletata dal dr. . Persona_1
Tanto premesso, l'opposizione è parzialmente fondata.
Giova in primo luogo ricordare che “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui
2 pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. S.U. n. 13533 del
30.10.2001).
Ebbene, parte opposta, già nella fase monitoria, ha prodotto il contratto di finanziamento (doc. 2 fascicolo monitorio) ed ha allegato l'inadempimento degli opponenti, che non lo hanno specificamente contestato, oltre a non aver dato prova contraria di avere restituito la somma.
Trattandosi di contratto di finanziamento, già tanto bastava a soddisfare l'onere probatorio da cui l'opposta era gravata ai fini della prova del credito.
Parte opposta ha inoltre prodotto l'estratto conto analitico e certificato ex art. 50 TUB relativo al prestito (doc. 6 fascicolo monitorio), in cui vi è indicazione delle rate pagate e di quelle rimaste insolute, nonché il prospetto degli interessi di mora (doc. 7 fascicolo monitorio), esplicitando così le modalità con cui si è formato il debito.
A fronte di ciò, gli opponenti – convenuti in senso sostanziale – avrebbero dovuto dare compiuta prova dei fatti estintivi, modificativi ed impeditivi della pretesa creditoria vantata dalla controparte, ma a tanto non hanno provveduto, omettendo così di adempiere non solo al rigoroso onere probatorio ma anche a quello di specifica allegazione dei fatti.
Alla luce di quanto precede deve, dunque, ritenersi accertato l'inadempimento dedotto con il ricorso per ingiunzione.
Quanto alla posizione di giova evidenziare che in ambito contrattuale o Parte_2
si è parte, e quindi in caso di pluralità soggettiva si assumono di regola obbligazioni solidali (nonché contitolarità degli effetti favorevoli del contratto), o si è garanti/fideiussori, cioè responsabili delle altrui obbligazioni assunte con il contratto principale, senza diventare parte di questo. Non è invece prevista dall'ordinamento la qualità del coobbligato in un contratto ex se, di soggetto che, cioè, pur non essendo parte, e quindi non essendo titolare degli effetti di esso, assumerebbe, senza assumere la qualità di fideiussore, l'obbligo di garantire l'adempimento altrui. In tal caso, infatti, ricorre necessariamente la figura tipica della fideiussione, con conseguente
3 applicazione della relativa disciplina. Di conseguenza, escluso che il coobbligato sia parte del contratto di finanziamento, lo stesso non può che avere il sostanziale ruolo di garante (cfr. Tribunale di Firenze del 23.5.2019 e Tribunale di Prato del
15.1.2022). L'obbligazione assunta da , di natura accessoria rispetto Parte_2
all'obbligazione restitutoria principale che grava sul richiedente e debitore principale
, si fonda quindi sulla causa di garanzia ed ella deve, dunque, a tale Parte_1
titolo rispondere dell'inadempimento, non essendo stata eccepita tempestivamente alcuna decadenza.
Nondimeno, sulla scorta degli accertamenti effettuati dal CTU in base ai quesiti formulati dal Tribunale in persona di diverso giudice istruttore, va rideterminata la somma dovuta dagli opponenti.
Il CTU, invero, ha rilevato che nel rapporto di finanziamento in oggetto la determinazione del TAEG, indicato nel fascicolo informativo del contratto, è avvenuta in maniera del tutto errata e difforme da quello poi applicato. Il consulente ha evidenziato che l'istituto di credito, in particolare, ha incluso erroneamente nella base di calcolo le imposte e le tasse, pari ad € 103,29, ed escluso nel contempo, altrettanto erroneamente, gli onerosi costi, pari ad € 3.397,44, delle due assicurazioni stipulate contestualmente alla conclusione del contratto e alla concessione del finanziamento. Il CTU ha quindi provveduto a ricalcolare e rideterminare l'ammontare del tasso annuale effettivo globale del contratto di credito personale stipulato, escludendo le imposte ed includendo, invece, il costo delle due assicurazioni. Il risultato, come si dimostra nel file excel allegato alla relazione (all.
n.4), è difforme dal 14,76 % indicato nel prospetto informativo del contratto: il
TAEG ricalcolato risulta infatti pari al 17,86 %.
È dunque fondata la doglianza relativa alla difformità del TAEG indicato nel fascicolo informativo rispetto a quello effettivamente applicato, in ragione delle spese delle polizze assicurative.
4 Secondo il dettato della più recente giurisprudenza di legittimità, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed
è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo (v. Cass. n. 3025/2022; n. 8806/2017).
Nel caso che occupa, la sottoscrizione delle polizze assicurative è avvenuta contestualmente alla sottoscrizione del contratto di finanziamento, è stata la stessa banca a finanziare il pagamento dei relativi premi, unitamente alle spese di istruttoria e in aggiunta alla quota di capitale richiesta ed erogata. L'importo totale del finanziamento erogato è, infatti, pari complessivamente ad euro 43.697,44, comprensivo dei premi assicurativi (€ 40.000,00 per capitale + € 300,00 per spese di istruttoria + euro 3.397,44 per il pagamento dei premi assicurativi).
Consegue, quindi, la sanzione di cui all'art. 125 bis, comma 7, TUB, secondo il quale, nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali, il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, e nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese.
Per effetto dei conteggi elaborati dal CTU, che questo giudice condivide e fa propri, in mancanza di evidenti vizi logici o grossolani errori di calcolo, ritenuta la sussistenza degli elementi presuntivi della obbligatorietà di fatto delle polizze assicurative, la somma complessiva rimanente che gli opponenti dovranno pagare è pari ad € 59.313,50 e non invece ad € 73.101,54, come risulta dal decreto ingiuntivo opposto [il debito residuo in conto capitale rideterminato in base al disposto del comma 7 dell'art. 125 bis TUB, dedotto quanto già restituito a tale titolo nel corso del
5 rapporto, risulta essere pari a € 33.047,52 (€ 40.000,00 – € 6.952,48); gli interessi di mora maturati dalla data in cui è stata dichiarata la decadenza del beneficio del termine, ovvero dal 2.1.2013, fino alla data in cui è stato presentato il ricorso per ingiunzione, applicando il tasso moratorio del 15% annuo, ritenuto legittimo e non usurario, risultano pari ad € 26.265,98]. Su tale importo sono dovuti gli interessi di mora, da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito sulla sola quota capitale residua, dalla domanda monitoria all'effettivo soddisfo.
Risultano invece infondati gli ulteriori motivi di opposizione.
Al momento della stipula del contratto di credito personale, avvenuta in data
22.7.2011, il tasso di interesse effettivo globale pattuito, come rideterminato dal CTU risultava esser pari al 17,86%. Il tasso soglia usurario, determinato con decreto del
Dipartimento del Tesoro, Direzione V, del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27.6.2011 (allegato n.6 relazione CTU), per il periodo 1.7.2011 – 30.9.2011 durante il quale è stato stipulato il contratto risultava, per la specifica categoria dei crediti personali, essere pari al 18 %. Pertanto, al momento della stipula del contratto, il TAEG effettivamente applicato (17,86 %) non risultava essere di importo superiore al tasso soglia usurario determinato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Nel rideterminare il TAEG effettivamente applicato (17,87%) il CTU ha, poi, escluso la commissione di estinzione anticipata, alla stregua delle istruzioni della Banca
D'Italia emanate nell'agosto 2009, secondo le quali le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto sono da ritenersi meramente eventuali e, quindi, non vanno aggiunte alle spese della pratica. L'operazione è corretta, anche alla luce del pronunciato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un
6 corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi”
(Cass. Civ. Sez.
3 - Sentenza n. 7352 del 7.3.2022, Rv. 664250 - 01).
Infine, per come accertato dal CTU, il tasso di mora applicato dalla banca, pari al
15% sull'importo delle rate scadute, risulta, alla data di stipula del contratto, inferiore al tasso soglia di mora usurario calcolato, pari al 20,625 %.
Al parziale accoglimento dell'opposizione segue la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
In ragione del parziale accoglimento dell'opposizione vengono integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Per lo stesso motivo, anche le spese di CTU, già liquidate con decreto del 3.6.2024 in atti, vengono poste carico delle parti costituite, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 236/20218 emesso dal Tribunale di Paola in data
11.5.2018 nel procedimento n. 750/2018 RGAC;
- condanna e , in solido, al pagamento in favore Parte_1 Parte_2 [...]
(già ) e per essa Controparte_1 CP_1 Controparte_2
della somma di € 59.313,50, oltre interessi come in parte motiva;
[...]
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti costituite in solido tra loro.
Così deciso in Paola il 9 dicembre 2025.
Il giudice
RI GR IA
7